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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 464/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Matteotti 13, C.F. , elettivamente domiciliata in Carbonia, Via CodiceFiscale_1
Dalmazia 31 presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Piras che la rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione in primo grado;
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Controparte_1 CP_2
Iglesias (CI), via Isonzo, n. 5, codice Fiscale rappresentato e difeso ai fini P.IVA_1
del presente giudizio dall'avv. Gerardo Romano Cesareo in forza di procura in calce alla
Pagina 1 comparsa di costituzione e risposta in appello e di deliberazione della Giunta Comunale n.
5 del 12/01/2023 e di determinazione dirigenziale n. 129 del 16/01/2023;
appellato
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria
istanza eccezione e deduzione reiecta, in totale riforma dell'impugnata Sentenza e previa
sospensione della provvisoria esecuzione di questa
In Via Principale 1) Accertare e dichiarare, per i motivi svolti nella narrativa che
precede, la piena ed esclusiva responsabilità del proprietario della Controparte_1
Via Della Fraternità, nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente: 2)
liquidare il danno biologico subito dall'attrice in misura corrispondente a quella accertata
in corso di causa e comunque non inferiore al 4% della sua piena validità psico-fisica, a
gg. 35 di ITP al 75%, a gg. 120 di ITP al 50% e a gg. 120 di ITP al 25%; 3) liquidare il
pregiudizio all'integrità morale (danno morale) patito e patendo dall'attrice in nesso
eziologico con l'illecito subito nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque in
misura non inferiore agli standard liquidativi dell'Intestato Tribunale;
4) liquidare ogni
ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice quale accertato nel
corso del presente giudizio;
5) il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino
al saldo e danno da mancata disponibilità e da ritardato pagamento;
6) Condannare il
alla rifusione, in favore dell'attrice, dei compensi professionali, con Controparte_1
distrazione a favore del sottoscritto legale antistatario”.
Nell'interesse dell'appellato: “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni
contraria istanza e domanda respinta, voglia, accertato e dichiarato infondato il motivo di
Pagina 2 appello avverso la sentenza impugnata, per le ragioni sopra indicate, A) in via
preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ex Parte_1
art. 342 cod. proc. civ.; B) in via principale, rigettare l'appello proposto dalla signora
siccome infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con Parte_1
condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa anche di questo grado di
giudizio; C) in via subordinata, ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227,
primo comma, cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore (pari al 50% in
mancanza di altro criterio utilizzabile), con compensazione delle spese di lite, attesa la
parziale reciproca soccombenza”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il Parte_1
per chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni in merito al Controparte_1
sinistro a lei occorso in data 01.07.2014, alle ore 16.30 circa, quando, mentre percorreva a piedi la via della Fraternità di ND (frazione di ), giunta all'intersezione con via CP_1
dei Piccoli Fratelli, era caduta a terra a causa di una imperfezione della pavimentazione stradale. L'attrice affermò di essere stata immediatamente soccorsa da due persone e di aver fatto ricorso alle cure dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias, dove i medici le avevano diagnosticato una distorsione del piede destro e, in seguito agli esami ortopedici,
una frattura composta del V metatarso. Domandò quindi che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, Controparte_1
quest'ultimo fosse condannato a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali ad esso conseguenti.
Il si costituì resistendo. Controparte_1
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, venne definita con sentenza n. 2718/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
che rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere al le spese processuali. CP_1
Pagina 3 Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ritenne non provato dall'attrice, com'era suo onere, il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, da cui potesse desumersi la responsabilità dell'Ente. In particolare non potevano considerarsi dirimenti le circostanze riferite dalle teste attesa la genericità delle sue TE
dichiarazioni. In altri termini, non risultava provato che la caduta fosse conseguenza del difetto di manutenzione della strada imputabile al custode, “dovendosi al contrario ritenere
- alla luce di quanto indicato nell'atto introduttivo e delle fotografie prodotte in atti - che
esso consista in una lieve anomalia della pavimentazione stradale chiaramente visibile
soprattutto in orario diurno.”
Doveva pertanto concludersi nel senso di ritenere verosimile che l'incidente si fosse verificato a causa di una condotta imprudente o di un difetto di attenzione della Pt_1
anche perché l'imperfezione era chiaramente visibile soprattutto in orario diurno (ore
16.30) nella stagione estiva.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello. Parte_1
Il si è costituito resistendo. Controparte_1
***
L'appellante, con unico motivo d'appello, lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente inquadrato la responsabilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed avendo richiamato pertinente giurisprudenza della Suprema Corte - secondo cui la responsabilità del custode è esclusa solo in presenza di caso fortuito, gravando sul danneggiato, anche nei confronti della pubblica amministrazione, l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno- avrebbe poi errato nell'ignorare le risultanze istruttorie e nell'accogliere acriticamente la tesi di parte convenuta, riportandola
pedissequamente nella motivazione della sentenza.
Pagina 4 In particolare il Giudice avrebbe errato nel ritenere generiche le sue argomentazioni circa la dinamica del sinistro, escludendo per ciò solo il nesso causale, senza alcun supporto logico ed argomentativo. In particolare, non avrebbe considerato: le fotografie riproducenti lo stato dei luoghi;
le dichiarazioni testimoniali sottoscritte dai signori TE
(teste oculare della caduta) e (pur impossibilitato a comparire per motivi di salute, Tes_2
ha confermato per iscritto la dinamica), nonché l'andamento del procedimento e degli atti medio tempore adottati, e le risultanze della relazione peritale.
Il giudice di prime cure si sarebbe, inoltre, contraddetto rispetto ai propri provvedimenti adottati nel corso del procedimento, con i quali aveva ammesso la prova testimoniale,
rinviando la consulenza tecnica all'esito dell'audizione dei testi proprio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per dar corso alla quantificazione del danno propedeutica al risarcimento e poi, con ordinanza del 7 novembre 2019, ritenuto superato l'onere probatorio in capo all'attrice, aveva appunto disposto gli accertamenti peritali al fine di valutare “la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con
l'evento per cui è causa i danni patiti a seguito del sinistro”.
Incoerentemente il giudice avrebbe poi affermato, senza fornire alcun plausibile supporto argomentativo alla propria discutibile conclusione, che l'incidente era
verosimilmente dipeso da una condotta imprudente o da un difetto di attenzione della
Tale ricostruzione contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza, secondo cui Pt_1
al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella
misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, cioè un comportamento imprevedibile e non prevenibile che interrompa il nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. n. 4035/2021).
La semplice disattenzione non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità del atteso che la negligenza della vittima non equivale a caso fortuito, ma richiede un CP_1
duplice accertamento: la condotta imprudente e la imprevedibilità della stessa (Cass.
Pagina 5 25837/2017). Nel caso di specie, non essendo emersa alcuna prova dell'imprevedibilità, la presunzione di responsabilità a carico del custode non potrebbe ritenersi superata.
Secondo l'appellante, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe compiuto il necessario giudizio di fatto sulla prevedibilità della condotta, limitandosi a richiamare la sua colpa, in violazione dei principi giurisprudenziali.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, restando irrilevante l'elemento soggettivo (Cass. n. 28621/2024; Cass.
n. 2376/2024).
Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, quale fatto estraneo alla sfera del custode, imprevedibile e inevitabile, ovvero dalla rilevanza causale del fatto del danneggiato, ex art. 1227 c.c., anche concorrente, ove questo, per imprudenza o inosservanza del dovere di cautela, sia tale da interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, “In tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri
in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
Pagina 6 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass., Sez. Un., n. 20943/2022; Cass., n. 11152/2023; Cass., n. 14228/2023; Cass., n.
21675/2023; Cass., n. 33074/2023).
Nel caso di specie, l'imperfezione del suolo pubblico era chiaramente visibile e ben percepibile, anche in considerazione del fatto che, da quanto emerge dall'unica fotografia presente in atti (doc. 4 fascicolo primo grado), interessava un'intera porzione della carreggiata, priva di asfalto, e dunque si estendeva su una superficie ampia, facilmente ed immediatamente rilevabile da un pedone normalmente diligente. La visibilità dell'anomalia era, peraltro, agevolata dall'orario diurno (h. 16.30 estive) e dalle conseguenti condizioni di luce naturale: condizioni che rendevano l'evitabilità ancora più agevole, riconducibile ad un criterio di assoluta normalità secondo l'id quod plerumque accidit. Conseguentemente,
il comportamento della deve ritenersi colposo ed esclusivo nella produzione del Pt_1
danno, rilevando ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
A supporto di tale conclusione non deve, da ultimo, trascurarsi il contenuto del rapporto di servizio redatto dalla Polizia Locale di in data 3 settembre 2014, in cui CP_1
l'agente verbalizzante, dopo aver eseguito un sopralluogo sul luogo del sinistro, ha evidenziato “la presenza sulla strada di una anomalia dovuta ad un mancato ripristino
della carreggiata che lascia senza asfalto un tratto di strada. Il mancato ripristino lascia
la strada con lievi anomalie abbastanza visibili per coloro che transitano, visto anche
l'orario diurno (16.30)” (doc. 5 fascicolo primo grado).
Deve conseguentemente condividersi il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui l'irregolarità del manto stradale era lieve e visibile, e quindi superabile attraverso
Pagina 7 l'adozione delle comuni cautele richieste al pedone che percorra a piedi una strada urbana in pieno giorno.
Parimenti infondate devono ritenersi le censure sull'asserita contraddittorietà del
Tribunale derivante, secondo l'appellante, dall'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e dal successivo rigetto della domanda. Invero, l'ammissione della c.t.u. non implica mai un accertamento definitivo del fatto storico, ma rientra nella discrezionalità
istruttoria del giudice, essendo funzionale esclusivamente all'eventuale accertamento del
quantum, subordinato alla positiva verifica in via definitiva dell'an debeatur.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore di euro 26.000,00, secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minima per quella decisionale stante la ridotta attività svolta in tale fase, esclusa la trattazione/istruttoria non essendo stata svolta attività corrispondente a detta fase.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 2718/2022, pubblicata in data 11.04.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.011,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1
quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pagina 8 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 3 luglio
2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 464/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Matteotti 13, C.F. , elettivamente domiciliata in Carbonia, Via CodiceFiscale_1
Dalmazia 31 presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Piras che la rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione in primo grado;
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Controparte_1 CP_2
Iglesias (CI), via Isonzo, n. 5, codice Fiscale rappresentato e difeso ai fini P.IVA_1
del presente giudizio dall'avv. Gerardo Romano Cesareo in forza di procura in calce alla
Pagina 1 comparsa di costituzione e risposta in appello e di deliberazione della Giunta Comunale n.
5 del 12/01/2023 e di determinazione dirigenziale n. 129 del 16/01/2023;
appellato
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria
istanza eccezione e deduzione reiecta, in totale riforma dell'impugnata Sentenza e previa
sospensione della provvisoria esecuzione di questa
In Via Principale 1) Accertare e dichiarare, per i motivi svolti nella narrativa che
precede, la piena ed esclusiva responsabilità del proprietario della Controparte_1
Via Della Fraternità, nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente: 2)
liquidare il danno biologico subito dall'attrice in misura corrispondente a quella accertata
in corso di causa e comunque non inferiore al 4% della sua piena validità psico-fisica, a
gg. 35 di ITP al 75%, a gg. 120 di ITP al 50% e a gg. 120 di ITP al 25%; 3) liquidare il
pregiudizio all'integrità morale (danno morale) patito e patendo dall'attrice in nesso
eziologico con l'illecito subito nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque in
misura non inferiore agli standard liquidativi dell'Intestato Tribunale;
4) liquidare ogni
ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice quale accertato nel
corso del presente giudizio;
5) il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino
al saldo e danno da mancata disponibilità e da ritardato pagamento;
6) Condannare il
alla rifusione, in favore dell'attrice, dei compensi professionali, con Controparte_1
distrazione a favore del sottoscritto legale antistatario”.
Nell'interesse dell'appellato: “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni
contraria istanza e domanda respinta, voglia, accertato e dichiarato infondato il motivo di
Pagina 2 appello avverso la sentenza impugnata, per le ragioni sopra indicate, A) in via
preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ex Parte_1
art. 342 cod. proc. civ.; B) in via principale, rigettare l'appello proposto dalla signora
siccome infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con Parte_1
condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa anche di questo grado di
giudizio; C) in via subordinata, ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227,
primo comma, cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore (pari al 50% in
mancanza di altro criterio utilizzabile), con compensazione delle spese di lite, attesa la
parziale reciproca soccombenza”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il Parte_1
per chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni in merito al Controparte_1
sinistro a lei occorso in data 01.07.2014, alle ore 16.30 circa, quando, mentre percorreva a piedi la via della Fraternità di ND (frazione di ), giunta all'intersezione con via CP_1
dei Piccoli Fratelli, era caduta a terra a causa di una imperfezione della pavimentazione stradale. L'attrice affermò di essere stata immediatamente soccorsa da due persone e di aver fatto ricorso alle cure dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias, dove i medici le avevano diagnosticato una distorsione del piede destro e, in seguito agli esami ortopedici,
una frattura composta del V metatarso. Domandò quindi che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, Controparte_1
quest'ultimo fosse condannato a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali ad esso conseguenti.
Il si costituì resistendo. Controparte_1
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, venne definita con sentenza n. 2718/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
che rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere al le spese processuali. CP_1
Pagina 3 Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ritenne non provato dall'attrice, com'era suo onere, il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, da cui potesse desumersi la responsabilità dell'Ente. In particolare non potevano considerarsi dirimenti le circostanze riferite dalle teste attesa la genericità delle sue TE
dichiarazioni. In altri termini, non risultava provato che la caduta fosse conseguenza del difetto di manutenzione della strada imputabile al custode, “dovendosi al contrario ritenere
- alla luce di quanto indicato nell'atto introduttivo e delle fotografie prodotte in atti - che
esso consista in una lieve anomalia della pavimentazione stradale chiaramente visibile
soprattutto in orario diurno.”
Doveva pertanto concludersi nel senso di ritenere verosimile che l'incidente si fosse verificato a causa di una condotta imprudente o di un difetto di attenzione della Pt_1
anche perché l'imperfezione era chiaramente visibile soprattutto in orario diurno (ore
16.30) nella stagione estiva.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello. Parte_1
Il si è costituito resistendo. Controparte_1
***
L'appellante, con unico motivo d'appello, lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente inquadrato la responsabilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed avendo richiamato pertinente giurisprudenza della Suprema Corte - secondo cui la responsabilità del custode è esclusa solo in presenza di caso fortuito, gravando sul danneggiato, anche nei confronti della pubblica amministrazione, l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno- avrebbe poi errato nell'ignorare le risultanze istruttorie e nell'accogliere acriticamente la tesi di parte convenuta, riportandola
pedissequamente nella motivazione della sentenza.
Pagina 4 In particolare il Giudice avrebbe errato nel ritenere generiche le sue argomentazioni circa la dinamica del sinistro, escludendo per ciò solo il nesso causale, senza alcun supporto logico ed argomentativo. In particolare, non avrebbe considerato: le fotografie riproducenti lo stato dei luoghi;
le dichiarazioni testimoniali sottoscritte dai signori TE
(teste oculare della caduta) e (pur impossibilitato a comparire per motivi di salute, Tes_2
ha confermato per iscritto la dinamica), nonché l'andamento del procedimento e degli atti medio tempore adottati, e le risultanze della relazione peritale.
Il giudice di prime cure si sarebbe, inoltre, contraddetto rispetto ai propri provvedimenti adottati nel corso del procedimento, con i quali aveva ammesso la prova testimoniale,
rinviando la consulenza tecnica all'esito dell'audizione dei testi proprio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per dar corso alla quantificazione del danno propedeutica al risarcimento e poi, con ordinanza del 7 novembre 2019, ritenuto superato l'onere probatorio in capo all'attrice, aveva appunto disposto gli accertamenti peritali al fine di valutare “la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con
l'evento per cui è causa i danni patiti a seguito del sinistro”.
Incoerentemente il giudice avrebbe poi affermato, senza fornire alcun plausibile supporto argomentativo alla propria discutibile conclusione, che l'incidente era
verosimilmente dipeso da una condotta imprudente o da un difetto di attenzione della
Tale ricostruzione contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza, secondo cui Pt_1
al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella
misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, cioè un comportamento imprevedibile e non prevenibile che interrompa il nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. n. 4035/2021).
La semplice disattenzione non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità del atteso che la negligenza della vittima non equivale a caso fortuito, ma richiede un CP_1
duplice accertamento: la condotta imprudente e la imprevedibilità della stessa (Cass.
Pagina 5 25837/2017). Nel caso di specie, non essendo emersa alcuna prova dell'imprevedibilità, la presunzione di responsabilità a carico del custode non potrebbe ritenersi superata.
Secondo l'appellante, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe compiuto il necessario giudizio di fatto sulla prevedibilità della condotta, limitandosi a richiamare la sua colpa, in violazione dei principi giurisprudenziali.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, restando irrilevante l'elemento soggettivo (Cass. n. 28621/2024; Cass.
n. 2376/2024).
Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, quale fatto estraneo alla sfera del custode, imprevedibile e inevitabile, ovvero dalla rilevanza causale del fatto del danneggiato, ex art. 1227 c.c., anche concorrente, ove questo, per imprudenza o inosservanza del dovere di cautela, sia tale da interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, “In tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri
in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
Pagina 6 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass., Sez. Un., n. 20943/2022; Cass., n. 11152/2023; Cass., n. 14228/2023; Cass., n.
21675/2023; Cass., n. 33074/2023).
Nel caso di specie, l'imperfezione del suolo pubblico era chiaramente visibile e ben percepibile, anche in considerazione del fatto che, da quanto emerge dall'unica fotografia presente in atti (doc. 4 fascicolo primo grado), interessava un'intera porzione della carreggiata, priva di asfalto, e dunque si estendeva su una superficie ampia, facilmente ed immediatamente rilevabile da un pedone normalmente diligente. La visibilità dell'anomalia era, peraltro, agevolata dall'orario diurno (h. 16.30 estive) e dalle conseguenti condizioni di luce naturale: condizioni che rendevano l'evitabilità ancora più agevole, riconducibile ad un criterio di assoluta normalità secondo l'id quod plerumque accidit. Conseguentemente,
il comportamento della deve ritenersi colposo ed esclusivo nella produzione del Pt_1
danno, rilevando ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
A supporto di tale conclusione non deve, da ultimo, trascurarsi il contenuto del rapporto di servizio redatto dalla Polizia Locale di in data 3 settembre 2014, in cui CP_1
l'agente verbalizzante, dopo aver eseguito un sopralluogo sul luogo del sinistro, ha evidenziato “la presenza sulla strada di una anomalia dovuta ad un mancato ripristino
della carreggiata che lascia senza asfalto un tratto di strada. Il mancato ripristino lascia
la strada con lievi anomalie abbastanza visibili per coloro che transitano, visto anche
l'orario diurno (16.30)” (doc. 5 fascicolo primo grado).
Deve conseguentemente condividersi il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui l'irregolarità del manto stradale era lieve e visibile, e quindi superabile attraverso
Pagina 7 l'adozione delle comuni cautele richieste al pedone che percorra a piedi una strada urbana in pieno giorno.
Parimenti infondate devono ritenersi le censure sull'asserita contraddittorietà del
Tribunale derivante, secondo l'appellante, dall'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e dal successivo rigetto della domanda. Invero, l'ammissione della c.t.u. non implica mai un accertamento definitivo del fatto storico, ma rientra nella discrezionalità
istruttoria del giudice, essendo funzionale esclusivamente all'eventuale accertamento del
quantum, subordinato alla positiva verifica in via definitiva dell'an debeatur.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore di euro 26.000,00, secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minima per quella decisionale stante la ridotta attività svolta in tale fase, esclusa la trattazione/istruttoria non essendo stata svolta attività corrispondente a detta fase.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 2718/2022, pubblicata in data 11.04.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.011,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1
quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pagina 8 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 3 luglio
2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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