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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Caso Giovanna Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2124/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
23.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09.09.2024 da e da , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PISANTI GENNARO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (CE) in data 24.09.2016; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 18.02.2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.01.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
1
2. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali della minore;
3. Stabilire che la casa coniugale, sita in Maddaloni (CE) già di proprietà della Sig.ra Pt_1
, resterà assegnata a quest'ultima con ogni arredo e corredo, che l'abiterà unitamente
[...] alla minore ed al figlio;
Per_1 Persona_2
4. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e comunque, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola e sino alle 21,00 della domenica;
Potrà inoltre tenere la minore con se per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, nonché per il periodo di sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, corrisponderà all'altro genitore
l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese importo questo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA il
24/09/2016 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
2 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 122, parte II, serie A, anno
2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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