Articolo 28 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 marzo 1967
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Versione
10 settembre 1977
Art. 28. (Versamento e riscossione dei contributi) ((La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso))
Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152 , e' a carico del committente.
Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli alti modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa puo' disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.
Entrata in vigore il 10 settembre 1977
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