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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT RA TI Presidente dott. NR GF DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1016/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Luciano Giannini Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9194/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023 proponeva opposizione Parte_1 davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00010246242 000, notificato a mezzo PEC in data 20 aprile 2022
(recte, il 30 maggio 2023), con il quale l' gli aveva intimato il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 24.643,51 a titolo di contributi eccedenti il minimale, dovuti alla
Gestione commercianti per l'anno 2015 e relative sanzioni e interessi, calcolati sui maggiori redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.
TK3016503142/2020.
Pag. 1 di 7 A tal fine, premesso di svolgere attività di raccolta scommesse per conto di BE e di avere impugnato il citato avviso di accertamento davanti al giudice tributario, che lo aveva annullato con sentenza prodotta agli atti, deduceva l'illegittimità del susseguente avviso di addebito lamentando la violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999 per essere stata disposta dall' l'iscrizione a ruolo nonostante la citata CP_1 impugnativa;
nel merito, si riportava a tutte le censure contenute nel ricorso proposto davanti al giudice tributario, anche richiedendo la condanna dell'istituto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L' ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso introduttivo, restava CP_1 contumace.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9194/2023, depositata il 19 ottobre 2023, che, pur avendo dichiarato inefficace l'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999, nel merito respingeva tuttavia la domanda di accertamento negativo del credito, ritenendo fondata la pretesa contributiva avanzata dall'istituto, disponendo comunque la compensazione delle spese processuali.
Con atto depositato il 19 aprile 2024 il interponeva tempestivo appello, Parte_1 affidandolo alle seguenti ragioni.
In primo luogo, si doleva dell'erronea ricostruzione del fatto e dell'altrettanto erronea valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale, affermando di avere fornito prova contraria rispetto all'accertamento induttivo compiuto dall'amministrazione fiscale. In particolare, richiamava il doc. n. 3, ovverossia il conto economico per il 2015,
e il doc. n. 5, vale a dire la scheda contabile delle provvigioni attive per lo stesso anno, in cui era riportato un importo a tale titolo di € 80.599,41 che costituivano gli unici proventi da tale attività e che il bookmaker gli aveva riconosciuto quale commissione. Deduceva, inoltre, di avere indicato in dichiarazione (allegata sub n. 4) ricavi per € 105.895,14 comprensivi delle citate provvigioni, di proventi diversi (per € 24.799,02) e di ventilazione IVA (per € 516,17), ciò che trovava conferma nel pagamento effettuato con modello F24 e prodotto in allegato al ricorso tributario e sub n. 3 in primo grado. In sostanza, l'importo di € 74.266,51 considerato dall'ufficio quali maggiori ricavi secondo un aggio dell'8% era da ricondurre a quello di € 80.599,41 dichiarato addirittura in misura superiore, con la conseguenza che nessun maggior ricavo era stato occultato. Era dunque sbagliata la posizione del primo giudice, che aveva erroneamente definito come “stampa
Pag. 2 di 7 non accreditata” o come “generica” la scheda contabile e il conto economico, né
l' aveva fornito alcuna prospettazione alternativa, restando contumace, per ciò CP_1 solo invocandosi l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Evidenziava, inoltre, di avere sempre contestato la determinazione della base imponibile effettuata dall'amministrazione fiscale, fornendo adeguata prova contraria rispetto all'accertamento induttivo da questa eseguito, ribadendo le caratteristiche del locale e le attività ivi svolte e nuovamente richiedendo l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. stante la contumacia dell' CP_1
Lamentava, infine, l'erroneità della misura dell'aggio applicato, in concreto assai inferiore all'8% di cui all'avviso di accertamento e da determinarsi piuttosto nel solo 3%
“per 1-2 mandati, che, come detto, era il numero di mandati prevalentemente oggetto delle giocate da parte degli utenti della ricevitoria”. A tale proposito, non assumeva alcun rilievo la circostanza che i contratti prodotti non fossero stipulati con la società maltese, ma con un'omologa inglese, stante la loro analogia e la correttezza dell'indicazione dei proventi in precedenza descritta, ancora una volta invocando l'applicazione dell'art. 115
c.p.c. per via della contumacia dell' CP_1
Sulla base di ciò, concludeva richiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito e intimazione di pagamento impugnato in primo grado”, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo la conferma CP_1 della sentenza gravata e il rigetto dell'appello altrui.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in prima battuta evidenziare che la parte appellante ha abbandonato la domanda proposta in prime cure ai sensi dell'art. 96 c.p.c., omettendo di impugnarne il rigetto implicito contenuto nella sentenza gravata e tralasciando, comunque, qualsiasi riferimento a tale questione nel corpo dell'atto di appello.
Ciò posto, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di opposizione, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non
Pag. 3 di 7 esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi o dei premi richiesti dagli enti previdenziali (cfr., tra le più recenti pronunce, Cass. n. 12025/2019 e Cass. n. 1558/2020). Infatti, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è un'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena,
l'esercizio della quale impone al giudice la verifica della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, anche quando l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. Il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (anche, come nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999) non può, dunque, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma è investito del potere dovere di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, accertando la sussistenza della pretesa creditoria e condannando – eventualmente – il debitore all'adempimento, senza che ciò possa configurare violazione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, in quanto trovano applicazione gli stessi criteri che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n.
14149/2012 e Cass. n. 17858/2018; Cass n. 11671/2022; Cass. n. 8491/2025).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente il Tribunale, seppure abbia accolto la censura ai sensi del ridetto art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999, ha affrontato il merito della pretesa contributiva.
Passando a questo punto ad esaminare i motivi di impugnazione articolati dal Parte_1 si deve rilevare innanzitutto l'infondatezza dell'argomentazione – spesa in relazione a tutte le doglianze formulate – secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di fare applicazione dell'istituto della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce della contumacia dell' Infatti, come è noto, alla contumacia del CP_1 convenuto – che integra un comportamento processuale neutro – non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (ex multis, Cass. n. 14372/2023).
Nel merito, in continuità con recente precedente decisione di questa Corte, n. 2999/2025,
l'appello va accolto.
Pag. 4 di 7 In specie, osserva la Corte che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio
(art. 2697 c.c.), grava sull' che si proclama creditore, l'onere di dimostrare i fatti CP_1 costitutivi del diritto ai contributi oggetto di causa.
L'onere in questione è stato ritenuto assolto dal Tribunale in forza dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TK3016503142/2020, a sua volta fondato sull'avviso dell prot. n. 61637 M17150008130U, Parte_2 tenendo a mente, da una parte, il disposto dell'art. 1 del d.lgs. n. 462/1997, che impone agli uffici finanziari competenti di accertare, secondo le regole in materia di IRPEF, gli eventuali maggiori redditi del contribuente, con conseguente determinazione delle maggiori imposte e dei maggiori contributi dallo stesso dovuti;
e tenendo a mente, dall'altra parte, l'assenza di prova contraria, da parte del idonea a superare Parte_1
l'accertamento del maggior reddito prodotto nel periodo oggetto di causa, eseguito dall'ente secondo il metodo c.d. “induttivo” di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n.
98/2011, convertito con la legge n. 111/2011.
Osserva la Corte che l'art. 24, comma 10, citato dispone: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l
[...]
determina l'imposta dovuta anche Controparte_2 utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l Controparte_2 CP_2 Controparte_2 determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504”.
Dunque, il metodo induttivo è un procedimento che calcola virtualmente la base imponibile fiscale secondo i parametri stabiliti allo scopo dalla legge e questo laddove il contribuente non offra riscontri utili alla sua reale determinazione.
Pag. 5 di 7 Osserva altresì la Corte che è orientamento costante del giudice di legittimità quello secondo cui l'accertamento induttivo del reddito del contribuente a fini IRPEF ha efficacia anche in ambito contributivo (v. Cass. n. 345/2025; Cass. n. 14237/2017), sicché, a fronte di un tale accertamento, spetta al contribuente dimostrare – con una sostanziale inversione dell'onere della prova – che la base imponibile effettiva è inferiore a quella virtuale (v. Cass. n. 18653/2023; Cass. n. 32449/2022).
Ebbene, nel caso di specie i contributi pretesi dall' sono stati determinati CP_1 utilizzando come imponibile quello determinato in via induttiva a fini IRPEF nel citato avviso di accertamento emesso dall'amministrazione finanziaria.
Nondimeno, detto provvedimento è stato annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado tramite la sentenza prodotta in atti.
Pertanto, allo stato l'istituto appellato non può più avvalersi, a mente dell'art. 2697 c.c., degli esiti dell'accertamento fiscale e ha quindi l'onere, secondo gli indicati criteri generali di ripartizione dei carichi probatori, di dimostrare altrimenti il fatto costitutivo del diritto controverso, mentre spetta al di dimostrare i fatti impeditivi o Parte_1 estintivi di un tale diritto.
Tuttavia, l' è rimasto contumace nel primo grado del giudizio e in questo grado CP_1 di appello non ha argomentato in alcun modo né ha articolato alcun mezzo istruttorio volto a soddisfare il già menzionato onere, con le inevitabili conseguenze processuali.
Alla stregua delle considerazioni svolte fino a questo punto, l'appello va quindi accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che l'appellante non deve le somme di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00010246242 000.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9194/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00010246242 000;
Pag. 6 di 7 - condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 3.000,00 per ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR GF DO IT RA TI
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT RA TI Presidente dott. NR GF DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1016/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Luciano Giannini Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9194/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023 proponeva opposizione Parte_1 davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00010246242 000, notificato a mezzo PEC in data 20 aprile 2022
(recte, il 30 maggio 2023), con il quale l' gli aveva intimato il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 24.643,51 a titolo di contributi eccedenti il minimale, dovuti alla
Gestione commercianti per l'anno 2015 e relative sanzioni e interessi, calcolati sui maggiori redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.
TK3016503142/2020.
Pag. 1 di 7 A tal fine, premesso di svolgere attività di raccolta scommesse per conto di BE e di avere impugnato il citato avviso di accertamento davanti al giudice tributario, che lo aveva annullato con sentenza prodotta agli atti, deduceva l'illegittimità del susseguente avviso di addebito lamentando la violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999 per essere stata disposta dall' l'iscrizione a ruolo nonostante la citata CP_1 impugnativa;
nel merito, si riportava a tutte le censure contenute nel ricorso proposto davanti al giudice tributario, anche richiedendo la condanna dell'istituto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L' ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso introduttivo, restava CP_1 contumace.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9194/2023, depositata il 19 ottobre 2023, che, pur avendo dichiarato inefficace l'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999, nel merito respingeva tuttavia la domanda di accertamento negativo del credito, ritenendo fondata la pretesa contributiva avanzata dall'istituto, disponendo comunque la compensazione delle spese processuali.
Con atto depositato il 19 aprile 2024 il interponeva tempestivo appello, Parte_1 affidandolo alle seguenti ragioni.
In primo luogo, si doleva dell'erronea ricostruzione del fatto e dell'altrettanto erronea valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale, affermando di avere fornito prova contraria rispetto all'accertamento induttivo compiuto dall'amministrazione fiscale. In particolare, richiamava il doc. n. 3, ovverossia il conto economico per il 2015,
e il doc. n. 5, vale a dire la scheda contabile delle provvigioni attive per lo stesso anno, in cui era riportato un importo a tale titolo di € 80.599,41 che costituivano gli unici proventi da tale attività e che il bookmaker gli aveva riconosciuto quale commissione. Deduceva, inoltre, di avere indicato in dichiarazione (allegata sub n. 4) ricavi per € 105.895,14 comprensivi delle citate provvigioni, di proventi diversi (per € 24.799,02) e di ventilazione IVA (per € 516,17), ciò che trovava conferma nel pagamento effettuato con modello F24 e prodotto in allegato al ricorso tributario e sub n. 3 in primo grado. In sostanza, l'importo di € 74.266,51 considerato dall'ufficio quali maggiori ricavi secondo un aggio dell'8% era da ricondurre a quello di € 80.599,41 dichiarato addirittura in misura superiore, con la conseguenza che nessun maggior ricavo era stato occultato. Era dunque sbagliata la posizione del primo giudice, che aveva erroneamente definito come “stampa
Pag. 2 di 7 non accreditata” o come “generica” la scheda contabile e il conto economico, né
l' aveva fornito alcuna prospettazione alternativa, restando contumace, per ciò CP_1 solo invocandosi l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Evidenziava, inoltre, di avere sempre contestato la determinazione della base imponibile effettuata dall'amministrazione fiscale, fornendo adeguata prova contraria rispetto all'accertamento induttivo da questa eseguito, ribadendo le caratteristiche del locale e le attività ivi svolte e nuovamente richiedendo l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. stante la contumacia dell' CP_1
Lamentava, infine, l'erroneità della misura dell'aggio applicato, in concreto assai inferiore all'8% di cui all'avviso di accertamento e da determinarsi piuttosto nel solo 3%
“per 1-2 mandati, che, come detto, era il numero di mandati prevalentemente oggetto delle giocate da parte degli utenti della ricevitoria”. A tale proposito, non assumeva alcun rilievo la circostanza che i contratti prodotti non fossero stipulati con la società maltese, ma con un'omologa inglese, stante la loro analogia e la correttezza dell'indicazione dei proventi in precedenza descritta, ancora una volta invocando l'applicazione dell'art. 115
c.p.c. per via della contumacia dell' CP_1
Sulla base di ciò, concludeva richiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito e intimazione di pagamento impugnato in primo grado”, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo la conferma CP_1 della sentenza gravata e il rigetto dell'appello altrui.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in prima battuta evidenziare che la parte appellante ha abbandonato la domanda proposta in prime cure ai sensi dell'art. 96 c.p.c., omettendo di impugnarne il rigetto implicito contenuto nella sentenza gravata e tralasciando, comunque, qualsiasi riferimento a tale questione nel corpo dell'atto di appello.
Ciò posto, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di opposizione, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non
Pag. 3 di 7 esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi o dei premi richiesti dagli enti previdenziali (cfr., tra le più recenti pronunce, Cass. n. 12025/2019 e Cass. n. 1558/2020). Infatti, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è un'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena,
l'esercizio della quale impone al giudice la verifica della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, anche quando l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. Il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (anche, come nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999) non può, dunque, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma è investito del potere dovere di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, accertando la sussistenza della pretesa creditoria e condannando – eventualmente – il debitore all'adempimento, senza che ciò possa configurare violazione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, in quanto trovano applicazione gli stessi criteri che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n.
14149/2012 e Cass. n. 17858/2018; Cass n. 11671/2022; Cass. n. 8491/2025).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente il Tribunale, seppure abbia accolto la censura ai sensi del ridetto art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999, ha affrontato il merito della pretesa contributiva.
Passando a questo punto ad esaminare i motivi di impugnazione articolati dal Parte_1 si deve rilevare innanzitutto l'infondatezza dell'argomentazione – spesa in relazione a tutte le doglianze formulate – secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di fare applicazione dell'istituto della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce della contumacia dell' Infatti, come è noto, alla contumacia del CP_1 convenuto – che integra un comportamento processuale neutro – non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (ex multis, Cass. n. 14372/2023).
Nel merito, in continuità con recente precedente decisione di questa Corte, n. 2999/2025,
l'appello va accolto.
Pag. 4 di 7 In specie, osserva la Corte che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio
(art. 2697 c.c.), grava sull' che si proclama creditore, l'onere di dimostrare i fatti CP_1 costitutivi del diritto ai contributi oggetto di causa.
L'onere in questione è stato ritenuto assolto dal Tribunale in forza dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TK3016503142/2020, a sua volta fondato sull'avviso dell prot. n. 61637 M17150008130U, Parte_2 tenendo a mente, da una parte, il disposto dell'art. 1 del d.lgs. n. 462/1997, che impone agli uffici finanziari competenti di accertare, secondo le regole in materia di IRPEF, gli eventuali maggiori redditi del contribuente, con conseguente determinazione delle maggiori imposte e dei maggiori contributi dallo stesso dovuti;
e tenendo a mente, dall'altra parte, l'assenza di prova contraria, da parte del idonea a superare Parte_1
l'accertamento del maggior reddito prodotto nel periodo oggetto di causa, eseguito dall'ente secondo il metodo c.d. “induttivo” di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n.
98/2011, convertito con la legge n. 111/2011.
Osserva la Corte che l'art. 24, comma 10, citato dispone: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l
[...]
determina l'imposta dovuta anche Controparte_2 utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l Controparte_2 CP_2 Controparte_2 determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504”.
Dunque, il metodo induttivo è un procedimento che calcola virtualmente la base imponibile fiscale secondo i parametri stabiliti allo scopo dalla legge e questo laddove il contribuente non offra riscontri utili alla sua reale determinazione.
Pag. 5 di 7 Osserva altresì la Corte che è orientamento costante del giudice di legittimità quello secondo cui l'accertamento induttivo del reddito del contribuente a fini IRPEF ha efficacia anche in ambito contributivo (v. Cass. n. 345/2025; Cass. n. 14237/2017), sicché, a fronte di un tale accertamento, spetta al contribuente dimostrare – con una sostanziale inversione dell'onere della prova – che la base imponibile effettiva è inferiore a quella virtuale (v. Cass. n. 18653/2023; Cass. n. 32449/2022).
Ebbene, nel caso di specie i contributi pretesi dall' sono stati determinati CP_1 utilizzando come imponibile quello determinato in via induttiva a fini IRPEF nel citato avviso di accertamento emesso dall'amministrazione finanziaria.
Nondimeno, detto provvedimento è stato annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado tramite la sentenza prodotta in atti.
Pertanto, allo stato l'istituto appellato non può più avvalersi, a mente dell'art. 2697 c.c., degli esiti dell'accertamento fiscale e ha quindi l'onere, secondo gli indicati criteri generali di ripartizione dei carichi probatori, di dimostrare altrimenti il fatto costitutivo del diritto controverso, mentre spetta al di dimostrare i fatti impeditivi o Parte_1 estintivi di un tale diritto.
Tuttavia, l' è rimasto contumace nel primo grado del giudizio e in questo grado CP_1 di appello non ha argomentato in alcun modo né ha articolato alcun mezzo istruttorio volto a soddisfare il già menzionato onere, con le inevitabili conseguenze processuali.
Alla stregua delle considerazioni svolte fino a questo punto, l'appello va quindi accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che l'appellante non deve le somme di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00010246242 000.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9194/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00010246242 000;
Pag. 6 di 7 - condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 3.000,00 per ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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