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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 15 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 414/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Parte_1 C.F._1
Frappolo Pal E snc Vill. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Chiara, giusta Parte_2 procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
C.F. , con sede in Torregrotta, Strada Asi ang. Via Controparte_1 P.IVA_1
XXI Ottobre 144, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Lentini Letteria Rosalba, giusta procura in atti. RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti in virtù di allegata procura generale alle liti del 22.03.2024 n.
Repertorio 37875, raccolta 7313 per atto del Notaio dott. di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.1.2024 esponeva di essere stato assunto il Parte_3
4.10.2022 dalla ditta con contratto di lavoro a tempo determinato, full time, Controparte_1 con termine al 31.12.2022, successivamente prorogato al 30.9.2023, con qualifica salumiere, liv. 4, sede lavorativa Messina, Via Circuito 171 cap. 98164 Vill. Torre Faro, punto vendita “Affiliato
COOP”.
Riferiva di aver lavorato tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica con due domeniche libere al mese;
che nella settimana successiva alla domenica di servizio aveva goduto di due mezze giornate libere con orario di lavoro di 6 ore (7:30 – 13:30 oppure 08:00 - 14:00), mentre nella settimana successiva alla domenica libera di una mezza giornata libera sempre con il medesimo orario di lavoro di 6 ore;
che dal lunedì al sabato, fatta eccezione per i giorni in cui aveva prestato servizio per 6 ore giornaliere nelle circostanze sopra indicate, aveva lavorato per 9 ore e 30 minuti con i seguenti orari: 11:00 - 20:30 (orario continuato) oppure 8:00 - 13:30/16:30 - 20:30 (orario interrotto);
11:30 – 21:00 (orario continuato) oppure 8:00 - 13:30/17:00 - 21:00 (orario interrotto) - periodo estivo
(1.6.2023 – 15.9.2023) e che la domenica lavorativa aveva prestato servizio per 4 ore e 30 minuti dalle ore 8:30 alle 13:00 e, nel periodo estivo (1.6.2023 – 15.9.2023), per 5 ore e 30 minuti dalle ore
8:00 alle ore 13:30.
Deduceva di aver prestato servizio nelle seguenti festività nazionali: 1.11.2022, 8.12.2022, 6.1.2023,
10.4.2023, 25.4.2023, 2.6.2023, 3.6.2023, 15.8.2023 e di aver goduto, durante il rapporto di lavoro, solo di 7 giorni di ferie dall'11.9.2023 al 17.9.2023.
Assumeva di aver svolto ore di lavoro superiori alle 40 ore settimanali pattuite e che il lavoro straordinario prestato non gli era stato retribuito con la maggiorazione dovuta come previsto dal
CCNL applicabile.
Deduceva che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto dal datore di lavoro alcuna spettanza liquidatoria.
Assumeva che in data 30.10.2023 aveva inviato diffida alla ditta datrice di lavoro, la quale in data
24.11.2023 gli aveva comunicato che le somme da egli richieste non erano dovute e che solo il pagamento dell'ultima mensilità (settembre 2023) e del TFR era in itinere.
Faceva presente di aver depositato in data 11.12.2023 ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al nrg. 6354/23 del Tribunale di Messina sez. Lavoro, accolto in data 28.12.2023, con decreto n.
976/2023, notificato in pari data, avente ad oggetto soltanto il mancato pagamento della mensilità di settembre 2023 e del TFR maturato e rimasto in azienda dal 4.10.2022 al 31.12.2022 e deduceva che, ad oggi, per le causali in ricorso, nessun versamento era stato effettuato da parte resistente.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato nei termini di cui al ricorso introduttivo, con condanna di controparte alla corresponsione in suo favore di € 13.488,03 per il periodo compreso dal 4.10.2022 al 30.9.2023, di cui € 12.249,03 per differenze retributive, straordinario, ferie e festività soppresse ed € 1.239,00 per TFR maturato e rimasto in azienda dal 1.1.2023 al 30.9.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed interessi sugli interessi ex art. 1283
c.c.; chiedeva, infine, di condannare la società resistente al versamento ad integrazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 2.4.2024 si costituiva in giudizio “ Controparte_1
, contestando la fondatezza del ricorso.
[...]
In particolare, deduceva che avverso il Decreto Ingiuntivo n. 976/2023 del 28.12.2023 emesso dal
Giudice del Lavoro nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6354/2023 R.G. per il pagamento della mensilità di settembre 2023 e del TFR dal 4.10.2022 al 31.12.2022, non aveva proposto opposizione e che, al contrario, con bonifico eseguito il 12.1.2024 e accreditato il 15.1.2024, aveva provveduto al pagamento della somma ingiunta e delle spese per il complessivo importo di € 2.369,86.
Deduceva che non corrispondeva al vero che il avesse svolto orari di lavoro eccedenti quelli Pt_3 contrattualizzati, che il suo orario lavorativo coincideva con l'apertura del punto vendita, in quanto non avendo attività preparatorie da svolgere non aveva motivo di iniziare prima dell'apertura, e che non sempre aveva iniziato a lavorare alle ore 8:00 poiché, a seconda dei periodi lavorativi, il punto vendita apriva anche alle ore 8:30.
Assumeva, ancora, che il ricorrente, nelle giornate in cui aveva svolto l'orario continuato, aveva usufruito del diritto alla pausa pranzo della durata di circa un'ora, che aveva svolto solo ed esclusivamente l'attività per cui era stato assunto e che era stato regolarmente retribuito, comprese le ferie non godute come da busta paga di settembre 2023.
Contestava i conteggi allegati al ricorso in quanto generici, non supportati da documentazione e privi di alcuna indicazione dei criteri seguiti.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si CP_2 costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12.9.2024, prendendo atto della posizione del ricorrente e chiedendo - nell'ipotesi in cui fosse risultata fondata la domanda dello stesso - la condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore ed a versare la contribuzione relativa alle differenze retributive accertate come dovute all'esito del presente giudizio. Spese vinte.
4.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 15.7.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5.- Non è oggetto di contestazione che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 4.10.2022 al 30.9.2023, nel corso del quale il ha rivestito la Pt_3 qualifica di “esercente di salumeria” con inquadramento al liv. IV del CCNL “COMMERCIO-
Confcommercio”.
Parimenti pacifico è che siano stati corrisposti al ricorrente la mensilità di settembre 2023 ed il TFR maturato e rimasto in azienda dal 4.10.2022 al 31.12.2022 e che, in corso di causa, parte ricorrente abbia rinunciato alle spettanze rivendicate in ricorso a titolo di TFR rimasto in azienda dal 1.1.2023 al 30.9.2023, divenute oggetto di separato ricorso per ingiunzione.
Orbene, oggetto residuale della domanda attorea sono le rivendicate spettanze a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie e festività soppresse in relazione al periodo lavorato.
Quanto all'orario di lavoro, giova premettere che l'art. 7 del CCNL, applicabile alla fattispecie e rubricato “articolazione dell'orario di lavoro”, prevede che: “La durata normale del lavoro effettivo
è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori,
38 per i dipendenti da aziende che si occupano di vendita al pubblico nei magazzini a prezzo unico, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry…”.
Il ricorrente, assunto con contratto a tempo pieno, ha dedotto di aver lavorato più di 40 ore settimanali, ovvero tutti i giorni dal lunedì alla domenica con due domeniche libere al mese, di aver goduto nella settimana successiva alla domenica libera di una mezza giornata libera e di due mezze giornate libere nella settimana successiva alla domenica lavorativa, lavorando in tali mezze giornate libere per 6 ore
(dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle 8:00 alle 14:00).
Ha altresì dedotto di aver lavorato – escluse le mezze giornate libere - dal lunedì al sabato per 9 ore e 30 minuti (11:00 - 20:30 o 8:00 - 13:30/16:30 - 20:30; mentre nel periodo estivo compreso dal
1.6.2023 al 15.9.2023 dalle 11:30 – 21:00 oppure 8:00 - 13:30/17:00 - 21:00) e la domenica, di regola, per 4 ore e 30 minuti (8:30 – 13:00), fatta eccezione per il periodo estivo (1.6.2023 – 15.9.2023) nel quale ha riferito di aver lavorato per 5 ore e 30 minuti (8:00 –13:30).
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica con due domeniche libere al mese e che la settimana successiva alla domenica libera aveva una mezza giornata libera, mentre la settimana successiva alla domenica lavorativa due mezze giornate libere nelle quali lavorava per 6 ore giornaliere (dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle 8:00 alle 14:00).
Quanto all'effettivo orario di lavoro rispettato dal lunedì al sabato, escluse le mezze giornate libere, alla circostanza: “Vero o no che il Sig. , con esclusione dei giorni in cui aveva diritto alla mezza Pt_3 giornata, prestava servizio per 9h e ½ con i seguenti orari: 11:00 - 20:30 (orario continuato) oppure
8:00 -13:30/16:30 - 20:30 (orario interrotto); invece, nel periodo estivo (01/06/2023 – 15.09.2023) sempre per 9h e ½ ma con i seguenti orari: 11:30 – 21:00 (orario continuato) oppure 8:00 - 13:30/17:00 -21:00 (orario interrotto)” i testi escussi non hanno fornito dichiarazioni dal tenore univoco.
Le testimonianze più precise sul punto risultano quelle del teste (“Vero, ma si usciva Testimone_1 anche alle 21 per chiudere le casse e pulire i reparti… la maggior parte delle volte facevamo gli stessi turni, tutti lavoravamo per 9 ore e mezza e pure dieci ore, la sera bisognava chiudere le casse
e si usciva dopo la chiusura, i salumieri dovevano pulire il banco ed incelofanare i prodotti… preciso che i salumieri e chi doveva scaricare la merce la mattina entrava alle 07:30, l'orario di apertura al pubblico non corrisponde all'orario di servizio. Dovevamo uscire tutti insieme dopo la chiusura delle casse, per disposizioni della azienda”) e del teste (“Vera la circostanza, devo però Testimone_2 precisare che lavoravamo forse anche per dieci ore e che dove nella circostanza è riportato orario di inizio ore 08:00 deve correggersi perché l'orario di inizio era alle 07:30; questo nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al sabato. Noi dovevamo entrare alle 07:30 per svolgere le operazioni di banco, sistemare i prodotti, tagliare le forme di grana, fare ordinazioni, disossare il crudo, mettere
a taglio i cotti”).
Entrambi i testi hanno dichiarato che l'attività lavorativa dal lunedì al sabato – esclusi i giorni in cui il ricorrente godeva delle mezze giornate libere - si protraeva addirittura oltre le 9 ore e 30 minuti di cui al ricorso, in quanto i salumieri, incluso il ricorrente, dovevano prendere servizio dalle 7:30 per occuparsi delle “operazioni di banco”, tra cui la preparazione dei prodotti del reparto salumeria, apertura dei prodotti e preparazione del banco salumeria.
La teste la quale ha lavorato presso il supermercato solo nel periodo estivo, ovvero Testimone_3 da giugno a settembre 2023, ha dichiarato: “Confermo la circostanza, solo per il periodo estivo”.
Il teste ha così affermato: “questi sono sempre orari di apertura al pubblico noi Testimone_4 dipendenti arrivavamo ed andavamo via sempre mezz'ora prima, o dopo”. Ha poi precisato, con riguardo agli orari invernali: “D'inverno faceva ore 11:00 - 20:30 e d'estate 11:30 – 21:00; non vi era pausa pranzo di un'ora, ma il tempo di consumare un panino”.
Meno precise risultano le deposizioni dei testi (“Lui faceva dalle 08:00 12:30 e poi Testimone_5 faceva dalle 16:00 alle 20:00 e poi si fermava per il tempo di pulire, circa 15 minuti”) e
[...]
(“Lui lavorava 4 ore la mattina dalle 08:30 alle 12:30 e 4 di pomeriggio, dalle 16 alle 20; Tes_6 loro dovevano pulire il banco;
alle 20.00 si chiudeva per al pubblico, poi mentre loro pulivano il banco noi chiudevamo le casse;
si finiva di lavorare circa 15 o 20 minuti dopo la chiusura al pubblico”), i quali hanno comunque dichiarato che il ricorrente dopo la chiusura al pubblico rimaneva nel supermercato in quanto impegnato in operazioni di pulizia del banco.
I testi e si sono limitati a dichiarare: “Non è vero”. Testimone_7 Testimone_8 Orbene, alla luce dell'istruttoria può ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato dal lunedì al sabato (esclusi i giorni in cui fruiva delle mezze giornate libere) per 9 ore e 30 minuti e che l'orario di apertura al pubblico del supermercato non corrispondeva all'orario in cui i dipendenti dovevano prendere servizio.
Quanto all'orario di lavoro della domenica, il ricorrente nell' atto introduttivo ha dedotto di aver lavorato per 4 ore e 30 minuti dalle ore 8:30 alle ore 13:00, mentre, nel periodo estivo (1.6.2023
– 15.9.2023), per 5 ore e 30 minuti dalle ore 8:00 alle ore 13:30. Al contrario, il capitolo di prova sottoposto ai testi è il seguente: “Vero o no che la domenica in cui il Sig. svolgeva attività Parte_3 lavorativa, per 5h e ½, orari: 8:00 – 13:30; invece nel periodo estivo (01/06/2023 –15.09.2023) per
4h e ½, orari: 8:30 – 13:00”.
Avuto riguardo all'istruttoria, i testi e hanno confermato i suddetti Testimone_7 Testimone_1 orari;
in particolare, quest'ultimo ha precisato: “Vero, era l'orario che facevamo tutti”. La teste
“Noi lavoravamo di più, arrivavamo mezz'ora prima dell'apertura, per pulire e Testimone_3 chiudevamo mezz'ora dopo;
andavamo via tutti insieme”.
Le testimonianze più precise sul punto sono quelle dei testi (“gli orari estivi, la domenica, Tes_2 erano dalle 08:30 fino alla 13:30; nel periodo invernale dalle 08:30 fino alla 13:00; eravamo a torre faro e nel periodo estivo si lavorava di più”) e (“Nel periodo invernale era dalle 08.00 alle Tes_4
13:00 come apertura al pubblico, ma noi dipendenti la mattina arrivavamo prima e alla chiusura andavamo via dopo circa mezz'ora, per sistemare. Nel periodo estivo si chiudeva alle 13:30 al pubblico”), il quale ha poi dichiarato che, contrariamente a quanto dedotto dalla società resistente, il punto vendita di Torre Faro - Messina le domeniche ed i giorni festivi non rimaneva aperto fino alle
12,30, ma “è aperto fino alle ore 13:00 e d'estate fino alle 13:30”.
Isolata la deposizione del teste , il quale in merito ha affermato: “Invernale era 08:30 12:30; Tes_5 estivo 08:30, 13:00”; al contrario, i testi e si sono limitati a negare Testimone_6 Testimone_8 la veridicità della circostanza.
Orbene, avuto riguardo all'orario lavorativo domenicale del ricorrente, dall'esito dell'istruttoria si evince che questi abbia lavorato la domenica nel periodo estivo (dal 1.6.2023 al 15.9.2023) almeno dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (5 ore) e nel restante periodo lavorativo almeno dalle ore 8:30 fino alle ore 13 (4 ore e 30 minuti).
Non ha trovato adeguato riscontro in corso di causa che il ricorrente abbia prestato servizio nelle seguenti festività: 1.11.2022, 8.12.2022, 6.1.2023, 10.4.2023, 25.4.2023, 2.6.2023, 3.6.2023,
15.8.2023. Sul punto, il teste “Non posso ricordarmi le date;
confermo con certezza la data del 10 aprile Tes_2
2023, perché era il giorno di pasquetta”; la teste “confermo solo per il giorno di ferragosto Tes_3
2023; abbiamo lavorato insieme”; il teste : “Abbiamo lavorato durante le festività, ma Testimone_4 io mi ricordo e confermo per un giorno di ferragosto passato con il ricorrente, ma non ricordo se nell' anno 2022 o 2023”; il teste : “non posso ricordare le date;
il supermercato per Testimone_1 mezza giornata era aperto anche nei giorni di festa, come la domenica”; la teste Testimone_6
“Non ha fatto tutte le feste, ne sono capitate una o due”; i testi e : “non Testimone_8 Tes_5 ricordo” e alcunché di rilevante si ricava dalla deposizione della teste , la quale sul punto ha Tes_7 riferito: “alternandosi in base ai turni”.
6.- Quanto al mancato godimento di ferie, risulta pacifico – non essendo sottaciuto dalla CP_3 resistente - che il ricorrente abbia goduto di ferie esclusivamente dall'11.9.2023 al 17.09.2023.
Peraltro, dalla busta paga di settembre 2023 si evince che in tale mese il ha goduto di n. 6 giorni Pt_3 di ferie e che non ha ricevuto quanto complessivamente dovutogli a titolo di ferie non godute.
7.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze retributive dovute al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile. In particolare, al c.t.u. è stato conferito l'incarico di quantificare le somme spettanti al ricorrente a titolo di spettanze retributive per i titoli dedotti in ricorso, detratto il percepito, considerati i seguenti elementi: periodo lavorativo: dal
4/10/2022 al 30/9/2023; qualifica “esercente di salumeria” inquadramento liv. IV CCNL
“COMMERCIO-Confcommercio”; orario di lavoro: tutti i giorni (da lunedì a domenica) escluse 2 domeniche (libere) al mese. Da lunedì a sabato: 9h30 al giorno. Domenica: 4h 30 e nel periodo estivo
(1.6.2023-15.9.2023) 5h (precisandosi che nella settimana successiva a quella in cui aveva avuto la domenica libera godeva di 1 mezza giornata libera nella quale lavorava solo per 6h; nella settimana successiva a quella in cui aveva lavorato anche la domenica aveva 2 mezze giornate libere nelle quali lavorava per 6h).
Il c.t.u., conformemente al mandato di incarico, ha calcolato come dovuta la complessiva somma di
€ 13.379,80, di cui € 12.979,98 per spettanze retributive ed € 399,82 per TFR.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza. 8.- In ordine alle reclamate differenze contributive, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla
"irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ.,
SS.UU., n. 7514/2022).
Tenuto conto che il ricorso è stato notificato al datore di lavoro nel 2024, che il rapporto di lavoro è intercorso dal 4.10.2022 al 30.9.2023, non risultano prescritti i contributi maturati.
9.- Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la complessiva Parte_3 somma di € 13.379,80 a titolo di spettanze retributive e TFR, sicché IL Controparte_1 va condannato al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore in relazione al periodo compreso dal 4.10.2022 al 30.9.2023
10.- La domanda attorea finalizzata alla corresponsione degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. va respinta, difettandone i presupposti normativi per l'applicazione.
11.- Nei rapporti tra il ricorrente e la società resistente, il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota si pone a carico della società resistente e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
Nei rapporti con l' l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione di un CP_2 terzo delle spese giudiziali. La restante quota si pone a carico della società resistente e si liquida in favore dell'Istituto come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale (in parte qua) e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale svolta.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono definitivamente a carico della società resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 23.1.2024 contro e nei confronti dell' in persona dei Controparte_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - in parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 4.10.2022 al 30.9.2023 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 13.379,80, di cui € 12.979,98 per spettanze
[...] Parte_1 retributive ed € 399,82 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali in favore dell' CP_2
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 1.796,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota;
C
- condanna altresì alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' che liquida – già ridotte – in € 1.797,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese CP_2 generali, compensando la restante quota;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico della società resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo