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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3450 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DANILE Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 6.11.2024 il ricorrente conveniva l' innanzi al Tribunale di CP_1
Agrigento esponendo di aver subito in data 22.5.2021 un infortunio sul lavoro a seguito del quale veniva istruita la pratica di infortunio (prot. n. 518540511) CP_1 esitata con provvedimento dell'1.3.2022, con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 6%.
Riferiva di aver proposto, in data 19.6.2023, istanza di aggravamento richiedendo, una rivalutazione del danno nella misura dell'8%, sulla base di un certificato medico del 14.6.2023 a seguito della quale, tuttavia, l'Istituto confermava la valutazione precedentemente espressa.
Avverso la comunicazione dell' , il ricorrente presentava ricorso in CP_2 opposizione chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale, con esito negativo comunicato con provvedimento del 10.10.2023. Il ricorrente adiva quindi il Tribunale chiedendo di: “- ritenere e dichiarare che i postumi residuati al ricorrente, in seguito all'infortunio n. 518540511 del
1 22.05.2021, sono maggiori rispetto a quelli accertati dall' e/o si sono CP_1 aggravati in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' (6%); - CP_1 conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al riconoscimento dei diritti spettanti in base alla maggiore percentuale di postumi accertati in giudizio con interessi e rivalutazione come per legge e a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo nella misura dovuta, con interessi
e rivalutazione come per legge;
con ogni ulteriore conseguente ed opportuna statuizione”, con il favore delle spese. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito di rituale deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
9.12.2025.
Motivi della decisione
In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa. In tale definizione è ricompreso anche l'infortunio subito in itinere.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'esame clinico si evince che in data 22.5.2021 il ricorrente è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro, in seguito al quale riportava “esiti di frattura
2 pluriframmentaria della falange medica del V° dito della mano sinistra trattata chirurgicamente mediante stabilizzazione con filo di K, tenoplastica e sutura cutanea con esiti cicatriziali”. A seguito dell'esame peritale, il CTU ha spiegato che, secondo le tabelle vigenti di cui al D.M. 12/07/2000, in un soggetto destrimane, la perdita anatomica delle ultime due falangi del quinto dito della mano sinistra risulta valutata in misura inferiore rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa (codice 256 = 4%) e che l'anchilosi rettilinea del medesimo dito, interessando tutte le articolazioni interfalangee, è stimata nella misura del 4% (codice 266).
Il perito ha quindi ritenuto che, in rapporto ai parametri tabellari applicabili e considerando anche gli esiti cicatriziali, la valutazione complessiva del 6%, riferita ai codici 266 e 36, già espressa dall' , è da considerarsi congrua e meritevole CP_2 di conferma.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Spese di CTU a carico di , come separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 09/12/2025
Il Giudice
EM Di NO
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