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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7763/2022 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Palumbo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta dal 14.10.2019 al 20.12.2019 e poi dal 3.1.2020 al 17.7.2021 in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (il secondo dei quali prorogato e poi convertito a tempo indeterminato) con previsione di orario part time orizzontale di 27 ore settimanali e inquadramento come operaio comune livello I del CCNL di settore applicato;
che aveva prestato servizio per una media mensile di 22 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, espletando una prestazione lavorativa media di 50 ore settimanali osservando l'orario dalle 7,30 alle 18,30 con un'ora di pausa dalle 13,00 alle 14,00, senza godere di ferie;
che aveva svolto mansioni di manovalanza svolgendo attività produttive semplici non comportanti specifiche conoscenze professionali;
che, in esecuzione di quanto previsto dal CCNL applicato, avrebbe avuto diritto al passaggio automatico di inquadramento dalla prima alla seconda categoria (denominata
D1 nel successivo CCNL 5.2.2021) in quanto lavoratore addetto alla produzione per un periodo superiore a quattro mesi;
che nel periodo decorrente dal 1.2.2020 al 17.7.2021 era stato per 11 settimane in malattia per un infortunio sul lavoro e per 18 settimane in cassa integrazione guadagni, percependo le relative indennità dall'INPS in una misura inferiore a quella spettante a causa della corresponsione da parte della società datrice di lavoro di una retribuzione inferiore a quella dovuta con conseguente diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale della società convenuta. Tanto premesso, dedotta la illegittima corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta in considerazione dell'orario di lavoro osservato e del superiore inquadramento rivendicato, chiedeva quindi all'intestato
Tribunale di condannare la società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 19.559,39
(di cui euro 2.047,37 per il primo rapporto di lavoro ed euro 17.512,02 per il secondo rapporto di lavoro)
a titolo di differenze paga, retribuzione per lavoro straordinario, indennità sostitutiva ferie e TFR oltre accessori di legge e oltre al risarcimento danni per la corresponsione di indennità di malattia e CIG in misura inferiore a quella dovuta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società resistente contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte ricorrente, premessi i due rapporti di lavoro con la resistente decorsi rispettivamente dal CP_2
14.10.2019 al 20.12.2019 e dal 3.1.2020 al 17.7.2021, fonda le pretese retributive sui presupposti del diritto al superiore inquadramento nel 2^ livello contrattuale, dello svolgimento di una prestazione lavorativa superiore, quanto ad orario di lavoro, rispetto a quella formalmente riconosciuta (e retribuita) dal datore di lavoro oltre che sulla dedotta mancata fruizione di ferie.
Ciò posto appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Così sinteticamente tracciate le coordinate giuridiche di riferimento, si rileva che nel caso di specie è documentalmente provato che le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 14.10.2019 e scadenza al 20.12.2019 e un successivo contratto a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato, dal 3.1.2020 al 17.7.2021 con inquadramento dell'istante nella categoria 1^ del CCNL “Industrie Metalmeccaniche Private e Installazione Impianti” e formale previsione di orario part time di 27 ore settimanali (67,50%) da svolgersi dal lunedì al venerdì. È altresì documentalmente provato che il secondo rapporto di lavoro è cessato il 17.7.2021 per licenziamento per giusta causa del ricorrente (cfr. contratti di lavoro, buste paga, modelli UNILAV, estratto conto previdenziale, lettera di licenziamento). È ancora documentato, e ammesso dalla parte ricorrente, che quest'ultima è stata in CIG dal 9.3.2020 al 4.5.2020 e poi che, a seguito di infortunio sul lavoro del
22.7.2020, non ha più prestato attività lavorativa fino al 17.7.2021, data di cessazione del (secondo) rapporto di lavoro. Il ricorrente ha inoltre ammesso di essere stato retribuito nella misura formalmente emergente dalle buste paga e dall' estratto contributivo in atti.
Ciò posto, analizzando partitamente le domande di cui al ricorso, si osserva che la parte ricorrente, a fronte del formale inquadramento nella categoria 1^, ha dedotto che avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella superiore categoria 2^ in virtù di quanto previsto dal CCNL “Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e all'installazione di impianti” del 26.11.2016 che alla pagina 100
Titolo II, Art. 1, Lett. B) Mobilità del Personale, punto 1) prevede, per il “personale addetto alla produzione”, il passaggio automatico dalla categoria 1^ alla 2^ in seguito ad un “periodo non superiore a 4 mesi”.
Ebbene tale domanda è infondata in quanto la generica allegazione delle mansioni svolte dal ricorrente impedisce, già solo astrattamente, l'applicazione della predetta normativa contrattuale. Ed invero il ricorrente, senza neppure riportare la declaratoria del livello di formale inquadramento (che, dall'esame del CCNL in atti, si apprende ricomprendere sia “lavoratori che svolgono attività produttive semplici” sia “lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo”) si è limitato a dedurre nell'atto introduttivo di aver svolto “mansioni di manovalanza” senza alcuna ulteriore specifica deduzione in merito alla eventuale attività produttiva svolta dalla società datrice di lavoro, alla consistenza di quest'ultima e soprattutto alla consistenza delle proprie mansioni di cui, dalla lettura del predetto atto introduttivo, non è dato inferire né il contenuto né l'ambito applicativo.
D'altronde, come visto, la categoria di formale inquadramento del ricorrente (1^) ricomprende anche lavoratori con mansioni non collegate al processo produttivo e la prova testimoniale articolata in ricorso non aveva ad oggetto circostanze connesse alle specifiche mansioni espletate dal ricorrente e di conseguenza all'eventuale collegamento di tali mansioni con il processo produttivo della società resistente (su cui, come visto, nulla è stato dedotto). Peraltro va altresì osservato che in nessuno dei due autonomi rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente con la resistente risulta che il lavoratore CP_2 abbia espletato le dedotte mansioni di “manovalanza” per un periodo superiore ai 4 mesi circostanza fattuale che comunque già astrattamente non invera la condizione temporale richiesta dalla citata disposizione contrattuale per l'invocato passaggio automatico di inquadramento dalla 1^ alla 2^ categoria.
Esclusa per le predette ragioni la fondatezza della domanda avente ad oggetto la maggiore retribuzione per il preteso superiore inquadramento, vi è da osservare che risulta altresì infondata la ulteriore domanda incentrata sul dedotto espletamento da parte del ricorrente di un orario di lavoro in quantità superiore rispetto a quello formalizzato part time di 27 ore settimanali.
Ed invero dalla prova testimoniale condotta in giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere provato, con un grado di sufficiente certezza processuale, lo svolgimento da parte del ricorrente del dedotto orario di lavoro di 50 ore settimanali.
Analizzando le risultanze della prova orale, si osserva che il teste ha riferito Testimone_1 circostanze in contrasto con le allegazioni del ricorso e con le risultanze documentali tali da inficiare la attendibilità delle dichiarazioni del testimone in questione. Innanzitutto infatti il teste ha dichiarato di aver lavorato per la società resistente fino all'anno 2019 e di aver più specificamente lavorato assieme al ricorrente “per sette-otto mesi”, circostanza tuttavia contraddetta dal fatto, documentalmente provato e incontestato, che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 14.10.2019 cosicchè mai avrebbe potuto essere un collega del teste per i “sette-otto mesi” mesi da questi indicati. Il teste ha inoltre riferito, in ordine ai giorni e all'orario di lavoro, circostanze in contrasto con quelle dedotte in ricorso ove si allega un lavoro svolto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 mentre il teste ha attribuito al ricorrente una attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 17.00-17.30 e il sabato fino alle 14.00.
Proseguendo poi nell'esame della prova testimoniale, si osserva che il teste , Testimone_2 non avendo avuto alcuna conoscenza diretta e continuativa del rapporto di lavoro in questione, ha per questo rilasciato dichiarazioni inidonee a consentire una ricostruzione dell'orario di lavoro seguito dal ricorrente nel corso della attività lavorativa alle dipendenze della società resistente. Ed invero il teste in questione ha genericamente riferito di aver accompagnato con la propria automobile il ricorrente al lavoro alle 5.30 o di essere andato a riprenderlo verso le 17.00-17.30 per circa “una volta a settimana” senza tuttavia aver avuto una effettiva quotidiana contezza dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa in questione. Peraltro il teste ha riferito dati temporali generici e non corrispondenti alla realtà documentata del rapporto di lavoro, avendo dichiarato che esso sarebbe durato dal 2019 al 2022 e che il ricorrente avrebbe avuto un infortunio sul lavoro nell'estate del 2022, essendo viceversa incontestato che il rapporto di lavoro in questione è cessato a luglio del 2021 e che l'infortunio sul lavoro del ricorrente si è verificato a luglio del 2020.
Quanto poi ai testi e , vi è da osservare che essi hanno Testimone_3 Testimone_4 dato conto di una attività lavorativa svolta dal ricorrente con orario di inizio non anteriore alle 9.00-9.30
e con orario di fine non successivo alle 16.30 con una pausa dalle 12.30 alle 15.30 durante la quale il teste ha riferito che il ricorrente, così come lui stesso, ritornava a casa per il pranzo. Testimone_3
Alla luce delle risultanze testimoniali finora esposte deve pertanto ritenersi che, così come già anticipato, il ricorrente non abbia fornito la prova del dedotto svolgimento di una prestazione lavorativa per 50 ore settimanali -e comunque di un orario di lavoro stabilmente superiore a quello di 27 ore settimanali- con conseguente infondatezza della domanda avente ad oggetto la retribuzione per lavoro straordinario/supplementare. Con riferimento al teste , socio al 50% della società convenuta, deve disattendersi la Testimone_3 eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa del ricorrente alla udienza del 4.12.2024 in quanto, come pure recentemente affermato dalla Corte di Cassazione “Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società”. (Cass.
27461/2024, Cass. 9188/2013). Nel caso di specie è documentato che il teste , pur socio Testimone_3 della società resistente, non ha altresì rivestito la qualità di legale rappresentante della stessa.
La infondatezza delle domande volte ad accertare il diritto del ricorrente ad una maggiore retribuzione connessa al superiore inquadramento e all'orario di lavoro eccedente il part time determina la conseguente infondatezza della ulteriore domanda di risarcimento del danno non essendo stata fornita la prova del fatto costitutivo ovvero del diritto del ricorrente alla corresponsione da parte dell'INPS della indennità per malattia/CIG in misura superiore a quella effettivamente elargita dall'
[...]
. CP_3
Con riferimento infine alle domande aventi ad oggetto la indennità per ferie non godute e il trattamento di fine rapporto, deve anzitutto chiarirsi che il ricorrente per un verso non ha specificamente contestato le risultanze delle buste paga in ordine ai giorni di ferie goduti e per altro verso non ha offerto una idonea prova in ordine alla totale mancata fruizione delle ferie.
Va ulteriormente osservato che la resistente ha eccepito il pagamento di tutto quanto dovuto al ricorrente per ferie e trattamento di fine rapporto per come risultante dalle buste paga prodotte in atti.
Ciò posto va detto che, con riferimento al rapporto di lavoro decorso dal 14.10.2019 al 20.12.2019 e avuto riguardo ai dati emergenti dalle buste paga, per un verso non vi è prova della fruizione dei 5 giorni di ferie maturati per tale periodo dal ricorrente né del pagamento della corrispondente indennità per ferie non godute (v. art. 10 CCNL) e per altro verso non vi è prova del pagamento in favore del ricorrente del dovuto trattamento di fine rapporto.
Tali emolumenti, in mancanza della prova del relativo pagamento da parte della società datrice di lavoro
-a tanto onerata-, vanno pertanto riconosciuti al ricorrente per un totale di € 171,5 per ferie non godute ed € 283,80 per trattamento di fine rapporto, importi quantificati sulla base dei dati retributivi emergenti dalle buste paga di ottobre-novembre-dicembre 2019.
Con riferimento al rapporto di lavoro decorso dal 3.1.2020 al 17.7.2021 vi è invece da osservare che dalle relative buste paga emerge la parziale fruizione da parte del ricorrente delle ferie maturate (v. buste paga giugno 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, aprile 2021, giugno 2021) e che dall'ultima busta paga di luglio 2021 emergono gli importi di € 7,55 ed € 1.183,94 rispettivamente dovuti al ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute (0,19545 gg.) e trattamento di fine rapporto.
Ebbene la società resistente, a fronte della deduzione attorea di mancata corresponsione dei predetti emolumenti, non ha offerto -come era suo onere- alcuna prova di pagamento degli stessi non potendo a tal fine soccorrere la busta paga di luglio 2021 che non reca alcuna sottoscrizione per quietanza del lavoratore.
Spetta pertanto al ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro decorso dal 3.1.2020 al 17.7.2021,
l'importo complessivo di € 1.191,49 per i predetti titoli (indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto).
In virtù delle considerazioni finora esposte, può pertanto concludersi che il ricorrente risulta ancora creditore nei confronti della società resistente della complessiva somma di € 1.646,79 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 171,5 per ferie non godute ed € 283,80 per trattamento di fine rapporto maturati nel primo rapporto di lavoro decorso dal 14.10.2019 al 20.12.2019 ed € 7,55 per ferie non godute ed €
1.183,94 per trattamento di fine rapporto maturati nel secondo rapporto di lavoro decorso dal 3.1.2020 al 17.7.2021.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Deve precisarsi che del tutto nuovo e pertanto inammissibile è il motivo di nullità dei contratti di lavoro
(di cui la società resistente ha provato, mediante la produzione in giudizio, la forma scritta) per mancanza del prescritto DVR – Documento Valutazione Rischi proposto per la prima volta dalla parte ricorrente con note scritte del 28.4.2025.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per due terzi e per la residua parte poste a carico della società resistente con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 1.646,79, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento della residua parte delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 898,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Aiello.
Salerno, lì 8.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7763/2022 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Palumbo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta dal 14.10.2019 al 20.12.2019 e poi dal 3.1.2020 al 17.7.2021 in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (il secondo dei quali prorogato e poi convertito a tempo indeterminato) con previsione di orario part time orizzontale di 27 ore settimanali e inquadramento come operaio comune livello I del CCNL di settore applicato;
che aveva prestato servizio per una media mensile di 22 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, espletando una prestazione lavorativa media di 50 ore settimanali osservando l'orario dalle 7,30 alle 18,30 con un'ora di pausa dalle 13,00 alle 14,00, senza godere di ferie;
che aveva svolto mansioni di manovalanza svolgendo attività produttive semplici non comportanti specifiche conoscenze professionali;
che, in esecuzione di quanto previsto dal CCNL applicato, avrebbe avuto diritto al passaggio automatico di inquadramento dalla prima alla seconda categoria (denominata
D1 nel successivo CCNL 5.2.2021) in quanto lavoratore addetto alla produzione per un periodo superiore a quattro mesi;
che nel periodo decorrente dal 1.2.2020 al 17.7.2021 era stato per 11 settimane in malattia per un infortunio sul lavoro e per 18 settimane in cassa integrazione guadagni, percependo le relative indennità dall'INPS in una misura inferiore a quella spettante a causa della corresponsione da parte della società datrice di lavoro di una retribuzione inferiore a quella dovuta con conseguente diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale della società convenuta. Tanto premesso, dedotta la illegittima corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta in considerazione dell'orario di lavoro osservato e del superiore inquadramento rivendicato, chiedeva quindi all'intestato
Tribunale di condannare la società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 19.559,39
(di cui euro 2.047,37 per il primo rapporto di lavoro ed euro 17.512,02 per il secondo rapporto di lavoro)
a titolo di differenze paga, retribuzione per lavoro straordinario, indennità sostitutiva ferie e TFR oltre accessori di legge e oltre al risarcimento danni per la corresponsione di indennità di malattia e CIG in misura inferiore a quella dovuta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società resistente contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte ricorrente, premessi i due rapporti di lavoro con la resistente decorsi rispettivamente dal CP_2
14.10.2019 al 20.12.2019 e dal 3.1.2020 al 17.7.2021, fonda le pretese retributive sui presupposti del diritto al superiore inquadramento nel 2^ livello contrattuale, dello svolgimento di una prestazione lavorativa superiore, quanto ad orario di lavoro, rispetto a quella formalmente riconosciuta (e retribuita) dal datore di lavoro oltre che sulla dedotta mancata fruizione di ferie.
Ciò posto appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Così sinteticamente tracciate le coordinate giuridiche di riferimento, si rileva che nel caso di specie è documentalmente provato che le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 14.10.2019 e scadenza al 20.12.2019 e un successivo contratto a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato, dal 3.1.2020 al 17.7.2021 con inquadramento dell'istante nella categoria 1^ del CCNL “Industrie Metalmeccaniche Private e Installazione Impianti” e formale previsione di orario part time di 27 ore settimanali (67,50%) da svolgersi dal lunedì al venerdì. È altresì documentalmente provato che il secondo rapporto di lavoro è cessato il 17.7.2021 per licenziamento per giusta causa del ricorrente (cfr. contratti di lavoro, buste paga, modelli UNILAV, estratto conto previdenziale, lettera di licenziamento). È ancora documentato, e ammesso dalla parte ricorrente, che quest'ultima è stata in CIG dal 9.3.2020 al 4.5.2020 e poi che, a seguito di infortunio sul lavoro del
22.7.2020, non ha più prestato attività lavorativa fino al 17.7.2021, data di cessazione del (secondo) rapporto di lavoro. Il ricorrente ha inoltre ammesso di essere stato retribuito nella misura formalmente emergente dalle buste paga e dall' estratto contributivo in atti.
Ciò posto, analizzando partitamente le domande di cui al ricorso, si osserva che la parte ricorrente, a fronte del formale inquadramento nella categoria 1^, ha dedotto che avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella superiore categoria 2^ in virtù di quanto previsto dal CCNL “Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e all'installazione di impianti” del 26.11.2016 che alla pagina 100
Titolo II, Art. 1, Lett. B) Mobilità del Personale, punto 1) prevede, per il “personale addetto alla produzione”, il passaggio automatico dalla categoria 1^ alla 2^ in seguito ad un “periodo non superiore a 4 mesi”.
Ebbene tale domanda è infondata in quanto la generica allegazione delle mansioni svolte dal ricorrente impedisce, già solo astrattamente, l'applicazione della predetta normativa contrattuale. Ed invero il ricorrente, senza neppure riportare la declaratoria del livello di formale inquadramento (che, dall'esame del CCNL in atti, si apprende ricomprendere sia “lavoratori che svolgono attività produttive semplici” sia “lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo”) si è limitato a dedurre nell'atto introduttivo di aver svolto “mansioni di manovalanza” senza alcuna ulteriore specifica deduzione in merito alla eventuale attività produttiva svolta dalla società datrice di lavoro, alla consistenza di quest'ultima e soprattutto alla consistenza delle proprie mansioni di cui, dalla lettura del predetto atto introduttivo, non è dato inferire né il contenuto né l'ambito applicativo.
D'altronde, come visto, la categoria di formale inquadramento del ricorrente (1^) ricomprende anche lavoratori con mansioni non collegate al processo produttivo e la prova testimoniale articolata in ricorso non aveva ad oggetto circostanze connesse alle specifiche mansioni espletate dal ricorrente e di conseguenza all'eventuale collegamento di tali mansioni con il processo produttivo della società resistente (su cui, come visto, nulla è stato dedotto). Peraltro va altresì osservato che in nessuno dei due autonomi rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente con la resistente risulta che il lavoratore CP_2 abbia espletato le dedotte mansioni di “manovalanza” per un periodo superiore ai 4 mesi circostanza fattuale che comunque già astrattamente non invera la condizione temporale richiesta dalla citata disposizione contrattuale per l'invocato passaggio automatico di inquadramento dalla 1^ alla 2^ categoria.
Esclusa per le predette ragioni la fondatezza della domanda avente ad oggetto la maggiore retribuzione per il preteso superiore inquadramento, vi è da osservare che risulta altresì infondata la ulteriore domanda incentrata sul dedotto espletamento da parte del ricorrente di un orario di lavoro in quantità superiore rispetto a quello formalizzato part time di 27 ore settimanali.
Ed invero dalla prova testimoniale condotta in giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere provato, con un grado di sufficiente certezza processuale, lo svolgimento da parte del ricorrente del dedotto orario di lavoro di 50 ore settimanali.
Analizzando le risultanze della prova orale, si osserva che il teste ha riferito Testimone_1 circostanze in contrasto con le allegazioni del ricorso e con le risultanze documentali tali da inficiare la attendibilità delle dichiarazioni del testimone in questione. Innanzitutto infatti il teste ha dichiarato di aver lavorato per la società resistente fino all'anno 2019 e di aver più specificamente lavorato assieme al ricorrente “per sette-otto mesi”, circostanza tuttavia contraddetta dal fatto, documentalmente provato e incontestato, che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 14.10.2019 cosicchè mai avrebbe potuto essere un collega del teste per i “sette-otto mesi” mesi da questi indicati. Il teste ha inoltre riferito, in ordine ai giorni e all'orario di lavoro, circostanze in contrasto con quelle dedotte in ricorso ove si allega un lavoro svolto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 mentre il teste ha attribuito al ricorrente una attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 17.00-17.30 e il sabato fino alle 14.00.
Proseguendo poi nell'esame della prova testimoniale, si osserva che il teste , Testimone_2 non avendo avuto alcuna conoscenza diretta e continuativa del rapporto di lavoro in questione, ha per questo rilasciato dichiarazioni inidonee a consentire una ricostruzione dell'orario di lavoro seguito dal ricorrente nel corso della attività lavorativa alle dipendenze della società resistente. Ed invero il teste in questione ha genericamente riferito di aver accompagnato con la propria automobile il ricorrente al lavoro alle 5.30 o di essere andato a riprenderlo verso le 17.00-17.30 per circa “una volta a settimana” senza tuttavia aver avuto una effettiva quotidiana contezza dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa in questione. Peraltro il teste ha riferito dati temporali generici e non corrispondenti alla realtà documentata del rapporto di lavoro, avendo dichiarato che esso sarebbe durato dal 2019 al 2022 e che il ricorrente avrebbe avuto un infortunio sul lavoro nell'estate del 2022, essendo viceversa incontestato che il rapporto di lavoro in questione è cessato a luglio del 2021 e che l'infortunio sul lavoro del ricorrente si è verificato a luglio del 2020.
Quanto poi ai testi e , vi è da osservare che essi hanno Testimone_3 Testimone_4 dato conto di una attività lavorativa svolta dal ricorrente con orario di inizio non anteriore alle 9.00-9.30
e con orario di fine non successivo alle 16.30 con una pausa dalle 12.30 alle 15.30 durante la quale il teste ha riferito che il ricorrente, così come lui stesso, ritornava a casa per il pranzo. Testimone_3
Alla luce delle risultanze testimoniali finora esposte deve pertanto ritenersi che, così come già anticipato, il ricorrente non abbia fornito la prova del dedotto svolgimento di una prestazione lavorativa per 50 ore settimanali -e comunque di un orario di lavoro stabilmente superiore a quello di 27 ore settimanali- con conseguente infondatezza della domanda avente ad oggetto la retribuzione per lavoro straordinario/supplementare. Con riferimento al teste , socio al 50% della società convenuta, deve disattendersi la Testimone_3 eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa del ricorrente alla udienza del 4.12.2024 in quanto, come pure recentemente affermato dalla Corte di Cassazione “Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società”. (Cass.
27461/2024, Cass. 9188/2013). Nel caso di specie è documentato che il teste , pur socio Testimone_3 della società resistente, non ha altresì rivestito la qualità di legale rappresentante della stessa.
La infondatezza delle domande volte ad accertare il diritto del ricorrente ad una maggiore retribuzione connessa al superiore inquadramento e all'orario di lavoro eccedente il part time determina la conseguente infondatezza della ulteriore domanda di risarcimento del danno non essendo stata fornita la prova del fatto costitutivo ovvero del diritto del ricorrente alla corresponsione da parte dell'INPS della indennità per malattia/CIG in misura superiore a quella effettivamente elargita dall'
[...]
. CP_3
Con riferimento infine alle domande aventi ad oggetto la indennità per ferie non godute e il trattamento di fine rapporto, deve anzitutto chiarirsi che il ricorrente per un verso non ha specificamente contestato le risultanze delle buste paga in ordine ai giorni di ferie goduti e per altro verso non ha offerto una idonea prova in ordine alla totale mancata fruizione delle ferie.
Va ulteriormente osservato che la resistente ha eccepito il pagamento di tutto quanto dovuto al ricorrente per ferie e trattamento di fine rapporto per come risultante dalle buste paga prodotte in atti.
Ciò posto va detto che, con riferimento al rapporto di lavoro decorso dal 14.10.2019 al 20.12.2019 e avuto riguardo ai dati emergenti dalle buste paga, per un verso non vi è prova della fruizione dei 5 giorni di ferie maturati per tale periodo dal ricorrente né del pagamento della corrispondente indennità per ferie non godute (v. art. 10 CCNL) e per altro verso non vi è prova del pagamento in favore del ricorrente del dovuto trattamento di fine rapporto.
Tali emolumenti, in mancanza della prova del relativo pagamento da parte della società datrice di lavoro
-a tanto onerata-, vanno pertanto riconosciuti al ricorrente per un totale di € 171,5 per ferie non godute ed € 283,80 per trattamento di fine rapporto, importi quantificati sulla base dei dati retributivi emergenti dalle buste paga di ottobre-novembre-dicembre 2019.
Con riferimento al rapporto di lavoro decorso dal 3.1.2020 al 17.7.2021 vi è invece da osservare che dalle relative buste paga emerge la parziale fruizione da parte del ricorrente delle ferie maturate (v. buste paga giugno 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, aprile 2021, giugno 2021) e che dall'ultima busta paga di luglio 2021 emergono gli importi di € 7,55 ed € 1.183,94 rispettivamente dovuti al ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute (0,19545 gg.) e trattamento di fine rapporto.
Ebbene la società resistente, a fronte della deduzione attorea di mancata corresponsione dei predetti emolumenti, non ha offerto -come era suo onere- alcuna prova di pagamento degli stessi non potendo a tal fine soccorrere la busta paga di luglio 2021 che non reca alcuna sottoscrizione per quietanza del lavoratore.
Spetta pertanto al ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro decorso dal 3.1.2020 al 17.7.2021,
l'importo complessivo di € 1.191,49 per i predetti titoli (indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto).
In virtù delle considerazioni finora esposte, può pertanto concludersi che il ricorrente risulta ancora creditore nei confronti della società resistente della complessiva somma di € 1.646,79 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 171,5 per ferie non godute ed € 283,80 per trattamento di fine rapporto maturati nel primo rapporto di lavoro decorso dal 14.10.2019 al 20.12.2019 ed € 7,55 per ferie non godute ed €
1.183,94 per trattamento di fine rapporto maturati nel secondo rapporto di lavoro decorso dal 3.1.2020 al 17.7.2021.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Deve precisarsi che del tutto nuovo e pertanto inammissibile è il motivo di nullità dei contratti di lavoro
(di cui la società resistente ha provato, mediante la produzione in giudizio, la forma scritta) per mancanza del prescritto DVR – Documento Valutazione Rischi proposto per la prima volta dalla parte ricorrente con note scritte del 28.4.2025.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per due terzi e per la residua parte poste a carico della società resistente con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 1.646,79, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento della residua parte delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 898,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Aiello.
Salerno, lì 8.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio