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Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/07/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05705/2025REG.PROV.COLL.
N. 01181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2025, proposto da
Direzione generale territoriale del Sud - Ufficio della motorizzazione civile di Napoli e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Torrente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7301/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e udito per le parti l’avvocato Tripodo in dichiarata delega di Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- s.r.l. (di seguito: la “società”) ha impugnato il -OMISSIS-emesso dalla Motorizzazione civile di Napoli notificato il 27.09.2023 e il provvedimento di invito alla reimmatricolazione portante lo stesso numero di protocollo e notificato in pari data, nonché il provvedimento 28 dicembre -OMISSIS- emesso dalla Motorizzazione civile di Napoli.
2. Il Tar Campania – Napoli, con sentenza 23 dicembre 2024 n. 7301, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.
3. Il Ministero delle infrastrutture e la Motorizzazione civile di Napoli hanno appellato la sentenza con ricorso n. 1181 del 2025.
4. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita la società.
5. All’udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è fondato.
7. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che il provvedimento di annullamento in autotutela fosse fondato su una circostanza di fatto (provenienza del veicolo dalla Repubblica di San Marino). Senonché l’atto di autotutela non sarebbe fondato su detta motivazione.
In ogni caso, secondo l’appellante, “ a fronte della documentata provenienza del veicolo da territorio intra UE con ulteriore certificazione, la procedura di assegnazione targhe a mezzo STA sarebbe comunque illegittima e il provvedimento impugnato si dovrebbe confermare ugualmente adeguatamente motivato e non contraddittorio, al contrario di quanto erroneamente implicitamente statuito dal Tar Campania ”.
7.1. Si rileva, in fatto, quanto segue.
Con i (qui gravati) -OMISSIS- del 2023 la Motorizzazione ha comunicato che “standone i presupposti, ha emesso un provvedimento di annullamento in autotutela -OMISSIS- del 28.12.2022 ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/90 nella versione vigente, per alcune targhe (circa 1500), in quanto le stesse venivano ritirate impropriamente da un’Agenzia che risultava cessata a seguito del provvedimento della Città Metropolitana di Napoli”, invitando alla reimmatricolazione.
Con precedente provvedimento 28 dicembre -OMISSIS- l’Amministrazione ha infatti annullato in autotutela, ex art. 21 novies della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti di assegnazione e consegna targhe all’-OMISSIS- S.r.l.s. (di seguito: “Agenzia”) in quanto quest’ultima ha conseguito l’assegnazione di n. 1500 targhe, e proceduto al relativo ritiro, ad attività cessata, attraverso l’esibizione di documentazione poi rivelatasi non veritiera.
Si legge infatti in detto provvedimento che:
- “ sono emerse delle operazioni di immatricolazione eseguite all'esito di illegittima assegnazione di targhe attraverso il Codice Agenzia 2794 —-OMISSIS- Srls, la quale, invero, risulta tutt'oggi cessata a seguito del Provvedimento della Città Metropolitana di Napoli giusta -OMISSIS-del 15.12.2020 ” (così anche nella nota 21 gennaio 2021 -OMISSIS-);
- “ detta Agenzia, nella persona della Titolare -OMISSIS-, a partire dal 02.03.2022 fino all'11.11.2022, ha ritirato circa 1500 targhe 2ittraverso l'esibizione di documentazione rilevatasi non veritiera e dichiarazioni mendaci, inducendo, pertanto, in errore la UMC NAPOLI nella persona del consegnatario targhe, cd asserendo che l'Agenzia fosse attiva e pertanto in maniera fuorviante, ometteva di dichiarare che l'agenzia fosse oggetto di provvedimento di cessazione ”.
Con verbale 14 settembre 2023 (non impugnato) sono state ritirate, in esecuzione della -OMISSIS- del 2023, di attuazione del provvedimento della -OMISSIS- del 2023, la targa e la carta di circolazione relative al veicolo di controparte, cioè l’atto che ha dato esecuzione al-OMISSIS- del 2022.
7.2. Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo fondato (e assorbente) “ il profilo del difetto di motivazione, alla luce del nuovo documento, decisivo, prodotto da parte ricorrente in data 9 maggio 2024, costituito dalla certificazione della Repubblica di San Marino attestante che il telaio dell’auto per cui è causa non è registrato nel Registro delle immatricolazioni ivi istituito ”, così annullando l’atto di autotutela. La conclusione si basa sul certificato emesso dalla Repubblica di San Marino, che “ non contiene adeguata motivazione in ordine ai riscontri che dovrebbero convincere della provenienza dell’auto dalla Repubblica San Marino ”. Piuttosto “ il veicolo è sempre circolato in territorio comunitario, e in particolare che ha avuto la sua prima immatricolazione in Germania e la sua seconda ed ultima immatricolazione in Italia ad opera della motorizzazione civile di Napoli ”.
Pertanto la decisione del giudice di primo grado si appunta sulla provenienza del veicolo.
7.3. Il Ministero appellante ha impugnato il capo della sentenza con il quale il Tar ha accolto la censura di difetto motivazionale.
Oggetto del presente giudizio è detto capo della decisione del Giudice di primo grado, atteso che non sono stati riproposti altri motivi ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a.
Non possono quindi rientrare nel thema decidendum del presente grado di giudizio altri profili di asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Infatti la società appellata, consapevole del contenuto della decisione del giudice di primo grado (“ il Collegio Campano, in ossequio al principio costituzionalmente garantito “della ragione più liquida” ha inteso vagliare il difetto di motivazione quale assorbente rispetto alle ulteriori e diverse eccezioni formulate dalla parte ”, così nella memoria depositata il 26 febbraio 2025), si è difesa contestando le deduzioni formulate dal Ministero con il ricorso in appello, articolando le proprie considerazioni muovendo da specifiche deduzioni contenute nel ricorso in appello di controparte.
Né rientra nel potere cognitorio di questo Giudice la vicenda relativa alla nuova immatricolazione del veicolo di cui alla nota del 19 dicembre 2024 n. 36376, atteso che non è qui azionato l’eventuale silenzio dell’Amministrazione, né sono stati impugnati eventuali provvedimenti.
7.4. Da quanto sopra si desume, in diritto, quanto segue.
Con il qui impugnato-OMISSIS- del 2022 l’Amministrazione ha annullato in autotutela i provvedimenti di assegnazione e consegna targhe all’Agenzia in quanto quest’ultima è risultata cessata e ha esibito documentazione non veritiera.
Pertanto, indipendentemente da quanto sostenuto in giudizio, la provenienza del veicolo non risulta determinante, così venendo meno la ragione della decisione del Tar.
Non si ravvisano quindi i vizi motivazionali accertati dal Tar:
- rispetto al provvedimento di annullamento in -OMISSIS- del 2022, non risulta rilevante la carenza di motivazione in relazione alla provenienza territoriale del veicolo, dal momento che tale circostanza fattuale non costituisce il presupposto dello stesso (oltre al fatto che il certificato del 2024 è successivo ai provvedimenti gravati, con la conseguenza che non assume una diretta rilevanza ai fini dello scrutinio di legittimità, potendo rilevare indirettamente, avendo come parametro temporale quello dell’adozione dell’atto);
- come visto, il-OMISSIS- del 2022 si basa sulla cessazione dell’Agenzia e sulla presentazione di dichiarazioni non veritiere;
- i successivi provvedimenti qui gravati recano quale presupposto il provvedimento di autotutela e fanno seguito al verbale 14 settembre 2023, di ritiro della targa e del libretto di circolazione;
- la cessazione dell’’Agenzia costituisce un dato incontrovertibile, non essendo impugnato il provvedimento che l’ha disposta (-OMISSIS- del 15 dicembre 2020), e neppure potendosi quindi scrutinare le ragioni della relativa determinazione,
- la disciplina della procedura di immatricolazione rende rilevante il possesso della targa (combinato disposto dell’art. 2 del d. lgs. n. 98 del 2017 e del decreto ministeriale 13 marzo 2019 n. 72).
7.5. Ne deriva, altresì, che le difese della società appellata non colgono nel segno.
Dette difese sono infatti da considerare, come visto, nei limiti del thema decidendum del presente grado di giudizio.
Si aggiunge, in disparte la valutazione della provenienza del veicolo (come visto, non determinante ai fini dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti gravati), che:
- per lo scrutinio di legittimità del-OMISSIS- del 2022 risulta determinante, indipendentemente dagli assunti spesi in giudizio, il contenuto dello stesso, e quindi la cessazione dell’Agenzia e l’esibizione di documentazione non veritiera;
- la circostanza delle dichiarazioni non veritiere da parte dell’Agenzia non risulta adeguatamente superata dalla società, che adduce genericamente che “ sia del tutto inventata ”;
- l’eventuale errore commesso dalla Motorizzazione non ha, di per sé, una rilevanza diretta in punto di legittimità dell’atto di autotutela in quanto l’annullamento costituisce istituto funzionale proprio a rimediare a eventuali vizi dell’atto;
- il ritiro delle targhe, di cui al verbale 14 settembre 2023, supera in fatto l’asserita irrilevanza della posizione dell’Agenzia;
- rispetto al provvedimento di annullamento in -OMISSIS- del 2022 non risulta determinante la posizione della società appellata, anche in ragione del fatto che non è qui impugnato il verbale di ritiro della targa e della carta di circolazione del veicolo di controparte, cioè l’atto che ha dato esecuzione al-OMISSIS- del 2022 (a seguito della -OMISSIS- del 2023), con effetti diretti sulla posizione della società appellata quanto al ritiro della targa;
- posto che il verbale 14 settembre 2023 non è qui gravato, non è controverso che la targa del veicolo sia stata ritirata;
- le esigenze di tutela del destinatario del provvedimento di autotutela, nel caso di specie l’Agenzia, “ non possono dirsi sussistenti qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo ” (Ad. plen. 17 ottobre 2017 n. 8);
- l’asserita circostanza che “ la stessa motorizzazione continua a consentire l’immatricolazione di vetture con numeri di targa colpiti dal medesimo provvedimento ” non risulta determinante in quanto la disparità di trattamento è posta a presidio del principio di legalità e non ne costituisce invece una modalità di superamento.
7.6. il motivo è quindi fondato.
8. Tanto basta per accogliere il ricorso in appello, assorbita ogni altra questione e censura, comprese quelle relative alla provenienza del veicolo.
Rimane quindi assorbito anche il secondo motivo di appello, con il quale è stata censurata la sentenza per il fatto che il Tar ha annullato il “ provvedimento prot. n. -OMISSIS-, che ha per oggetto il ritiro di 1500 targhe circolanti, senza prevedere alcuna limitazione degli effetti della pronuncia caducatoria alla posizione del ricorrente ”: la riforma della decisione di annullamento elimina infatti in radice la tematica, non producendosi l’effetto demolitorio, di cui, con detto mezzo, è censurata l’ampiezza.
9. In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso introduttivo.
10 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Condanna la società appellata a rimborsare all’Amministrazione appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- s.r.l. e l’-OMISSIS- s.r.l.s. (che possono rimanere indicate in modo generico rispettivamente come “società” e “Agenzia”).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.