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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 842 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 23.1.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Santori presso il cui studio sito a Marotta di Mondolfo, via Chienti n.6 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore opponente -
CONTRO
pagina 1 di 10
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_2 P.IVA_2
Terenzi, presso il cui studio sito a Pesaro, Viale della Vittoria n. 161, ha letto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“voglia l'Intestato Tribunale di Pesaro, - accogliere l'eccezione di carenza di
titolarità del rapporto dedotto in giudizio e comunque di nullità, anche relativa, del
contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. - revocare il decreto ingiuntivo Pt_1
199/2023. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore della scrivente
procuratrice che si dichiara antistataria ai sensi dell'art. 93 cpc”.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti,
in via principale, nel merito, - rigettare l'altrui opposizione, siccome infondata in
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 199/23, emesso
pagina 2 di 10 dal Tribunale di Pesaro il 10.03.2023. Con vittoria di spese, compensi del
giudizio, rimborso forfettario ed accessori, nonché eventualmente, ed in
subordine, condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 13.4.2023 conveniva in Parte_1
giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che Controparte_1
quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.52.976,85, oltre interessi, quale debito residuo di mutuo fondiario sottoscritto da Parte_2
il 23.7.2009, in favore della quale lo stesso opponente si era costituito fideiussore.
In citazione si contestava la titolarità del credito, eccependo altresì la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, in quanto corrispondente allo schema contrattuale (rispetto alle clausole di sopravvivenza,
reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità
garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da allegato atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del pagina 3 di 10 2 maggio 2005; si eccepiva, altresì, la liberazione dello stesso garante per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Si costituiva e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
la quale contestava l'opposizione, assumendo che il credito Controparte_2
le era stato ceduto da Rev Gestione Crediti S.p.a. nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione;
che la nullità della garanzia era circoscritta alle clausole indicate;
che, trattandosi di contratto autonomo, era idonea all'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. anche l'intimazione stragiudiziale in data
20.5.2013. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sospesa la provvisoria esecuzione, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 23.1.2025.
2 - Parte opponente ha specificamente contestato, prima di ogni altra difesa, la titolarità del credito oggetto di causa.
pagina 4 di 10 La contestazione pone a carico dell'opposta l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951 in motivazione sub n. 60).
E' stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., di recente,
Cass. 2024 n. 28790; nello stesso senso Cass. 2024 n. 3405; Cass. 2023 n.
17944;) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs.
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in pagina 5 di 10 qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass. 2023 n. 17944), e dunque anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (così Cass. 2024 n. 28770).
E' stato infatti spiegato che «una cosa è l'avviso della cessione –
necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di
un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al
titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione,
non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. 2019 n. 22151;
cfr. già in precedenza Cass. 2006 n. 5997).
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche pagina 6 di 10 dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche (così, sempre Cass. 2024 n. 28790; Cass.
2023 n. 17944, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass. 2023 n. 9412).
Diverso è, invece, il caso – come si verifica nella fattispecie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto ovvero dei vari contratti di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, non è sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e,
dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto (come quella di cui al doc. 17 di parte opposta),
neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso (come quello di cui al doc. 5 di parte opposta) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
pagina 7 di 10 dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così Pt_3
espressamente Cass. 2024 n. 28790 cit. supra).
In definitiva, ed in sintesi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata
attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo
sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (così testualmente Cass. 2024 n. 3045)
Orbene, nella specie, l'onere di prova non è stato assolto dall'opposta che,
per dimostrare la titolarità del credito, ha prodotto solo la comunicazione della cessione al debitore (doc. 17) e l'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58
T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 5), proveniente dalla stessa dichiarata cessionaria, che, per quanto esposto, non è idoneo, a fronte della specifica contestazione, a dare prova della cessione del credito. Parimenti
inidonee a provare la cessione del credito sono le allegate “certificazioni notarili”
che non sono il contratto di cessione, ma dichiarazioni che rimandano a documenti (lettere di trasmissione;
comunicazioni via pec) non prodotti tra gli allegati depositati dalle parti.
pagina 8 di 10 Per tali decisive ragioni, che assorbono le ulteriori contestazioni,
l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e per essa la procuratrice Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione proposta da e, pertanto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 199/2023 emesso da questo tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in €.14.103,00 per Parte_1
compensi, €.406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Pesaro il 10.6.2025.
pagina 9 di 10 Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 10 di 10