Corte Cost., sentenza 31/03/2026, n. 44
CCOST
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al delitto consumato di estorsione semplice

    Poiché nei giudizi a quibus si procede per tentata estorsione, le questioni sollevate in riferimento al delitto consumato sono inammissibili per difetto di rilevanza.

  • Inammissibile
    Questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al delitto consumato di estorsione semplice

    Poiché nei giudizi a quibus si procede per tentata estorsione, le questioni sollevate in riferimento al delitto consumato sono inammissibili per difetto di rilevanza.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto alla rapina

    La Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., a causa della manifesta irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto alla rapina.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto alla rapina

    La Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., a causa della manifesta irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto alla rapina.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost.

    La Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., dall'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 2026, si è pronunciata su questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cassino, riguardanti l'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale. I giudici rimettenti hanno impugnato la norma nella parte in cui esclude la non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di estorsione, anche nella sua forma non aggravata, mentre tale esclusione per il delitto di rapina è limitata alle sole ipotesi aggravate. Il Giudice di Pavia ha sollevato la questione in un procedimento per tentata estorsione, ritenendo il fatto di particolare tenuità ma ostacolato dalla norma impugnata. Il Tribunale di Cassino ha sollevato questioni analoghe in un dibattimento per tentata estorsione, lamentando anche una violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena. Entrambi i rimettenti hanno invocato l'art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla rapina, e il Tribunale di Cassino ha altresì invocato l'art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni relative al delitto consumato di estorsione per difetto di rilevanza, poiché i giudizi a quibus riguardavano esclusivamente il delitto tentato. Nel merito, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui esclude la particolare tenuità del fatto per il delitto tentato di estorsione, anche non aggravata. La Corte ha ritenuto fondata la violazione dell'art. 3 Cost., evidenziando le profonde analogie strutturali e di disciplina tra i delitti di estorsione e rapina, entrambi plurioffensivi e caratterizzati dall'uso della violenza o minaccia, con pene edittali identiche e un trattamento sanzionatorio e processuale sostanzialmente omogeneo. La disparità di trattamento, consistente nell'ammettere la non punibilità per tenuità del fatto per la rapina non aggravata e nell'escluderla per l'estorsione non aggravata, è stata giudicata manifestamente irragionevole. L'accoglimento della questione relativa all'art. 3 Cost. ha comportato l'assorbimento delle censure concernenti l'art. 27 Cost.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 31/03/2026, n. 44
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 44
Data del deposito : 31 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo