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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
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n. 1024/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ME, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1024/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 24.6.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 24-28.6.2025, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per procura in atti CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco GENOVESE del foro di ME ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in ME (via Pietro Castelli, 216); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Domenico LEPORE del foro di
ME ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in LA (ME) (Via Calamaro n. 42; pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di ME;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (mantenimento al coniuge).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Per parte appellante:
“… 1) Ammettere in forma e rito il presente appello avverso la sentenza del Tribunale di ME n. 2562/2024 pubblicata il 14/11/2024, non notificata;
2) In accoglimento dell'appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata e/o comunque riformarla, per i motivi esposti in diritto, e, conseguentemente revocare la pronuncia di concessione di assegno di mantenimento in favore della sig.ra , solo in subordine, si CP_1 chiede ridurre l'ammontare dell'assegno ad importo non superiore ad euro 100,00. 3) Riformare la statuizione di compensazione delle spese e competenze del giudizio di primo grado con conseguente condanna a carico dell'appellata sig.ra 4) Condannare l'appellata alle spese e compensi del presente grado di CP_1 giudizio. 5) Condannare l'appellata per responsabilità aggravata secondo quanto chiesto ed esposto al motivo n. 5 del presente appello …”.
Per parte appellata:
“… Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 2562/2024 del Tribunale di ME. Parte_1 Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e CPA. In subordine la compensazione delle spese di giudizio …”.
Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della Controparte_2 pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 9.1.2025, 13.5.2025 e 5.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.30 C.P.C., depositato ed iscritto a ruolo in data 12.12.2024 e quindi notificato in data 4.2.2025, conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questa Corte proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
Civile di ME–Sezione Prima emessa al n. 2562 in data 14.11.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1368/2022 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale
(quale resistente) – pur aderendo alle invocate statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia dell'inammissibilità e/o del rigetto della domanda di addebito proposta dalla controparte ricorrente e la dichiarazione dell'inammissibilità e comunque il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, comprese quelle di ordine istruttorio, lamentava come erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” avesse pronunciato:
1. in relazione all'avvenuta concessione dell'assegno di mantenimento in favore della
CP_1
1.1. in assenza di domanda in merito allo stesso ed in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 C.C., nonché degli artt. 99 e 112 C.P.C., ossia con vizio di extrapetizione in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato in merito senza che alcuna domanda in merito fosse mai stata proposta dalla stessa prima della comparsa conclusionale del 5.9.2024, donde l'inammissibilità della richiesta de qua in quanto tardiva;
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1.2. con vizio di nullità per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in violazione dell'art. 132 C.P.C. n. 4; ed invero: la pronuncia sarebbe sorretta da una motivazione del tutto apparente, fondata su mera presupposizione dell'inadeguatezza dei redditi della in assenza di un'analisi CP_1 sulla possibilità che gli stessi fossero in grado o meno di consentirle effettivamente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio), e non consentirebbe di individuare l'iter logico argomentativo seguito per giungere a tale decisione;
1.3. in violazione degli artt. 156, 2727, 2729, 2967 C.C.:
1.3.1. nessuna prova essendo stata fornita dalla in merito CP_1 all'inadeguatezza dei propri redditi al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o ad un eventuale peggioramento del proprio tenore di vita;
1.3.2. in quanto la concessione dell'assegno avrebbe addirittura determinato uno squilibrio a danno dell'onerato (di euro 900 mensili); Pt_1
2. in punto d'invocata condanna ex art. 96 C.P.C. della atteso che: CP_1
l'avvenuta proposizione da parte della ricorrente di domande palesemente inammissibili nel procedimento di separazione e dell'insistenza con cui la stessa continuava a dichiarare che l'ex coniuge fosse stato condannato in sede penale (pur essendo stata prodotta la relativa sentenza di assoluzione) e che la stessa non si fosse costituita parte civile nel suddetto giudizio “per amore dei figli” (pur essendo stato depositato verbale d'udienza dal quale emergeva che la stessa aveva invece tentato di costituirsi, ma la sua costituzione era stata dichiarata inammissibile poiché proposta oltre i limiti temporali fissati dal codice di rito);
3. in punto di gravame delle spese di giudizio: meritando fossero fatte gravare sulla ia quelle relative al presente grado di CP_1 giudizio, sia quelle relative al precedente, nel quale la stessa avrebbe dovuto ut supra esser riconosciuta soccombente rispetto a tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dei propri petita suddetti, con: revoca della concessione dell'assegno di mantenimento o, in subordine, la riduzione dello stesso ad un importo non superiore a euro 100,00; condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C.
*
Parte appellata, già ricorrente nel giudizio di primo grado, si costituiva con atto depositato in data 9.5.2025, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che: in tutti gli atti successivi al ricorso erano state richiamate le difese ed eccezioni già avanzate e, inoltre, la aveva documentato quali fossero le proprie entrate, CP_1
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manifestando sempre il proprio interesse e bisogno di vedersi riconosciuta una somma tale da sopperire alle proprie difficoltà economiche. Evidenziava, inoltre, di essere stata raggiunta dal decreto ingiuntivo n. 358/2024 emesso dal Giudice di Pace di ME, a causa “del mancato pagamento delle quote ordinarie o straordinarie accumulate ancor prima della proposizione della domanda di separazione personale dei coniugi”;
sub 1.2. e sub 1.3., che: il Giudice di primo grado aveva valutato attentamente le richieste e allegazioni difensive espresse, soffermandosi minuziosamente su ogni profilo dedotto, ed aveva altresì correttamente individuato i criteri per l'assegnazione e liquidazione dell'assegno di mantenimento, ossia non solo del reddito dell'obbligato, ma di tutte le disponibilità e risorse comunque valutabili in termini economici, donde l'evidente non corrispondenza al vero della censura per cui dalla sentenza non si evincerebbe il tenore di vita delle parti, in virtù del fatto che la semplice ma esaustiva elencazione dei redditi della parti lasciava dedurre che le parti conducevano un tenore di vita elevato;
ancora, la contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, si era fatta CP_1 carico anche delle somme condominiali arretrate e non corrisposte, sicché non si era verificato nessuno squilibrio economico in danno del;
Pt_1
sub 2., che la sentenza aveva ben chiarito che la on aveva mai cercato di CP_1 screditare il , agendo nell'interesse esclusivo della ricerca della verità e Pt_1 ribadendo di non essersi costituita parte civile nel giudizio penale per non gravare sulla situazione del nominato;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma dell'impugnata sentenza, con condanna di parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 13.5.2025, celebrata – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – col deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, a quella del 24.6.2025 – essa pure svolta secondo il rito della cd. “trattazione scritta” – per l'introito in decisione della lite, con successiva ordinanza del 24-28.6.2025 la Corte senza alcuna ulteriore attività ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. in subiecta materia è costante l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI–1, ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 in fattispecie diversa ma con principio di diritto pienamente rilevante nella presente sede processuale, in cui la trattazione scritta è stata disposta ex art. 127 ter C.P.C.), per cui:
«… Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile,
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sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 C.P.C. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme …»;
II. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, rileva il Collegio quanto appresso.
L'eccezione sub 1.1. non è fondata.
Fermo in fatto che, diversamente da quanto assunto dalla difesa di parte appellante:
- per la prima volta, la parte ricorrente in prime cure azionava domanda di mantenimento pro se con la memoria integrativa ex art. 709 comma 3 C.P.C. depositata in data 5.6.2023 (in vista dell'udienza davanti al g.i., designato fissata per il 10.7.2023, allorché così allegava e instava:
“… il suddetto ha tenuto nascosto alla sig.ra e di riflesso a tutta la famiglia, il suo Pt_1 CP_1 interesse per l'impiego di capitali – somme di denaro - investiti in polizze assicurative nominative, omettendo, e quindi facendo venir meno, le già esigue fonti di sostentamento alla famiglia – si ricorda che sempre la ricorrente ha provveduto alla famiglia. Si dica il contrario. Ed invero il maliziosamente ha omesso Pt_1 di riferire come la spesa, le utenze di luce, acqua, gas e quant'altro sono state da sempre sopportate solo dalla sig.ra he dalla ricezione del suo primo stipendio, e con i dovuti sacrifici, ha cercato di portare CP_1
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avanti per quanto era ed è nelle sue possibilità, la casa e i figli facendoli vivere in un contesto dignitoso. Il tutto con privazioni …
- nulla opponendo in rito (e con difese solo di merito), anche a detta domanda ha replicato il con la propria comparsa di costituzione del 30.6.2023; Pt_1
- con note di trattazione scritta del 14.6.2024, la difesa della nsisteva nel CP_1 superiore petitum;
è noto in diritto l'indirizzo di legittimità (si v. da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 17590 del
28/6/2019) per cui:
«… In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, C.P.C., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius" …»;
indirizzo da cui si trae la piena ritualità e legittimità dell'integrazione delle domande originarie ut supra operata dalla d il rigetto della doglianza in argomento;
CP_1
venendo ora alle quaestiones (che possono avere trattazione congiunta) sub 1.2. e sub
1.3. nonché sub 2., osserva e rileva il Collegio che:
- pur nella non del tutto perspicua articolazione della relativa causa petendi, la ffriva – nei propri scritti difensivi – la seguente individuazione delle ragioni CP_1 donde la pretesa di mantenimento in riesame:
“… vera è la circostanza che provvede a pagare il mutuo, ma non risponde al vero la circostanza che il detto abbia provveduto al pagamento degli oneri condominiali … Pt_1
…. i figli e sono comproprietari di un immobile sito in ME, il quale lo ha Per_1 Per_2 Pt_1 affittato a terzi. Di detto affitto nè i figli e tanto meno la ricorrente hanno visto un centesimo;
le somme sono state tutte incassate al e spesi a suo “presumibilmente piacimento”, e non impiegati per le Pt_1 esigenze e/o bisogni e/o interessi della famiglia. Dei detti canoni di affitto, anche se incassati da , Pt_1 lo stesso, oltre a non aver reso edotti i proprietari – nello specifico i figli e – né la sig.ra Per_1 Per_2 e era a conoscenza, mai sono stati impiegati per pagare gli oneri condominiali anche di questo CP_1 immobile, tant'è che ad oggi la sig.ra unitamente ai figli e , sono costretti Controparte_1 Per_1 Per_2 a sopportare delle spese extra …”;
“… si insiste nella richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento, nella misura che codesto giudice riterrà opportuno, in favore della sig.ra vista la disparità di reddito tra le parti, ed utile Controparte_1 per poter continuare a mantenere lo stesso tenore di vita, anche in considerazione del fatto che la stessa ha sempre sopperito alle esigenze della famiglia, nonché al mantenimento dei figli, prima che gli stessi raggiungessero una propria indipendenza economica …”;
producendo altresì le proprie dichiarazioni dei redditi (per gli anni compresi tra il 2021 ed il 2023);
- la prova testimoniale (invocata dalla anche onde asseverare la riferita CP_1 disponibilità di rendita immobiliare in capo al ) non è stata ammessa Pt_1 dall'ordinanza del g.i. del 14.2.2024 né di tale provvedimento è stata richiesta la revoca (e parte odierna appellata, in sede di precisazione delle conclusioni, non insisteva nella
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superiore richiesta istruttoria, donde la rinuncia alla stessa per comportamento concludente);
- ex adverso, dalle difese del che ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per Pt_1 gli anni dal 2018 al 2020 e dal 2022 al 2024 ed un contratto di locazione (che lo vede gravato fino al 2027 di una spesa mensile di euro 550) – si trae che, a suo dire:
“… la medesima lavora stabilmente come infermiera presso l'Asp ME, con sede lavorativa Barcellona P.G. con un reddito, per quanto a conoscenza del , di € 1500,00 euro mensili … Pt_1
[circa] le questioni relative alla gestione e spese (extra) dell'immobile che i figli e hanno Per_1 Per_2 ricevuto in donazione … lavorando entrambi … la gestione di tale immobile ricade evidentemente sui predetti
… inoltre … il non ha nemmeno dato in locazione detto immobile, non avendone ad alcun titolo la Pt_1 disponibilità …”;
“… il , non potendo più approfittare della disponibilità di alloggio di proprietà del fratello della Pt_1 presso il quale si era temporaneamente trasferito, oggi ha anche l'ulteriore onere mensile del CP_1 canone di locazione pari ad € 550,00, per come emerge dal Contratto di locazione registrato il 17.4.2024, prodotto in giudizio in data 4/6/2024 unitamente agli ultimi dichiarativi reddituali. Dunque, non sussiste nemmeno lo squilibrio reddituale tra i coniugi e, comunque, giova evidenziarlo, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un assegno di mantenimento ancor più che, com'è noto, in tali situazioni l'onere della prova ricade sul richiedente …”;
- nella sentenza in riesame si legge quanto appresso, in parte qua:
“… risulta dagli atti che la percepisce redditi annui netti pari a circa € 19.000,00 mentre il CP_1
percepisce redditi netti per € 31.000,00. Pt_1 Risulta, ancora, che il sostiene spese per il canone di locazione della casa in cui è andato ad abitare Pt_1
- tenuto conto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità della - per € 550,00 mensili, CP_1 mentre, in ordine alla casa familiare è previsto un mutuo, cointestato ad entrambe le parti, con rata mensile di € 640,00 … deve ritenersi che gravi sullo stesso solo la metà della rata mensile di € 640,00, per un totale di
€ 320,00 … tenuto conto di redditi netti del pari ad € 31.000,00 annui netti e la somma fissa mensile Pt_1 di spese pari ad € 870,00 (pari ad € 550,00 a titolo di canone di locazione ed € 320,00 pari al 50% della quota di mutuo), tenuto conto di una disponibilità mensile di € 2580,00 circa (diviso il reddito annuo di € 31.000,00 per dodici mensilità) deve rilevarsi che lo stesso ha la disponibilità, detratte dette spese fisse, della somma mensile di € 1.713,00 laddove invece, la avendo redditi netti pari ad € 19.000,00 annui circa, ha CP_1 una disponibilità mensile di € di 1.583,00, sulla quale grava la quota del 50% della rata di mutuo, pari, come detto, ad € 320,00, con una disponibilità mensile netta di € 1.263,00 circa. Appare, dunque, evidente la sussistenza di uno squilibrio nelle situazioni delle parti che giustifica il riconoscimento, in favore della di un assegno di mantenimento che, tenuto conto dei dati CP_1 reddituali esposti, può essere determinato nella misura di € 350,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale
…”;
- se le superiori arguizioni possono condividersi i rilievi in punto d'an debeatur, atteso che:
sebbene non sia dato conoscere quanta parte del divario netto emergente tra i due coniugi (in ultimo, di euro 450) anche in passato fosse risparmiata o investita per fini comuni o interesse della famiglia o avesse diverso impiego, è da presumere che il residuo utilizzabile derivante dalla maggior redditività del non fosse destinato solo a Pt_1 fini personali del medesimo, bensì anche a interessi comuni al nucleo familiare di cui esso era parte;
sicché la quale parte integrante di detto nucleo, poteva di fatto godere d'una CP_1 liquidità corrente – e di accantonamenti – superiori a quella attingibile dalla sua personale redditività;
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merita invece accoglimento la difesa di parte appellante in punto di quantum, là dove assume esser stata eccessiva la liquidazione operata dal Giudice a quo di detto mantenimento (che ha incrementato fino ad euro 1.613 il reddito lucrabile dalla ridotto ad euro 1.363), poiché detto residuo poteva e potrebbe continuare CP_1
a destinarsi ai residui componenti del nucleo, esclusi da ultimo i due figli (dal conseguimento dell'autosufficienza); ma non in misura tale: da invertire (come avvenuto) la precedente capienza, la diversa redditività dei due coniugi non derivando da scelte poste in essere nell'interesse della famiglia;
ovvero, da condurre a parità (nel caso, ad euro 1.488 per entrambi, con gravame sul d'un mantenimento di euro 225) la liquidità finalmente disponibile ad essi, il Pt_1 venir meno della convivenza attenuando i doveri di solidarietà intraconiugale;
sicché equo appare riliquidare l'importo del mantenimento di spettanza dell'odierna appellata nella minor misura di euro 150 mensili (in quanto, comunque, pari ad ⅓ del divario emerso).
Nei superiori limiti andrà pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, operata la riforma del decisum di prime cure.
Quanto ai motivi di gravame sub 2. e sub 3., rileva la Corte che la confermanda soccombenza del in punto di mantenimento osta all'accoglibilità del rilievo Pt_1 sub 3. e pure all'utile conoscibilità della quaestio relativa al punto sub 2., in ragione del principio di diritto da ultimo ribadito da Cass. Sez. I, ordinanza n. 15232 del 30/5/2024, secondo cui:
«… la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito …»;
sicché le superiori doglianze vanno esse pure disattese.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla ribadita sua soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado di giudizio liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min.
Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
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non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia
[...] concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di € 4.869,67 come in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
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particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in fatto e in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di ME, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 12.12.2024 e notificato in data 4.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale Civile di ME–Sezione Prima emessa al n. 2562 in data 14.11.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1368/2022 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della stessa annualmente entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
1.2) conferma nel resto;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado, che liquida in complessivi euro 4.869,67 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ME, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 10.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
10
n. 1024/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ME, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1024/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 24.6.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 24-28.6.2025, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per procura in atti CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco GENOVESE del foro di ME ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in ME (via Pietro Castelli, 216); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Domenico LEPORE del foro di
ME ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in LA (ME) (Via Calamaro n. 42; pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di ME;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (mantenimento al coniuge).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Per parte appellante:
“… 1) Ammettere in forma e rito il presente appello avverso la sentenza del Tribunale di ME n. 2562/2024 pubblicata il 14/11/2024, non notificata;
2) In accoglimento dell'appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata e/o comunque riformarla, per i motivi esposti in diritto, e, conseguentemente revocare la pronuncia di concessione di assegno di mantenimento in favore della sig.ra , solo in subordine, si CP_1 chiede ridurre l'ammontare dell'assegno ad importo non superiore ad euro 100,00. 3) Riformare la statuizione di compensazione delle spese e competenze del giudizio di primo grado con conseguente condanna a carico dell'appellata sig.ra 4) Condannare l'appellata alle spese e compensi del presente grado di CP_1 giudizio. 5) Condannare l'appellata per responsabilità aggravata secondo quanto chiesto ed esposto al motivo n. 5 del presente appello …”.
Per parte appellata:
“… Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 2562/2024 del Tribunale di ME. Parte_1 Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e CPA. In subordine la compensazione delle spese di giudizio …”.
Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della Controparte_2 pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 9.1.2025, 13.5.2025 e 5.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.30 C.P.C., depositato ed iscritto a ruolo in data 12.12.2024 e quindi notificato in data 4.2.2025, conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questa Corte proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
Civile di ME–Sezione Prima emessa al n. 2562 in data 14.11.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1368/2022 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale
(quale resistente) – pur aderendo alle invocate statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia dell'inammissibilità e/o del rigetto della domanda di addebito proposta dalla controparte ricorrente e la dichiarazione dell'inammissibilità e comunque il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, comprese quelle di ordine istruttorio, lamentava come erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” avesse pronunciato:
1. in relazione all'avvenuta concessione dell'assegno di mantenimento in favore della
CP_1
1.1. in assenza di domanda in merito allo stesso ed in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 C.C., nonché degli artt. 99 e 112 C.P.C., ossia con vizio di extrapetizione in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato in merito senza che alcuna domanda in merito fosse mai stata proposta dalla stessa prima della comparsa conclusionale del 5.9.2024, donde l'inammissibilità della richiesta de qua in quanto tardiva;
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1.2. con vizio di nullità per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in violazione dell'art. 132 C.P.C. n. 4; ed invero: la pronuncia sarebbe sorretta da una motivazione del tutto apparente, fondata su mera presupposizione dell'inadeguatezza dei redditi della in assenza di un'analisi CP_1 sulla possibilità che gli stessi fossero in grado o meno di consentirle effettivamente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio), e non consentirebbe di individuare l'iter logico argomentativo seguito per giungere a tale decisione;
1.3. in violazione degli artt. 156, 2727, 2729, 2967 C.C.:
1.3.1. nessuna prova essendo stata fornita dalla in merito CP_1 all'inadeguatezza dei propri redditi al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o ad un eventuale peggioramento del proprio tenore di vita;
1.3.2. in quanto la concessione dell'assegno avrebbe addirittura determinato uno squilibrio a danno dell'onerato (di euro 900 mensili); Pt_1
2. in punto d'invocata condanna ex art. 96 C.P.C. della atteso che: CP_1
l'avvenuta proposizione da parte della ricorrente di domande palesemente inammissibili nel procedimento di separazione e dell'insistenza con cui la stessa continuava a dichiarare che l'ex coniuge fosse stato condannato in sede penale (pur essendo stata prodotta la relativa sentenza di assoluzione) e che la stessa non si fosse costituita parte civile nel suddetto giudizio “per amore dei figli” (pur essendo stato depositato verbale d'udienza dal quale emergeva che la stessa aveva invece tentato di costituirsi, ma la sua costituzione era stata dichiarata inammissibile poiché proposta oltre i limiti temporali fissati dal codice di rito);
3. in punto di gravame delle spese di giudizio: meritando fossero fatte gravare sulla ia quelle relative al presente grado di CP_1 giudizio, sia quelle relative al precedente, nel quale la stessa avrebbe dovuto ut supra esser riconosciuta soccombente rispetto a tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dei propri petita suddetti, con: revoca della concessione dell'assegno di mantenimento o, in subordine, la riduzione dello stesso ad un importo non superiore a euro 100,00; condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C.
*
Parte appellata, già ricorrente nel giudizio di primo grado, si costituiva con atto depositato in data 9.5.2025, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che: in tutti gli atti successivi al ricorso erano state richiamate le difese ed eccezioni già avanzate e, inoltre, la aveva documentato quali fossero le proprie entrate, CP_1
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manifestando sempre il proprio interesse e bisogno di vedersi riconosciuta una somma tale da sopperire alle proprie difficoltà economiche. Evidenziava, inoltre, di essere stata raggiunta dal decreto ingiuntivo n. 358/2024 emesso dal Giudice di Pace di ME, a causa “del mancato pagamento delle quote ordinarie o straordinarie accumulate ancor prima della proposizione della domanda di separazione personale dei coniugi”;
sub 1.2. e sub 1.3., che: il Giudice di primo grado aveva valutato attentamente le richieste e allegazioni difensive espresse, soffermandosi minuziosamente su ogni profilo dedotto, ed aveva altresì correttamente individuato i criteri per l'assegnazione e liquidazione dell'assegno di mantenimento, ossia non solo del reddito dell'obbligato, ma di tutte le disponibilità e risorse comunque valutabili in termini economici, donde l'evidente non corrispondenza al vero della censura per cui dalla sentenza non si evincerebbe il tenore di vita delle parti, in virtù del fatto che la semplice ma esaustiva elencazione dei redditi della parti lasciava dedurre che le parti conducevano un tenore di vita elevato;
ancora, la contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, si era fatta CP_1 carico anche delle somme condominiali arretrate e non corrisposte, sicché non si era verificato nessuno squilibrio economico in danno del;
Pt_1
sub 2., che la sentenza aveva ben chiarito che la on aveva mai cercato di CP_1 screditare il , agendo nell'interesse esclusivo della ricerca della verità e Pt_1 ribadendo di non essersi costituita parte civile nel giudizio penale per non gravare sulla situazione del nominato;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma dell'impugnata sentenza, con condanna di parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 13.5.2025, celebrata – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – col deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, a quella del 24.6.2025 – essa pure svolta secondo il rito della cd. “trattazione scritta” – per l'introito in decisione della lite, con successiva ordinanza del 24-28.6.2025 la Corte senza alcuna ulteriore attività ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. in subiecta materia è costante l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI–1, ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 in fattispecie diversa ma con principio di diritto pienamente rilevante nella presente sede processuale, in cui la trattazione scritta è stata disposta ex art. 127 ter C.P.C.), per cui:
«… Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile,
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sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 C.P.C. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme …»;
II. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, rileva il Collegio quanto appresso.
L'eccezione sub 1.1. non è fondata.
Fermo in fatto che, diversamente da quanto assunto dalla difesa di parte appellante:
- per la prima volta, la parte ricorrente in prime cure azionava domanda di mantenimento pro se con la memoria integrativa ex art. 709 comma 3 C.P.C. depositata in data 5.6.2023 (in vista dell'udienza davanti al g.i., designato fissata per il 10.7.2023, allorché così allegava e instava:
“… il suddetto ha tenuto nascosto alla sig.ra e di riflesso a tutta la famiglia, il suo Pt_1 CP_1 interesse per l'impiego di capitali – somme di denaro - investiti in polizze assicurative nominative, omettendo, e quindi facendo venir meno, le già esigue fonti di sostentamento alla famiglia – si ricorda che sempre la ricorrente ha provveduto alla famiglia. Si dica il contrario. Ed invero il maliziosamente ha omesso Pt_1 di riferire come la spesa, le utenze di luce, acqua, gas e quant'altro sono state da sempre sopportate solo dalla sig.ra he dalla ricezione del suo primo stipendio, e con i dovuti sacrifici, ha cercato di portare CP_1
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avanti per quanto era ed è nelle sue possibilità, la casa e i figli facendoli vivere in un contesto dignitoso. Il tutto con privazioni …
- nulla opponendo in rito (e con difese solo di merito), anche a detta domanda ha replicato il con la propria comparsa di costituzione del 30.6.2023; Pt_1
- con note di trattazione scritta del 14.6.2024, la difesa della nsisteva nel CP_1 superiore petitum;
è noto in diritto l'indirizzo di legittimità (si v. da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 17590 del
28/6/2019) per cui:
«… In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, C.P.C., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius" …»;
indirizzo da cui si trae la piena ritualità e legittimità dell'integrazione delle domande originarie ut supra operata dalla d il rigetto della doglianza in argomento;
CP_1
venendo ora alle quaestiones (che possono avere trattazione congiunta) sub 1.2. e sub
1.3. nonché sub 2., osserva e rileva il Collegio che:
- pur nella non del tutto perspicua articolazione della relativa causa petendi, la ffriva – nei propri scritti difensivi – la seguente individuazione delle ragioni CP_1 donde la pretesa di mantenimento in riesame:
“… vera è la circostanza che provvede a pagare il mutuo, ma non risponde al vero la circostanza che il detto abbia provveduto al pagamento degli oneri condominiali … Pt_1
…. i figli e sono comproprietari di un immobile sito in ME, il quale lo ha Per_1 Per_2 Pt_1 affittato a terzi. Di detto affitto nè i figli e tanto meno la ricorrente hanno visto un centesimo;
le somme sono state tutte incassate al e spesi a suo “presumibilmente piacimento”, e non impiegati per le Pt_1 esigenze e/o bisogni e/o interessi della famiglia. Dei detti canoni di affitto, anche se incassati da , Pt_1 lo stesso, oltre a non aver reso edotti i proprietari – nello specifico i figli e – né la sig.ra Per_1 Per_2 e era a conoscenza, mai sono stati impiegati per pagare gli oneri condominiali anche di questo CP_1 immobile, tant'è che ad oggi la sig.ra unitamente ai figli e , sono costretti Controparte_1 Per_1 Per_2 a sopportare delle spese extra …”;
“… si insiste nella richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento, nella misura che codesto giudice riterrà opportuno, in favore della sig.ra vista la disparità di reddito tra le parti, ed utile Controparte_1 per poter continuare a mantenere lo stesso tenore di vita, anche in considerazione del fatto che la stessa ha sempre sopperito alle esigenze della famiglia, nonché al mantenimento dei figli, prima che gli stessi raggiungessero una propria indipendenza economica …”;
producendo altresì le proprie dichiarazioni dei redditi (per gli anni compresi tra il 2021 ed il 2023);
- la prova testimoniale (invocata dalla anche onde asseverare la riferita CP_1 disponibilità di rendita immobiliare in capo al ) non è stata ammessa Pt_1 dall'ordinanza del g.i. del 14.2.2024 né di tale provvedimento è stata richiesta la revoca (e parte odierna appellata, in sede di precisazione delle conclusioni, non insisteva nella
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superiore richiesta istruttoria, donde la rinuncia alla stessa per comportamento concludente);
- ex adverso, dalle difese del che ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per Pt_1 gli anni dal 2018 al 2020 e dal 2022 al 2024 ed un contratto di locazione (che lo vede gravato fino al 2027 di una spesa mensile di euro 550) – si trae che, a suo dire:
“… la medesima lavora stabilmente come infermiera presso l'Asp ME, con sede lavorativa Barcellona P.G. con un reddito, per quanto a conoscenza del , di € 1500,00 euro mensili … Pt_1
[circa] le questioni relative alla gestione e spese (extra) dell'immobile che i figli e hanno Per_1 Per_2 ricevuto in donazione … lavorando entrambi … la gestione di tale immobile ricade evidentemente sui predetti
… inoltre … il non ha nemmeno dato in locazione detto immobile, non avendone ad alcun titolo la Pt_1 disponibilità …”;
“… il , non potendo più approfittare della disponibilità di alloggio di proprietà del fratello della Pt_1 presso il quale si era temporaneamente trasferito, oggi ha anche l'ulteriore onere mensile del CP_1 canone di locazione pari ad € 550,00, per come emerge dal Contratto di locazione registrato il 17.4.2024, prodotto in giudizio in data 4/6/2024 unitamente agli ultimi dichiarativi reddituali. Dunque, non sussiste nemmeno lo squilibrio reddituale tra i coniugi e, comunque, giova evidenziarlo, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un assegno di mantenimento ancor più che, com'è noto, in tali situazioni l'onere della prova ricade sul richiedente …”;
- nella sentenza in riesame si legge quanto appresso, in parte qua:
“… risulta dagli atti che la percepisce redditi annui netti pari a circa € 19.000,00 mentre il CP_1
percepisce redditi netti per € 31.000,00. Pt_1 Risulta, ancora, che il sostiene spese per il canone di locazione della casa in cui è andato ad abitare Pt_1
- tenuto conto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità della - per € 550,00 mensili, CP_1 mentre, in ordine alla casa familiare è previsto un mutuo, cointestato ad entrambe le parti, con rata mensile di € 640,00 … deve ritenersi che gravi sullo stesso solo la metà della rata mensile di € 640,00, per un totale di
€ 320,00 … tenuto conto di redditi netti del pari ad € 31.000,00 annui netti e la somma fissa mensile Pt_1 di spese pari ad € 870,00 (pari ad € 550,00 a titolo di canone di locazione ed € 320,00 pari al 50% della quota di mutuo), tenuto conto di una disponibilità mensile di € 2580,00 circa (diviso il reddito annuo di € 31.000,00 per dodici mensilità) deve rilevarsi che lo stesso ha la disponibilità, detratte dette spese fisse, della somma mensile di € 1.713,00 laddove invece, la avendo redditi netti pari ad € 19.000,00 annui circa, ha CP_1 una disponibilità mensile di € di 1.583,00, sulla quale grava la quota del 50% della rata di mutuo, pari, come detto, ad € 320,00, con una disponibilità mensile netta di € 1.263,00 circa. Appare, dunque, evidente la sussistenza di uno squilibrio nelle situazioni delle parti che giustifica il riconoscimento, in favore della di un assegno di mantenimento che, tenuto conto dei dati CP_1 reddituali esposti, può essere determinato nella misura di € 350,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale
…”;
- se le superiori arguizioni possono condividersi i rilievi in punto d'an debeatur, atteso che:
sebbene non sia dato conoscere quanta parte del divario netto emergente tra i due coniugi (in ultimo, di euro 450) anche in passato fosse risparmiata o investita per fini comuni o interesse della famiglia o avesse diverso impiego, è da presumere che il residuo utilizzabile derivante dalla maggior redditività del non fosse destinato solo a Pt_1 fini personali del medesimo, bensì anche a interessi comuni al nucleo familiare di cui esso era parte;
sicché la quale parte integrante di detto nucleo, poteva di fatto godere d'una CP_1 liquidità corrente – e di accantonamenti – superiori a quella attingibile dalla sua personale redditività;
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merita invece accoglimento la difesa di parte appellante in punto di quantum, là dove assume esser stata eccessiva la liquidazione operata dal Giudice a quo di detto mantenimento (che ha incrementato fino ad euro 1.613 il reddito lucrabile dalla ridotto ad euro 1.363), poiché detto residuo poteva e potrebbe continuare CP_1
a destinarsi ai residui componenti del nucleo, esclusi da ultimo i due figli (dal conseguimento dell'autosufficienza); ma non in misura tale: da invertire (come avvenuto) la precedente capienza, la diversa redditività dei due coniugi non derivando da scelte poste in essere nell'interesse della famiglia;
ovvero, da condurre a parità (nel caso, ad euro 1.488 per entrambi, con gravame sul d'un mantenimento di euro 225) la liquidità finalmente disponibile ad essi, il Pt_1 venir meno della convivenza attenuando i doveri di solidarietà intraconiugale;
sicché equo appare riliquidare l'importo del mantenimento di spettanza dell'odierna appellata nella minor misura di euro 150 mensili (in quanto, comunque, pari ad ⅓ del divario emerso).
Nei superiori limiti andrà pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, operata la riforma del decisum di prime cure.
Quanto ai motivi di gravame sub 2. e sub 3., rileva la Corte che la confermanda soccombenza del in punto di mantenimento osta all'accoglibilità del rilievo Pt_1 sub 3. e pure all'utile conoscibilità della quaestio relativa al punto sub 2., in ragione del principio di diritto da ultimo ribadito da Cass. Sez. I, ordinanza n. 15232 del 30/5/2024, secondo cui:
«… la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito …»;
sicché le superiori doglianze vanno esse pure disattese.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla ribadita sua soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado di giudizio liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min.
Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
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non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia
[...] concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di € 4.869,67 come in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
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particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in fatto e in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di ME, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 12.12.2024 e notificato in data 4.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale Civile di ME–Sezione Prima emessa al n. 2562 in data 14.11.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1368/2022 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della stessa annualmente entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
1.2) conferma nel resto;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado, che liquida in complessivi euro 4.869,67 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ME, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 10.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
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