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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 12851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12851 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.33812 /2024 Tra
avv.DELLA VEDOVA ALESSANDRO ,DELLA ROCCA Parte_1
VITTORIO)
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. GUSTAVO IANDOLO ) CP_1
nonche'
in persona del legale rapp.te p.t.( Controparte_2
Avv. GALLOZZI MICHELE) nonche'
Controparte_3
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720249083428587 notificata in data 29/08/2024 relativa ai seguenti avvisi di addebito: n. 39720220005746130000 e n. 39720220026272442000 lamentando l' omessa notifica degli stessi e la duplicazione della richiesta di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l' e l resistendo CP_1 Controparte_2 alla domanda sulla base di articolate argomentazioni. 1) Va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della che CP_4 non può essere chiamata a rispondere per i crediti maturati e accertati successivamente al 1° gennaio 2006 in quanto non oggetto di cessione.
2) Contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, dalla documentazione in atti versata dall' risulta che gli avvisi indicati in ricorso sono stati regolarmente CP_1 notificati ( precisamente : l' avviso di addebito n. 39720220005746130000 in data 1.8.22 e l' avviso di addebito n. 39720220026272442000 2.2.23) sicchè, essendo stato il ricorso depositato il 19.9.2024, risulta ampiamente spirato il termine di legge previsto per fare valere eventuali contestazioni nel merito delle pretese dell'Ente impositore ovvero per dedurre eventuali vizi di legittimità del titolo (opposizione agli atti esecutivi), rivelandosi del tutto tardive le doglianze espresse, in questa sede. Va pertanto rigettata la domanda avverso l'intimazione di pagamento, atteso che quest'ultima si fonda sul presupposto dell'annullamento dei ruoli impugnati, annullamento che non può essere pronunciato stante il decorso del termine perentorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidando tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13.8.2022, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pqm
Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun convenuto dell'importo di euro 1800 oltre oneri di legge ( con distrazione in favore dell' avv Gallozzi Michele difensore di ). Controparte_2
Il Giudice