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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 591/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pubblicata il 27.12.24, n. 866/24 dal Tribunale della Spezia fra nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...] e ,
[...] Parte_3 nata a [...] il [...] ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliati in La Spezia alla Via Rattazzi n.60 presso e nello studio dell' Avv. Sabrina Romagnoli che li rappresenta e difende, come da procura in atti
- appellanti- CONTRO
, Genova 4.4.1971, e Genova 28.11.1977, residenti a CP_1 Controparte_2 Sarzana, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Giannarelli del Foro di La Spezia, presso il cui studio sito in Sarzana (SP) alla Piazza Cesare Battisti n.20, hanno eletto domicilio, come da procura in atti;
-appellati- avente a oggetto: risarcimento danni nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 5.11.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità di per i danni subiti da e;
CP_1 Parte_2 Parte_1
-accerta la responsabilità di , e per la violazione del Parte_2 Parte_1 Parte_3 domicilio di e;
CP_1 Controparte_2 per l'effetto
-liquida in favore di la somma di € 1868,75 e in favore di la somma di € Parte_2 Parte_1
2041,25 a titolo di danno non patrimoniale;
1 -liquida in favore di e la somma complessiva di € 1000,00 a titolo di danno CP_1 Controparte_2 morale;
-accerta e dichiara che, a seguito dell'intervenuta compensazione tra le parti, ha già Parte_2 ricevuto la somma di € 1500,00;
-accerta e dichiara che a seguito dell'intervenuta compensazione parziale tra le parti, ha già Parte_1 ricevuto la somma di € 3000,00, ma che a seguito del riconoscimento in favore del convenuto e dell'intervenuta della somma di € 1000,00 a titolo di danno morale, la differenza pari ad € 1000,00 dovrà essere detratta da quella portata in compensazione parziale;
per l'effetto
- condanna il convenuto al pagamento in favore di , della differenza tra la CP_1 Parte_2 somma riconosciuta a titolo di danno pari ad € 1868,75 (da devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo sino ad oggi corrisposto pari ad € 1500,00 (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
-accerta e dichiara che a seguito dell'intervenuta compensazione parziale, ha detratto la CP_1 somma di € 2000,00, maggiore rispetto a quanto complessivamente riconosciuto anche in favore della parte intervenuta pari ad € 1000,00; per l'effetto
- condanna alla restituzione in favore di , della differenza tra la somma Parte_1 CP_1 riconosciuta a titolo di danno pari ad € 2041,25 (da devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo sino ad oggi corrisposto in suo favore – tenuto conto di quanto indicato al punto che precede - (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento dell' acconto mediante compensazione e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dal pagamento e sino alla presente sentenza;
-compensa integralmente le spese di lite, con spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.”
Avverso tale pronuncia proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'errata quantificazione del
[...] danno, oltre che l'omessa quantificazione del danno morale ed esistenziale, a fronte della manifesta infondatezza del risarcimento riconosciuto alle controparti. Costituitesi Parti appellate, queste contestavano le doglianze avversarie, chiedendo la conferma della pronuncia appellata. In esito alla prima udienza, la Corte, con ordinanza 5.11.25, accoglieva l'istanza di sospensione, ex art.283 c.p.c. degli appellanti e formulava proposta conciliativa ex art.185bis c.p.c., come segue: “…definizione della controversia: - a) determinazione del danno in favore di Parte_1 nella complessiva somma, al netto dei 3.000,00€ già versati da , con riferimento all'attualità, CP_1 in € 3.800,00; - b) pagamento da Parte di in favore di di € 3.800,00; - c) CP_1 Parte_1 determinazione del danno in favore di , nella complessiva somma, al netto dei 1500,00 € già Parte_2 versati da , con riferimento all'attualità, in € 1.500,00; - d) pagamento da parte di CP_1 CP_1
in favore di della somma di € 1.500,00; - e) pagamento da parte di ,
[...] Parte_2 Parte_1
e , in favore di e , della somma, in rapporto Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 all'attualità, di € 1.370,00; - f) spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate fra tutte le Parti, comprese quelle di CTU in primo grado, con ripartizione delle stesse come segue: 50% in capo a
, 50% in capo a e , con conseguente regolazione dei rapporti CP_1 Parte_1 Parte_2 dare/avere sul punto;
- g) rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa comunque connessa ai fatti di causa, con rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori” , avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 12.12.25 e in data 15.12.25, sia Parti appellanti, che Parti appellate dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare del 16.12.25, di aderire alla proposta
2 conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza pubblicata il 27.12.24, n. 866/24 dal Tribunale della Spezia, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 17.12.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pubblicata il 27.12.24, n. 866/24 dal Tribunale della Spezia fra nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...] e ,
[...] Parte_3 nata a [...] il [...] ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliati in La Spezia alla Via Rattazzi n.60 presso e nello studio dell' Avv. Sabrina Romagnoli che li rappresenta e difende, come da procura in atti
- appellanti- CONTRO
, Genova 4.4.1971, e Genova 28.11.1977, residenti a CP_1 Controparte_2 Sarzana, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Giannarelli del Foro di La Spezia, presso il cui studio sito in Sarzana (SP) alla Piazza Cesare Battisti n.20, hanno eletto domicilio, come da procura in atti;
-appellati- avente a oggetto: risarcimento danni nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 5.11.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità di per i danni subiti da e;
CP_1 Parte_2 Parte_1
-accerta la responsabilità di , e per la violazione del Parte_2 Parte_1 Parte_3 domicilio di e;
CP_1 Controparte_2 per l'effetto
-liquida in favore di la somma di € 1868,75 e in favore di la somma di € Parte_2 Parte_1
2041,25 a titolo di danno non patrimoniale;
1 -liquida in favore di e la somma complessiva di € 1000,00 a titolo di danno CP_1 Controparte_2 morale;
-accerta e dichiara che, a seguito dell'intervenuta compensazione tra le parti, ha già Parte_2 ricevuto la somma di € 1500,00;
-accerta e dichiara che a seguito dell'intervenuta compensazione parziale tra le parti, ha già Parte_1 ricevuto la somma di € 3000,00, ma che a seguito del riconoscimento in favore del convenuto e dell'intervenuta della somma di € 1000,00 a titolo di danno morale, la differenza pari ad € 1000,00 dovrà essere detratta da quella portata in compensazione parziale;
per l'effetto
- condanna il convenuto al pagamento in favore di , della differenza tra la CP_1 Parte_2 somma riconosciuta a titolo di danno pari ad € 1868,75 (da devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo sino ad oggi corrisposto pari ad € 1500,00 (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
-accerta e dichiara che a seguito dell'intervenuta compensazione parziale, ha detratto la CP_1 somma di € 2000,00, maggiore rispetto a quanto complessivamente riconosciuto anche in favore della parte intervenuta pari ad € 1000,00; per l'effetto
- condanna alla restituzione in favore di , della differenza tra la somma Parte_1 CP_1 riconosciuta a titolo di danno pari ad € 2041,25 (da devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo sino ad oggi corrisposto in suo favore – tenuto conto di quanto indicato al punto che precede - (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento dell' acconto mediante compensazione e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dal pagamento e sino alla presente sentenza;
-compensa integralmente le spese di lite, con spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.”
Avverso tale pronuncia proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'errata quantificazione del
[...] danno, oltre che l'omessa quantificazione del danno morale ed esistenziale, a fronte della manifesta infondatezza del risarcimento riconosciuto alle controparti. Costituitesi Parti appellate, queste contestavano le doglianze avversarie, chiedendo la conferma della pronuncia appellata. In esito alla prima udienza, la Corte, con ordinanza 5.11.25, accoglieva l'istanza di sospensione, ex art.283 c.p.c. degli appellanti e formulava proposta conciliativa ex art.185bis c.p.c., come segue: “…definizione della controversia: - a) determinazione del danno in favore di Parte_1 nella complessiva somma, al netto dei 3.000,00€ già versati da , con riferimento all'attualità, CP_1 in € 3.800,00; - b) pagamento da Parte di in favore di di € 3.800,00; - c) CP_1 Parte_1 determinazione del danno in favore di , nella complessiva somma, al netto dei 1500,00 € già Parte_2 versati da , con riferimento all'attualità, in € 1.500,00; - d) pagamento da parte di CP_1 CP_1
in favore di della somma di € 1.500,00; - e) pagamento da parte di ,
[...] Parte_2 Parte_1
e , in favore di e , della somma, in rapporto Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 all'attualità, di € 1.370,00; - f) spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate fra tutte le Parti, comprese quelle di CTU in primo grado, con ripartizione delle stesse come segue: 50% in capo a
, 50% in capo a e , con conseguente regolazione dei rapporti CP_1 Parte_1 Parte_2 dare/avere sul punto;
- g) rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa comunque connessa ai fatti di causa, con rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori” , avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 12.12.25 e in data 15.12.25, sia Parti appellanti, che Parti appellate dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare del 16.12.25, di aderire alla proposta
2 conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza pubblicata il 27.12.24, n. 866/24 dal Tribunale della Spezia, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 17.12.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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