TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 663/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 663/2024 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Brancaleone Parte_1 C.F._1
(RC), Corso Umberto I n. 92/C, presso lo studio dell'avv. Francesco Moio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
- (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore CP_2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale docente
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, deduceva: - di essere docente precaria Parte_1
nella scuola primaria in forza di contratti di supplenza breve con attuale sede di servizio presso
“Maestro Migliaccio” Gerace;
- di aver prestato servizio presso l' Controparte_3
CP_ al 14/12/2020 al 22/12/2020, presso l' dal 18/01/2021 al 25/01/2021,
[...] Controparte_4
CP_ CP_ presso l' di Caulonia dal 26/01/2021 al 11/02/2021, presso l' di Controparte_5
Melicucco dal 12/02/2021 al 22/02/2021e presso l' dal Controparte_6
24/02/2021 al 31/03/2021, dal 07/04/2021 al 10/04/2021, dal 11/04/2021 al 18/04/2021, dal
19/04/2021 al 30/04/2021, dal 03/05/2021 al 04/05/2021, dal 05/05/2021 al 14/05/2021, dal
15/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 06/06/2021, dal 15/10/2021 al 23/12/2021, dal
24/12/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 09/06/2022, per un totale di 376 giorni;
- che la retribuzione corrisposta per i periodi indicati risulta erronea per la mancata corresponsione della cosiddetta retribuzione professionale docente;
- che tale retribuzione è riconosciuta ai docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del
CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001; - che la retribuzione professionale docenti, per il primo scatto, ammonta ad € 174.50 lorde, corrisposte per 12 mensilità ed è proporzionale ai giorni di servizio;
- che l'attribuzione di tale elemento retributivo in favore del solo personale di ruolo o con incarico annuale scadenza al 30.06 o al 31.08 di ogni anno scolastico, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento;
- che l'attività lavorativa effettivamente prestata
è la medesima di quella demandata ai docenti di ruolo o con incarico annuale;
- che si configura una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011); - che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di condannare il al pagamento in suo CP_1 CP_1 favore delle relative differenze retributive pari ad €. 2.184,56 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso CP_1
delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e con Controparte_1
provvedimento del 19.07.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 26.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestiva mente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 prevede e disciplina la cosiddetta retribuzione professionale docente: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.” Parte ricorrente, richiamando la suddetta norma, lamenta la mancata corresponsione dell'importo previsto a titolo di retribuzione professionale docente e ritenuto spettante in ragione dell'attività di supplenza svolta quale docente precaria di scuola primaria presso l' Controparte_3 al 14/12/2020 al 22/12/2020; presso l'I.C. San Luca Bovalino dal 18/01/2021 al 25/01/2021;
[...]
CP_ presso l'I.C. G. Falcone P. Borsellino di Caulonia dal 26/01/2021 al 11/02/2021; presso l' di
Melicucco dal 12/02/2021 al 22/02/2021; presso l' dal Controparte_6
24/02/2021 al 31/03/2021, dal 07/04/2021 al 10/04/2021, dal 11/04/2021 al 18/04/2021, dal
19/04/2021 al 30/04/2021, dal 03/05/2021 al 04/05/2021, dal 05/05/2021 al 14/05/2021, dal
15/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 06/06/2021, dal 15/10/2021 al 23/12/2021, dal
24/12/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 09/06/2022, per un totale di 376 giorni.
In particolare, la ricorrente deduce la disparità di trattamento che si viene a determinare laddove si riconosce e si eroga il suddetto emolumento solo a docenti di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore all'anno (fino al 30.06 o al 31.08), escludendo chi lavora come supplente per periodi più brevi, come nel caso di specie.
La distinzione effettuata, infatti, secondo le difese della ricorrente, non risulta giustificata in quanto l'attività concretamente svolta da tutti i soggetti interessati è pienamente sovrapponibile.
La difesa di , in special modo, ritiene che l'interpretazione della normativa data dal Parte_1
determini un contrasto con l'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla CP_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La ricostruzione interpretativa di parte ricorrente deve ritenersi condivisibile, in quanto la ratio dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, è quella di valorizzare professionalmente la funzione docente e detto scopo non può che riguardare tutti i docenti in quanto tali, a prescindere dalla durata del relativo contratto.
La retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, si tratta quindi di un emolumento di natura fissa e continuativa, non espressamente collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione;
emolumento che deve essere quindi ricompreso nelle “condizioni di impiego” che in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro sia esso pubblico che privato deve assicurare, sia al lavoratore a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, salvo che sussistano specifiche ragioni oggettive che giustifichino il differente trattamento.
A sostegno di detta soluzione interpretativa depongono altresì le pronunce della Suprema Corte, in particolare richiamandosi in questa sede la sentenza n. 20015/2018 in base alla quale: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 6293/2020).
Il principio di diritto sopra richiamato è stato peraltro fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la corresponsione dell'emolumento in questione sia proporzionata al servizio prestato e quindi alla sua durata (v. Tribunale di Cosenza, sez. lav., 06.10.2023 n. 1543 –
Tribunale di Frosinone, sez. lav., 04.10.2023 n. 1281).
Anche dall'esame delle suddette argomentazioni si evince come sia necessario che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Nel caso di specie, peraltro, non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni oggettive che in astratto potrebbero motivare un trattamento diverso delle due categorie di lavoratori e certo non possono essere costituite dalla mera esistenza di una norma di legge o contrattuale che preveda tale disparità, dovendosi accertare in concreto e nello specifico caso, l'esistenza di effettivi elementi di differenziazione nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla mansione svolta.
Fermo quanto sopra esposto, deve anche essere evidenziato che il percorso argomentativo seguito della Suprema Corte risponde alla fondamentale esigenza di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in conformità alla normativa comunitaria ed all'interpretazione che di questa viene data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie nel pieno rispetto del principio di non discriminazione trovando conforto peraltro anche tenore letterale dell'art. 25, comma 5, del CCNI 31.8.1999 che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio ….. inferiori al mese".
Parte ricorrente, inoltre, ha allegato e documentato di aver svolto, per gli anni oggetto di giudizio, un significativo numero di giorni di insegnamento quale docente precaria di scuola primaria (per un totale di 376 giorni), dovendosi ritenere, considerata altresì l'assenza di riscontri di segno contrario, che l'attività svolta dalla ricorrente sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con condanna del alla corresponsione in CP_1
favore di parte ricorrente della retribuzione professionale docente, non corrisposta negli anni oggetto di domanda;
somma che si quantifica in quella di € 2.184,56, corrispondente al conteggio predisposto da parte ricorrente, ritenuto che lo stesso sia stato logicamente e correttamente predisposto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia del resistente, applicando i valori minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. modif.) stante la CP_1 natura seriale del contenzioso, e l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. - N. RG. 663/2024, disattesa ogni Parte_1 C.F._1
contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, (C.F. a corrispondere in favore di P.IVA_1 Parte_1
la somma di € 2.184,56 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali
[...]
dal dovuto al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(C.F. ) alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 721,00 oltre rimborso spese P.IVA_1
generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 25.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 663/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 663/2024 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Brancaleone Parte_1 C.F._1
(RC), Corso Umberto I n. 92/C, presso lo studio dell'avv. Francesco Moio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
- (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore CP_2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale docente
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, deduceva: - di essere docente precaria Parte_1
nella scuola primaria in forza di contratti di supplenza breve con attuale sede di servizio presso
“Maestro Migliaccio” Gerace;
- di aver prestato servizio presso l' Controparte_3
CP_ al 14/12/2020 al 22/12/2020, presso l' dal 18/01/2021 al 25/01/2021,
[...] Controparte_4
CP_ CP_ presso l' di Caulonia dal 26/01/2021 al 11/02/2021, presso l' di Controparte_5
Melicucco dal 12/02/2021 al 22/02/2021e presso l' dal Controparte_6
24/02/2021 al 31/03/2021, dal 07/04/2021 al 10/04/2021, dal 11/04/2021 al 18/04/2021, dal
19/04/2021 al 30/04/2021, dal 03/05/2021 al 04/05/2021, dal 05/05/2021 al 14/05/2021, dal
15/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 06/06/2021, dal 15/10/2021 al 23/12/2021, dal
24/12/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 09/06/2022, per un totale di 376 giorni;
- che la retribuzione corrisposta per i periodi indicati risulta erronea per la mancata corresponsione della cosiddetta retribuzione professionale docente;
- che tale retribuzione è riconosciuta ai docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del
CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001; - che la retribuzione professionale docenti, per il primo scatto, ammonta ad € 174.50 lorde, corrisposte per 12 mensilità ed è proporzionale ai giorni di servizio;
- che l'attribuzione di tale elemento retributivo in favore del solo personale di ruolo o con incarico annuale scadenza al 30.06 o al 31.08 di ogni anno scolastico, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento;
- che l'attività lavorativa effettivamente prestata
è la medesima di quella demandata ai docenti di ruolo o con incarico annuale;
- che si configura una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011); - che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di condannare il al pagamento in suo CP_1 CP_1 favore delle relative differenze retributive pari ad €. 2.184,56 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso CP_1
delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e con Controparte_1
provvedimento del 19.07.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 26.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestiva mente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 prevede e disciplina la cosiddetta retribuzione professionale docente: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.” Parte ricorrente, richiamando la suddetta norma, lamenta la mancata corresponsione dell'importo previsto a titolo di retribuzione professionale docente e ritenuto spettante in ragione dell'attività di supplenza svolta quale docente precaria di scuola primaria presso l' Controparte_3 al 14/12/2020 al 22/12/2020; presso l'I.C. San Luca Bovalino dal 18/01/2021 al 25/01/2021;
[...]
CP_ presso l'I.C. G. Falcone P. Borsellino di Caulonia dal 26/01/2021 al 11/02/2021; presso l' di
Melicucco dal 12/02/2021 al 22/02/2021; presso l' dal Controparte_6
24/02/2021 al 31/03/2021, dal 07/04/2021 al 10/04/2021, dal 11/04/2021 al 18/04/2021, dal
19/04/2021 al 30/04/2021, dal 03/05/2021 al 04/05/2021, dal 05/05/2021 al 14/05/2021, dal
15/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 06/06/2021, dal 15/10/2021 al 23/12/2021, dal
24/12/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 09/06/2022, per un totale di 376 giorni.
In particolare, la ricorrente deduce la disparità di trattamento che si viene a determinare laddove si riconosce e si eroga il suddetto emolumento solo a docenti di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore all'anno (fino al 30.06 o al 31.08), escludendo chi lavora come supplente per periodi più brevi, come nel caso di specie.
La distinzione effettuata, infatti, secondo le difese della ricorrente, non risulta giustificata in quanto l'attività concretamente svolta da tutti i soggetti interessati è pienamente sovrapponibile.
La difesa di , in special modo, ritiene che l'interpretazione della normativa data dal Parte_1
determini un contrasto con l'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla CP_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La ricostruzione interpretativa di parte ricorrente deve ritenersi condivisibile, in quanto la ratio dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, è quella di valorizzare professionalmente la funzione docente e detto scopo non può che riguardare tutti i docenti in quanto tali, a prescindere dalla durata del relativo contratto.
La retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, si tratta quindi di un emolumento di natura fissa e continuativa, non espressamente collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione;
emolumento che deve essere quindi ricompreso nelle “condizioni di impiego” che in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro sia esso pubblico che privato deve assicurare, sia al lavoratore a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, salvo che sussistano specifiche ragioni oggettive che giustifichino il differente trattamento.
A sostegno di detta soluzione interpretativa depongono altresì le pronunce della Suprema Corte, in particolare richiamandosi in questa sede la sentenza n. 20015/2018 in base alla quale: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 6293/2020).
Il principio di diritto sopra richiamato è stato peraltro fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la corresponsione dell'emolumento in questione sia proporzionata al servizio prestato e quindi alla sua durata (v. Tribunale di Cosenza, sez. lav., 06.10.2023 n. 1543 –
Tribunale di Frosinone, sez. lav., 04.10.2023 n. 1281).
Anche dall'esame delle suddette argomentazioni si evince come sia necessario che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Nel caso di specie, peraltro, non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni oggettive che in astratto potrebbero motivare un trattamento diverso delle due categorie di lavoratori e certo non possono essere costituite dalla mera esistenza di una norma di legge o contrattuale che preveda tale disparità, dovendosi accertare in concreto e nello specifico caso, l'esistenza di effettivi elementi di differenziazione nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla mansione svolta.
Fermo quanto sopra esposto, deve anche essere evidenziato che il percorso argomentativo seguito della Suprema Corte risponde alla fondamentale esigenza di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in conformità alla normativa comunitaria ed all'interpretazione che di questa viene data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie nel pieno rispetto del principio di non discriminazione trovando conforto peraltro anche tenore letterale dell'art. 25, comma 5, del CCNI 31.8.1999 che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio ….. inferiori al mese".
Parte ricorrente, inoltre, ha allegato e documentato di aver svolto, per gli anni oggetto di giudizio, un significativo numero di giorni di insegnamento quale docente precaria di scuola primaria (per un totale di 376 giorni), dovendosi ritenere, considerata altresì l'assenza di riscontri di segno contrario, che l'attività svolta dalla ricorrente sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con condanna del alla corresponsione in CP_1
favore di parte ricorrente della retribuzione professionale docente, non corrisposta negli anni oggetto di domanda;
somma che si quantifica in quella di € 2.184,56, corrispondente al conteggio predisposto da parte ricorrente, ritenuto che lo stesso sia stato logicamente e correttamente predisposto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia del resistente, applicando i valori minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. modif.) stante la CP_1 natura seriale del contenzioso, e l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. - N. RG. 663/2024, disattesa ogni Parte_1 C.F._1
contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, (C.F. a corrispondere in favore di P.IVA_1 Parte_1
la somma di € 2.184,56 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali
[...]
dal dovuto al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(C.F. ) alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 721,00 oltre rimborso spese P.IVA_1
generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 25.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli