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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4167/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Locri in Parte_1 C.F._1 via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'avv.to Emanuele MARANDO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato nell'Agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, con l'avv.to Rita PISANU, giusta CP_1
procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del Dott. in Roma, pec: Persona_1
t; Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 06.12.2023, Parte_1
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui all'art. 1 l.
Pag. 1 a 5 n. 222/1984, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. Per_2
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'indeterminatezza e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente non è affetta da patologie tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate, con particolare riferimento alle patologie osteoarticolari e discali, a quelle riguardanti gli arti inferiori, superiori e le spalle, nonché all'incidenza della patologia ipertensiva certificata, considerata altresì l'attività lavorativa di bracciante agricola.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 5 In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi dell'art. 1 della legge n.
222/1984 la concessione dell'assegno ordinario di invalidità è subordinata all'accertamento, in capo al richiedente il beneficio, della sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore ad un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, tenuto conto delle sue attitudini, oltre che al soddisfacimento di precisi requisiti di natura socioeconomica.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta (referto studio radiologico si Siderno del 07.06.2023 e certificato medico rilasciato dall'ASP di Reggio Calabria del 15.11.2023 a firma del Dott. Per_3
) ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimenti il CTU nominato in fase di ATP, Dott.
[...]
. All'udienza del 08.11.2024 il CTU ha chiesto di poter rendere i Persona_2 chiarimenti chiesti per iscritto;
all'uopo gli è stato concesso termine fino al 31.12.2024, successivamente prorogato al 31.03.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione medica sopravvenuta e tenuto conto del quadro clinico già accertato in sede di ATP, ha rivisto le conclusioni precedentemente rassegnate e ha rilevato che “che le condizioni (descritte nel referto fisiatrico) determinano un nuovo e più grave complesso patologico che va ad incidere, in modo negativo, sui movimenti tutti, cui sono chiamate le spalle, la colonna L. S. e le ginocchia, determinando una limitazione funzionale dolorosa. Si rivede, pertanto, il giudizio già espresso in precedenza.” e ha formulato la seguente diagnosi: “- Cardiopatia ipertensiva in attuale fase di normocompenso emodinamoco -Spondilopatia con discopatie lombari con protrusione da L3 a S1. Cisti radicolare di S2. Tendinopatia spalla sx cuffia dei rotatori.
Segni di gonoartrosi sx (vedi Rx). Limitazione articolare spalle e rime articolari ginocchia.
ROT normoeccitabili, contrattura paravertebrare alla palpazione;
-Tiroidectomizzata e trattata con terapia sostitutiva”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Si afferma, conseguentemente, che le infermità, in atto, sono tali da determinare la riduzione in modo permanente la capacità di lavoro (bracciante agricola) a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (art.1 L. n. 222/1984). Circa la DECORRENZA del beneficio la stessa deve identificarsi nella data della consulenza Fisiatrica (15.11.2023), in quanto solo a questa data è documentato il deficit funzionale (e non solo il riscontro
Pag. 3 a 5 strumentale -vedi RM-) alla colonna, alle spalle ed alle ginocchia che in precedenza (vedi esame obiettivo della visita peritale) non era stato evidenziato”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del CTU dott. . Persona_2
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 222/1984 in capo a , con decorrenza dal 15.11.2023, data della consulenza fisiatrica. Parte_1
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio invocato in epoca successiva alla domanda amministrativa, e solo nel corso di questo giudizio, con decorrenza dalla data del referto di cui al Prot. n. 1786 del
15.11.2023 rilasciato dall'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale – Asp di Reggio
Calabria, vengono compensate nella misura della metà e la restante parte, liquidata in complessivi €1.900,00, oltre Iva e CPA come per legge, è posta a carico dell' ed è da CP_1
distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. Parte_1
1 l. n. 222/1984, con decorrenza dal 15.11.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi €1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 11.06.2025
Il Giudice
Pag. 4 a 5
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5