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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 13 dicembre 2024 tenuta all'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
6418/2022 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega a margine del Parte_1 ricorso dall'avv. Giuseppe Brandi presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) Via S. Francesco d'Assisi, 132 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell' con atto del notaio dott. in data 23 CP_1 Persona_1 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, dall'avv. Giulio e, anche disgiuntamente, dall'avv. Chiara Contursi e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Foggia, Via
Brindisi, n. 45
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 03.08.2022 premesso di aver lavorato negli anni 2018 e 2020 rispettivamente per le giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola “Monterisi
Angelo” ha dedotto che l' , con provvedimento del 6.05.2022 aveva CP_1 comunicato il disconoscimento delle giornate.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare il rapporto di lavoro per gli anni e le giornate indicate e condannare l' a regolarizzare la CP_1 relativa posizione assicurativa e previdenziale con vittoria di spese di lite con distrazione. Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate CP_1 argomentazioni, contestava l'avverso dedotto e concludeva per i rigetti del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 13.12.2024, della causa, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 dicp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2024.
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 13 dicembre 2024 tenuta all'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
6418/2022 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega a margine del Parte_1 ricorso dall'avv. Giuseppe Brandi presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) Via S. Francesco d'Assisi, 132 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell' con atto del notaio dott. in data 23 CP_1 Persona_1 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, dall'avv. Giulio e, anche disgiuntamente, dall'avv. Chiara Contursi e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Foggia, Via
Brindisi, n. 45
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 03.08.2022 premesso di aver lavorato negli anni 2018 e 2020 rispettivamente per le giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola “Monterisi
Angelo” ha dedotto che l' , con provvedimento del 6.05.2022 aveva CP_1 comunicato il disconoscimento delle giornate.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare il rapporto di lavoro per gli anni e le giornate indicate e condannare l' a regolarizzare la CP_1 relativa posizione assicurativa e previdenziale con vittoria di spese di lite con distrazione. Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate CP_1 argomentazioni, contestava l'avverso dedotto e concludeva per i rigetti del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 13.12.2024, della causa, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 dicp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2024.
Il Giudice
Caterina Napolitano