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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Giudice Dott. Raffaele Califano
Giudice rel. ed est. Dott.ssa Valentina Pierri
ha pronunziato la seguente SENTENZA
R.G., avente ad oggetto “Separazionella causa civile iscritta al n. 1612/2025 consensuale" e promossa
DA
, C.F.: C.F. 1 nata ad [...] il [...], Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. LO VUOLO ANGELA;
, C.F. 2 nato a [...] il CP 1 C.F.
24/06/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LINA;
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
In data 4.9.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025, Parte 1 e CP 1
[...] proponevano domanda diretta ad ottenere l'omologazione della separazione consensuale di essi coniugi. All'uopo, i ricorrenti esponevano: - di aver contratto matrimonio contratto matrimonio concordatario in Lioni il giorno
15/08/2018;
- che dall'unione coniugale nasceva in data 12/09/2019 il figlio Persona 1
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi alle condizioni concordate.
***
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate indicate in ricorso, come confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età.
Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1
[...] alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Lioni di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2018 atto n. 20 parte II serie A, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Francesca Spena dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Giudice Dott. Raffaele Califano
Giudice rel. ed est. Dott.ssa Valentina Pierri
ha pronunziato la seguente SENTENZA
R.G., avente ad oggetto “Separazionella causa civile iscritta al n. 1612/2025 consensuale" e promossa
DA
, C.F.: C.F. 1 nata ad [...] il [...], Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. LO VUOLO ANGELA;
, C.F. 2 nato a [...] il CP 1 C.F.
24/06/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LINA;
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
In data 4.9.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025, Parte 1 e CP 1
[...] proponevano domanda diretta ad ottenere l'omologazione della separazione consensuale di essi coniugi. All'uopo, i ricorrenti esponevano: - di aver contratto matrimonio contratto matrimonio concordatario in Lioni il giorno
15/08/2018;
- che dall'unione coniugale nasceva in data 12/09/2019 il figlio Persona 1
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi alle condizioni concordate.
***
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate indicate in ricorso, come confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età.
Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1
[...] alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Lioni di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2018 atto n. 20 parte II serie A, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Francesca Spena dr.ssa Valentina Pierri