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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2936/2024 R.G., promossa da: nata a [...], il [...], C.F. , n.q. di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della propria figlia minore, - nata PA (ME) il 09/03/2018 Persona_1
C.F. ( )rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO, giusta C.F._2
procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: indennità di frequenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 05/10/2024, la ricorrente esponeva di aver inoltrato all' in data 06/07/2016, domanda per il riconoscimento della indennità di frequenza ex art. 1 CP_1
L. 289/90 per la propria figlia minore . Persona_1
Rilevava che la competente Commissione medica, con verbale del 24 Novembre 2016, riconosceva la minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconoscendo l'indennità di frequenza con decorrenza dal 7/11/2023.
Precisava di aver inoltrato, in data 19/12/2023, a mezzo del patronato, modello Ap/70 con tutta la documentazione necessaria per procedere al pagamento, nonchè con successiva pec del
31/01/2024, di aver integrato la documentazione richiesta dall'Istituto, oltre ad aver allegato provvedimento del Giudice di Tutelare, che consentiva alla madre della minore di procedere alla riscossione delle somme dovute alla minore senza l'autorizzazione del padre.
Lamentava che, nonostante la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione inoltrata, non avesse provveduto al pagamento dell'indennità di frequenza. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse condannare dell' a corrispondere alla figlia CP_1
i suddetti ratei dell'indennità di frequenza, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' restava contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre osservare che non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità, avendo la ricorrente prodotto in atti la domanda amministrativa.
Nel merito, la domanda ha ad oggetto l'indennità di frequenza, spettante ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
In particolare, la legge n. 289/1990, all'art. 1 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma
1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesmo sistema di perequazione automatica.”
Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, “La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento
o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.
Nel caso di specie, risulta che la minore sia beneficiaria dell'indennità di Persona_1
frequenza con decorrenza 7/11/2023, con revisione dicembre 2025, riconosciuta dalla Commissione
Medica con verbale del 15/12/2023, e che la madre, per conto della stessa, abbia richiesto la liquidazione e il pagamento della detta prestazione.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio due attestati di iscrizione e frequenza, rispettivamente per l'anno scolastico 2023/2024, presso la Scuola Infanzia dell'Istituto Comprensivo “Carlo Albero
Dalla Chiesa” di Caltagirone-Mineo (CT), e per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Gaetano Ponte”di Palagonia (CT) , prima classe della scuola Primaria.
Ciò posto, la legge sopra citata consente ai minori di godere dell'indennità di frequenza per la frequenza di una scuola pubblica o privata, nonché per la frequenza di trattamenti terapeutici o riabilitativi.
Alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta da parte ricorrente, devono ritenersi sussistenti, in capo alla minore, i requisiti per il godimento della prestazione nel periodo di frequenza degli Istituti Scolastici suindicati.
Da quanto sopra, deriva l'inadempimento ingiustificato dell' , che immotivatamente CP_1 non ha erogato l'indennità di frequenza spettante alla minore nel periodo che va da Persona_1
settembre 2023 a giugno 2024, nonché da settembre 2024, sino alla data di revisione prevista a dicembre 2025. Dal canto suo, l' , preferendo il silenzio della contumacia, non ha spiegazione al proprio CP_1
inadempimento, di fatto smentita dalla documentazione in atti.
In definitiva, la domanda è fondata e va accolta, con condanna dell' ad erogare alla CP_1
minore , i ratei dell'indennità di frequenza relativi al periodo che va da settembre 2023 Persona_1
a giugno 2024, nonché da settembre 2024 sino alla data di revisione, prevista a dicembre 2025, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore , contro l' , con ricorso Persona_1 CP_1
depositato in Cancelleria il 05/10/2024, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Condanna l' a corrispondere a l'indennità di frequenza relativa al periodo CP_1 Persona_1
che va da settembre 2023 a giugno 2024, nonché da settembre 2024 sino alla data di revisione, prevista a dicembre 2025, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3. Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida CP_1
in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in PA, 03/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena