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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8423/2023 R.G.L., avente a oggetto “mansioni superiori”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria CP_1
Telora;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 28.7.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...Che il Giudice: Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 21 giugno 2022 a tutt'oggi; Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 21.06.2022 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla società resistente in data 21.6.2022 ed è impiegato nel cantiere di Catania con inquadramento nel
1 livello 1B del CCNL FISE che appartengono a questo livello i lavoratori che CP_2
“…effettuano attività di spazzamento utilizzando veicoli … esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”; che egli sin dal giorno dell'assunzione è stato comandato a condurre un mezzo targato ZA671AN denominato “gasolone”, in quanto adibito alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
che lo stesso libretto di circolazione descrive il mezzo nei seguenti termini: “trasporto specifico, per compattazione”; che il mezzo utilizzato è annoverato tra i compattatori di rifiuti così come affermato in CTU espletate in analoghe cause instaurate dinanzi a questo Tribunale;
che, secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE, appartengono al 3° livello i lavoratori che – come esso ricorrente – “…svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, tra cui a titolo esemplificativo l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori e l'addetto alla conduzione di mezzi d'opera; che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento professionale al livello 3 ai sensi dell'art. 16
CCNL; che la retribuzione percepita è insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art. 36 della Costituzione e comunque inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Con memoria difensiva depositata in data 16.10.2023, si è costituito in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, CP_1 le seguenti conclusioni: “…1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente eccepisce prioritariamente la nullità del ricorso introduttivo, evidenziando che il ricorrente “…apoditticamente sostiene di aver svolto mansioni di autista del cd e di aver diritto - per tale unica ragione - Pt_2 all'inquadramento nel livello 3B del ccnl di riferimento, senza specificare nel dettaglio le
2 mansioni in concreto svolte, né i tratti distintivi della predetta mansione che legittimerebbero la sua sussumibilità nel livello contrattuale rivendicato”.
Nel merito deduce di essere aggiudicataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune - in precedenza gestito dalla Dusty S.r.l. - dal 21.6.2022 CP_3
e di avere assunto alle proprie dipendenze, in ossequio alla clausola di salvaguardia ex art. 6
CCNL FISE Assoambiente, tutto il personale alle dipendenze della società uscente - ivi compreso il ricorrente - con il riconoscimento dei medesimi livelli di inquadramento;
che il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di autista del mezzo cd gasolone;
che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico in conformità al suo livello di inquadramento 1B del CCNL Fise;
che il ricorrente non ha mai condotto il mezzo autocompattatore, né gli altri automezzi descritti dalla declaratoria contrattuale del 3° livello, quali spazzatrici e innaffiatrici;
che le mansioni svolte dal ricorrente sono conformi al suo inquadramento contrattuale;
che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o come operaio al seguito, mentre soltanto sporadicamente è stato addetto alla conduzione dell'automezzo costipatore c.d. gasolone;
che il predetto veicolo, per le sue caratteristiche tecniche, è un mezzo costipatore, assimilabile alle c.d. vasche, ed è tecnicamente diverso dal c.d. compattatore, in quanto presenta una maggiore semplicità costruttiva, e per tale ragione non è assimilabile all'autocompattatore; che il ricorrente non ha svolto le mansioni superiori invocate in ricorso;
che, in ogni caso, non sussiste la continuità nello svolgimento di tali mansioni per
120 giorni come richiesto dall'art. 16 del CCNL Fise;
che il ricorrente è stato assente diversi giorni per il godimento di ferie e/o permessi, così interrompendo la continuità delle asserite mansioni superiori svolte;
che in ipotesi di diritto al superiore 3° livello, esso potrebbe essere riconosciuto solo con decorrenza dal 22.10.2022.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale (ivi compresa la CTU espletata nel proc. n. 7258/2023 R.G., depositata da parte ricorrente in data 10.3.2025 e
5.11.2025 a seguito di richiesta congiunta di acquisizione formulata dalle parti all'udienza del 4.2.2025) e prove orali.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Questioni preliminari.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché
l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1,
c.p.c.)” (cfr. C. Cass. 3126/2011; C. Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass.
11318/1994).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha sufficientemente indicato sia gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la propria domanda (id est: mansioni in concreto svolte e tratti distintivi che legittimano la sussumibilità dell'attività espletata nel livello superiore) sia le conseguenti richieste formulate, sicché va esclusa l'eccepita nullità dell'atto introduttivo.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.2. Va, innanzitutto, evidenziato che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 21.6.2022, con inquadramento del ricorrente
– quale operatore ecologico – nel livello 1B del CCNL Fise-Assoambiente (cfr. altresì buste paga in atti).
A fronte di ciò, vi è invece contestazione sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e sul conseguente diritto del predetto al superiore inquadramento invocato ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 16 del CCNL di categoria.
3.3. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a
4 mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”).
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione…” (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass.
28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass.
26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in
5 particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass. 23354/2018; C.
Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
3.4. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 3° del CCNL FISE poiché, fin dal giorno dell'assunzione, è stato comandato a condurre un mezzo denominato “gasolone”, adibito alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
3.5. Il CCNL FISE “per i dipendenti di imprese e società esercenti CP_2 servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame), con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale 1, attribuito al ricorrente all'atto dell'assunzione, i
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”.
Il CCNL in esame prevede, in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui
6 conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Infine, il predetto CCNL prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 – invocato da parte ricorrente – appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Tra i profili esemplificativi ivi menzionati vi sono quelli dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
3.6. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dal 21.6.2022 con inquadramento del ricorrente nel livello 1 del CCNL FISE
Assoambiente, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso dalla predetta data e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'atto introduttivo in data 28.7.2023.
A tal fine assumono rilievo decisivo le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi e , della cui attendibilità – considerata la loro coerenza e Tes_1 Tes_2 convergenza – non emergono ragioni per dubitare, nonostante il riferito contenzioso in corso nei confronti della società resistente con riguardo al solo TE Tes_1
3.7. Ed infatti, sia il TE di parte ricorrente ( sia quello di parte resistente Tes_1
( ) hanno confermato che l'attività svolta dal ricorrente non era quella di mero Tes_2
“spazzamento e/o di raccolta manuale” utilizzando il mezzo “esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale” (cfr. livello 1 del
CCNL), ma di raccolta dei rifiuti “utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione
è richiesto il possesso della patente di categoria “B” e rientranti tra quelli indicati dal CCNL per l'inquadramento nel livello 3 (nella specie cd. gasolone).
3.7.1. In particolare, il TE dopo avere premesso di lavorare “…alle Tes_1 dipendenze della società resistente dal 21.6.2022 con mansioni di operatore ecologico livello 1B” e di avere “…una causa in corso nei confronti del avente a CP_1 oggetto il riconoscimento del 3° livello del CCNL”, ha sul punto dichiarato quanto segue:
7 “…A.D.R. cap. 1: io e il ricorrente abbiamo iniziato a lavorare per il CP_1 insieme in data 21.6.2022; anche il ricorrente lavorava precedentemente presso la Dusty;
da quando il ricorrente è stato assunto dal ha svolto le mansioni di CP_1 operatore ecologico;
confermo che da quando è stato assunto il ricorrente è stato comandato dal a condurre mezzi c.d. gasolone;
il c.d. gasolone è un mezzo CP_1 che utilizziamo per lavorare ed è un mezzo addetto alla costipazione e alla compattazione dei rifiuti;
in particolare, il gasolone serve ad abbattere i cassonetti della spazzatura per potere compattare la stessa e svolgere il servizio di raccolta;
ricordo il numero di targa del mezzo utilizzato dal ricorrente in quanto anche io ho guidato tale mezzo;
questo numero di targa è ZB671AN; il ricorrente prevalentemente utilizza questo gasolone, ma ve ne sono anche altri che a giro utilizziamo tutti;
preciso che sono stati i coordinatori Per_1
e a dire al ricorrente di svolgere il servizio con il gasolone;
il
[...] Persona_2 ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del c.d. gasolone dal 21.6.2022 e continua a svolgerlo sino alla data odierna. Il ricorrente svolge questa attività di autista del Pt_2 ogni giorno e per le sei ore e venti di lavoro giornaliero;
in pratica il ricorrente svolge solamente questa attività di guida del mezzo c.d. gasolone e di raccolta dei rifiuti;
preciso che la raccolta dei rifiuti da parte del ricorrente avviene sempre con l'utilizzo del mezzo gasolone;
A PROVA CONTRARIA: A.D.R. cap. 6 della memoria difensiva: il ricorrente non
è mai stato addetto dal all'attività di spazzamento né di operaio al seguito;
CP_1 confermo che il ricorrente ha svolto le attività sopra riferite;
[…] A.D.R. CAP. 20: che io sappia il ricorrente è stato assente solamente per le ferie spettanti sulla base del CCNL di riferimento;
nel resto dei giorni il ricorrente è stato presente al lavoro.” (cfr. verbale di udienza 31.5.2024)
3.7.2. Anche Il TE , dopo avere premesso di conoscere le parti “…in quanto Tes_2 sono collega di lavoro del ricorrente e anche io lavoro alle dipendenze della società resistente” e di essere “…il direttore dell'appalto di Catania, lotto centro” precisando che
“…si tratta dello stesso lotto in cui lavora il ricorrente;
io lavoro in un ufficio che si trova in via Crocifisso n. 40 a Catania, che è anche la sede dell'autoparco”, ha sul punto dichiarato quanto segue: “…A.D.R. cap. 5 della memoria difensiva: conosco in linea di massima l'attività svolta dal ricorrente in quanto sono a conoscenza della pianificazione del servizio di igiene urbana;
il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente il 21.6.2022; da tale data e sino al luglio 2023 il ricorrente è stato adibito in linea di massima al servizio porta a porta;
il ricorrente non ha mai condotto l'autocompattatore per il quale ci vuole la patente C;
che io sappia il ricorrente non ha mai condotto spazzatrici
8 e innaffiatrici;
A.D.R. cap. 6: non mi risulta che il ricorrente sia mai stato adibito al servizio di spazzamento e quindi come operaio al seguito;
A.D.R. cap. 7: in linea di massima il ricorrente è stato addetto alla conduzione del mezzo costipatore c.d. gasolone;
preciso che tale mezzo viene utilizzato per l'espletamento del servizio porta a porta;
confermo che in linea di massima il ricorrente utilizzava il gasolone per lo svolgimento della propria attività
e ciò sin dalla data della sua assunzione e almeno sino al mese di luglio 2023; […] A.D.R. cap. 20: credo che da quando il ricorrente è stato assunto dalla società resistente abbia goduto dei giorni di ferie previsti, che sono 26 giorni all'anno; non so dire se a parte questi giorni il ricorrente abbia goduto di altri giorni di ferie. A.D.R.: la conduzione del costipatore – gasolone da parte del ricorrente o era stabilita nella programmazione oppure durante l'esecuzione veniva disposta dal sorvegliante di riferimento;
il ricorrente ha avuto vari sorveglianti nel corso del tempo.” (cfr. verbale di udienza 27.9.2024).
3.8. Sulla base delle suddette coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, non Tes_1 Tes_2 compiutamente confutate da parte resistente, può reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze di parte resistente
(id est: 21.6.2022), dell'attività di conduzione dei mezzi indicati in ricorso, essendo peraltro incontestato il possesso della patente B necessaria per la guida degli stessi.
All'esito della prova testimoniale è dunque emerso come parte ricorrente, sin dalla data di assunzione alle dipendenze della società resistente, abbia effettivamente svolto l'attività di raccolta utilizzando – non solamente per lo spostamento da un luogo all'altro – il mezzo c.d. gasolone.
Ed infatti, come sopra evidenziato, entrambi i testimoni escussi hanno concordemente confermato la superiore circostanza di fatto – concernente per quel che qui rileva l'adibizione del ricorrente “…alla conduzione del mezzo costipatore c.d. gasolone”
(cfr. TE ) – precisando altresì come tali mansioni superiori siano state svolte dal Tes_2 ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente.
3.9. Risultando dimostrata la conduzione della menzionata tipologia di mezzi (id est: gasolone) da parte del ricorrente per l'espletamento della sua attività lavorativa, è necessario accertare se tale tipologia di mezzi rientri nella categoria dei compattatori o tra i costipatori, così da individuare il livello contrattuale in cui inquadrare correttamente il lavoratore.
3.10. A tal fine, può attribuirsi piena efficacia probatoria alla CTU espletata nel procedimento n. 7258/2023 R.G. del Tribunale di Catania (definito con sentenza n.
1427/2025 dell'1.4.2025), prodotta in atti da parte ricorrente (cfr. produzione documentale
9 del 10.3.2025 e del 5.11.2025) e che si acquisisce ex art. 421 c.p.c. giacché dirimente ai fini della decisione della causa.
Sotto tale profilo, d'altronde, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto l'acquisizione della CTU disposta ed espletata nel predetto proc. n. 7258/2023 R.G.
“…poiché concernente mezzi della stessa tipologia di quelli che il ricorrente ha dedotto di condurre” (cfr. verbale di udienza del 4.2.2025; cfr. altresì verbali dell'udienza dell'11.3.2025 e di odierna udienza).
3.10.1. Al riguardo, siccome precisato dalla Suprema Corte, “In assenza di espressi divieti, nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse” (cfr., da ultimo, C. Cass. 9950/2021; cfr. altresì C. Cass. 9242/2016, C. Cass. 15714/2010, C. Cass.
9843/2014 e C. Cass. 8585/1999 secondo cui, analogamente, “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili”).
3.10.2. Ebbene, all'esito della consulenza tecnica espletata nel predetto proc. n.
7258/2023 R.G. di questo Tribunale, il CTU ivi nominato ha conclusivamente ritenuto che
“…il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni di parte resistente e precisando ulteriormente che “…a parere dello scrivente, trattasi di compattatore mini ma di piccola taglia e con rapporto di compressione non elevato” (cfr. relazione del 5.12.2024, osservazioni di parte resistente del 18.12.2024 e “relazione di risposta alle note ricevute” del 10.1.2025, depositate da parte ricorrente in data 10.3.2025 e 5.11.2025, cit.).
A fronte delle compiute argomentazioni della richiamata CTU (su cui v. oltre), non emergono significativi elementi contrari neppure dalle note autorizzate depositate da parte resistente in data 26.9.2025 e dall'allegato “Parere Utilitalia” (cfr. pagg. 4 e ss. delle
10 predette note e documentazione allegata), poiché tanto le note quanto il predetto parere – quest'ultimo peraltro privo di data e redatto su richiesta di un soggetto diverso dall'odierna società resistente (id est: in relazione ai veicoli ivi indicati (cfr. Controparte_4 pag. 7 del parere) – si limitano sostanzialmente a ribadire sul punto la tesi prospettata da parte resistente nella memoria difensiva secondo cui “…L'autocompattatore è un mezzo che si distingue dal costipatore innanzitutto per la dimensione e portata maggiore;
è un automezzo con portata superiore alle 3,5 T e con volume di carico di 8 mc, e che realizza una compattazione in volume del rifiuto superiore a 5:1, ed ha una portata utile (quantità di rifiuto trasportabile) minima di 10 T, tali mezzi sono conducibile solo con la patente C , possono essere a carico posteriore o laterale, e possono suddividersi in varie tipologie a seconda del numero di assi (da 2 a 4) e del volume del furgone (da 10 a 33 mc). […]” (cfr. ivi pag. 6).
Sotto tale profilo, infatti, nel citato parere prodotto da parte resistente in data
26.9.2025 è stato analogamente osservato che “…i veicoli costipatori, aventi m.t.t ≤ 3,5 t e quindi conducibili con patente di categoria B, non rientrano in nessuna delle casistiche richiamate nella declaratoria di inquadramento del 3° livello CCNL UTILITALIA Servizi
Ambientali (…)” (cfr. ivi pag. 6), distinguendosi dunque – ai fini della declaratoria contrattuale – i veicoli costipatori dai veicoli compattatori in relazione alla “massa totale a terra” degli stessi (segnatamente, maggiore o minore di 3,5 t).
Siccome emerge dalla relazione in atti, tuttavia, neppure tale dato numerico è ritenuto ex se decisivo dal CTU nominato nel procedimento n. 7258/2023 R.G. per escludere la natura di “compattatore” in capo ai veicoli in esame.
3.10.3. A tal fine, può richiamarsi quanto già ritenuto nella richiamata pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 1427/2025 emessa in data 1.4.2025 nel proc. n.
7258/2023 R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri –, cit.).
In particolare, nella richiamata sentenza n. 1427/2025 di questo Tribunale, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, è stato affermato sul punto quanto segue:
11 «…Il perito, precisate “ del settore-Criteri di Controparte_5 valutazione” e premessi in sintesi i criteri di valutazione adottati1, ha concluso che il mezzo
“...è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”.
Più specificamente, ha rilevato “La tipologia di veicolo visionato, e quindi quelli similari allo stesso, ha: -rotazione della pala fino a 90° circa ma anche spostamento orizzontale, su carrello, della pala stessa, con spostamento lungo 145 cm circa;
-pistoni idraulici sia per la rotazione della pala sia per la traslazione della stessa lungo il carrello, per cui la potenza idraulica non è bassa come su semplice costipatore;
-il movimento della pala (rotazionale ed anche traslazionale) fornisce comunque un rapporto di compressione, anche se inferiore a 3:1, perché si ha riduzione di volume. Inoltre, a dimostrazione del doppio movimento della pala (rotazionale e traslazionale), il meccanismo con cui è allestito compie un ciclo di lavoro automatico complesso e ciò è anche dimostrato dalla complessità e dalla completezza della pulsantiera di comando (foto 4), con comandi di sicurezza, giustamente, ripetuti (foto 5) sul lato opposto del veicolo rispetto alla pulsanteria principale. La taglia del veicolo è piccola, infatti il veicolo visionato è di massa complessiva massima non superiore a 35 quintali, per cui è possibile guidarlo con patente tipo B. Da quanto sopra si deduce che il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o, meglio, come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”.
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dalla parte resistente con riscontri specifici e adeguati relativi a ciascuno dei motivi per cui secondo il consorzio “il veicolo Azimut 6 è un “costipatore” e non un
“compattatore”: «“Il veicolo Azimut 6 opera con una pressione idraulica compresa bassa, insufficiente per una compressione significativa”. Con riferimento alla pressione idraulica non elevata, lo scrivente concorda, come infatti già riferito nella relazione già inviata alle PA (ove già si riporta che il veicolo esaminato opera con una pressione idraulica bassa), pur tuttavia è evidente che il veicolo produce, comunque, una “compressione” perché vi è una riduzione di volume;
parte Resistente, infatti, nella propria descrizione non può fare a meno di utilizzare il termine “compressione” ma poi, di fatto, non riconosce il termine
“compattazione” per cui, da parte Resistente, è evidente proporre una incoerenza sia fisica
(infatti è basilare segnalare che non può aversi compressione senza poi averne compattazione) sia macchinistica;
“La UNI EN 1501 non fornisce parametri specifici per distinguere tra costipatori e compattatori, né considera elementi progettuali discriminanti come la pressione idraulica, il rapporto di compressione o la struttura della vasca.” “Normative precedenti, sebbene superate, indicavano chiaramente i costipatori come mezzi destinati alla movimentazione e distribuzione dei rifiuti (rapporto di compressione 5:1)”.
Lo scrivente concorda con quanto esposto da Parte Resistente: (…) la Norma Tecnica vigente è stata superata dalla realtà dei veicoli più moderni, per cui è necessario un criterio
(o anche solo un parere) di valutazione aggiornato. Tale concetto è stato già espresso dallo scrivente sia nella prima relazione sia nella presente relazione a paragrafo 2.0 “premessa”.
La dicitura “Normative precedenti…”, indicata dalla stessa Parte Resistente, di fatto, riconosce che le vecchie normative tecniche sono state superate dalle attali tecnologie e dalle gamme di veicoli ad oggi operanti, per cui anche Parte Resistente riconosce come sia necessaria una nuova e più chiara ridefinizione delle categorie (…)
“Il rapporto di compressione dell'Azimut 6 è inferiore a 3:1, coerente con la funzione primaria di movimentazione e organizzazione dei rifiuti, non con la riduzione volumetrica marcata (>5:1) dei compattatori.”
Lo scrivente, nella relazione già inviata, già indica che il rapporto di compressione è inferiore a 3:1; tuttavia a farne una classificazione di macchina non è un numero (cioè, una soglia) bensì il concetto stesso di compressione che, di fatto, implica compattazione;
il solo riconoscere un rapporto di compressione (sia alto sia basso che sia), termine anche citato da
Parte Resistente, indica, di fatto, che siamo in presenza di un (mini)-compattatore e non di un semplice costipatore (…)
“La vasca aperta del mezzo limita la capacità di esercitare una compressione intensa, confermando la progettazione per la costipazione e non per la compattazione”.
13 Qualunque riduzione di volume su un materiale solido ne comporta una diminuzione del rapporto volume/peso. Nel caso in esame la traslazione della pala, che nel ciclo è dopo la rotazione della stessa, ne fornisce una riduzione di volume lungo il lato longitudinale della vasca e ciò avviene anche a vasca aperta. La compressione, in fisica, necessita di un recipiente chiuso solo nei casi di gas o aeriformi, ma nei casi di solidi (come RSU) la parziale compressione, conseguente della riduzione del volume, può avvenire anche a contenitore
(vasca nel nostro caso) aperto. Entrando nel merito del materiale RSU, la compressione si ottiene riducendo l'aria e gli interspazi vuoti tra gli oggetti, e poi comprimendo i rifiuti stessi, soprattutto gli umidi, eliminando gli interspazi vuoti, comprimendo i materiali morbidi solidi ecc che sono per loro natura comprimibili;
ciò rende possibile la riduzione di volume anche a vasca aperta. Sono i gas e gli aeriformi che, per avere riduzione di volume, necessitano di serbatoi chiusi e confinato, non i solidi parzialmente comprimibili quali il RSU».
Il perito ha inoltre risposto anche con riguardo alle osservazioni sui pericoli e sul rischio per i lavoratori, profilo da considerarsi con particolare attenzione […].
Al riguardo, il consulente ha rilevato “ • anche se l'Azimut 6 opera con pressione non elevata è pur sempre un riduttore di volume, quindi con pressione, anche se leggera, quindi con i relativi rischi da compressione su materiali che si deformano e si possono frammentare;
• la vasca aperta non riduce i rischi operativi ma anzi li aumenta in quanto aumenta la possibilità di proiezioni all'esterno che, se anche inizialmente sono verso l'alto, poi, in qualche modo, devono pur ricadere verso il basso ove ci sono gli operatori;
• vista la grande tipologia di RSU la esposizione diretta a frammenti o gas o proiezione o fuoco o esplosione di materiali pericolosi è sempre probabile anche se poco frequente;
• non è la banale distanza, tra operatore ed i punti di sbalzo, a garantire una maggiore sicurezza rispetto ai compattatori, ma sono le paratie e/o le protezioni, adeguatamente progettate per cui, a parere dello scrivente, i rischi di schiacciamento o proiezione di corpi sono comunque presenti vista la compressione, anche se non elevata, ed anzi la vasca aperta è un fattore di rischio fino ad oggi sottovalutato perché vi è un lato superiore non protetto;
• la configurazione e l'altezza del gruppo pala-carrello dell'Azimut 6 rendono solo meno probabile il contatto accidentale da parte dell'operatore, a differenza di quanto avviene nei compattatori, dove la vicinanza agli organi di compressione aumenta il rischio, ma ciò è compensato, a livello di rischio, dalla evidenza che la vasca è aperta e ciò potrebbe causare proiezioni di materia che, viceversa, nel compattatore a vasca chiusa non si hanno. Anche in base ai pareri sopra espressi, per lo scrivente, considerando rischi e pericoli, la vasca
14 aperta, anche se a compressione inferiore a 3:1, è quindi da classificare come
(mini)compattatore e non come costipatore”.
Quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il perito ha osservato
«“Pressione idraulica e capacità di compressione. Rapporto di compressione:
Dichiarato inferiore a 3:1, valore tipico di un sistema di costipazione. I compattatori veri e propri raggiungono rapporti di compressione superiori a 5:1. Tale tesi viene affermata considerando un rifiuto di tipo misto.”
Qui si riafferma che, a parere dello scrivente, il fatto stesso che Parte Resistente deve citare ed accettare il termine “compressione” (indicato in “rapporto di compressione”) dimostra esserci una compressione e quindi, “macchinisticamente”, non è un semplice spostamento del rifiuto da costipatore. Il rapporto di compressione è ivi inferiore a 3:1: tale evidenza è già segnalata dallo scrivente, ma dimostra comunque la esistenza di un rapporto di compressione e quindi, correttamente, per un tecnico come lo scrivente, si è in presenza di un compattatore perché, banalmente, la riduzione del volume implica una compressione.
Sulla presunta soglia di rapporto di compressione superiore a 5:1, per classificare compattatori, tale definizione ufficiale, ad oggi, non è stata individuata dallo scrivente, viceversa lo scrivente, analizzando pareri e cataloghi dei costruttori, ha individuato per i veicoli a pala traslante anche la nuova dicitura minicompattatori ma non una soglia classificativa chiara, per come sembrerebbe espresso nella relazione di note ricevute, che non è stata individuata. È ovvio però che nel caso in esame si tratti di piccolo veicolo con rapporto di compressione piccolo.
“Struttura della vasca la vasca del veicolo è aperta, caratteristica progettuale che limita la compressione significativa. I compattatori utilizzano una vasca chiusa, progettata per sopportare alte pressioni e garantire una significativa riduzione volumetrica dei rifiuti.”
Si condivide, come già espresso, la evidenza che la vasca aperta limita la compressione ma resta comunque, “macchinisticamente” una compressione anche se di soglia più bassa.
(…)
“La vera compattazione si basa sull'azione integrata di cassa chiusa, paratia di espulsione, pala e carrello, elementi che lavorano insieme per esercitare pressioni elevate e ottenere una riduzione volumetrica significativa. Questo distingue chiaramente i compattatori dai costipatori, che mancano di tali componenti e funzionalità progettuali.”
La distinzione sopra proposta da Parte Resistente non è condivisibile perché basata sulla soglia del rapporto di compressione e non sulla funzionalità della macchina (…)».
15 Il perito ha anche risposto alle ulteriori osservazioni (pagine 13 e seguenti della relazione di risposta) ivi inclusa quella relativa al test effettuato a vasca vuota2 , replicata anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
Al riguardo, il perito ha affermato “Pur nel massimo rispetto per la teoria sopra citata, lo scrivente, in base a considerazioni macchinistiche, non condivide quanto affermato in quanto nelle macchine operatrici, che operano una riduzione di volume di materiale comprimibile, l'aumento di pressione è correlato, in modo inversamente proporzionale, alla sola riduzione di volume e non tanto alla tipologia di rifiuto e/o di sostanza. Il rapporto di compressione citato in queste macchine è un rapporto di volumi che non dipende dal materiale contenuto. È ovvio che, in caso estremo, di rifiuto assolutamente non comprimibile, ciò bloccherebbe il movimento della pala e quindi si avrebbe la interruzione del ciclo, ma non è il caso frequente con RSU normale. Inoltre: vista la grande e differenziata tipologia di rifiuto esistente la prova a vasca piena sarebbe da fare con infinite tipologie di rifiuto, in modo non ben comprensibile, visto che il parametro da correlare è solo la oggettiva riduzione di volume, quindi la corsa della pala in orizzontale, e non la tipologia di rifiuto su cui agisce. In sintesi: la classificazione della macchina sopra effettuata
è basata sui parametri volume e pressione ed esula dalla tipologia di rifiuto, per cui la richiesta avanzata da Parte Resistente è, a parere dello scrivente, non utile a fini classificativi” ed ha infine ribadito quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente3
“Lo scrivente ha classificato la tipologia del veicolo in esame come minicompattaore: tale classificazione è di natura macchinistica in base ai criteri sopra riportati. Si definisce
“compattatore” perché, comunque, opera una diminuzione di volume e quindi un aumento di pressione, quindi non è un banale “costipatore”, anche se opera a rapporto di compressione non elevato per cui non è un “grande compattatore” (che invece arriva a 8:1), per cui è giusto classificarlo come “mini-compattatore” perché comprime comunque. La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame del mezzo, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di richiamare il ctu come ripetutamente richiesto dalla parte resistente.
Per altro, giova osservare che le valutazioni alle quali è giunto il ctu dott. sono Per_3 conformi a quelle cui era giunto in altro giudizio avente oggetto analogo il ctu dott.
come da relazione depositata in atti dalla parte ricorrente. Sulla base delle Persona_4 ragioni tecniche esposte, deve affermarsi che il mezzo indicato in ricorso – condotto dal ricorrente “per più di 120 giorni non consecutivi ma comunque nel periodo di 575 giorni previsti dal ccnl" come da verbale in atti - sia da qualificarsi come compattatore.
L'utilizzo di compattatori (o di spazzatrici o di innaffiatrici) rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo compattatore, quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del
CCNL citato. […]» (cfr. sentenza n. 1427/2025 del Tribunale di Catania, cit., pagg. 7-13).
3.10.4. Le conclusioni della sentenza resa nel procedimento n. 7258/2023 R.G. e della consulenza tecnica d'ufficio ivi richiamata sono integralmente condivise da questo giudice, giacché neppure significativamente incise - come detto - dalle note con allegato parere depositate da parte resistente in data 26.9.2025 (cfr. supra § 3.10.2), non potendo la massa del mezzo escludere di per sé la sua natura di - mini - compattatore (cfr. CTU sopra riportata, secondo cui “…Ai fini della classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è da considerare solo la taglia del veicolo bensì soprattutto la funzionalità, il movimento della pala (tipologia di movimento e sua escursione), il rapporto di compattazione, allo scopo di capire se il meccanismo di cui è dotato quel singolo veicolo abbia solo la capacità di movimentare e spostare il rifiuto (cioè solo di “costipare”) oppure anche di “compattare il rifiuto” (cioè ridurlo di volume) ed, in questo secondo caso, cercare di stimare quale sia il rapporto di compressione con cui si riduce il volume dei rifiuti. […]”; “…Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto:
17 […]”; “…La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore…”).
3.11. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento con i suesposti mezzi delle proprie mansioni, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 3 del CCNL Fise Assoambiente, che deve quindi ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore richiesta con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione (id est: 21.6.2022).
Al riguardo, il citato art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nella specie, l'art. 16 del CCNL applicato prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.).
3.12. Per le ragioni esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 21.6.2022 e, per l'effetto, va condannata la società resistente ad assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
18 dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello professionale Parte_1
3 del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del
21.6.2022 e, per l'effetto, condanna il ad assegnare definitivamente il CP_1 ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 18 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto: • le procedure di utilizzo, la loro difficoltà e complessità, quindi le competenze di chi lo utilizza dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• i Rischi ed i Pericoli (ai fini della sicurezza e della formazione del lavoratore) dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• un mini-compattatore, funzionalmente, riesce non solo a movimentare il rifiuto ma anche a comprimerlo (cioè a ridurne significativamente il volume entro la vasca); • un costipatore invece movimenta ma non comprime;
• spesso il termine costipatore è usato impropriamente ma in realtà bisogna vedere il movimento della pala per discernere se trattasi di costipatore o minicompattatore;
• il criterio di classificazione funzionale, non per taglia, esula dalla tipologia di patente necessaria alla guida (patente B per veicoli fino a 35 quintali, patente tipo C per veicolo superiore a 35 quintali)”
12 2 “Il CTU ha effettuato il test a vasca vuota, una metodologia che preclude la possibilità di valutare correttamente il comportamento del mezzo sotto carico. Senza rifiuti nella vasca, il ciclo di costipazione non ha potuto esercitare alcuna reale resistenza, falsando di fatto i parametri tecnici osservati. La compressione di rifiuti reali genera una contropressione che non è replicabile a vasca vuota. Inoltre, l'attribuzione del termine "minicompattatore" è priva di fondamento normativo e non corrisponde a una categoria tecnica Anche la UNI EN 1501, pur carente di una distinzione chiara tra costipatori e compattatori, non avalla l'uso di questa terminologia. Il CTU effettui nuovo test a vasca piena e con contestuale comparazione/raffronto con un mezzo compattatore in dotazione alla stessa società CP_6 3 “Alla luce delle osservazioni tecniche e delle analisi svolte, si evidenzia che il mezzo in questione, sul quale il lavoratore operava, non può essere classificato come un autocompattatore, bensì come un costipatore o, al più, un veicolo non dotato di quei dispositivi e caratteristiche tecniche propri dei compattatori. Questa distinzione è rilevante poiché dimostra che il mezzo non richiede quella specifica professionalità tipica di un livello di inquadramento superiore. Tale aspetto conferma che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore risultano coerenti con l'inquadramento contrattuale applicato, escludendo quindi la sussistenza di elementi che giustifichino una diversa classificazione del veicolo o delle competenze richieste per il suo utilizzo”.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8423/2023 R.G.L., avente a oggetto “mansioni superiori”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria CP_1
Telora;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 28.7.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...Che il Giudice: Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 21 giugno 2022 a tutt'oggi; Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 21.06.2022 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla società resistente in data 21.6.2022 ed è impiegato nel cantiere di Catania con inquadramento nel
1 livello 1B del CCNL FISE che appartengono a questo livello i lavoratori che CP_2
“…effettuano attività di spazzamento utilizzando veicoli … esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”; che egli sin dal giorno dell'assunzione è stato comandato a condurre un mezzo targato ZA671AN denominato “gasolone”, in quanto adibito alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
che lo stesso libretto di circolazione descrive il mezzo nei seguenti termini: “trasporto specifico, per compattazione”; che il mezzo utilizzato è annoverato tra i compattatori di rifiuti così come affermato in CTU espletate in analoghe cause instaurate dinanzi a questo Tribunale;
che, secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE, appartengono al 3° livello i lavoratori che – come esso ricorrente – “…svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, tra cui a titolo esemplificativo l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori e l'addetto alla conduzione di mezzi d'opera; che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento professionale al livello 3 ai sensi dell'art. 16
CCNL; che la retribuzione percepita è insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art. 36 della Costituzione e comunque inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Con memoria difensiva depositata in data 16.10.2023, si è costituito in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, CP_1 le seguenti conclusioni: “…1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente eccepisce prioritariamente la nullità del ricorso introduttivo, evidenziando che il ricorrente “…apoditticamente sostiene di aver svolto mansioni di autista del cd e di aver diritto - per tale unica ragione - Pt_2 all'inquadramento nel livello 3B del ccnl di riferimento, senza specificare nel dettaglio le
2 mansioni in concreto svolte, né i tratti distintivi della predetta mansione che legittimerebbero la sua sussumibilità nel livello contrattuale rivendicato”.
Nel merito deduce di essere aggiudicataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune - in precedenza gestito dalla Dusty S.r.l. - dal 21.6.2022 CP_3
e di avere assunto alle proprie dipendenze, in ossequio alla clausola di salvaguardia ex art. 6
CCNL FISE Assoambiente, tutto il personale alle dipendenze della società uscente - ivi compreso il ricorrente - con il riconoscimento dei medesimi livelli di inquadramento;
che il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di autista del mezzo cd gasolone;
che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico in conformità al suo livello di inquadramento 1B del CCNL Fise;
che il ricorrente non ha mai condotto il mezzo autocompattatore, né gli altri automezzi descritti dalla declaratoria contrattuale del 3° livello, quali spazzatrici e innaffiatrici;
che le mansioni svolte dal ricorrente sono conformi al suo inquadramento contrattuale;
che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o come operaio al seguito, mentre soltanto sporadicamente è stato addetto alla conduzione dell'automezzo costipatore c.d. gasolone;
che il predetto veicolo, per le sue caratteristiche tecniche, è un mezzo costipatore, assimilabile alle c.d. vasche, ed è tecnicamente diverso dal c.d. compattatore, in quanto presenta una maggiore semplicità costruttiva, e per tale ragione non è assimilabile all'autocompattatore; che il ricorrente non ha svolto le mansioni superiori invocate in ricorso;
che, in ogni caso, non sussiste la continuità nello svolgimento di tali mansioni per
120 giorni come richiesto dall'art. 16 del CCNL Fise;
che il ricorrente è stato assente diversi giorni per il godimento di ferie e/o permessi, così interrompendo la continuità delle asserite mansioni superiori svolte;
che in ipotesi di diritto al superiore 3° livello, esso potrebbe essere riconosciuto solo con decorrenza dal 22.10.2022.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale (ivi compresa la CTU espletata nel proc. n. 7258/2023 R.G., depositata da parte ricorrente in data 10.3.2025 e
5.11.2025 a seguito di richiesta congiunta di acquisizione formulata dalle parti all'udienza del 4.2.2025) e prove orali.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Questioni preliminari.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché
l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1,
c.p.c.)” (cfr. C. Cass. 3126/2011; C. Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass.
11318/1994).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha sufficientemente indicato sia gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la propria domanda (id est: mansioni in concreto svolte e tratti distintivi che legittimano la sussumibilità dell'attività espletata nel livello superiore) sia le conseguenti richieste formulate, sicché va esclusa l'eccepita nullità dell'atto introduttivo.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.2. Va, innanzitutto, evidenziato che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 21.6.2022, con inquadramento del ricorrente
– quale operatore ecologico – nel livello 1B del CCNL Fise-Assoambiente (cfr. altresì buste paga in atti).
A fronte di ciò, vi è invece contestazione sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e sul conseguente diritto del predetto al superiore inquadramento invocato ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 16 del CCNL di categoria.
3.3. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a
4 mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”).
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione…” (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass.
28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass.
26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in
5 particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass. 23354/2018; C.
Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
3.4. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 3° del CCNL FISE poiché, fin dal giorno dell'assunzione, è stato comandato a condurre un mezzo denominato “gasolone”, adibito alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
3.5. Il CCNL FISE “per i dipendenti di imprese e società esercenti CP_2 servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame), con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale 1, attribuito al ricorrente all'atto dell'assunzione, i
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”.
Il CCNL in esame prevede, in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui
6 conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Infine, il predetto CCNL prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 – invocato da parte ricorrente – appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Tra i profili esemplificativi ivi menzionati vi sono quelli dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
3.6. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dal 21.6.2022 con inquadramento del ricorrente nel livello 1 del CCNL FISE
Assoambiente, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso dalla predetta data e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'atto introduttivo in data 28.7.2023.
A tal fine assumono rilievo decisivo le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi e , della cui attendibilità – considerata la loro coerenza e Tes_1 Tes_2 convergenza – non emergono ragioni per dubitare, nonostante il riferito contenzioso in corso nei confronti della società resistente con riguardo al solo TE Tes_1
3.7. Ed infatti, sia il TE di parte ricorrente ( sia quello di parte resistente Tes_1
( ) hanno confermato che l'attività svolta dal ricorrente non era quella di mero Tes_2
“spazzamento e/o di raccolta manuale” utilizzando il mezzo “esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale” (cfr. livello 1 del
CCNL), ma di raccolta dei rifiuti “utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione
è richiesto il possesso della patente di categoria “B” e rientranti tra quelli indicati dal CCNL per l'inquadramento nel livello 3 (nella specie cd. gasolone).
3.7.1. In particolare, il TE dopo avere premesso di lavorare “…alle Tes_1 dipendenze della società resistente dal 21.6.2022 con mansioni di operatore ecologico livello 1B” e di avere “…una causa in corso nei confronti del avente a CP_1 oggetto il riconoscimento del 3° livello del CCNL”, ha sul punto dichiarato quanto segue:
7 “…A.D.R. cap. 1: io e il ricorrente abbiamo iniziato a lavorare per il CP_1 insieme in data 21.6.2022; anche il ricorrente lavorava precedentemente presso la Dusty;
da quando il ricorrente è stato assunto dal ha svolto le mansioni di CP_1 operatore ecologico;
confermo che da quando è stato assunto il ricorrente è stato comandato dal a condurre mezzi c.d. gasolone;
il c.d. gasolone è un mezzo CP_1 che utilizziamo per lavorare ed è un mezzo addetto alla costipazione e alla compattazione dei rifiuti;
in particolare, il gasolone serve ad abbattere i cassonetti della spazzatura per potere compattare la stessa e svolgere il servizio di raccolta;
ricordo il numero di targa del mezzo utilizzato dal ricorrente in quanto anche io ho guidato tale mezzo;
questo numero di targa è ZB671AN; il ricorrente prevalentemente utilizza questo gasolone, ma ve ne sono anche altri che a giro utilizziamo tutti;
preciso che sono stati i coordinatori Per_1
e a dire al ricorrente di svolgere il servizio con il gasolone;
il
[...] Persona_2 ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del c.d. gasolone dal 21.6.2022 e continua a svolgerlo sino alla data odierna. Il ricorrente svolge questa attività di autista del Pt_2 ogni giorno e per le sei ore e venti di lavoro giornaliero;
in pratica il ricorrente svolge solamente questa attività di guida del mezzo c.d. gasolone e di raccolta dei rifiuti;
preciso che la raccolta dei rifiuti da parte del ricorrente avviene sempre con l'utilizzo del mezzo gasolone;
A PROVA CONTRARIA: A.D.R. cap. 6 della memoria difensiva: il ricorrente non
è mai stato addetto dal all'attività di spazzamento né di operaio al seguito;
CP_1 confermo che il ricorrente ha svolto le attività sopra riferite;
[…] A.D.R. CAP. 20: che io sappia il ricorrente è stato assente solamente per le ferie spettanti sulla base del CCNL di riferimento;
nel resto dei giorni il ricorrente è stato presente al lavoro.” (cfr. verbale di udienza 31.5.2024)
3.7.2. Anche Il TE , dopo avere premesso di conoscere le parti “…in quanto Tes_2 sono collega di lavoro del ricorrente e anche io lavoro alle dipendenze della società resistente” e di essere “…il direttore dell'appalto di Catania, lotto centro” precisando che
“…si tratta dello stesso lotto in cui lavora il ricorrente;
io lavoro in un ufficio che si trova in via Crocifisso n. 40 a Catania, che è anche la sede dell'autoparco”, ha sul punto dichiarato quanto segue: “…A.D.R. cap. 5 della memoria difensiva: conosco in linea di massima l'attività svolta dal ricorrente in quanto sono a conoscenza della pianificazione del servizio di igiene urbana;
il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente il 21.6.2022; da tale data e sino al luglio 2023 il ricorrente è stato adibito in linea di massima al servizio porta a porta;
il ricorrente non ha mai condotto l'autocompattatore per il quale ci vuole la patente C;
che io sappia il ricorrente non ha mai condotto spazzatrici
8 e innaffiatrici;
A.D.R. cap. 6: non mi risulta che il ricorrente sia mai stato adibito al servizio di spazzamento e quindi come operaio al seguito;
A.D.R. cap. 7: in linea di massima il ricorrente è stato addetto alla conduzione del mezzo costipatore c.d. gasolone;
preciso che tale mezzo viene utilizzato per l'espletamento del servizio porta a porta;
confermo che in linea di massima il ricorrente utilizzava il gasolone per lo svolgimento della propria attività
e ciò sin dalla data della sua assunzione e almeno sino al mese di luglio 2023; […] A.D.R. cap. 20: credo che da quando il ricorrente è stato assunto dalla società resistente abbia goduto dei giorni di ferie previsti, che sono 26 giorni all'anno; non so dire se a parte questi giorni il ricorrente abbia goduto di altri giorni di ferie. A.D.R.: la conduzione del costipatore – gasolone da parte del ricorrente o era stabilita nella programmazione oppure durante l'esecuzione veniva disposta dal sorvegliante di riferimento;
il ricorrente ha avuto vari sorveglianti nel corso del tempo.” (cfr. verbale di udienza 27.9.2024).
3.8. Sulla base delle suddette coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, non Tes_1 Tes_2 compiutamente confutate da parte resistente, può reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze di parte resistente
(id est: 21.6.2022), dell'attività di conduzione dei mezzi indicati in ricorso, essendo peraltro incontestato il possesso della patente B necessaria per la guida degli stessi.
All'esito della prova testimoniale è dunque emerso come parte ricorrente, sin dalla data di assunzione alle dipendenze della società resistente, abbia effettivamente svolto l'attività di raccolta utilizzando – non solamente per lo spostamento da un luogo all'altro – il mezzo c.d. gasolone.
Ed infatti, come sopra evidenziato, entrambi i testimoni escussi hanno concordemente confermato la superiore circostanza di fatto – concernente per quel che qui rileva l'adibizione del ricorrente “…alla conduzione del mezzo costipatore c.d. gasolone”
(cfr. TE ) – precisando altresì come tali mansioni superiori siano state svolte dal Tes_2 ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente.
3.9. Risultando dimostrata la conduzione della menzionata tipologia di mezzi (id est: gasolone) da parte del ricorrente per l'espletamento della sua attività lavorativa, è necessario accertare se tale tipologia di mezzi rientri nella categoria dei compattatori o tra i costipatori, così da individuare il livello contrattuale in cui inquadrare correttamente il lavoratore.
3.10. A tal fine, può attribuirsi piena efficacia probatoria alla CTU espletata nel procedimento n. 7258/2023 R.G. del Tribunale di Catania (definito con sentenza n.
1427/2025 dell'1.4.2025), prodotta in atti da parte ricorrente (cfr. produzione documentale
9 del 10.3.2025 e del 5.11.2025) e che si acquisisce ex art. 421 c.p.c. giacché dirimente ai fini della decisione della causa.
Sotto tale profilo, d'altronde, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto l'acquisizione della CTU disposta ed espletata nel predetto proc. n. 7258/2023 R.G.
“…poiché concernente mezzi della stessa tipologia di quelli che il ricorrente ha dedotto di condurre” (cfr. verbale di udienza del 4.2.2025; cfr. altresì verbali dell'udienza dell'11.3.2025 e di odierna udienza).
3.10.1. Al riguardo, siccome precisato dalla Suprema Corte, “In assenza di espressi divieti, nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse” (cfr., da ultimo, C. Cass. 9950/2021; cfr. altresì C. Cass. 9242/2016, C. Cass. 15714/2010, C. Cass.
9843/2014 e C. Cass. 8585/1999 secondo cui, analogamente, “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili”).
3.10.2. Ebbene, all'esito della consulenza tecnica espletata nel predetto proc. n.
7258/2023 R.G. di questo Tribunale, il CTU ivi nominato ha conclusivamente ritenuto che
“…il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni di parte resistente e precisando ulteriormente che “…a parere dello scrivente, trattasi di compattatore mini ma di piccola taglia e con rapporto di compressione non elevato” (cfr. relazione del 5.12.2024, osservazioni di parte resistente del 18.12.2024 e “relazione di risposta alle note ricevute” del 10.1.2025, depositate da parte ricorrente in data 10.3.2025 e 5.11.2025, cit.).
A fronte delle compiute argomentazioni della richiamata CTU (su cui v. oltre), non emergono significativi elementi contrari neppure dalle note autorizzate depositate da parte resistente in data 26.9.2025 e dall'allegato “Parere Utilitalia” (cfr. pagg. 4 e ss. delle
10 predette note e documentazione allegata), poiché tanto le note quanto il predetto parere – quest'ultimo peraltro privo di data e redatto su richiesta di un soggetto diverso dall'odierna società resistente (id est: in relazione ai veicoli ivi indicati (cfr. Controparte_4 pag. 7 del parere) – si limitano sostanzialmente a ribadire sul punto la tesi prospettata da parte resistente nella memoria difensiva secondo cui “…L'autocompattatore è un mezzo che si distingue dal costipatore innanzitutto per la dimensione e portata maggiore;
è un automezzo con portata superiore alle 3,5 T e con volume di carico di 8 mc, e che realizza una compattazione in volume del rifiuto superiore a 5:1, ed ha una portata utile (quantità di rifiuto trasportabile) minima di 10 T, tali mezzi sono conducibile solo con la patente C , possono essere a carico posteriore o laterale, e possono suddividersi in varie tipologie a seconda del numero di assi (da 2 a 4) e del volume del furgone (da 10 a 33 mc). […]” (cfr. ivi pag. 6).
Sotto tale profilo, infatti, nel citato parere prodotto da parte resistente in data
26.9.2025 è stato analogamente osservato che “…i veicoli costipatori, aventi m.t.t ≤ 3,5 t e quindi conducibili con patente di categoria B, non rientrano in nessuna delle casistiche richiamate nella declaratoria di inquadramento del 3° livello CCNL UTILITALIA Servizi
Ambientali (…)” (cfr. ivi pag. 6), distinguendosi dunque – ai fini della declaratoria contrattuale – i veicoli costipatori dai veicoli compattatori in relazione alla “massa totale a terra” degli stessi (segnatamente, maggiore o minore di 3,5 t).
Siccome emerge dalla relazione in atti, tuttavia, neppure tale dato numerico è ritenuto ex se decisivo dal CTU nominato nel procedimento n. 7258/2023 R.G. per escludere la natura di “compattatore” in capo ai veicoli in esame.
3.10.3. A tal fine, può richiamarsi quanto già ritenuto nella richiamata pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 1427/2025 emessa in data 1.4.2025 nel proc. n.
7258/2023 R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri –, cit.).
In particolare, nella richiamata sentenza n. 1427/2025 di questo Tribunale, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, è stato affermato sul punto quanto segue:
11 «…Il perito, precisate “ del settore-Criteri di Controparte_5 valutazione” e premessi in sintesi i criteri di valutazione adottati1, ha concluso che il mezzo
“...è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”.
Più specificamente, ha rilevato “La tipologia di veicolo visionato, e quindi quelli similari allo stesso, ha: -rotazione della pala fino a 90° circa ma anche spostamento orizzontale, su carrello, della pala stessa, con spostamento lungo 145 cm circa;
-pistoni idraulici sia per la rotazione della pala sia per la traslazione della stessa lungo il carrello, per cui la potenza idraulica non è bassa come su semplice costipatore;
-il movimento della pala (rotazionale ed anche traslazionale) fornisce comunque un rapporto di compressione, anche se inferiore a 3:1, perché si ha riduzione di volume. Inoltre, a dimostrazione del doppio movimento della pala (rotazionale e traslazionale), il meccanismo con cui è allestito compie un ciclo di lavoro automatico complesso e ciò è anche dimostrato dalla complessità e dalla completezza della pulsantiera di comando (foto 4), con comandi di sicurezza, giustamente, ripetuti (foto 5) sul lato opposto del veicolo rispetto alla pulsanteria principale. La taglia del veicolo è piccola, infatti il veicolo visionato è di massa complessiva massima non superiore a 35 quintali, per cui è possibile guidarlo con patente tipo B. Da quanto sopra si deduce che il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o, meglio, come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”.
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dalla parte resistente con riscontri specifici e adeguati relativi a ciascuno dei motivi per cui secondo il consorzio “il veicolo Azimut 6 è un “costipatore” e non un
“compattatore”: «“Il veicolo Azimut 6 opera con una pressione idraulica compresa bassa, insufficiente per una compressione significativa”. Con riferimento alla pressione idraulica non elevata, lo scrivente concorda, come infatti già riferito nella relazione già inviata alle PA (ove già si riporta che il veicolo esaminato opera con una pressione idraulica bassa), pur tuttavia è evidente che il veicolo produce, comunque, una “compressione” perché vi è una riduzione di volume;
parte Resistente, infatti, nella propria descrizione non può fare a meno di utilizzare il termine “compressione” ma poi, di fatto, non riconosce il termine
“compattazione” per cui, da parte Resistente, è evidente proporre una incoerenza sia fisica
(infatti è basilare segnalare che non può aversi compressione senza poi averne compattazione) sia macchinistica;
“La UNI EN 1501 non fornisce parametri specifici per distinguere tra costipatori e compattatori, né considera elementi progettuali discriminanti come la pressione idraulica, il rapporto di compressione o la struttura della vasca.” “Normative precedenti, sebbene superate, indicavano chiaramente i costipatori come mezzi destinati alla movimentazione e distribuzione dei rifiuti (rapporto di compressione 5:1)”.
Lo scrivente concorda con quanto esposto da Parte Resistente: (…) la Norma Tecnica vigente è stata superata dalla realtà dei veicoli più moderni, per cui è necessario un criterio
(o anche solo un parere) di valutazione aggiornato. Tale concetto è stato già espresso dallo scrivente sia nella prima relazione sia nella presente relazione a paragrafo 2.0 “premessa”.
La dicitura “Normative precedenti…”, indicata dalla stessa Parte Resistente, di fatto, riconosce che le vecchie normative tecniche sono state superate dalle attali tecnologie e dalle gamme di veicoli ad oggi operanti, per cui anche Parte Resistente riconosce come sia necessaria una nuova e più chiara ridefinizione delle categorie (…)
“Il rapporto di compressione dell'Azimut 6 è inferiore a 3:1, coerente con la funzione primaria di movimentazione e organizzazione dei rifiuti, non con la riduzione volumetrica marcata (>5:1) dei compattatori.”
Lo scrivente, nella relazione già inviata, già indica che il rapporto di compressione è inferiore a 3:1; tuttavia a farne una classificazione di macchina non è un numero (cioè, una soglia) bensì il concetto stesso di compressione che, di fatto, implica compattazione;
il solo riconoscere un rapporto di compressione (sia alto sia basso che sia), termine anche citato da
Parte Resistente, indica, di fatto, che siamo in presenza di un (mini)-compattatore e non di un semplice costipatore (…)
“La vasca aperta del mezzo limita la capacità di esercitare una compressione intensa, confermando la progettazione per la costipazione e non per la compattazione”.
13 Qualunque riduzione di volume su un materiale solido ne comporta una diminuzione del rapporto volume/peso. Nel caso in esame la traslazione della pala, che nel ciclo è dopo la rotazione della stessa, ne fornisce una riduzione di volume lungo il lato longitudinale della vasca e ciò avviene anche a vasca aperta. La compressione, in fisica, necessita di un recipiente chiuso solo nei casi di gas o aeriformi, ma nei casi di solidi (come RSU) la parziale compressione, conseguente della riduzione del volume, può avvenire anche a contenitore
(vasca nel nostro caso) aperto. Entrando nel merito del materiale RSU, la compressione si ottiene riducendo l'aria e gli interspazi vuoti tra gli oggetti, e poi comprimendo i rifiuti stessi, soprattutto gli umidi, eliminando gli interspazi vuoti, comprimendo i materiali morbidi solidi ecc che sono per loro natura comprimibili;
ciò rende possibile la riduzione di volume anche a vasca aperta. Sono i gas e gli aeriformi che, per avere riduzione di volume, necessitano di serbatoi chiusi e confinato, non i solidi parzialmente comprimibili quali il RSU».
Il perito ha inoltre risposto anche con riguardo alle osservazioni sui pericoli e sul rischio per i lavoratori, profilo da considerarsi con particolare attenzione […].
Al riguardo, il consulente ha rilevato “ • anche se l'Azimut 6 opera con pressione non elevata è pur sempre un riduttore di volume, quindi con pressione, anche se leggera, quindi con i relativi rischi da compressione su materiali che si deformano e si possono frammentare;
• la vasca aperta non riduce i rischi operativi ma anzi li aumenta in quanto aumenta la possibilità di proiezioni all'esterno che, se anche inizialmente sono verso l'alto, poi, in qualche modo, devono pur ricadere verso il basso ove ci sono gli operatori;
• vista la grande tipologia di RSU la esposizione diretta a frammenti o gas o proiezione o fuoco o esplosione di materiali pericolosi è sempre probabile anche se poco frequente;
• non è la banale distanza, tra operatore ed i punti di sbalzo, a garantire una maggiore sicurezza rispetto ai compattatori, ma sono le paratie e/o le protezioni, adeguatamente progettate per cui, a parere dello scrivente, i rischi di schiacciamento o proiezione di corpi sono comunque presenti vista la compressione, anche se non elevata, ed anzi la vasca aperta è un fattore di rischio fino ad oggi sottovalutato perché vi è un lato superiore non protetto;
• la configurazione e l'altezza del gruppo pala-carrello dell'Azimut 6 rendono solo meno probabile il contatto accidentale da parte dell'operatore, a differenza di quanto avviene nei compattatori, dove la vicinanza agli organi di compressione aumenta il rischio, ma ciò è compensato, a livello di rischio, dalla evidenza che la vasca è aperta e ciò potrebbe causare proiezioni di materia che, viceversa, nel compattatore a vasca chiusa non si hanno. Anche in base ai pareri sopra espressi, per lo scrivente, considerando rischi e pericoli, la vasca
14 aperta, anche se a compressione inferiore a 3:1, è quindi da classificare come
(mini)compattatore e non come costipatore”.
Quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il perito ha osservato
«“Pressione idraulica e capacità di compressione. Rapporto di compressione:
Dichiarato inferiore a 3:1, valore tipico di un sistema di costipazione. I compattatori veri e propri raggiungono rapporti di compressione superiori a 5:1. Tale tesi viene affermata considerando un rifiuto di tipo misto.”
Qui si riafferma che, a parere dello scrivente, il fatto stesso che Parte Resistente deve citare ed accettare il termine “compressione” (indicato in “rapporto di compressione”) dimostra esserci una compressione e quindi, “macchinisticamente”, non è un semplice spostamento del rifiuto da costipatore. Il rapporto di compressione è ivi inferiore a 3:1: tale evidenza è già segnalata dallo scrivente, ma dimostra comunque la esistenza di un rapporto di compressione e quindi, correttamente, per un tecnico come lo scrivente, si è in presenza di un compattatore perché, banalmente, la riduzione del volume implica una compressione.
Sulla presunta soglia di rapporto di compressione superiore a 5:1, per classificare compattatori, tale definizione ufficiale, ad oggi, non è stata individuata dallo scrivente, viceversa lo scrivente, analizzando pareri e cataloghi dei costruttori, ha individuato per i veicoli a pala traslante anche la nuova dicitura minicompattatori ma non una soglia classificativa chiara, per come sembrerebbe espresso nella relazione di note ricevute, che non è stata individuata. È ovvio però che nel caso in esame si tratti di piccolo veicolo con rapporto di compressione piccolo.
“Struttura della vasca la vasca del veicolo è aperta, caratteristica progettuale che limita la compressione significativa. I compattatori utilizzano una vasca chiusa, progettata per sopportare alte pressioni e garantire una significativa riduzione volumetrica dei rifiuti.”
Si condivide, come già espresso, la evidenza che la vasca aperta limita la compressione ma resta comunque, “macchinisticamente” una compressione anche se di soglia più bassa.
(…)
“La vera compattazione si basa sull'azione integrata di cassa chiusa, paratia di espulsione, pala e carrello, elementi che lavorano insieme per esercitare pressioni elevate e ottenere una riduzione volumetrica significativa. Questo distingue chiaramente i compattatori dai costipatori, che mancano di tali componenti e funzionalità progettuali.”
La distinzione sopra proposta da Parte Resistente non è condivisibile perché basata sulla soglia del rapporto di compressione e non sulla funzionalità della macchina (…)».
15 Il perito ha anche risposto alle ulteriori osservazioni (pagine 13 e seguenti della relazione di risposta) ivi inclusa quella relativa al test effettuato a vasca vuota2 , replicata anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
Al riguardo, il perito ha affermato “Pur nel massimo rispetto per la teoria sopra citata, lo scrivente, in base a considerazioni macchinistiche, non condivide quanto affermato in quanto nelle macchine operatrici, che operano una riduzione di volume di materiale comprimibile, l'aumento di pressione è correlato, in modo inversamente proporzionale, alla sola riduzione di volume e non tanto alla tipologia di rifiuto e/o di sostanza. Il rapporto di compressione citato in queste macchine è un rapporto di volumi che non dipende dal materiale contenuto. È ovvio che, in caso estremo, di rifiuto assolutamente non comprimibile, ciò bloccherebbe il movimento della pala e quindi si avrebbe la interruzione del ciclo, ma non è il caso frequente con RSU normale. Inoltre: vista la grande e differenziata tipologia di rifiuto esistente la prova a vasca piena sarebbe da fare con infinite tipologie di rifiuto, in modo non ben comprensibile, visto che il parametro da correlare è solo la oggettiva riduzione di volume, quindi la corsa della pala in orizzontale, e non la tipologia di rifiuto su cui agisce. In sintesi: la classificazione della macchina sopra effettuata
è basata sui parametri volume e pressione ed esula dalla tipologia di rifiuto, per cui la richiesta avanzata da Parte Resistente è, a parere dello scrivente, non utile a fini classificativi” ed ha infine ribadito quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente3
“Lo scrivente ha classificato la tipologia del veicolo in esame come minicompattaore: tale classificazione è di natura macchinistica in base ai criteri sopra riportati. Si definisce
“compattatore” perché, comunque, opera una diminuzione di volume e quindi un aumento di pressione, quindi non è un banale “costipatore”, anche se opera a rapporto di compressione non elevato per cui non è un “grande compattatore” (che invece arriva a 8:1), per cui è giusto classificarlo come “mini-compattatore” perché comprime comunque. La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame del mezzo, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di richiamare il ctu come ripetutamente richiesto dalla parte resistente.
Per altro, giova osservare che le valutazioni alle quali è giunto il ctu dott. sono Per_3 conformi a quelle cui era giunto in altro giudizio avente oggetto analogo il ctu dott.
come da relazione depositata in atti dalla parte ricorrente. Sulla base delle Persona_4 ragioni tecniche esposte, deve affermarsi che il mezzo indicato in ricorso – condotto dal ricorrente “per più di 120 giorni non consecutivi ma comunque nel periodo di 575 giorni previsti dal ccnl" come da verbale in atti - sia da qualificarsi come compattatore.
L'utilizzo di compattatori (o di spazzatrici o di innaffiatrici) rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo compattatore, quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del
CCNL citato. […]» (cfr. sentenza n. 1427/2025 del Tribunale di Catania, cit., pagg. 7-13).
3.10.4. Le conclusioni della sentenza resa nel procedimento n. 7258/2023 R.G. e della consulenza tecnica d'ufficio ivi richiamata sono integralmente condivise da questo giudice, giacché neppure significativamente incise - come detto - dalle note con allegato parere depositate da parte resistente in data 26.9.2025 (cfr. supra § 3.10.2), non potendo la massa del mezzo escludere di per sé la sua natura di - mini - compattatore (cfr. CTU sopra riportata, secondo cui “…Ai fini della classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è da considerare solo la taglia del veicolo bensì soprattutto la funzionalità, il movimento della pala (tipologia di movimento e sua escursione), il rapporto di compattazione, allo scopo di capire se il meccanismo di cui è dotato quel singolo veicolo abbia solo la capacità di movimentare e spostare il rifiuto (cioè solo di “costipare”) oppure anche di “compattare il rifiuto” (cioè ridurlo di volume) ed, in questo secondo caso, cercare di stimare quale sia il rapporto di compressione con cui si riduce il volume dei rifiuti. […]”; “…Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto:
17 […]”; “…La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore…”).
3.11. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento con i suesposti mezzi delle proprie mansioni, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 3 del CCNL Fise Assoambiente, che deve quindi ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore richiesta con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione (id est: 21.6.2022).
Al riguardo, il citato art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nella specie, l'art. 16 del CCNL applicato prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.).
3.12. Per le ragioni esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 21.6.2022 e, per l'effetto, va condannata la società resistente ad assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
18 dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello professionale Parte_1
3 del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del
21.6.2022 e, per l'effetto, condanna il ad assegnare definitivamente il CP_1 ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 18 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto: • le procedure di utilizzo, la loro difficoltà e complessità, quindi le competenze di chi lo utilizza dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• i Rischi ed i Pericoli (ai fini della sicurezza e della formazione del lavoratore) dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• un mini-compattatore, funzionalmente, riesce non solo a movimentare il rifiuto ma anche a comprimerlo (cioè a ridurne significativamente il volume entro la vasca); • un costipatore invece movimenta ma non comprime;
• spesso il termine costipatore è usato impropriamente ma in realtà bisogna vedere il movimento della pala per discernere se trattasi di costipatore o minicompattatore;
• il criterio di classificazione funzionale, non per taglia, esula dalla tipologia di patente necessaria alla guida (patente B per veicoli fino a 35 quintali, patente tipo C per veicolo superiore a 35 quintali)”
12 2 “Il CTU ha effettuato il test a vasca vuota, una metodologia che preclude la possibilità di valutare correttamente il comportamento del mezzo sotto carico. Senza rifiuti nella vasca, il ciclo di costipazione non ha potuto esercitare alcuna reale resistenza, falsando di fatto i parametri tecnici osservati. La compressione di rifiuti reali genera una contropressione che non è replicabile a vasca vuota. Inoltre, l'attribuzione del termine "minicompattatore" è priva di fondamento normativo e non corrisponde a una categoria tecnica Anche la UNI EN 1501, pur carente di una distinzione chiara tra costipatori e compattatori, non avalla l'uso di questa terminologia. Il CTU effettui nuovo test a vasca piena e con contestuale comparazione/raffronto con un mezzo compattatore in dotazione alla stessa società CP_6 3 “Alla luce delle osservazioni tecniche e delle analisi svolte, si evidenzia che il mezzo in questione, sul quale il lavoratore operava, non può essere classificato come un autocompattatore, bensì come un costipatore o, al più, un veicolo non dotato di quei dispositivi e caratteristiche tecniche propri dei compattatori. Questa distinzione è rilevante poiché dimostra che il mezzo non richiede quella specifica professionalità tipica di un livello di inquadramento superiore. Tale aspetto conferma che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore risultano coerenti con l'inquadramento contrattuale applicato, escludendo quindi la sussistenza di elementi che giustifichino una diversa classificazione del veicolo o delle competenze richieste per il suo utilizzo”.
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