Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2283 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE NICOLA FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Con ricorso proposto in data 20.11.2023, ha chiesto la Controparte_1 disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore
[...] nato il [...] a [...], dalla relazione con Persona_1 CP_2
. La ricorrente ha esposto:
[...]
-che cessata la convivenza, il resistente ha lasciato la casa dove abitava con la ricorrente e con il figlio non facendovi più ritorno;
-che è stata sempre la ricorrente ad occuparsi del figlio minore anche quanto al mantenimento dello stesso;
-che il resistente avrebbe lasciato il territorio italiano, tanto da essere stato cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, come da certificazione in atti, senza lasciare recapiti alla ricorrente limitandosi a qualche sporadica telefonata;
-che tale situazione avrebbe comportato notevoli difficoltà per la ricorrente per la crescita del figlio essendo impossibilita ad assumere decisioni anche di natura ordinaria nell'interesse del figlio che necessitano del consenso di entrambi i genitori;
-che la ricorrente disoccupata percepisce reddito di cittadinanza per importo di €
6330,00 annui.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé con ogni conseguenza di legge, senza formulare richieste di natura economica.
All'udienza di comparizione delle parti, disposta dopo la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo al resistente, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in considerazione della irreperibilità dello stesso, è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere con il figlio in RN , in immobile in locazione con canone di €
350,00, di essere disoccupata, e di percepire reddito di inclusione per € 558 mensili oltre assegno unico per il figlio per € 199,00 mensili di non avere proprietà immobiliari e risparmi, e di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio, lamentando la sostanziale assenza del resistente da circa sette anni, con frequentazioni limitate del figlio sempre in presenza della stessa ricorrente o in presenza di persone di sua fiducia, precisando di non avere recapiti dello stesso e di non aver ricevuto alcun contributo per il mantenimento del figlio, e di consentire al figlio di avere contatti regolari con il padre on line, quasi tutti i fine settimana.
All'esito dell'udienza il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, formulando domanda di mantenimento del figlio per almeno € 100 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente e sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per il minore di cui all'art. 337 quater c.c., terzo comma, disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, e ponendo a carico del resistente contributo mensile di e 100,00 per il mantenimento del minore, con ISTAT annuale, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2023 (data della domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio da determinare secondo il protocollo dell'intesto Tribunale precisando che in presenza di affidamento super esclusivo alla madre le scelte per tali spese saranno rimesse alla ricorrente, ed autorizzando la madre alla riscossione dell'intero assegno unico per il figlio.
All'esito del procedimento la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ...
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni della ricorrente e dall'assenza del resistente è emerso che quest'ultimo si è allontanato da tempo, non ha adempiuto ai propri obblighi genitoriali, provvedendo a corrispondere solo sporadici contributi al mantenimento del figlio.
A fronte di tali risultanze emerge la sostanziale assenza paterna risultando accertato che il figlio è accudito e mantenuto in via pressoché esclusiva dalla madre. Inoltre, la sostanziale irreperibilità del resistente, come rappresentata dalla ricorrente, affermazione confermata dalle risultanze anagrafiche, rende sostanzialmente impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale non potendo la ricorrente acquisire dal padre del minore i consensi necessari per far fronte alle esigenze del figlio.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore disporne, l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla frequentazione padre figlio in considerazione dell'assenza di contatti regolari tra padre e figlio, protrattasi ormai per lungo tempo deve essere previsto che il padre possa incontrare il figlio solo alla presenza della madre o di persona di fiducia della madre per un pomeriggio a settimana. In caso di impossibilità di organizzare gli incontri con tale modalità il resistente potrà rivolgersi al Servizio
Sociale del Comune di residenza del minore che in caso di espressa richiesta del padre potrà organizzare (solo previa idonea preparazione del minore e qualora l'incontro sia conforme all'interessa del bambino) un incontro settimanale in Spazio Neutro.
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie la ricorrente ha dichiarato di essere priva di reddito e di percepire il solo reddito di inclusione insieme con l'assegno unico per il figlio (cfr. supra).
Quanto alla posizione del resistente lo stesso è rimasto contumace e non sono noti i redditi percepiti. In merito deve essere ribadito l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in assenza di redditi (qualora come nel caso di specie non risulti compromessa la capacità lavorativa).
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa del resistente che deve contribuire al mantenimento del figlio nella misura indicata.
Ritenuto che la ricorrente provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio e al suo mantenimento ordinario, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, dei tempi di permanenza dello stesso in via pressoché esclusiva presso la madre, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma richiesta dalla ricorrente, pari ad euro € 100 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di novembre 2023 (data della domanda).
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RN. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per il figlio le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il
50% delle spese.
La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
affida il figlio minore , nato il [...] alla Persona_1 madre in via esclusiva, con esercizio esclusivo della Controparte_1 responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per il minore di cui all'art. 337 quater c.c., terzo comma, attinenti (elencazione meramente esemplificativa): la determinazione della residenza abituale del minore, la richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, viaggi all'estero, le scelte scolastiche, sanitarie, sportive ricreative relative al figlio, e le ulteriori decisioni di maggiore interesse, che la madre potrà assumere anche in assenza del consenso paterno;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, per un pomeriggio a settimana, da individuare in caso di mancato accordo nel mercoledì; in caso di impossibilità di organizzare gli incontri con tale modalità il resistente potrà rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore che in caso di espressa richiesta del padre dovrà organizzare (previa idonea preparazione del minore e valutato il di lei interesse) un incontro settimanale in Spazio Neutro;
pone a carico del resistente contributo mensile di e 100,00 per il mantenimento del minore, con ISTAT annuale, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2023 (data della domanda);
pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per il figlio da determinare secondo il protocollo dell'intesto Tribunale precisando che in presenza di affidamento super esclusivo alla madre le scelte per tali spese saranno rimesse alla ricorrente;
autorizza la ricorrente a riscuote l'assegno unico per il figlio e ogni indennità relativa al minore;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti