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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1780/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL RO AN RI, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17391/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240028008592000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19058/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnato la cartella di pagamento n. 10020240028008592000 relativa all'avviso di accertamento n. 734371116349 scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n.
734073621995 concernente tasse automobilistiche annualità 2017, non corrisposte e ne ha chiesto l'annullamento assumendo l'illegittimità dei predetti atti della riscossione per mancata notifica degli atti prodromici ed, in buona sostanza, dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti, risulta fondata l'eccezione di parte ricorrente concernente l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva impugnata ateso che gli atti di accertamento sottostanti al cartella impugnata non sono stati notificati entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con l. n. 53 del 1983 e s.m.i. , che prevede “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
(Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
In particolare, la Regione Campania e la AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SALERNO, costituitesi con rituali controdeduzioni, non hanno dimostrato l'insussistenza della eccepita decadenza attraverso l'esibizione di valida relata di notifica dell'atto di accertamento della tassa auto anno 2017 prodromico alla cartella impugnata ovvero di altri atti interruttivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL RO AN RI, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17391/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240028008592000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19058/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnato la cartella di pagamento n. 10020240028008592000 relativa all'avviso di accertamento n. 734371116349 scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n.
734073621995 concernente tasse automobilistiche annualità 2017, non corrisposte e ne ha chiesto l'annullamento assumendo l'illegittimità dei predetti atti della riscossione per mancata notifica degli atti prodromici ed, in buona sostanza, dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti, risulta fondata l'eccezione di parte ricorrente concernente l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva impugnata ateso che gli atti di accertamento sottostanti al cartella impugnata non sono stati notificati entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con l. n. 53 del 1983 e s.m.i. , che prevede “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
(Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
In particolare, la Regione Campania e la AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SALERNO, costituitesi con rituali controdeduzioni, non hanno dimostrato l'insussistenza della eccepita decadenza attraverso l'esibizione di valida relata di notifica dell'atto di accertamento della tassa auto anno 2017 prodromico alla cartella impugnata ovvero di altri atti interruttivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.