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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2024, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...]; Cod. Fisc. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MARTA LUCEV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano, Via Larga n. 15, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARA ANTONIA SCARSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 1 di 21 In via principale e nel merito
1) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LV (SS) il giorno 11.06.2005 tra i SIi e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Controparte_1 Parte_1
Atto N.873, parte 2, serie B, volume R03, anno 2005 pronunciata con sentenza n. 9218/2023 pronunciata in data
09.11.2023 e pubblicata il successivo 17.11.2023.
2) Disporre l'affido condiviso del figlio minore Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore ER relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.
3) Statuire che la casa coniugale sita in Milano, Via Ansaldo nr. 12 in comproprietà dei coniugi in misura fra loro indivisa, venga assegnata alla Sig.ra che l'abiterà unitamente al figlio minore con CP_1 ER quanto l'arreda. Le spese per le utenze domestiche inerenti la casa assegnata (gas, luce, telefono-internet etc.) e le spese condominiali ordinarie verranno sostenute dalla madre assegnataria. Eventuali spese condominiali di natura straordinaria saranno a carico dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
4) Confermare il calendario in uso alla famiglia da settembre 2023 e, conseguentemente, statuire che ER possa trascorrere con il papà 6 giorni consecutivi (da venerdì a mercoledì) e con la mamma 8 giorni consecutivi
(da giovedì a giovedì) e così in via alternata.
Vacanze natalizie: trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie, nel ER rispetto della regola dell'alternanza annuale. I genitori si comunicheranno entro il 30 settembre di ogni anno le rispettive destinazioni di un eventuale viaggio.
Vacanze Pasquali: trascorrerà le festività pasquali (intese come periodo di sospensione scolastica) ER metà dei giorni con il padre e l'altra metà con la madre ad anni alterni con ciascun genitore.
Ponti ed altre vacanze: i ponti saranno di spettanza del genitore che avrà il fine settimana contiguo.
Compleanno di seguirà la regola dell'alternanza annuale. ER
Vacanze estive: starà con il papà 21 giorni anche non consecutivi. Entro il 31 gennaio di ogni anno i ER genitori si impegnano a comunicarsi il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con il figlio.
5) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. ER
6) Statuire che i genitori sosterranno al 50% le spese extra assegno che si renderanno necessarie per il figlio minore risultanti dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano e Tribunale di Milano sottoscritte in data
14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate, ad eccezione delle spese sanitarie per ER che saranno al 100% a carico del padre fintanto che le stesse saranno coperte dall'assicurazione.
7) Disporre che l'assegno unico universale corrisposto dall per i figli a carico continui ad essere CP_2 percepito al 50% dai genitori.
pagina 2 di 21 8) Ciascun genitore sosterrà integralmente il costo delle vacanze che il figlio trascorrerà con essi.
9) Ciascun coniuge comproprietario sosterrà la propria quota parte di mutuo gravante sull'ex casa coniugale.
10) Accertare e dichiarare che la resistente non ha diritto a percepire l'assegno divorzile per sé.
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.
La scrivente difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE;
1) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LV (SS) il giorno 11.06.2005 tra i SIi e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Controparte_1 Parte_1
Atto N.873, parte 2, serie B, volume R03, anno 2005;
2) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a ER cui viene assegnata la casa coniugale sita in Milano Via Ansaldo 12;
3) Stabilire che trascorra con il padre -week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera
ER dopo cena o in alternativa sino al lunedì mattina quando si recherà a scuola;
-i genitori saranno liberi
ER di concordare, sentito il parere di e valutando le esigenze di tutti, ulteriori due giorni infra settimanali
ER anche consecutivi. Stabilire che il padre trascorra con due settimane durante le vacanze estive, anche
ER non consecutive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
la metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
4)Disporre che il padre versi in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo mensile di euro 700,00 con rivalutazione annuale come per legge;
5) Stabilire che il padre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie per il minore con le seguenti modalità: 100% delle spese mediche ed 80% delle altre spese straordinarie richiamando il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, confermando quanto statuito in sentenza di separazione (6575/22 del
20.07.2022 Tribunale di Milano);
6) Stabilire che il SI versi a titolo di assegno divorzile in favore della moglie la Pt_1 Controparte_1 somma mensile di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Nella denegata ipotesi di ammissione di richieste istruttorie formulate da parte ricorrente ammettersi le seguenti prove orali , per testi e per interrogatorio formale.
1. ”Vero che il SI e la SIa trascorrono tre settimane di vacanza durante i mesi estivi in Pt_1 Tes_1 residence o villaggi turistici ”
pagina 3 di 21 2. ”Vero che il SI e la SIa trascorrono le festività natalizie in località di villeggiatura Pt_1 Tes_1 anche all 'estero per 4 o 5 giorni consecutivi ”
3. ”Vero che il SI trascorre una settimana in montagna durante il periodo invernale oltre alle ferie Pt_1 che trascorre nel periodo natalizio ”
4. ”Vero che il SI 2 giorni a settimana si reca al rist orante per consumare la cena in compagnia Pt_1 della SIa e de g li amici ” Tes_1
5 ”Vero che almeno 4 volte al l ''anno il SI si reca all'estero in corrispondenza di ponti week end Pt_1 prolu ngati per motivi si svago o vacanza ”
6. ”Vero che il SI , oltre alle ferie estive del mese di agosto, trascorre una settimana di vacanza Pt_1 durante il mese di luglio ” .
Si indicano a testi: . Testimone_2
Il sottoscritto difensore chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 febbraio 2023, ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in LV (SS) in data 11 giugno 2005, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di LV (Anno 2005, N. 7, parte II, serie A) con , Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio (in data 8 maggio 2008) e dalla quale si era separato con sentenza n. ER
6475/2022 del 29 giugno 2022 pubblicata il 20 luglio 2022 (passata in giudicato) del Tribunale di Milano, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Chiedeva, altresì, di mantenere l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, sita in Milano, Via Ansaldo n.12 alla madre, le relative spese di utenze e condominiali di natura ordinaria a carico della resistente mentre le eventuali spese condominiali straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%, disporre i tempi di frequentazione padre- figlio meglio indicati nel ricorso. Il ricorrente chiedeva, inoltre, di disporre a suo carico un contributo al mantenimento in favore del figlio minore in misura di € 300,00 mensili fino all'applicazione di un calendario di tempi periteci di con ciascun genitore con conseguente corresponsione alla madre, dall'applicazione ER del suddetto calendario, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di €200,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie ad eccezione delle spese sanitarie da porre al 100% a carico del padre.
Domandava, altresì, di disporre sia l'integrale sostenimento da parte di ciascun genitore del costo delle vacanze trascorse dal figlio con i medesimi sia il sostenimento sempre da parte di ciascun genitore della propria quota di mutuo gravante sulla ex casa coniugale pari a €375,00. Domandava, infine, di disporre che nulla fosse dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile.
pagina 4 di 21 Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
Controparte_1 chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale in Milano via Ansaldo n.12, tempi di frequentazione paterna meglio indicati nella memoria difensiva. Domandava, quindi, sia un contributo mensile a carico del marito a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 700,00 oltre al 100% delle spese mediche e all'80% delle spese straordinarie sia un contributo mensile a titolo di assegno divorzile alla moglie nella misura di €
375,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
All'udienza presidenziale del 23 maggio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse.
All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE le parti e i loro difensori;
RILEVATO che, all'esito di un giudizio complesso, è stata recentemente pronunciata sentenza del Tribunale di
Milano n. 6475/22 del 29 giugno/20 luglio 2022 con cui è stata dichiara la separazione dei coniugi respinte entrambe le domande di addebito della separazione, disposto quindi l'affidamento condiviso del figlio ER
(nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare in Milano via Ansaldo n.12; disposto il seguente calendario per le visite con il padre: weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena alle ore 20:30 ed alle ore 21:30 in periodo non scolastico o prefestivo;
15 g durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 arile di ogni ano;
metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
confermata l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, a Milano in via Ansaldo 12, alla madre;
posto a cario del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con il versamento alla madre di 500 € oltre al 100% delle spese mediche
e l'80% delle restanti spese extra;
assegno unico per il figlio ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
obbligo di versare alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento di 300; invitate, infine, le parti a seguire un percorso di sostegno nella genitorialità e a di seguire un percorso psicologico con ER la dottoressa Lamera.;
RILEVATO che le parti all'udienza hanno così verbalizzato:” Le parti fanno presente che sta avendo ER dei problemi di studio a scuola (istituto industriale informatico) come segnalato dai suoi professori con rischio forte di bocciatura, pertanto domani andranno ad un incontro proposto di orientamento scolastico impegnandosi a attenersi ai suggerimenti e alle indicazioni dei tutor con cui parleranno. In seguito valuteranno se rivolgersi ad un centro specializzato o eventualmente alla medesima professionista dott.ssa Lamera che lo ha preso in carico con percorso da ottobre 2020 per circa due anni. Le parti quindi concordano dopo la chiusura dell'anno scolastico e prima della pausa estiva di portare ad un colloquio con la dott.ssa Lamera che ER
pagina 5 di 21 indicherà poi l'eventuale necessità o meno della ripersa del percorso. Le parti si riservano di valutare di avviare un percorso di mediazione familiare che sia compatibile con gli impegni di lavoro di entrambi. Le parti chiedono che il Giudice al momento non proceda all'ascolto del minore sentito durante il ER procedimento di separazione”.
RILEVATO come, pur essendo emerso il persistere di una situazione di ancora conflittualità tra le parti che fannno fatica ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse del figlio e a separare il piano della coniugalità da quello genitorialità, confidando il Tribunale nel percorso che apprezzabilmente si sono impegnate a intraprendere, possa in essere in questa fase, stante anche la convergenza delle domande, in punto di responsabilità genitoriale, confermato l'affido condivido del figlio ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, confermando al momento i tempi vigenti come disposti in sede di recentissima separazione nel corso della quale era stato sentito il minore che aveva manifestato apertamente e chiaramente opposizione ad una alternanza a settimane presso i genitori (cfr. sentenza sul punto molto chiara), insistendo ancora nel presente giudizio in ricorso il padre su un collocamento alternato (in udienza chiedendo perlomeno l'ampliamento dei tempi durante il weekend alternato fino al lunedì), auspicando che le parti possano trovare un accordo in sede di percorso di mediazione/supporto, riservandosi il Tribunale di procedere nel prosieguo all'ascolto del minore ove le parti non riescano a raggiungere una soluzione concordata nell'interesse esclusivo di emergendo comunque come le parti ER medesime e il minore abbiano ancora bisogno di essere supportati e monitorati, invitando e prescrivendo rispettivamente percorsi di loro sostegno e di sostegno del minore, avvisandoli che in mancanza di percorsi avviati autonomamente il Tribunale si riserva di far intervenire i Servizi Sociali;
OSSERVATO conseguentemente che in questa fase va confermata l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale di Milano via Ansaldo n. 12, come da domande convergenti, in comproprietà, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, presso cui da tempo è rimasto a vivere il figlio con la madre, seguendo
e richiamando anche le condivisibili osservazioni in sentenza sul punto spese come da principi di diritto comune
e con rata di mutuo al 50% come da contratto;
OSSERVATO , inoltre, quanto ai contributi economici, che si richiamano i dati ampiamente riportati e indicati nella sentenza di separazione (pronunciata meno di un anno fa); più nello specifico quanto al ricorrente ricopre sempre la qualifica di Quadro Direttivo presso Banca UBS e percepisce uno stipendio netto mensile riferito di a
€ 2.922,00 per 13 mensilità; dall'ultimo PF prodotto risulta avere percepito un reddito di € 73.068 pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di € 3900 circa in linea con l'ultimo CU 21 riportato in sentenza;
vive in una casa di proprietà della propria compagna di cui paga il 50% della rata di mutuo per € 1.000 (pur non essendone intestato la metà della quota), pari a quanto in precedenza pagava come canone di locazione;
sostiene 375€ a titolo del 50% della rata mutuo gravante sulla ex casa coniugale nonché 488,18 € a titolo di rata di finanziamento per far fronte a tutti gli esborsi che deve sostenere, anche essi già esistenti;
è titolare di un
pagina 6 di 21 conto corrente presso NK con un salvo di 1.165,11 €. La SIa continua a lavorare come CP_1 operatrice di call center con redditi però al momento aumentati rispetto alla sentenza di separazione, avendo in essere con una società “Meglio Questo” un contratto di collaborazione se pur con scadenza a giugno 2023, con redditi mensili medi indicati di € 800 al mese che diventano € 1000 con le provvigioni (ad aprile 2023 € 1.194; a marzo 2023 € 1.027, a febbraio 20 23 € 1.175, a gennaio 2023 con conguaglio € 2120), confidando che le rinnovino il contratto e comunque di potere in seguito lavorare con contratto a tempo indeterminato nel settore del commercio;
percepisce assegni familiari al 50% per un importo di 94,60 € pari a quello percepito dal marito
e sostiene anche lei il 50% della rata di mutuo per € 376;
RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto dichiarato e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva situazione economica, lavorativa e abitativa con gli oneri cui entrambi dovrebbero provvedere sulla base dei principi contrattuali, considerate le esigenze del minore, i tempi di frequentazione, l'assegnazione della casa alla SIa, in questa fase vada confermato quanto disposto con riferimento al contenuto al mantenimento per il figlio e alla percentuale di spese straordinarie avendo maggiore capacità patrimoniale il marito senza che ci sia spazio né per una riduzione come chiesta dal ricorrente in ricorso né per un aumento come richiesto in memoria difensiva;
RILEVATO infine, con riferimento all'assegno per la moglie, in questa fase provvisoria, sulla base dei dati sopra evidenziati e valorizzati, fatti salvi diversi approfondimenti istruttori, tenuto anche conto della natura di contributo al mantenimento in questa fase ancora avente natura di assegno di mantenimento e non ancora di assegno divorzile e con riserva di valutare ulteriori diversi profili rilevanti ai fini dell'assegno divorzile tenuto conto degli oneri probatori incombenti ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, emergendo ancora una disparità delle condizioni reddituali delle parti medesime, che però risulta in parte ridimensionata avendo la SIa aumentato i propri redditi, che sussistano ancora i presupposti ex art. 156 c.cc. dovendo CP_1 però essere di misura rideterminato il contributo nell'importo ritenuto equo di € 200,00, dovendo altresì la SIa attivarsi ancora di più e più efficamente nel reperire un'attività lavorativa maggiormente retribuita anche tenuto conto che gli oneri di accudimento del figlio sono meno stringenti, auspicando che le parti avviino serie trattative per trovare un accordo anche sotto tale profilo;
PQM
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
1) CONFERMA le statuizioni della separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano sentenza n.
6475/22 del 29 giugno/20 luglio 2022, sia in punto di affido condiviso del minore, suo collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale alla medesima assegnata, sia in punto di frequentazione e periodi di vacanze che di contributo economico complessivamente stabilito a carico del padre per il figlio con la misura della partecipazione alle spese straordinarie come ivi disposta e assegno unico al 50%;
2) RIDETERMINA a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 versando alla medesima, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, entro il 5 di ogni mese, un assegno di €
200,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat);
pagina 7 di 21 3) INVITA le parti, come da loro impegno, a intraprendere un percorso di mediazione/supporto alla genitorialità che possa aiutarle ad aprire un canale di comunicare maggiormente sereno e a attenuare la conflittualità ancora esistente;
4) PRESCRIVE alle parti medesime, in quanto funzionale ad un percorso di crescita equilibrato del figlio minore, come da loro impegno, ad effettuare un colloquio con la dott.ssa Lamera o con altra professionista, al
fine di verificare se il minore abbia necessità di intraprendere nuovamente un percorso di supporto seguendo i suggerimenti e le indicazioni fornite loro, nell'interesse esclusivo di ” ER
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il giorno 8 novembre 2023 (come da correzione data).
Con provvedimento in atti del 9 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, avendo entrambe le parti chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e parte ricorrente altresì la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al
Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 9218/2023 pronunciata in data 9 novembre 2023 e pubblicata in data 17 novembre 2023, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI e la SIa provvedendo in ordine alla prosecuzione del giudizio Parte_1 Controparte_1 come da separata ordinanza contestuale alla citata sentenza e riservando alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Depositate in seguito dai difensori delle parti le rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice
Istruttore, rendeva in data 7 marzo 2024 l'ordinanza qui integralmente riportata:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella Parte_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli in parte formulati del tutto genericamente, in parte inconferenti, in parte dal contenuto valutativo e attinenti a circostanze documentate o da documentare;
RITENUTO quindi che non avendo ammesso prove dirette vanno respinte le prove orali contrarie articolate dalla parte ricorrente nella terza memoria;
OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti, anche in accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte ricorrente, di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni
pagina 8 di 21 economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 28 giugno 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle parti attestanti la mancanza di reddito o il reddito percepito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023 e quelli del 2024 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
4) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 12 SETTEMBRE 2024.
INVITA le parti a tentare seriamente di trovare soluzioni conciliative anche parziali della presente controversia.”
I difensori di parte convenuta e di parte resistente provvedevano a depositare la documentazione economica aggiornata, rispettivamente, in data 24 giugno 2024 ed in data 28 giugno 2024.
All'udienza in prosecuzione del 12 settembre 2024, il Giudice Istruttore, rilevato il rituale deposito da parte dei difensori delle parti delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti foglio di precisazione delle conclusioni e viste le loro conclusioni e richieste, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo alla scadenza la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2024.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare l'ordinanza istruttoria del 7 marzo 2024 assunta dal pagina 9 di 21 Giudice Istruttore soprariportata, che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate avanzate da entrambe le parti nelle loro memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c e per la quale istanza, la parte resistente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In punto di responsabilità genitoriale sul figlio minore, gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione in atti e le risultanze acquisite consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita del figlio.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto delle precise dichiarazioni rese dalle parti, considerando che il minore era stato anche recentemente sentito nel corso del giudizio di separazione, avendo ritenuto le stesse parti non necessario sentirlo di nuovo, tenuto anche conto del sostanziale accordo in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e tempi di frequentazione, rendendo quindi l'ascolto del minore in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole. Ciò in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018
n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata già pronunciata in data 9 novembre
2023 sentenza parziale n. 9218/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, pubblicata in data 17 novembre 2023.
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne invece l'affidamento del figlio minore della coppia, deve preliminarmente, essere ER osservato in diritto, che il Legislatore privilegia la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo pagina 10 di 21 l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è pertanto necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debbano integralmente confermarsi le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale sopra riportata, di cui si condividono le motivazioni, in conferma peraltro di quanto già statuito in separazione, che ha disposto l'affido condiviso conformemente a quanto già disposto con la citata sentenza di separazione, non essendo emersi nel corso del processo elementi dai quali inferire la manifesta carenza ovvero l'inidoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, anzi avendo dimostrato di sapersi attivare al fine di aiutare e supportare il minore anche per le sue problematiche, come anche emerso in sede di udienza presidenziale.
Alla luce, infatti, di quanto già sopra argomentato e del quadro emerso, come del resto sostanzialmente invariato rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale e, ancor prima, in sede di sentenza di separazione, il Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse del figlio minore confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, regine previlegiato dal Legislatore.
Anche in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti, hanno avanzato conclusioni convergenti in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore ritenendo, dunque, il Collegio che le ER parti siano dotate di sufficienti e adeguate risorse genitoriali, legate entrambe da un autentico e sincero affetto per senza che sia emersa alcuna carenza o inidoneità educativa che possa impedire ai genitori di ER assumere decisioni condivise nell'interesse degli stessi, per cui può confermarsi l'affido condiviso di ER ad entrambi i genitori, in quanto maggiormente rispondente al benessere degli stessi.
Deve essere, altresì, confermato il collocamento prevalente di presso la madre, come appunto da ER domande convergenti delle parti e come da disposizione della sentenza di separazione, a Milano, Via Ansaldo n.
12, presso cui il minore è rimasto pacificamente a vivere sin dall'inizio della crisi della coppia, in questo modo, assicurando allo stesso una quotidianità sana ed equilibrata.
Quanto invece alle frequentazioni paterne, su cui è inaspettatamente riemerso un conflitto tra le parti con un calendario attuato al momento anche contestato, non può che disporsi che il quale ormai ha più di 16 ER anni e mezzo ed è abituato a muoversi senza problemi tra la casa della madre e quella del padre, il quale adesso abita in una casa più grande, possa continuare andare e stare dal papà secondo il calendario ordinario attualmente seguito con i tempi e le modalità attuate, previo accordi diretti, nel rispetto sempre della sua volontà e compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni anche scolatici e di partecipazione alle varie attività, garantendo periodi di vacanza come già previsti in sede di separazione. Stupisce che le parti, alla fine del giudizio, abbiamo ancora sollevato reciproche contestazioni e si siano irrigidite su tempi e sulle modalità di frequentazione paterne che non possono che essere ormai rimesse alla volontà di anche nella ER prospettiva della ormai prossima e vicina maggiore età. Devono, pertanto, invitarsi i genitori a rispettare le pagina 11 di 21 esigenze e i bisogni del figlio, senza vincolarlo a regole o imposizioni, che potrebbero far riemergere nel ragazzo disagi e malesseri che i genitori avevano in precedenza apprezzabilmente colto nel ragazzo, aiutandolo con i supporti scelti. Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente del figlio presso la madre, consegue la conferma dell'assegnazione dell'ex casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, come da accordo tra le parti, sita a Milano, Via Ansaldo n. 12, in comproprietà al 50% tra i coniugi, conformemente a quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 23 maggio
2023 soprariportata, a conferma di quanto statuito in sede di separazione personale dei coniugi.
Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti,
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
Devono quindi applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50 %), così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I
19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Quanto al mutuo cointestato ad entrambe le parti gravante sull'abitazione si applicano i principi e le regole diritto contrattuale riferiti alla tipologia di contratto stipulato dalle medesime in data 21 settembre 2016 (vedi doc. 25 e cod. 26).
Sul contributo al mantenimento del figlio ER
Con riferimento al contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio, attualmente di € 500,00 oltre una diversa partecipazione alle spese straordinarie per cui il padre chiede una riduzione e la madre un aumento, occorre attendere, preliminarmente, attendere ad una esatta ricostruzione delle rispettive capacità economiche, richiamando sul punto l'ordinanza del 23 maggio 2023 che aveva già dettagliatamente e specificamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con il provvedimento soprarichiamato ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
Per quanto concerne i dati aggiornati, il ricorrente, SI continua a svolgere la professione di Parte_1 dipendente bancario, con qualifica di Quadro Direttivo, presso UBS Europe SE Succursale.
pagina 12 di 21 Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che lo stesso ha percepito per l'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo annuo lordo di € 72.014,65 che al netto dell'imposta per € 23.688,72 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 3.883,28 (vedi CUD 2023) e per l'anno d'imposta 2023 un reddito complessivo annuo lordo di € 73.359,46 che al netto dell'imposta per € 24.327,43 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 3.953,79 (vedi CUD
2024). Dunque, la sua situazione patrimoniale, può considerarsi pressochè invariata. Il SI Parte_1 inoltre, continua a sostenere il pagamento mensile della somma di € 375,00 a titolo di 50 % del rateo mensile del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale assegnata alla SIa che continua Controparte_1 anche lei a sostenere mensilmente per la restante quota del 50 %. Lo stesso ha poi dichiarato di continuare a sostenere anche il 50 % della rata di mutuo ipotecario pari a € 1000,00 al mese gravante sulla casa si Milano, via
Caldirola n. 6 dove attualmente vive con la compagna, SIa , immobile però di esclusiva Persona_2 proprietà della medesima, per cui riferisce di sostenere oneri condominiali per la somma mensile di € 175,00, trattandosi comunque di spese che devono essere condivise con la compagna. In precedenza lo stesso viveva in una casa in locazione con canone annuale di € 9500,00, pari a circa € 800 al mese oltre € 200 di spese, a seguito della stipula del contratto di locazione (doc. 27) tra lo stesso e la SIa per la concessione in Parte_2 locazione a suo favore dell'immobile sito in Milano, via Ansaldo n. 12, per la durata di 4 anni e cioè dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2024, contratto quindi cessato con onere venuto meno, anche atteso il suo trasferimento nella casa con la compagna. Ha, altresì, dichiarato di aver accolto unitamente alla compagna nella loro casa, da agosto 2024, una bambina, di anni 11 in affido biennale prorogabile. Per_3
Lo stesso ha, inoltre, dichiarato nei suoi scritti difensivi di continuare a sostenere il pagamento mensile della somma di € 488,18 a titolo di rata del finanziamento per far fronte ad esborsi da lui sostenuti, acceso con contratto di finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank S.p.a. e sottoscritto in data 30 aprile 2022 per la durata di 24 mesi (vedi doc. 013), che dovrebbe quindi essere estinto. Quanto alla titolarità in capo al SI di conti bancari, lo stesso continua ad essere titolare dei conti correnti presso NK (Banco BPM) Pt_1 con saldo finale al 31 marzo 2024 di € 2.268,68 (v. doc 023 di parte ricorrente) e presso Credem, cointestato al medesimo ricorrente ed alla sua nuova compagna SIa , con saldo finale al 24 giugno Persona_2
2024 di € 2.255,29 (v. lista movimenti credem).
Quanto alla SIa , quest'ultima in costanza di matrimonio, non ha mai lavorato, Controparte_1 dedicandosi alla casa e alla famiglia, seppur, come contestato dal ricorrente, in contrasto alle sue reiterate richieste di attivarsi nella ricerca di un lavoro dal tempo del compimento del terzo anno di età del figlio minore
Emerge comunque ed è stato accertato che la SIa , a seguito della separazione, si è ER CP_1 attivata per cercare un lavoro, lavorando come operatrice di call center con redditi che al momento dell'ordinanza presidenziale risultavano anche aumentati rispetto alla sentenza di separazione, avendo in essere all'epoca con la società “Meglio Questo” un contratto di collaborazione sottoscritto in data 19 luglio 2022 per lo svolgimento di attività di telemarketing in collaborazione coordinata e continuativa, equiparato a lavoro subordinato (vedi doc. 16 di parte resistente), con redditi mensili medi indicati di € 800 al mese che diventavano pagina 13 di 21 € 1000 con le provvigioni (ad aprile 2023 € 1.194; a marzo 2023 € 1.027, a febbraio 20 23 € 1.175, a gennaio
2023 con conguaglio € 2120), confidando che le rinnovassero il contratto e comunque di potere in seguito lavorare con contratto a tempo indeterminato nel settore del commercio. Tale contratto risulta in seguito esserle rinnovato ben quattro volte fino a giungere alla scadenza definitiva nel mese di aprile 2024 essendo stata quindi licenziata a causa di un importante deterioramento finanziario subito dalla società (vedi doc. 43 di parte resistente) e dalla quale non ha ancora ricevuto il pagamento di alcuni emolumenti a lei spettanti in conseguenza del lavoro svolto (vedi doc. 47 di parte resistente).
Dallo svolgimento dall'attività lavorativa nell'intero suddetto periodo, risulta che dal PF 2023 (per l'anno d'imposta 2022), ha percepito un reddito complessivo annuale lordo di € 8.619,00 (di cui € 6463 redditi da lavoro per 289 gg e € 1800 assegno coniuge); dal PF 2024 (per l'anno d'imposta 2023) risulta aver percepito un reddito complessivo annuale lordo di € 15.297 (reddito da lavoro per 365 gg) + € 2900 (assegno del coniuge).
Dalle buste paga depositate in atti relative ai mesi di Febbraio 2024, di Marzo 2024 e di Aprile 2024, risulta il percepimento di uno stipendio mensile netto di € 962,00.
Ila SIa ha riferito di aver stipulato successivamente, in data 12 luglio 2024 un contratto di CP_1 collaborazione a tempo determinato con la società “New Epoch Digital s.rl.” per lo svolgimento di attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti con prima scadenza al 31 agosto 2024 poi prorogata al 30 settembre
2024 e successivamente, prorogata nuovamente al 30 novembre 2024, con compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito (cfr. contratto dove non è indicato lo stipendio). Sono stati prodotti cedolini parziali limitatamente ad alcuni giorni e risulta aver percepito per i periodi intercorrenti tra giorno 1 luglio 2024
e giorno 15 luglio 2024 la somma netta di € 441,00, tra giorno 19 luglio 2024 e giorno 31 luglio 2024 la somma netta di € 180,00, per il mese di agosto 2024 la somma netta di € 665,00, per il mese di settembre 2024 la somma netta di € 922,00 (vedi da 47 a doc 53 di parte resistente).
La convenuta, al pari del ricorrente, è gravata dalla rata mensile di mutuo nella misura del 50 % ossia per la somma di € 375,00 in ottemperanza al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della ex casa coniugale di
Milano, via Ansaldo n. 12, ove, a tutt'oggi, la stessa continua a vivere insieme al figlio minore ER
Quanto alla titolarità in capo alla convenuta di conti bancari, la stessa ha riferito di essere titolare del conto presso NK (Banco BPM) con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 6.063,70 ed al 25 maggio 2024 negativo ed insufficiente per l'esecuzione delle operazioni economiche dovute (vedi docc. 41 e 42 di parte resistente).
Quanto alla titolarità di beni immobili, la resistente ha dichiarato sul punto che, oltre ad essere comproprietaria al
50 % della ex casa coniugale, lo è anche insieme alla di lei sorella dell'immobile di LV (SS) ereditato dai genitori e di essere proprietaria alcuni terreni agricoli siti in Sardegna ereditati sempre dai di lei genitori ma di non percepire da questi alcuna rendita stante il loro bassissimo valore ed essendo stato, peraltro, il primo immobile menzionato assegnato alla di lei sorella sottoposta ad amministrazione di sostegno, in contestazione a quanto dichiarato sul medesimo punto dal ricorrente in ordine al percepimento di ulteriori redditi dalla convenuta dovuti al possedimento dei suddetti immobili.
pagina 14 di 21 Percepisce l'assegno unico universale corrisposto dall' a sostegno dei figli a carico nella misura del 50 % CP_2 pari a 94,60 € insieme al ricorrente.
Alla luce di tutti i dati sopra indicati e valorizzati, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale ed economica delle parti come emersa, considerati comunque i tempi di frequentazione paterna, tenuto altresì conto che l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale costituisce una forma di contribuzione al mantenimento del figlio di cui occorre tener conto, dovendo però la madre sostenere il 50% della rata del mutuo, considerate anche le esigenze del minore in ragione del crescere dell'età e che l'AU deve essere diviso al 50% come per legge, il Collegio ritiene di poter confermare il contributo al mantenimento del figlio minore nella somma ritenuta ancora equa e congrua come già prevista di € 500,00 (importo rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, prima rivalutazione luglio 2023), oltre al 100 % delle spese mediche (in caso di polizza sanitaria, come esistente anche al momento della separazione di nulla ha riferito in ordine a eventuale cessazione, facendosi carico anche dell'eventuale franchigia o della parte eventualmente non coperta dalla medesima polizza) ed all'80
% delle restanti spese extra assegno (come da quota di partecipazione già disposta) qui integralmente richiamate.
Non si ritiene, pertanto, tenuto conto di tutti i dati sopra analizzati, nel bilanciamento delle rispettive posizioni economiche e tenuto conto di tutte gli ulteriori elementi emersi e valorizzati, che vi sia spazio né per una riduzione né per un aumento come rispettivamente chiesti dalle parti.
Sulla richiesta dell'assegno divorzile
Passando, quindi, alla richiesta di assegno divorzile avanzata per sé dalla SIa , a fronte Controparte_1 delle opposte prospettazioni di parte attrice che insta per il mancato riconoscimento ovvero in subordine per la sua riduzione sono necessarie, ad avviso del Collegio, preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/70, i cui presupposti sono, notoriamente, del tutto differenti da quelli relativi all'assegno di mantenimento, confermato in suo favore in fase presidenziale.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472).
pagina 15 di 21 Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI,
22/09/2021, n.25635).
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi rigorosamente accertare
“l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), purché tale disparità sia comunque “rilevante”.
Dovrà quindi verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I 17.4.2019, n.
10781 e Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10782).
Ciò detto e premesso in diritto, non può che richiamarsi in fatto l'ampia ed analitica ricostruzione delle rispettive situazioni economiche, abitative e patrimoniali.
Nel caso di specie, risulta acclarato che la SIa , negli anni della convivenza matrimoniale fino alla CP_1 separazione, si sia sostanzialmente dedicata alla cura della famiglia, della casa e alla gestione del figlio, senza aver mai ricoperto un'occupazione stabile e continuativa, in accordo con il marito perlomeno fino all'ingresso alla scuola materna di . Al di là quindi di quanto contestato dal marito che riferisce di aver invitato la Per_4 moglie a reperire un'attività lavorativa a partire dal compimento del terzo anno di età del figlio, è innegabile che di questa scelta si sia avvantaggiato anche il marito e la famiglia, essendosi di fatto la moglie occupata della famiglia, mentre il marito proseguiva nella sua carriera professionale, arrivando a consolidare la sua situazione lavorativa progredendo nella carriera, raggiungendo quindi oltre che una stabilità anche una posizione economicamente del tutto favorevole e consolidata.
La SIa ha riferito che, a seguito della separazione, si è attivata nel reperimento di un'attività CP_1 lavorativa, in un determinato settore, riuscendo a stipulare un contratto di co.co.co. con la società “Meglio
Quaesto voice srl” sottoscritto in data 19 luglio 2022 per lo svolgimento di attività di telemarketing in collaborazione coordinata e continuativa che, pur rinnovato ben quattro volte, non le è stato poi confermato, reperendo recentemente nel luglio 2024 un ulteriore contratto sempre di collaborazione che le procura redditi al momento inferiori rispetto a quelli in precedenza percepiti al momento dell'ordinanza presidenziale, sebbene manchi, anche per l'indeterminatezza sotto tale profilo del contratto che prevede un compenso variabile a pagina 16 di 21 seconda della qualità e quantità di lavoro e tenuto conto del breve lasso temporale dalla sottoscrizione di tale ultimo contratto, un'indicazione e documentazione precisa in ordine alla fonte di guadagno al momento ricavata.
E' innegabile pertanto che sussista un'evidente disparità reddituale tra i coniugi, non avendo mai potuto evidentemente contare la moglie su propri redditi non svolgendo attività lavorativa, che è stata effettivamente conseguenza di contingenti scelte di conduzione di vita familiare adottate e condivise dai coniugi in costanza di matrimonio, certamente nei primi anni di età del figlio (perlomeno fino al compimento del terzo anno) e comunque tacitamente accettata in seguito dal marito di cui comunque la famiglia ha tratto profitto e risparmio di spese, con sacrificio di aspettative reddituali e professionali da parte della sig.ra .. CP_1
La SIa, infatti, pur dotata di una capacità lavorativa perlomeno generica, tenuto conto dell'età, dell'assenza di pregresse esperienze lavorative e di competenze specifiche difficilmente sarà in grado di recuperare siffatto divario e comunque di reperire un'adeguata attività lavorativa che sia sufficientemente e stabilmente remunerativa.
Per le ragioni, sopra esposte, tenuto conto del contributo personale dato dalla SIa negli anni di CP_1 matrimonio al ménage famigliare, non avendo, per tutti questi anni svolto alcuna attività lavorativa stabile e continuativa, permettendo al SI di dedicarsi al proprio lavoro, essendosi inserita al momento nel Pt_1 mondo lavorativo ma con redditi ancora non stabili né elevati, ritiene quindi il Collegio sussistente in capo alla SIa il diritto all'assegno divorzile, assolvendo quest'ultimo nel caso di specie una funzione CP_1 perequativa-compensativa, considerato il sacrificio da parte convenuta delle proprie aspettative lavorative e professionali durante tutta la durata del matrimonio, l'insussistenza in capo alla medesima di adeguati Pt_3 mezzi economici di sostentamento e la pacifica difficoltà di reperirli, considerata l'età e lo scarso livello di competenza professionale dalla stessa maturata (cfr. anche Ordinanza Cass. Civ, 26/08/2024, n. 23083).
Profilo ulteriore e diverso è quello inerente al quantum dell'assegno divorzile. Sotto tale aspetto, non possono che essere presi in considerazione tutti gli elementi e i dati economici e patrimoniali delle parti, già ampiamente sviluppati, tenuto conto che può comunque contare attualmente su un'entrata stipendiale se pur al momento leggermente ridotta, considerando anche che le sue esigenze abitative al momento sono soddisfatte dalla disponibilità della casa ex coniugale di cui comunque ha la proprietà per la quota del 50% (essendo peraltro stata comprata con la provvista del solo marito come dal medesimo dichiarato e non contestato dalla moglie, costituendo ciò una forma di attribuzione patrimoniale), a fronte altresì degli oneri sostenuti dal marito come complessivamente considerati.
In ragione di quanto sopra, alla luce del delineato e condiviso orientamento giurisprudenziale richiamato, tenuto conto di tutti i dati come emersi e complessivamente valutati e valorizzati, va posto a carico del Signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla SIa a titolo di assegno divorzile, una somma
[...] Controparte_1 ritenuta equa e congrua nella misura di euro 300,00 (importo soggetto alla rivalutazione annuale).
Entro questa cornice va fissato in favore della moglie l'assegno divorzile tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di pagina 17 di 21 mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza Parte_1 parziale di divorzio già pronunciata, secondo la regola generale, attesa la natura costitutiva della pronuncia divorzile e non ravvisando il Tribunale ragioni per stabilirla dal momento della domanda, facendo applicazione del potere discrezionale che è riconosciuto dall'art. 4 comma 13 della legge 898/70, perché solo all'esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione (Cass. Sez. I 24.9.2014 n.
20024), con la conseguenza che le statuizioni presidenziali provvisorie mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata (Cass. Sez. I 15.2.2021 n.
3852)”.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la prevalente soccombenza del Signor in punto economico con riferimento l'assegno divorzile e la Parte_1 parziale soccombenza reciproca sulle altre domande, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il medesimo alla rifusione della residua parte in favore della SIa . CP_1
Con separato provvedimento si provvederà alla revoca dell'ammissione della SIa al gratuito beneficio atteso il superamento del limite reddituale previsto per tale beneficio come sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che stata è già pronunciata in data 9 novembre 2023 di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, pubblicata in data 17 novembre 2023 così decide;
1) CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (nato in [...] 8 maggio ER
2008), mantenendo il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, anche ai fini anagrafici, in Milano, via Ansaldo n.12;
2) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario ordinario ER attualmente seguito con i tempi e le modalità attuate, previo accordi diretti e rimettendo al figlio la possibilità di apportare modifiche, nel rispetto sempre della sua volontà e compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni pagina 18 di 21 anche scolatici e di partecipazione alle varie attività, garantendo periodi di vacanza come già previsti in sede di separazione, in particolare per metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate invece il figlio potrà stare con il papà per tre settimane (di cui due anche consecutive),
sempre nel rispetto della volontà di e dei suoi impegni anche extrascolastici e delle sue esigenze;
ER
3) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE della casa ex coniugale sita in Milano, Via Ansaldo n.12, con tutti gli arredi alla madre;
spese condominiali ordinarie e utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50 %), così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836) dando atto che il mutuo continuerà ad essere sostenuto dai entrambi i mutuatari secondo il contratto di mutuo sottoscritto;
4) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (rivalutabile annualmente secondo indici Istat, prima rivalutazione luglio
2023) con il 100% delle spese mediche (in caso di polizza sanitaria facendosi carico anche dell'eventuale franchigia o della parte eventualmente non coperta dalla polizza) e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 19 di 21 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla SIa ex art. 5 Parte_1 Controparte_1 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'assegno divorzile di € 300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata;
7) COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e CONDANNA a rifondere la residua misura di Parte_1
1/3 delle spese di lite che liquida in favore della SIa nella misura di € 2.400,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
8) PROVVEDE separatamente in ordine alla revoca all'ammissione della SIa al Controparte_1 beneficio del gratuito patrocinio.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 11 dicembre 2024.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 20 di 21 pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...]; Cod. Fisc. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MARTA LUCEV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano, Via Larga n. 15, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARA ANTONIA SCARSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 1 di 21 In via principale e nel merito
1) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LV (SS) il giorno 11.06.2005 tra i SIi e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Controparte_1 Parte_1
Atto N.873, parte 2, serie B, volume R03, anno 2005 pronunciata con sentenza n. 9218/2023 pronunciata in data
09.11.2023 e pubblicata il successivo 17.11.2023.
2) Disporre l'affido condiviso del figlio minore Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore ER relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.
3) Statuire che la casa coniugale sita in Milano, Via Ansaldo nr. 12 in comproprietà dei coniugi in misura fra loro indivisa, venga assegnata alla Sig.ra che l'abiterà unitamente al figlio minore con CP_1 ER quanto l'arreda. Le spese per le utenze domestiche inerenti la casa assegnata (gas, luce, telefono-internet etc.) e le spese condominiali ordinarie verranno sostenute dalla madre assegnataria. Eventuali spese condominiali di natura straordinaria saranno a carico dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
4) Confermare il calendario in uso alla famiglia da settembre 2023 e, conseguentemente, statuire che ER possa trascorrere con il papà 6 giorni consecutivi (da venerdì a mercoledì) e con la mamma 8 giorni consecutivi
(da giovedì a giovedì) e così in via alternata.
Vacanze natalizie: trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie, nel ER rispetto della regola dell'alternanza annuale. I genitori si comunicheranno entro il 30 settembre di ogni anno le rispettive destinazioni di un eventuale viaggio.
Vacanze Pasquali: trascorrerà le festività pasquali (intese come periodo di sospensione scolastica) ER metà dei giorni con il padre e l'altra metà con la madre ad anni alterni con ciascun genitore.
Ponti ed altre vacanze: i ponti saranno di spettanza del genitore che avrà il fine settimana contiguo.
Compleanno di seguirà la regola dell'alternanza annuale. ER
Vacanze estive: starà con il papà 21 giorni anche non consecutivi. Entro il 31 gennaio di ogni anno i ER genitori si impegnano a comunicarsi il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con il figlio.
5) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. ER
6) Statuire che i genitori sosterranno al 50% le spese extra assegno che si renderanno necessarie per il figlio minore risultanti dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano e Tribunale di Milano sottoscritte in data
14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate, ad eccezione delle spese sanitarie per ER che saranno al 100% a carico del padre fintanto che le stesse saranno coperte dall'assicurazione.
7) Disporre che l'assegno unico universale corrisposto dall per i figli a carico continui ad essere CP_2 percepito al 50% dai genitori.
pagina 2 di 21 8) Ciascun genitore sosterrà integralmente il costo delle vacanze che il figlio trascorrerà con essi.
9) Ciascun coniuge comproprietario sosterrà la propria quota parte di mutuo gravante sull'ex casa coniugale.
10) Accertare e dichiarare che la resistente non ha diritto a percepire l'assegno divorzile per sé.
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.
La scrivente difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE;
1) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LV (SS) il giorno 11.06.2005 tra i SIi e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Controparte_1 Parte_1
Atto N.873, parte 2, serie B, volume R03, anno 2005;
2) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a ER cui viene assegnata la casa coniugale sita in Milano Via Ansaldo 12;
3) Stabilire che trascorra con il padre -week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera
ER dopo cena o in alternativa sino al lunedì mattina quando si recherà a scuola;
-i genitori saranno liberi
ER di concordare, sentito il parere di e valutando le esigenze di tutti, ulteriori due giorni infra settimanali
ER anche consecutivi. Stabilire che il padre trascorra con due settimane durante le vacanze estive, anche
ER non consecutive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
la metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
4)Disporre che il padre versi in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo mensile di euro 700,00 con rivalutazione annuale come per legge;
5) Stabilire che il padre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie per il minore con le seguenti modalità: 100% delle spese mediche ed 80% delle altre spese straordinarie richiamando il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, confermando quanto statuito in sentenza di separazione (6575/22 del
20.07.2022 Tribunale di Milano);
6) Stabilire che il SI versi a titolo di assegno divorzile in favore della moglie la Pt_1 Controparte_1 somma mensile di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Nella denegata ipotesi di ammissione di richieste istruttorie formulate da parte ricorrente ammettersi le seguenti prove orali , per testi e per interrogatorio formale.
1. ”Vero che il SI e la SIa trascorrono tre settimane di vacanza durante i mesi estivi in Pt_1 Tes_1 residence o villaggi turistici ”
pagina 3 di 21 2. ”Vero che il SI e la SIa trascorrono le festività natalizie in località di villeggiatura Pt_1 Tes_1 anche all 'estero per 4 o 5 giorni consecutivi ”
3. ”Vero che il SI trascorre una settimana in montagna durante il periodo invernale oltre alle ferie Pt_1 che trascorre nel periodo natalizio ”
4. ”Vero che il SI 2 giorni a settimana si reca al rist orante per consumare la cena in compagnia Pt_1 della SIa e de g li amici ” Tes_1
5 ”Vero che almeno 4 volte al l ''anno il SI si reca all'estero in corrispondenza di ponti week end Pt_1 prolu ngati per motivi si svago o vacanza ”
6. ”Vero che il SI , oltre alle ferie estive del mese di agosto, trascorre una settimana di vacanza Pt_1 durante il mese di luglio ” .
Si indicano a testi: . Testimone_2
Il sottoscritto difensore chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 febbraio 2023, ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in LV (SS) in data 11 giugno 2005, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di LV (Anno 2005, N. 7, parte II, serie A) con , Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio (in data 8 maggio 2008) e dalla quale si era separato con sentenza n. ER
6475/2022 del 29 giugno 2022 pubblicata il 20 luglio 2022 (passata in giudicato) del Tribunale di Milano, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Chiedeva, altresì, di mantenere l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, sita in Milano, Via Ansaldo n.12 alla madre, le relative spese di utenze e condominiali di natura ordinaria a carico della resistente mentre le eventuali spese condominiali straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%, disporre i tempi di frequentazione padre- figlio meglio indicati nel ricorso. Il ricorrente chiedeva, inoltre, di disporre a suo carico un contributo al mantenimento in favore del figlio minore in misura di € 300,00 mensili fino all'applicazione di un calendario di tempi periteci di con ciascun genitore con conseguente corresponsione alla madre, dall'applicazione ER del suddetto calendario, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di €200,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie ad eccezione delle spese sanitarie da porre al 100% a carico del padre.
Domandava, altresì, di disporre sia l'integrale sostenimento da parte di ciascun genitore del costo delle vacanze trascorse dal figlio con i medesimi sia il sostenimento sempre da parte di ciascun genitore della propria quota di mutuo gravante sulla ex casa coniugale pari a €375,00. Domandava, infine, di disporre che nulla fosse dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile.
pagina 4 di 21 Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
Controparte_1 chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale in Milano via Ansaldo n.12, tempi di frequentazione paterna meglio indicati nella memoria difensiva. Domandava, quindi, sia un contributo mensile a carico del marito a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 700,00 oltre al 100% delle spese mediche e all'80% delle spese straordinarie sia un contributo mensile a titolo di assegno divorzile alla moglie nella misura di €
375,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
All'udienza presidenziale del 23 maggio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse.
All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE le parti e i loro difensori;
RILEVATO che, all'esito di un giudizio complesso, è stata recentemente pronunciata sentenza del Tribunale di
Milano n. 6475/22 del 29 giugno/20 luglio 2022 con cui è stata dichiara la separazione dei coniugi respinte entrambe le domande di addebito della separazione, disposto quindi l'affidamento condiviso del figlio ER
(nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare in Milano via Ansaldo n.12; disposto il seguente calendario per le visite con il padre: weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena alle ore 20:30 ed alle ore 21:30 in periodo non scolastico o prefestivo;
15 g durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 arile di ogni ano;
metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
confermata l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, a Milano in via Ansaldo 12, alla madre;
posto a cario del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con il versamento alla madre di 500 € oltre al 100% delle spese mediche
e l'80% delle restanti spese extra;
assegno unico per il figlio ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
obbligo di versare alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento di 300; invitate, infine, le parti a seguire un percorso di sostegno nella genitorialità e a di seguire un percorso psicologico con ER la dottoressa Lamera.;
RILEVATO che le parti all'udienza hanno così verbalizzato:” Le parti fanno presente che sta avendo ER dei problemi di studio a scuola (istituto industriale informatico) come segnalato dai suoi professori con rischio forte di bocciatura, pertanto domani andranno ad un incontro proposto di orientamento scolastico impegnandosi a attenersi ai suggerimenti e alle indicazioni dei tutor con cui parleranno. In seguito valuteranno se rivolgersi ad un centro specializzato o eventualmente alla medesima professionista dott.ssa Lamera che lo ha preso in carico con percorso da ottobre 2020 per circa due anni. Le parti quindi concordano dopo la chiusura dell'anno scolastico e prima della pausa estiva di portare ad un colloquio con la dott.ssa Lamera che ER
pagina 5 di 21 indicherà poi l'eventuale necessità o meno della ripersa del percorso. Le parti si riservano di valutare di avviare un percorso di mediazione familiare che sia compatibile con gli impegni di lavoro di entrambi. Le parti chiedono che il Giudice al momento non proceda all'ascolto del minore sentito durante il ER procedimento di separazione”.
RILEVATO come, pur essendo emerso il persistere di una situazione di ancora conflittualità tra le parti che fannno fatica ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse del figlio e a separare il piano della coniugalità da quello genitorialità, confidando il Tribunale nel percorso che apprezzabilmente si sono impegnate a intraprendere, possa in essere in questa fase, stante anche la convergenza delle domande, in punto di responsabilità genitoriale, confermato l'affido condivido del figlio ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, confermando al momento i tempi vigenti come disposti in sede di recentissima separazione nel corso della quale era stato sentito il minore che aveva manifestato apertamente e chiaramente opposizione ad una alternanza a settimane presso i genitori (cfr. sentenza sul punto molto chiara), insistendo ancora nel presente giudizio in ricorso il padre su un collocamento alternato (in udienza chiedendo perlomeno l'ampliamento dei tempi durante il weekend alternato fino al lunedì), auspicando che le parti possano trovare un accordo in sede di percorso di mediazione/supporto, riservandosi il Tribunale di procedere nel prosieguo all'ascolto del minore ove le parti non riescano a raggiungere una soluzione concordata nell'interesse esclusivo di emergendo comunque come le parti ER medesime e il minore abbiano ancora bisogno di essere supportati e monitorati, invitando e prescrivendo rispettivamente percorsi di loro sostegno e di sostegno del minore, avvisandoli che in mancanza di percorsi avviati autonomamente il Tribunale si riserva di far intervenire i Servizi Sociali;
OSSERVATO conseguentemente che in questa fase va confermata l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale di Milano via Ansaldo n. 12, come da domande convergenti, in comproprietà, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, presso cui da tempo è rimasto a vivere il figlio con la madre, seguendo
e richiamando anche le condivisibili osservazioni in sentenza sul punto spese come da principi di diritto comune
e con rata di mutuo al 50% come da contratto;
OSSERVATO , inoltre, quanto ai contributi economici, che si richiamano i dati ampiamente riportati e indicati nella sentenza di separazione (pronunciata meno di un anno fa); più nello specifico quanto al ricorrente ricopre sempre la qualifica di Quadro Direttivo presso Banca UBS e percepisce uno stipendio netto mensile riferito di a
€ 2.922,00 per 13 mensilità; dall'ultimo PF prodotto risulta avere percepito un reddito di € 73.068 pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di € 3900 circa in linea con l'ultimo CU 21 riportato in sentenza;
vive in una casa di proprietà della propria compagna di cui paga il 50% della rata di mutuo per € 1.000 (pur non essendone intestato la metà della quota), pari a quanto in precedenza pagava come canone di locazione;
sostiene 375€ a titolo del 50% della rata mutuo gravante sulla ex casa coniugale nonché 488,18 € a titolo di rata di finanziamento per far fronte a tutti gli esborsi che deve sostenere, anche essi già esistenti;
è titolare di un
pagina 6 di 21 conto corrente presso NK con un salvo di 1.165,11 €. La SIa continua a lavorare come CP_1 operatrice di call center con redditi però al momento aumentati rispetto alla sentenza di separazione, avendo in essere con una società “Meglio Questo” un contratto di collaborazione se pur con scadenza a giugno 2023, con redditi mensili medi indicati di € 800 al mese che diventano € 1000 con le provvigioni (ad aprile 2023 € 1.194; a marzo 2023 € 1.027, a febbraio 20 23 € 1.175, a gennaio 2023 con conguaglio € 2120), confidando che le rinnovino il contratto e comunque di potere in seguito lavorare con contratto a tempo indeterminato nel settore del commercio;
percepisce assegni familiari al 50% per un importo di 94,60 € pari a quello percepito dal marito
e sostiene anche lei il 50% della rata di mutuo per € 376;
RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto dichiarato e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva situazione economica, lavorativa e abitativa con gli oneri cui entrambi dovrebbero provvedere sulla base dei principi contrattuali, considerate le esigenze del minore, i tempi di frequentazione, l'assegnazione della casa alla SIa, in questa fase vada confermato quanto disposto con riferimento al contenuto al mantenimento per il figlio e alla percentuale di spese straordinarie avendo maggiore capacità patrimoniale il marito senza che ci sia spazio né per una riduzione come chiesta dal ricorrente in ricorso né per un aumento come richiesto in memoria difensiva;
RILEVATO infine, con riferimento all'assegno per la moglie, in questa fase provvisoria, sulla base dei dati sopra evidenziati e valorizzati, fatti salvi diversi approfondimenti istruttori, tenuto anche conto della natura di contributo al mantenimento in questa fase ancora avente natura di assegno di mantenimento e non ancora di assegno divorzile e con riserva di valutare ulteriori diversi profili rilevanti ai fini dell'assegno divorzile tenuto conto degli oneri probatori incombenti ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, emergendo ancora una disparità delle condizioni reddituali delle parti medesime, che però risulta in parte ridimensionata avendo la SIa aumentato i propri redditi, che sussistano ancora i presupposti ex art. 156 c.cc. dovendo CP_1 però essere di misura rideterminato il contributo nell'importo ritenuto equo di € 200,00, dovendo altresì la SIa attivarsi ancora di più e più efficamente nel reperire un'attività lavorativa maggiormente retribuita anche tenuto conto che gli oneri di accudimento del figlio sono meno stringenti, auspicando che le parti avviino serie trattative per trovare un accordo anche sotto tale profilo;
PQM
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
1) CONFERMA le statuizioni della separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano sentenza n.
6475/22 del 29 giugno/20 luglio 2022, sia in punto di affido condiviso del minore, suo collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale alla medesima assegnata, sia in punto di frequentazione e periodi di vacanze che di contributo economico complessivamente stabilito a carico del padre per il figlio con la misura della partecipazione alle spese straordinarie come ivi disposta e assegno unico al 50%;
2) RIDETERMINA a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 versando alla medesima, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, entro il 5 di ogni mese, un assegno di €
200,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat);
pagina 7 di 21 3) INVITA le parti, come da loro impegno, a intraprendere un percorso di mediazione/supporto alla genitorialità che possa aiutarle ad aprire un canale di comunicare maggiormente sereno e a attenuare la conflittualità ancora esistente;
4) PRESCRIVE alle parti medesime, in quanto funzionale ad un percorso di crescita equilibrato del figlio minore, come da loro impegno, ad effettuare un colloquio con la dott.ssa Lamera o con altra professionista, al
fine di verificare se il minore abbia necessità di intraprendere nuovamente un percorso di supporto seguendo i suggerimenti e le indicazioni fornite loro, nell'interesse esclusivo di ” ER
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il giorno 8 novembre 2023 (come da correzione data).
Con provvedimento in atti del 9 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, avendo entrambe le parti chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e parte ricorrente altresì la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al
Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 9218/2023 pronunciata in data 9 novembre 2023 e pubblicata in data 17 novembre 2023, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI e la SIa provvedendo in ordine alla prosecuzione del giudizio Parte_1 Controparte_1 come da separata ordinanza contestuale alla citata sentenza e riservando alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Depositate in seguito dai difensori delle parti le rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice
Istruttore, rendeva in data 7 marzo 2024 l'ordinanza qui integralmente riportata:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella Parte_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli in parte formulati del tutto genericamente, in parte inconferenti, in parte dal contenuto valutativo e attinenti a circostanze documentate o da documentare;
RITENUTO quindi che non avendo ammesso prove dirette vanno respinte le prove orali contrarie articolate dalla parte ricorrente nella terza memoria;
OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti, anche in accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte ricorrente, di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni
pagina 8 di 21 economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 28 giugno 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle parti attestanti la mancanza di reddito o il reddito percepito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023 e quelli del 2024 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
4) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 12 SETTEMBRE 2024.
INVITA le parti a tentare seriamente di trovare soluzioni conciliative anche parziali della presente controversia.”
I difensori di parte convenuta e di parte resistente provvedevano a depositare la documentazione economica aggiornata, rispettivamente, in data 24 giugno 2024 ed in data 28 giugno 2024.
All'udienza in prosecuzione del 12 settembre 2024, il Giudice Istruttore, rilevato il rituale deposito da parte dei difensori delle parti delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti foglio di precisazione delle conclusioni e viste le loro conclusioni e richieste, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo alla scadenza la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2024.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare l'ordinanza istruttoria del 7 marzo 2024 assunta dal pagina 9 di 21 Giudice Istruttore soprariportata, che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate avanzate da entrambe le parti nelle loro memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c e per la quale istanza, la parte resistente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In punto di responsabilità genitoriale sul figlio minore, gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione in atti e le risultanze acquisite consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita del figlio.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto delle precise dichiarazioni rese dalle parti, considerando che il minore era stato anche recentemente sentito nel corso del giudizio di separazione, avendo ritenuto le stesse parti non necessario sentirlo di nuovo, tenuto anche conto del sostanziale accordo in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e tempi di frequentazione, rendendo quindi l'ascolto del minore in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole. Ciò in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018
n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata già pronunciata in data 9 novembre
2023 sentenza parziale n. 9218/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, pubblicata in data 17 novembre 2023.
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne invece l'affidamento del figlio minore della coppia, deve preliminarmente, essere ER osservato in diritto, che il Legislatore privilegia la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo pagina 10 di 21 l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è pertanto necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debbano integralmente confermarsi le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale sopra riportata, di cui si condividono le motivazioni, in conferma peraltro di quanto già statuito in separazione, che ha disposto l'affido condiviso conformemente a quanto già disposto con la citata sentenza di separazione, non essendo emersi nel corso del processo elementi dai quali inferire la manifesta carenza ovvero l'inidoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, anzi avendo dimostrato di sapersi attivare al fine di aiutare e supportare il minore anche per le sue problematiche, come anche emerso in sede di udienza presidenziale.
Alla luce, infatti, di quanto già sopra argomentato e del quadro emerso, come del resto sostanzialmente invariato rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale e, ancor prima, in sede di sentenza di separazione, il Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse del figlio minore confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, regine previlegiato dal Legislatore.
Anche in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti, hanno avanzato conclusioni convergenti in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore ritenendo, dunque, il Collegio che le ER parti siano dotate di sufficienti e adeguate risorse genitoriali, legate entrambe da un autentico e sincero affetto per senza che sia emersa alcuna carenza o inidoneità educativa che possa impedire ai genitori di ER assumere decisioni condivise nell'interesse degli stessi, per cui può confermarsi l'affido condiviso di ER ad entrambi i genitori, in quanto maggiormente rispondente al benessere degli stessi.
Deve essere, altresì, confermato il collocamento prevalente di presso la madre, come appunto da ER domande convergenti delle parti e come da disposizione della sentenza di separazione, a Milano, Via Ansaldo n.
12, presso cui il minore è rimasto pacificamente a vivere sin dall'inizio della crisi della coppia, in questo modo, assicurando allo stesso una quotidianità sana ed equilibrata.
Quanto invece alle frequentazioni paterne, su cui è inaspettatamente riemerso un conflitto tra le parti con un calendario attuato al momento anche contestato, non può che disporsi che il quale ormai ha più di 16 ER anni e mezzo ed è abituato a muoversi senza problemi tra la casa della madre e quella del padre, il quale adesso abita in una casa più grande, possa continuare andare e stare dal papà secondo il calendario ordinario attualmente seguito con i tempi e le modalità attuate, previo accordi diretti, nel rispetto sempre della sua volontà e compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni anche scolatici e di partecipazione alle varie attività, garantendo periodi di vacanza come già previsti in sede di separazione. Stupisce che le parti, alla fine del giudizio, abbiamo ancora sollevato reciproche contestazioni e si siano irrigidite su tempi e sulle modalità di frequentazione paterne che non possono che essere ormai rimesse alla volontà di anche nella ER prospettiva della ormai prossima e vicina maggiore età. Devono, pertanto, invitarsi i genitori a rispettare le pagina 11 di 21 esigenze e i bisogni del figlio, senza vincolarlo a regole o imposizioni, che potrebbero far riemergere nel ragazzo disagi e malesseri che i genitori avevano in precedenza apprezzabilmente colto nel ragazzo, aiutandolo con i supporti scelti. Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente del figlio presso la madre, consegue la conferma dell'assegnazione dell'ex casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, come da accordo tra le parti, sita a Milano, Via Ansaldo n. 12, in comproprietà al 50% tra i coniugi, conformemente a quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 23 maggio
2023 soprariportata, a conferma di quanto statuito in sede di separazione personale dei coniugi.
Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti,
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
Devono quindi applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50 %), così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I
19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Quanto al mutuo cointestato ad entrambe le parti gravante sull'abitazione si applicano i principi e le regole diritto contrattuale riferiti alla tipologia di contratto stipulato dalle medesime in data 21 settembre 2016 (vedi doc. 25 e cod. 26).
Sul contributo al mantenimento del figlio ER
Con riferimento al contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio, attualmente di € 500,00 oltre una diversa partecipazione alle spese straordinarie per cui il padre chiede una riduzione e la madre un aumento, occorre attendere, preliminarmente, attendere ad una esatta ricostruzione delle rispettive capacità economiche, richiamando sul punto l'ordinanza del 23 maggio 2023 che aveva già dettagliatamente e specificamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con il provvedimento soprarichiamato ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
Per quanto concerne i dati aggiornati, il ricorrente, SI continua a svolgere la professione di Parte_1 dipendente bancario, con qualifica di Quadro Direttivo, presso UBS Europe SE Succursale.
pagina 12 di 21 Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che lo stesso ha percepito per l'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo annuo lordo di € 72.014,65 che al netto dell'imposta per € 23.688,72 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 3.883,28 (vedi CUD 2023) e per l'anno d'imposta 2023 un reddito complessivo annuo lordo di € 73.359,46 che al netto dell'imposta per € 24.327,43 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 3.953,79 (vedi CUD
2024). Dunque, la sua situazione patrimoniale, può considerarsi pressochè invariata. Il SI Parte_1 inoltre, continua a sostenere il pagamento mensile della somma di € 375,00 a titolo di 50 % del rateo mensile del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale assegnata alla SIa che continua Controparte_1 anche lei a sostenere mensilmente per la restante quota del 50 %. Lo stesso ha poi dichiarato di continuare a sostenere anche il 50 % della rata di mutuo ipotecario pari a € 1000,00 al mese gravante sulla casa si Milano, via
Caldirola n. 6 dove attualmente vive con la compagna, SIa , immobile però di esclusiva Persona_2 proprietà della medesima, per cui riferisce di sostenere oneri condominiali per la somma mensile di € 175,00, trattandosi comunque di spese che devono essere condivise con la compagna. In precedenza lo stesso viveva in una casa in locazione con canone annuale di € 9500,00, pari a circa € 800 al mese oltre € 200 di spese, a seguito della stipula del contratto di locazione (doc. 27) tra lo stesso e la SIa per la concessione in Parte_2 locazione a suo favore dell'immobile sito in Milano, via Ansaldo n. 12, per la durata di 4 anni e cioè dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2024, contratto quindi cessato con onere venuto meno, anche atteso il suo trasferimento nella casa con la compagna. Ha, altresì, dichiarato di aver accolto unitamente alla compagna nella loro casa, da agosto 2024, una bambina, di anni 11 in affido biennale prorogabile. Per_3
Lo stesso ha, inoltre, dichiarato nei suoi scritti difensivi di continuare a sostenere il pagamento mensile della somma di € 488,18 a titolo di rata del finanziamento per far fronte ad esborsi da lui sostenuti, acceso con contratto di finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank S.p.a. e sottoscritto in data 30 aprile 2022 per la durata di 24 mesi (vedi doc. 013), che dovrebbe quindi essere estinto. Quanto alla titolarità in capo al SI di conti bancari, lo stesso continua ad essere titolare dei conti correnti presso NK (Banco BPM) Pt_1 con saldo finale al 31 marzo 2024 di € 2.268,68 (v. doc 023 di parte ricorrente) e presso Credem, cointestato al medesimo ricorrente ed alla sua nuova compagna SIa , con saldo finale al 24 giugno Persona_2
2024 di € 2.255,29 (v. lista movimenti credem).
Quanto alla SIa , quest'ultima in costanza di matrimonio, non ha mai lavorato, Controparte_1 dedicandosi alla casa e alla famiglia, seppur, come contestato dal ricorrente, in contrasto alle sue reiterate richieste di attivarsi nella ricerca di un lavoro dal tempo del compimento del terzo anno di età del figlio minore
Emerge comunque ed è stato accertato che la SIa , a seguito della separazione, si è ER CP_1 attivata per cercare un lavoro, lavorando come operatrice di call center con redditi che al momento dell'ordinanza presidenziale risultavano anche aumentati rispetto alla sentenza di separazione, avendo in essere all'epoca con la società “Meglio Questo” un contratto di collaborazione sottoscritto in data 19 luglio 2022 per lo svolgimento di attività di telemarketing in collaborazione coordinata e continuativa, equiparato a lavoro subordinato (vedi doc. 16 di parte resistente), con redditi mensili medi indicati di € 800 al mese che diventavano pagina 13 di 21 € 1000 con le provvigioni (ad aprile 2023 € 1.194; a marzo 2023 € 1.027, a febbraio 20 23 € 1.175, a gennaio
2023 con conguaglio € 2120), confidando che le rinnovassero il contratto e comunque di potere in seguito lavorare con contratto a tempo indeterminato nel settore del commercio. Tale contratto risulta in seguito esserle rinnovato ben quattro volte fino a giungere alla scadenza definitiva nel mese di aprile 2024 essendo stata quindi licenziata a causa di un importante deterioramento finanziario subito dalla società (vedi doc. 43 di parte resistente) e dalla quale non ha ancora ricevuto il pagamento di alcuni emolumenti a lei spettanti in conseguenza del lavoro svolto (vedi doc. 47 di parte resistente).
Dallo svolgimento dall'attività lavorativa nell'intero suddetto periodo, risulta che dal PF 2023 (per l'anno d'imposta 2022), ha percepito un reddito complessivo annuale lordo di € 8.619,00 (di cui € 6463 redditi da lavoro per 289 gg e € 1800 assegno coniuge); dal PF 2024 (per l'anno d'imposta 2023) risulta aver percepito un reddito complessivo annuale lordo di € 15.297 (reddito da lavoro per 365 gg) + € 2900 (assegno del coniuge).
Dalle buste paga depositate in atti relative ai mesi di Febbraio 2024, di Marzo 2024 e di Aprile 2024, risulta il percepimento di uno stipendio mensile netto di € 962,00.
Ila SIa ha riferito di aver stipulato successivamente, in data 12 luglio 2024 un contratto di CP_1 collaborazione a tempo determinato con la società “New Epoch Digital s.rl.” per lo svolgimento di attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti con prima scadenza al 31 agosto 2024 poi prorogata al 30 settembre
2024 e successivamente, prorogata nuovamente al 30 novembre 2024, con compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito (cfr. contratto dove non è indicato lo stipendio). Sono stati prodotti cedolini parziali limitatamente ad alcuni giorni e risulta aver percepito per i periodi intercorrenti tra giorno 1 luglio 2024
e giorno 15 luglio 2024 la somma netta di € 441,00, tra giorno 19 luglio 2024 e giorno 31 luglio 2024 la somma netta di € 180,00, per il mese di agosto 2024 la somma netta di € 665,00, per il mese di settembre 2024 la somma netta di € 922,00 (vedi da 47 a doc 53 di parte resistente).
La convenuta, al pari del ricorrente, è gravata dalla rata mensile di mutuo nella misura del 50 % ossia per la somma di € 375,00 in ottemperanza al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della ex casa coniugale di
Milano, via Ansaldo n. 12, ove, a tutt'oggi, la stessa continua a vivere insieme al figlio minore ER
Quanto alla titolarità in capo alla convenuta di conti bancari, la stessa ha riferito di essere titolare del conto presso NK (Banco BPM) con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 6.063,70 ed al 25 maggio 2024 negativo ed insufficiente per l'esecuzione delle operazioni economiche dovute (vedi docc. 41 e 42 di parte resistente).
Quanto alla titolarità di beni immobili, la resistente ha dichiarato sul punto che, oltre ad essere comproprietaria al
50 % della ex casa coniugale, lo è anche insieme alla di lei sorella dell'immobile di LV (SS) ereditato dai genitori e di essere proprietaria alcuni terreni agricoli siti in Sardegna ereditati sempre dai di lei genitori ma di non percepire da questi alcuna rendita stante il loro bassissimo valore ed essendo stato, peraltro, il primo immobile menzionato assegnato alla di lei sorella sottoposta ad amministrazione di sostegno, in contestazione a quanto dichiarato sul medesimo punto dal ricorrente in ordine al percepimento di ulteriori redditi dalla convenuta dovuti al possedimento dei suddetti immobili.
pagina 14 di 21 Percepisce l'assegno unico universale corrisposto dall' a sostegno dei figli a carico nella misura del 50 % CP_2 pari a 94,60 € insieme al ricorrente.
Alla luce di tutti i dati sopra indicati e valorizzati, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale ed economica delle parti come emersa, considerati comunque i tempi di frequentazione paterna, tenuto altresì conto che l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale costituisce una forma di contribuzione al mantenimento del figlio di cui occorre tener conto, dovendo però la madre sostenere il 50% della rata del mutuo, considerate anche le esigenze del minore in ragione del crescere dell'età e che l'AU deve essere diviso al 50% come per legge, il Collegio ritiene di poter confermare il contributo al mantenimento del figlio minore nella somma ritenuta ancora equa e congrua come già prevista di € 500,00 (importo rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, prima rivalutazione luglio 2023), oltre al 100 % delle spese mediche (in caso di polizza sanitaria, come esistente anche al momento della separazione di nulla ha riferito in ordine a eventuale cessazione, facendosi carico anche dell'eventuale franchigia o della parte eventualmente non coperta dalla medesima polizza) ed all'80
% delle restanti spese extra assegno (come da quota di partecipazione già disposta) qui integralmente richiamate.
Non si ritiene, pertanto, tenuto conto di tutti i dati sopra analizzati, nel bilanciamento delle rispettive posizioni economiche e tenuto conto di tutte gli ulteriori elementi emersi e valorizzati, che vi sia spazio né per una riduzione né per un aumento come rispettivamente chiesti dalle parti.
Sulla richiesta dell'assegno divorzile
Passando, quindi, alla richiesta di assegno divorzile avanzata per sé dalla SIa , a fronte Controparte_1 delle opposte prospettazioni di parte attrice che insta per il mancato riconoscimento ovvero in subordine per la sua riduzione sono necessarie, ad avviso del Collegio, preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/70, i cui presupposti sono, notoriamente, del tutto differenti da quelli relativi all'assegno di mantenimento, confermato in suo favore in fase presidenziale.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472).
pagina 15 di 21 Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI,
22/09/2021, n.25635).
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi rigorosamente accertare
“l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), purché tale disparità sia comunque “rilevante”.
Dovrà quindi verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I 17.4.2019, n.
10781 e Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10782).
Ciò detto e premesso in diritto, non può che richiamarsi in fatto l'ampia ed analitica ricostruzione delle rispettive situazioni economiche, abitative e patrimoniali.
Nel caso di specie, risulta acclarato che la SIa , negli anni della convivenza matrimoniale fino alla CP_1 separazione, si sia sostanzialmente dedicata alla cura della famiglia, della casa e alla gestione del figlio, senza aver mai ricoperto un'occupazione stabile e continuativa, in accordo con il marito perlomeno fino all'ingresso alla scuola materna di . Al di là quindi di quanto contestato dal marito che riferisce di aver invitato la Per_4 moglie a reperire un'attività lavorativa a partire dal compimento del terzo anno di età del figlio, è innegabile che di questa scelta si sia avvantaggiato anche il marito e la famiglia, essendosi di fatto la moglie occupata della famiglia, mentre il marito proseguiva nella sua carriera professionale, arrivando a consolidare la sua situazione lavorativa progredendo nella carriera, raggiungendo quindi oltre che una stabilità anche una posizione economicamente del tutto favorevole e consolidata.
La SIa ha riferito che, a seguito della separazione, si è attivata nel reperimento di un'attività CP_1 lavorativa, in un determinato settore, riuscendo a stipulare un contratto di co.co.co. con la società “Meglio
Quaesto voice srl” sottoscritto in data 19 luglio 2022 per lo svolgimento di attività di telemarketing in collaborazione coordinata e continuativa che, pur rinnovato ben quattro volte, non le è stato poi confermato, reperendo recentemente nel luglio 2024 un ulteriore contratto sempre di collaborazione che le procura redditi al momento inferiori rispetto a quelli in precedenza percepiti al momento dell'ordinanza presidenziale, sebbene manchi, anche per l'indeterminatezza sotto tale profilo del contratto che prevede un compenso variabile a pagina 16 di 21 seconda della qualità e quantità di lavoro e tenuto conto del breve lasso temporale dalla sottoscrizione di tale ultimo contratto, un'indicazione e documentazione precisa in ordine alla fonte di guadagno al momento ricavata.
E' innegabile pertanto che sussista un'evidente disparità reddituale tra i coniugi, non avendo mai potuto evidentemente contare la moglie su propri redditi non svolgendo attività lavorativa, che è stata effettivamente conseguenza di contingenti scelte di conduzione di vita familiare adottate e condivise dai coniugi in costanza di matrimonio, certamente nei primi anni di età del figlio (perlomeno fino al compimento del terzo anno) e comunque tacitamente accettata in seguito dal marito di cui comunque la famiglia ha tratto profitto e risparmio di spese, con sacrificio di aspettative reddituali e professionali da parte della sig.ra .. CP_1
La SIa, infatti, pur dotata di una capacità lavorativa perlomeno generica, tenuto conto dell'età, dell'assenza di pregresse esperienze lavorative e di competenze specifiche difficilmente sarà in grado di recuperare siffatto divario e comunque di reperire un'adeguata attività lavorativa che sia sufficientemente e stabilmente remunerativa.
Per le ragioni, sopra esposte, tenuto conto del contributo personale dato dalla SIa negli anni di CP_1 matrimonio al ménage famigliare, non avendo, per tutti questi anni svolto alcuna attività lavorativa stabile e continuativa, permettendo al SI di dedicarsi al proprio lavoro, essendosi inserita al momento nel Pt_1 mondo lavorativo ma con redditi ancora non stabili né elevati, ritiene quindi il Collegio sussistente in capo alla SIa il diritto all'assegno divorzile, assolvendo quest'ultimo nel caso di specie una funzione CP_1 perequativa-compensativa, considerato il sacrificio da parte convenuta delle proprie aspettative lavorative e professionali durante tutta la durata del matrimonio, l'insussistenza in capo alla medesima di adeguati Pt_3 mezzi economici di sostentamento e la pacifica difficoltà di reperirli, considerata l'età e lo scarso livello di competenza professionale dalla stessa maturata (cfr. anche Ordinanza Cass. Civ, 26/08/2024, n. 23083).
Profilo ulteriore e diverso è quello inerente al quantum dell'assegno divorzile. Sotto tale aspetto, non possono che essere presi in considerazione tutti gli elementi e i dati economici e patrimoniali delle parti, già ampiamente sviluppati, tenuto conto che può comunque contare attualmente su un'entrata stipendiale se pur al momento leggermente ridotta, considerando anche che le sue esigenze abitative al momento sono soddisfatte dalla disponibilità della casa ex coniugale di cui comunque ha la proprietà per la quota del 50% (essendo peraltro stata comprata con la provvista del solo marito come dal medesimo dichiarato e non contestato dalla moglie, costituendo ciò una forma di attribuzione patrimoniale), a fronte altresì degli oneri sostenuti dal marito come complessivamente considerati.
In ragione di quanto sopra, alla luce del delineato e condiviso orientamento giurisprudenziale richiamato, tenuto conto di tutti i dati come emersi e complessivamente valutati e valorizzati, va posto a carico del Signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla SIa a titolo di assegno divorzile, una somma
[...] Controparte_1 ritenuta equa e congrua nella misura di euro 300,00 (importo soggetto alla rivalutazione annuale).
Entro questa cornice va fissato in favore della moglie l'assegno divorzile tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di pagina 17 di 21 mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza Parte_1 parziale di divorzio già pronunciata, secondo la regola generale, attesa la natura costitutiva della pronuncia divorzile e non ravvisando il Tribunale ragioni per stabilirla dal momento della domanda, facendo applicazione del potere discrezionale che è riconosciuto dall'art. 4 comma 13 della legge 898/70, perché solo all'esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione (Cass. Sez. I 24.9.2014 n.
20024), con la conseguenza che le statuizioni presidenziali provvisorie mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata (Cass. Sez. I 15.2.2021 n.
3852)”.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la prevalente soccombenza del Signor in punto economico con riferimento l'assegno divorzile e la Parte_1 parziale soccombenza reciproca sulle altre domande, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il medesimo alla rifusione della residua parte in favore della SIa . CP_1
Con separato provvedimento si provvederà alla revoca dell'ammissione della SIa al gratuito beneficio atteso il superamento del limite reddituale previsto per tale beneficio come sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che stata è già pronunciata in data 9 novembre 2023 di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, pubblicata in data 17 novembre 2023 così decide;
1) CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (nato in [...] 8 maggio ER
2008), mantenendo il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, anche ai fini anagrafici, in Milano, via Ansaldo n.12;
2) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario ordinario ER attualmente seguito con i tempi e le modalità attuate, previo accordi diretti e rimettendo al figlio la possibilità di apportare modifiche, nel rispetto sempre della sua volontà e compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni pagina 18 di 21 anche scolatici e di partecipazione alle varie attività, garantendo periodi di vacanza come già previsti in sede di separazione, in particolare per metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
la metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
i ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate invece il figlio potrà stare con il papà per tre settimane (di cui due anche consecutive),
sempre nel rispetto della volontà di e dei suoi impegni anche extrascolastici e delle sue esigenze;
ER
3) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE della casa ex coniugale sita in Milano, Via Ansaldo n.12, con tutti gli arredi alla madre;
spese condominiali ordinarie e utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50 %), così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836) dando atto che il mutuo continuerà ad essere sostenuto dai entrambi i mutuatari secondo il contratto di mutuo sottoscritto;
4) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (rivalutabile annualmente secondo indici Istat, prima rivalutazione luglio
2023) con il 100% delle spese mediche (in caso di polizza sanitaria facendosi carico anche dell'eventuale franchigia o della parte eventualmente non coperta dalla polizza) e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 19 di 21 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla SIa ex art. 5 Parte_1 Controparte_1 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'assegno divorzile di € 300,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata;
7) COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e CONDANNA a rifondere la residua misura di Parte_1
1/3 delle spese di lite che liquida in favore della SIa nella misura di € 2.400,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
8) PROVVEDE separatamente in ordine alla revoca all'ammissione della SIa al Controparte_1 beneficio del gratuito patrocinio.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 11 dicembre 2024.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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