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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa BR LE Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1042 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. PAGLIARO ANTONIO Parte_1
appellante
E
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CATANZARO
appellato oggetto: appello la sentenza del Tribunale di BO Valentia, giudice del lavoro, n. 386/2023, pubblicata in data 11/05/2023; accesso al ruolo di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di BO Valentia - assistente amministrativo Parte_1 con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal primo settembre 2011 e iscritta nelle graduatorie permanenti (ex l. n. 124/1999) dall'anno 2000 – ha esposto che:
-nell'A.S. 2018/2019, a fronte della disponibilità di n. 2 posti per immissione in ruolo come “DSGA
(Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi”,in precedenza denominati “Responsabili
Amministrativi”) in Provincia di BO Valentia, l'Amministrazione Scolastica – in applicazione delle previsioni normative di cui agli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 – ha assegnato n. 1
1 posto alle Graduatorie Permanenti di cui alla L. n. 124/1999 e lo ha ricoperto con
[...]
collocata nelle Graduatorie Permanenti de quibus alla posizione n. 18 con il punteggio Per_1 di 18,50;
- negli anni scolastici successivi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 l' Controparte_2 non ha invece attribuito – come avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti dei citati art. 551 e 553 – alle Graduatorie Permanenti della Provincia di BO Valentia, il 50% dei posti disponibili per immissioni in ruolo come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (in precedenza denominati “Responsabili Amministrativi”); se ciò avesse fatto vi sarebbero state nei predetti
AA.SS. – per come meglio dettagliatamente dedotto in ricorso – < almeno n. 5 immissioni in ruolo da tali Graduatorie Permanenti della Provincia di BO Valentia e, in particolare e per quanto di interesse, vi sarebbe stata, nell'A.S. 2021/2022, l'immissione in ruolo (dalle anzidette Graduatorie
Permanenti della Provincia di BO Valentia) della ricorrente Sig.ra come “DSGA Parte_1
– Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (in precedenza denominati “Responsabili
Amministrativi”);
-tale lineare e diretto corollario fattuale-giuridico risulta essere ulteriormente sugellato dalla circostanza che le anzidette Graduatorie Permanenti di cui alla L. n. 124/1999 per “Responsabili
Amministrativi” della Provincia di BO Valentia sono state – nei medesimi AA.SS. di riferimento di causa – regolarmente utilizzate dall' per il conferimento di contratti a Controparte_2 tempo determinato come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (cfr. blocco docc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente); CON LA DIRETTA CONSEGUENZA
CHE LE STESSE, IN QUANTO UTILIZZATE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO COME “DSGA – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI”, DOVEVANO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER LE ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO PER IL MEDESIMO PROFILO DI “DSGA – DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI”.>
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
1) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato – nell'A.S. 2021/2022, con decorrenza dal 01.09.2021 – come “DSGA – Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi” in Provincia di BO Valentia;
2) Accertare e riconoscere, inoltre, il diritto della ricorrente ad ottenere – a titolo di risarcimento del danno – la somma corrispondente alle differenze retributive tra il trattamento economico che le
2 sarebbe spettato in qualità di “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” e quello percepito in qualità di “Assistente Amministrativo”, a decorrere dal 01.09.2021 fino alla data di effettiva immissione in ruolo come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”, con gli accessori di legge;
3) Condannare l' resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti Controparte_2 giuridici necessari a far ottenere alla ricorrente l'assunzione a tempo indeterminato – nell'A.S.
2021/2022, con decorrenza dal 01.09.2021 – come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi” in Provincia di BO Valentia;
4) Condannare, inoltre, l' resistente al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente – a titolo di risarcimento del danno – della somma corrispondente alle differenze retributive tra il trattamento economico che le sarebbe spettato in qualità di “DSGA – Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi” e quello percepito in qualità di “Assistente Amministrativo”, a decorrere dal 01.09.2021 fino alla data di effettiva immissione in ruolo come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”, con gli accessori di legge;
5) Condannare, infine,
l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
2. Nella resistenza del , il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti CP_1 considerazioni:
<<…5. La domanda non può essere accolta.
6. La ricostruzione attorea, infatti, va disattesa nella misura in cui essa sostiene come le immissioni in ruolo dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi avvengano ancora attingendo al cinquanta percento dalle graduatorie permanenti di cui alla l. 124/1999.
6.1. Tale prospettazione – tuttavia – non persuade, giacché – per lo meno a far data dall'indizione del concorso bandito (il 20 aprile 2018) per il reclutamento di 2004 Direttori dei Servizi generali e amministrativi – la graduatoria alla quale è dato attingere per le immissioni in servizio (delle figure professionali succitate) è solo quella (dichiarata espressamente valida fino al suo esaurimento) apprestata a conclusione dello svolgimento della procedura concorsuale medesima.
6.2. Muovendo dalla puntualizzazione appena compiuta, occorre giungere alla constatazione per la quale la diversa graduatoria cui allude deve reputarsi implicitamente estromessa dal novero Pt_1 degli elenchi di cui il si avvale per sopperire alle carenze organiche di Direttori dei CP_1
3 Servizi generali e amministrativi, vieppiù alla luce della perentorietà del disposto dell'art. 2, III c.,
d. m. 8 agosto 2020, ai sensi del quale «Le assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed i contingenti sono definiti in relazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei candidati presenti nelle graduatorie».
7. La ricorrente, d'altra parte, ritiene di derivare dalla normativa primaria un diritto perfetto all'assunzione quale D.S.G.A., ma gli artt. 551 e 553 d. lgs. 297/1994 non appaiono compatibili con la disciplina di cui all'art. 1, comma 605, l. 205/2017, ai sensi della quale – come testé puntualizzato – il reclutamento nel ruolo avviene previa celebrazione del concorso assunzionale, e avvalendosi della graduatoria relativa, di talché gli stessi debbono reputarsi abrogati sulla base del criterio cronologico di composizione delle fonti.
8. Non risultano sussistere, dunque, elementi deponenti nel senso auspicato dalla ricorrente: la novità della vertenza e la possibilità d'epiloghi ermeneutici differenti depongono, nondimeno, per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.>>.
3. ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma deducendo: Parte_1
-che gli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nel testo novellato ed inserito dall'art. 6 della L. n. 124/1999, non sarebbero mai stati espressamente abrogati da qualsivoglia norma di legge. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il Decreto
Ministeriale 8 agosto 2020 (ed in particolare il suo art. 2, comma 3) non avrebbe mai estromesso (e non avrebbe mai potuto estromettere) le graduatorie permanenti di cui all'art. 6 della L. n. 124/1999
(richiamate nel corpo degli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 nel testo da esso previsto) dal novero degli elenchi di cui il Dicastero dell'Istruzione si avvale per sopperire alle carenze organiche di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (già denominati Responsabili Amministrativi);
b) gli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 (nel testo inserito dall'art. 6 della L. n. 124/1999) risultano essere pienamente compatibili e coordinabili – sia sul piano letterale che su quello sistematico – con l'art. 1, comma 605, della successiva L. n. 205/2017;
c) sugello incontrovertibile della conseguente perdurante vigenza delle “graduatorie permanenti” di cui all'art. 6 della l. n. 124/1999 – richiamate nel corpo degli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994
- sarebbe direttamente la circostanza – già dedotta in primo grado e non valutata dal Giudice di
4 prime cure – che le “graduatorie permanenti” di cui alla L. n. 124/1999 per “Responsabili
Amministrativi” della Provincia di BO Valentia siano state – nei medesimi AA.SS. di riferimento di causa – regolarmente utilizzate dall' per il conferimento di contratti a Controparte_2 tempo determinato come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (cfr. blocco docc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), e quindi all'evidenza siano state considerate – de plano –pienamente vigenti e valide dalla stessa amministrazione scolastica ai fini dell'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;
d) il diretto corollario di quanto previamente esposto sarebbe che le “graduatorie permanenti” in questione, essendo – de facto – pienamente vigenti e valide (per effetto della loro utilizzazione da parte dell'Amministrazione Scolastica) per il conferimento di contratti a tempo determinato come
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, debbano essere inevitabilmente tali anche per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo profilo di direttori dei servizi generali ed amministrativi, non essendo possibile scindere la validità/vigenza di tali “graduatorie permanenti” per “Responsabili Amministrativi” a seconda che si tratti di assunzioni a tempo determinato o indeterminato del medesimo profilo di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, in assenza di una espressa previsione legislativa in tal senso.
5. Il , ritualmente costituito, ha evidenziato che con decreto dirigenziale prot. 6144 del CP_1
30.08.24 - sopravvento in corso di appello - attingendo dalla graduatoria permanente provinciale di cui al DM 146/2000 al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, n. 391/23 emessa in analoga fattispecie su ricorso di altra aspirante, la sig.ra è stata Pt_1 assunta a tempo indeterminato nei ruoli dei funzionari e delle elevate qualificazioni per la provincia di BO (come da matricolare estratto dal SIDI).
Ha, quindi, concluso che sulla domanda in esame sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ha nel resto insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7.Con le note di trattazione, l'appellante ha precisato che, nelle more del giudizio, è stata immessa nei ruoli dei “Funzionari e delle elevate qualificazioni” della provincia di BO Valentia (costituente
5 la sopravvenuta nuova denominazione/qualifica dei “DSGA - Direttori dei Sevizi Generali e
Amministrativi”) a decorrere dal 1.9.2024.
E dunque ha ribadito il suo interesse a proseguire il gravame al fine di conseguire la retrodatazione dell'assunzione nei predetti ruoli all'1.09.2021, per come originariamente richiesta, e il risarcimento del danno <<… CORRISPONDENTE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA IL
TRATTAMENTO ECONOMICO CHE LE SAREBBE SPETTATO IN QUALITA' DI “DSGA –
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI” E QUELLO PERCEPITO NELLA
QUALIFICA/QUALITA' INFERIORE DI “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”, A DECORRERE
DAL 01.09.2021 FINO A TUTTO IL 31.08.2023, CON GLI ACCESSORI DI LEGGE>>.
8.Ciò detto, l'appello va respinto.
9.La ricorrente rivendica il diritto all'assunzione nel posto di direttore dei servizi generali amministrativi sin dall'anno scolastico 2021/2022 essenzialmente sulla base della sua inclusione nella graduatoria permanente ad esaurimento e della vacanza del posto per quell'anno.
10.Sennonchè nel pubblico impiego il diritto all'assunzione giammai può avere la sua fonte nelle norme che sanciscono la protrazione di validità delle graduatorie ai fini dell'assunzione in posti vacanti, essendo necessaria una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante reclutamento di personale esterno.
10.1-L'art.35 d. lgs. N.165/2001 attribuisce alle amministrazioni il potere di determinare se, quando, e con quali modalità dare corso alla procedura di reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art.39 della legge
27.12.1997 n.449.
Il primo comma di tale ultimo articolo stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge n.
2.4.1968 n.482>.
10.2-Riepilogando, la sequenza è: a) la programmazione triennale indica il posto vacante da ricoprire mediante accesso dall'esterno, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente; b) ai fini della copertura dei posti così individuati l'amministrazione indice un apposito bando di selezione ovvero può utilizzare graduatoria ancora efficace degli idonei in concorsi già
6 espletati per quel posto- che dopo la copertura con il vincitore si è reso nuovamente vacante- o per posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.
11.-L'utilizzazione delle graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, risponde a finalità ed esigenze che non sono correlate all'interesse del singolo (l'idoneo) alla copertura effettiva del posto, ma che rispondono all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni, in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico che l'amministrazione decida di coprire.
In sostanza, le numerose disposizioni normative che hanno sancito la conservazione dell'efficacia delle graduatorie di concorso per un certo tempo, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sono preordinate, in attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 97 Cost;
art. 1 l. 241/1990) ad offrire uno strumento che consenta di individuare immediatamente il soggetto da assumere, rispettando nel contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso.
12.E d'altre parte le stessa disposizioni che la ricorrente invoca a fondamento del suo diritto, confermano la necessaria manifestazione di volontà dell'amministrazione di ricoprire i posti vacanti mediante l'indizione di un concorso, laddove prevedono:
- l'art.551 che <
1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente.
Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza……4.I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.>;
- l'art.553 che <1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
7 esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato
l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426…...>>.
13.Nella specie la si è limitata ad allegare una tabella di posti vacanti senza neanche Pt_1 specificare e men che meno documentare se siano stati banditi concorsi per ricoprirli, e ciò sia per l'anno scolastico nel quale a suo dire avrebbe dovuto essere assunta, sia per gli anni precedenti nei quali si sarebbero dovuti assumere coloro che la precedevano nella graduatoria permanente così rendendo possibile la sua assunzione nel 2021/2022.
14. Appare equo compensare le spese del grado, avuto riguardo alla complessità della disciplina legislativa e regolamentare nel comparto di interesse e alla mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa.
15. Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 03/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di BO Valentia, giudice del lavoro, n. 386/2023 , pubblicata in data 11/05/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
8 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/9/2025.
La Presidente est.
BR LE
9
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa BR LE Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1042 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. PAGLIARO ANTONIO Parte_1
appellante
E
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CATANZARO
appellato oggetto: appello la sentenza del Tribunale di BO Valentia, giudice del lavoro, n. 386/2023, pubblicata in data 11/05/2023; accesso al ruolo di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di BO Valentia - assistente amministrativo Parte_1 con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal primo settembre 2011 e iscritta nelle graduatorie permanenti (ex l. n. 124/1999) dall'anno 2000 – ha esposto che:
-nell'A.S. 2018/2019, a fronte della disponibilità di n. 2 posti per immissione in ruolo come “DSGA
(Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi”,in precedenza denominati “Responsabili
Amministrativi”) in Provincia di BO Valentia, l'Amministrazione Scolastica – in applicazione delle previsioni normative di cui agli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 – ha assegnato n. 1
1 posto alle Graduatorie Permanenti di cui alla L. n. 124/1999 e lo ha ricoperto con
[...]
collocata nelle Graduatorie Permanenti de quibus alla posizione n. 18 con il punteggio Per_1 di 18,50;
- negli anni scolastici successivi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 l' Controparte_2 non ha invece attribuito – come avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti dei citati art. 551 e 553 – alle Graduatorie Permanenti della Provincia di BO Valentia, il 50% dei posti disponibili per immissioni in ruolo come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (in precedenza denominati “Responsabili Amministrativi”); se ciò avesse fatto vi sarebbero state nei predetti
AA.SS. – per come meglio dettagliatamente dedotto in ricorso – < almeno n. 5 immissioni in ruolo da tali Graduatorie Permanenti della Provincia di BO Valentia e, in particolare e per quanto di interesse, vi sarebbe stata, nell'A.S. 2021/2022, l'immissione in ruolo (dalle anzidette Graduatorie
Permanenti della Provincia di BO Valentia) della ricorrente Sig.ra come “DSGA Parte_1
– Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (in precedenza denominati “Responsabili
Amministrativi”);
-tale lineare e diretto corollario fattuale-giuridico risulta essere ulteriormente sugellato dalla circostanza che le anzidette Graduatorie Permanenti di cui alla L. n. 124/1999 per “Responsabili
Amministrativi” della Provincia di BO Valentia sono state – nei medesimi AA.SS. di riferimento di causa – regolarmente utilizzate dall' per il conferimento di contratti a Controparte_2 tempo determinato come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (cfr. blocco docc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente); CON LA DIRETTA CONSEGUENZA
CHE LE STESSE, IN QUANTO UTILIZZATE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO COME “DSGA – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI”, DOVEVANO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER LE ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO PER IL MEDESIMO PROFILO DI “DSGA – DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI”.>
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
1) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato – nell'A.S. 2021/2022, con decorrenza dal 01.09.2021 – come “DSGA – Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi” in Provincia di BO Valentia;
2) Accertare e riconoscere, inoltre, il diritto della ricorrente ad ottenere – a titolo di risarcimento del danno – la somma corrispondente alle differenze retributive tra il trattamento economico che le
2 sarebbe spettato in qualità di “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” e quello percepito in qualità di “Assistente Amministrativo”, a decorrere dal 01.09.2021 fino alla data di effettiva immissione in ruolo come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”, con gli accessori di legge;
3) Condannare l' resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti Controparte_2 giuridici necessari a far ottenere alla ricorrente l'assunzione a tempo indeterminato – nell'A.S.
2021/2022, con decorrenza dal 01.09.2021 – come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi” in Provincia di BO Valentia;
4) Condannare, inoltre, l' resistente al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente – a titolo di risarcimento del danno – della somma corrispondente alle differenze retributive tra il trattamento economico che le sarebbe spettato in qualità di “DSGA – Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi” e quello percepito in qualità di “Assistente Amministrativo”, a decorrere dal 01.09.2021 fino alla data di effettiva immissione in ruolo come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”, con gli accessori di legge;
5) Condannare, infine,
l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
2. Nella resistenza del , il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti CP_1 considerazioni:
<<…5. La domanda non può essere accolta.
6. La ricostruzione attorea, infatti, va disattesa nella misura in cui essa sostiene come le immissioni in ruolo dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi avvengano ancora attingendo al cinquanta percento dalle graduatorie permanenti di cui alla l. 124/1999.
6.1. Tale prospettazione – tuttavia – non persuade, giacché – per lo meno a far data dall'indizione del concorso bandito (il 20 aprile 2018) per il reclutamento di 2004 Direttori dei Servizi generali e amministrativi – la graduatoria alla quale è dato attingere per le immissioni in servizio (delle figure professionali succitate) è solo quella (dichiarata espressamente valida fino al suo esaurimento) apprestata a conclusione dello svolgimento della procedura concorsuale medesima.
6.2. Muovendo dalla puntualizzazione appena compiuta, occorre giungere alla constatazione per la quale la diversa graduatoria cui allude deve reputarsi implicitamente estromessa dal novero Pt_1 degli elenchi di cui il si avvale per sopperire alle carenze organiche di Direttori dei CP_1
3 Servizi generali e amministrativi, vieppiù alla luce della perentorietà del disposto dell'art. 2, III c.,
d. m. 8 agosto 2020, ai sensi del quale «Le assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed i contingenti sono definiti in relazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei candidati presenti nelle graduatorie».
7. La ricorrente, d'altra parte, ritiene di derivare dalla normativa primaria un diritto perfetto all'assunzione quale D.S.G.A., ma gli artt. 551 e 553 d. lgs. 297/1994 non appaiono compatibili con la disciplina di cui all'art. 1, comma 605, l. 205/2017, ai sensi della quale – come testé puntualizzato – il reclutamento nel ruolo avviene previa celebrazione del concorso assunzionale, e avvalendosi della graduatoria relativa, di talché gli stessi debbono reputarsi abrogati sulla base del criterio cronologico di composizione delle fonti.
8. Non risultano sussistere, dunque, elementi deponenti nel senso auspicato dalla ricorrente: la novità della vertenza e la possibilità d'epiloghi ermeneutici differenti depongono, nondimeno, per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.>>.
3. ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma deducendo: Parte_1
-che gli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nel testo novellato ed inserito dall'art. 6 della L. n. 124/1999, non sarebbero mai stati espressamente abrogati da qualsivoglia norma di legge. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il Decreto
Ministeriale 8 agosto 2020 (ed in particolare il suo art. 2, comma 3) non avrebbe mai estromesso (e non avrebbe mai potuto estromettere) le graduatorie permanenti di cui all'art. 6 della L. n. 124/1999
(richiamate nel corpo degli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 nel testo da esso previsto) dal novero degli elenchi di cui il Dicastero dell'Istruzione si avvale per sopperire alle carenze organiche di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (già denominati Responsabili Amministrativi);
b) gli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994 (nel testo inserito dall'art. 6 della L. n. 124/1999) risultano essere pienamente compatibili e coordinabili – sia sul piano letterale che su quello sistematico – con l'art. 1, comma 605, della successiva L. n. 205/2017;
c) sugello incontrovertibile della conseguente perdurante vigenza delle “graduatorie permanenti” di cui all'art. 6 della l. n. 124/1999 – richiamate nel corpo degli artt. 551 e 553 del D. Lgs. n. 297/1994
- sarebbe direttamente la circostanza – già dedotta in primo grado e non valutata dal Giudice di
4 prime cure – che le “graduatorie permanenti” di cui alla L. n. 124/1999 per “Responsabili
Amministrativi” della Provincia di BO Valentia siano state – nei medesimi AA.SS. di riferimento di causa – regolarmente utilizzate dall' per il conferimento di contratti a Controparte_2 tempo determinato come “DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” (cfr. blocco docc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), e quindi all'evidenza siano state considerate – de plano –pienamente vigenti e valide dalla stessa amministrazione scolastica ai fini dell'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;
d) il diretto corollario di quanto previamente esposto sarebbe che le “graduatorie permanenti” in questione, essendo – de facto – pienamente vigenti e valide (per effetto della loro utilizzazione da parte dell'Amministrazione Scolastica) per il conferimento di contratti a tempo determinato come
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, debbano essere inevitabilmente tali anche per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo profilo di direttori dei servizi generali ed amministrativi, non essendo possibile scindere la validità/vigenza di tali “graduatorie permanenti” per “Responsabili Amministrativi” a seconda che si tratti di assunzioni a tempo determinato o indeterminato del medesimo profilo di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, in assenza di una espressa previsione legislativa in tal senso.
5. Il , ritualmente costituito, ha evidenziato che con decreto dirigenziale prot. 6144 del CP_1
30.08.24 - sopravvento in corso di appello - attingendo dalla graduatoria permanente provinciale di cui al DM 146/2000 al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, n. 391/23 emessa in analoga fattispecie su ricorso di altra aspirante, la sig.ra è stata Pt_1 assunta a tempo indeterminato nei ruoli dei funzionari e delle elevate qualificazioni per la provincia di BO (come da matricolare estratto dal SIDI).
Ha, quindi, concluso che sulla domanda in esame sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ha nel resto insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7.Con le note di trattazione, l'appellante ha precisato che, nelle more del giudizio, è stata immessa nei ruoli dei “Funzionari e delle elevate qualificazioni” della provincia di BO Valentia (costituente
5 la sopravvenuta nuova denominazione/qualifica dei “DSGA - Direttori dei Sevizi Generali e
Amministrativi”) a decorrere dal 1.9.2024.
E dunque ha ribadito il suo interesse a proseguire il gravame al fine di conseguire la retrodatazione dell'assunzione nei predetti ruoli all'1.09.2021, per come originariamente richiesta, e il risarcimento del danno <<… CORRISPONDENTE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA IL
TRATTAMENTO ECONOMICO CHE LE SAREBBE SPETTATO IN QUALITA' DI “DSGA –
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI” E QUELLO PERCEPITO NELLA
QUALIFICA/QUALITA' INFERIORE DI “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”, A DECORRERE
DAL 01.09.2021 FINO A TUTTO IL 31.08.2023, CON GLI ACCESSORI DI LEGGE>>.
8.Ciò detto, l'appello va respinto.
9.La ricorrente rivendica il diritto all'assunzione nel posto di direttore dei servizi generali amministrativi sin dall'anno scolastico 2021/2022 essenzialmente sulla base della sua inclusione nella graduatoria permanente ad esaurimento e della vacanza del posto per quell'anno.
10.Sennonchè nel pubblico impiego il diritto all'assunzione giammai può avere la sua fonte nelle norme che sanciscono la protrazione di validità delle graduatorie ai fini dell'assunzione in posti vacanti, essendo necessaria una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante reclutamento di personale esterno.
10.1-L'art.35 d. lgs. N.165/2001 attribuisce alle amministrazioni il potere di determinare se, quando, e con quali modalità dare corso alla procedura di reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art.39 della legge
27.12.1997 n.449.
Il primo comma di tale ultimo articolo stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge n.
2.4.1968 n.482>.
10.2-Riepilogando, la sequenza è: a) la programmazione triennale indica il posto vacante da ricoprire mediante accesso dall'esterno, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente; b) ai fini della copertura dei posti così individuati l'amministrazione indice un apposito bando di selezione ovvero può utilizzare graduatoria ancora efficace degli idonei in concorsi già
6 espletati per quel posto- che dopo la copertura con il vincitore si è reso nuovamente vacante- o per posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.
11.-L'utilizzazione delle graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, risponde a finalità ed esigenze che non sono correlate all'interesse del singolo (l'idoneo) alla copertura effettiva del posto, ma che rispondono all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni, in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico che l'amministrazione decida di coprire.
In sostanza, le numerose disposizioni normative che hanno sancito la conservazione dell'efficacia delle graduatorie di concorso per un certo tempo, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sono preordinate, in attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 97 Cost;
art. 1 l. 241/1990) ad offrire uno strumento che consenta di individuare immediatamente il soggetto da assumere, rispettando nel contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso.
12.E d'altre parte le stessa disposizioni che la ricorrente invoca a fondamento del suo diritto, confermano la necessaria manifestazione di volontà dell'amministrazione di ricoprire i posti vacanti mediante l'indizione di un concorso, laddove prevedono:
- l'art.551 che <
1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente.
Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza……4.I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.>;
- l'art.553 che <1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
7 esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato
l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426…...>>.
13.Nella specie la si è limitata ad allegare una tabella di posti vacanti senza neanche Pt_1 specificare e men che meno documentare se siano stati banditi concorsi per ricoprirli, e ciò sia per l'anno scolastico nel quale a suo dire avrebbe dovuto essere assunta, sia per gli anni precedenti nei quali si sarebbero dovuti assumere coloro che la precedevano nella graduatoria permanente così rendendo possibile la sua assunzione nel 2021/2022.
14. Appare equo compensare le spese del grado, avuto riguardo alla complessità della disciplina legislativa e regolamentare nel comparto di interesse e alla mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa.
15. Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 03/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di BO Valentia, giudice del lavoro, n. 386/2023 , pubblicata in data 11/05/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
8 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/9/2025.
La Presidente est.
BR LE
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