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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9027/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9027/2023
Oggi all'udienza del 30 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 9027 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pagina 1 di 6 tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , nato a [...] il [...] e residente in [...]
n°10, C.F. , P.IVA. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1 P.IVA_1
GI Tumminello del Foro di Palermo giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Benevento (BN) in Via F. Raguzzini n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Luigi Diego Perifano, C.F. , fax 0824/314174 C.F._2 opponente
Avv. GI AU ( ), nato a [...] il [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Fragneta n. 7 – 82030 Torrecuso (BN), presso lo dell'avv. Francesca Maffei che lo rappresenta e lo assiste , congiuntamente ad esso comparente, giusta procura in atti opposta
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando sulla opposizione a precetto proposta da Parte_1
nei confronti di AU GI, così provvede :
[...]
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di precetto che per l'effetto rigetta;
- condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di AU GI che liquida, ex D.M. n. 147/2022, in euro 1700,00 a titolo di competenze oltre rimborso generale nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023 la società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. AU
[...]
pagina 2 di 6 GI con il quale, in forza della sentenza n.1113/2023 emessa dal Tribunale civile di
Benevento, gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 5.382,31 oltre spese successive a titolo di compensi professionali liquidate nella citata sentenza in favore dell'avv.
AU, quale distrattario delle spese processuali. A fondamento della proposta opposizione deduceva l'opponente, società Parte_1
che avverso la citata sentenza era stato proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di
Napoli, con il quale veniva chiesta la riforma della citata sentenza nella parte in cui attribuiva la soccombenza virtuale, con conseguente condanna alle spese del giudizio a carico dell'odierna opponente, ovvero le spese processuali che costituiscono l'oggetto del precetto opposto;
rilevava che il giudice di prime cure aveva omesso di fare confluire nel suo processo decisionale atti decisivi quale l'interrogatorio formale del legale rappresentante della , di cui pure dava atto nella sentenza impugnata ed il cui verbale non Parte_2
risultavaessere presente nel fascicolo del processo;
che in tale circostanza il legale rappresentante della aveva riconosciuto, non contestando gli assunti Pt_2 dell'opponente e, dunque, determinando la propria confessione giudiziale, che la responsabilità per la mancata consegna del bene oggetto del decreto ingiuntivo, la cui opposizione aveva dato inizio al giudizio di primo grado, era da ricondurre alla propria condotta colpevole e non conforme al dettato contrattuale;
che, pertanto, i motivi di appello dimostrano in modo incontrovertibile come il ritardo nella consegna del bene , e dunque la causa dell'instaurazione del giudizio primigenio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato dovuto esclusivamente alla condotta colpevole dell'appellata; Chiedeva , quindi
“sospendere inaudita altera parte l'esecuzione in danno della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il
[...] Parte_1
07.02.1994 e residente in [...], C.F. , P.IVA. CodiceFiscale_4
, per le causali in narrativa Nel merito - rigettare le domande spiegate nei confronti del P.IVA_1 sig. della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore - rigettare le domande così come formulate, poiché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A.,C.p.A. e rimborso forfettario.
Si costituiva ritualmente l'avv. AU GI con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione, poiché destituita di fondamento. pagina 3 di 6 Ed invocava il rigetto della spiegata opposizione.
Alla prima udienza , con separata ordinanza riservata , veniva dichiarata la nullità dell'atto introduttivo , poiché l'opposizione ex art. 615cpc era stata proposta con ricorso anziché con atto di citazione, ne veniva disposta la rinnovazione dell'atto; indi istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti , sulle conclusioni rassegante dalle stesse parti , la causa
è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e va , pertanto, rigettata.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Nella specie, il titolo giudiziale posto a fondamento del precetto opposto (sentenza del
Tribunale di Benevento la Corte di Appello di Palermo n.1113/2023 del 17.05.2023)è, ictu oculi, una sentenza di “condanna” esecutiva ex lege ( art. 282 cpc.) afferenti il pagamento delle spese processuali
Passando alle domande ex art. 615 cpc, quanto ai motivi dedotti, è principio assolutamente pacifico che in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore procedente in virtù di un titolo giudiziale può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo medesimo e non anche sulla base dei fatti che, in quanto verificatisi in periodo precedente, avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo.
pagina 4 di 6 Nell'opposizione ex art. 615 cpc il titolo giudiziale non può dunque essere preso in considerazione nel suo contenuto intrinseco quale fonte di diritto già accertato, ma solo in relazione alla questione della sua attuale e valida esistenza in rapporto all'azione esecutiva esperita, per stabilire se quest'ultima manchi di titolo o se il titolo, originariamente esistente, sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Pertanto, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, solo quando i vizi della formazione del provvedimento si risolvono in cause di inesistenza giuridica di questo, mentre gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, debbono essere fatte valere nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
Pertanto, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti alla formazione Titolo, nella specie la sentenza, fatto valere come titolo esecutivo, solo quando i vizi della formazione dello stesso si risolvono in cause di inesistenza giuridica, mentre gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, debbono essere fatte valere con gli specifici mezzi di impugnazione previsti dalla legge, e pertanto, nel caso di specie, nel giudizio di Appello come è d'altronde effettivamente avvenuto.
Posto che, promossa una procedura esecutiva sulla base di un titolo esecutivo , in pendenza di impugnazione in appello il titolo esecutivo resta il provvedimento azionato, nella specie la sentenza di primo grado, sicché è in relazione ad esso che deve individuarsi l'eventuale sopravvenienza di un fatto estintivo dell'obbligazione (Cass. 5381/13).
Deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte opponente non ha dedotto alcun fatto estintivo successivo alla emissione del decreto ingiuntivo, ma ha dedotto unicamente, nella citazione ex art. 615 c1 cpc, di avere proposto appelll avverso la Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege , e, nella citazione ex art. 615 c2 cpc, solo circostanze, inerenti ai motivi di appello proposto.
La violazione da parte dell'opponente dei suindicati principi costituisce causa di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc (Cass. 22402/08).
pagina 5 di 6 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 30 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9027/2023
Oggi all'udienza del 30 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 9027 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pagina 1 di 6 tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , nato a [...] il [...] e residente in [...]
n°10, C.F. , P.IVA. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1 P.IVA_1
GI Tumminello del Foro di Palermo giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Benevento (BN) in Via F. Raguzzini n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Luigi Diego Perifano, C.F. , fax 0824/314174 C.F._2 opponente
Avv. GI AU ( ), nato a [...] il [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Fragneta n. 7 – 82030 Torrecuso (BN), presso lo dell'avv. Francesca Maffei che lo rappresenta e lo assiste , congiuntamente ad esso comparente, giusta procura in atti opposta
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando sulla opposizione a precetto proposta da Parte_1
nei confronti di AU GI, così provvede :
[...]
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di precetto che per l'effetto rigetta;
- condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di AU GI che liquida, ex D.M. n. 147/2022, in euro 1700,00 a titolo di competenze oltre rimborso generale nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023 la società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. AU
[...]
pagina 2 di 6 GI con il quale, in forza della sentenza n.1113/2023 emessa dal Tribunale civile di
Benevento, gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 5.382,31 oltre spese successive a titolo di compensi professionali liquidate nella citata sentenza in favore dell'avv.
AU, quale distrattario delle spese processuali. A fondamento della proposta opposizione deduceva l'opponente, società Parte_1
che avverso la citata sentenza era stato proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di
Napoli, con il quale veniva chiesta la riforma della citata sentenza nella parte in cui attribuiva la soccombenza virtuale, con conseguente condanna alle spese del giudizio a carico dell'odierna opponente, ovvero le spese processuali che costituiscono l'oggetto del precetto opposto;
rilevava che il giudice di prime cure aveva omesso di fare confluire nel suo processo decisionale atti decisivi quale l'interrogatorio formale del legale rappresentante della , di cui pure dava atto nella sentenza impugnata ed il cui verbale non Parte_2
risultavaessere presente nel fascicolo del processo;
che in tale circostanza il legale rappresentante della aveva riconosciuto, non contestando gli assunti Pt_2 dell'opponente e, dunque, determinando la propria confessione giudiziale, che la responsabilità per la mancata consegna del bene oggetto del decreto ingiuntivo, la cui opposizione aveva dato inizio al giudizio di primo grado, era da ricondurre alla propria condotta colpevole e non conforme al dettato contrattuale;
che, pertanto, i motivi di appello dimostrano in modo incontrovertibile come il ritardo nella consegna del bene , e dunque la causa dell'instaurazione del giudizio primigenio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato dovuto esclusivamente alla condotta colpevole dell'appellata; Chiedeva , quindi
“sospendere inaudita altera parte l'esecuzione in danno della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il
[...] Parte_1
07.02.1994 e residente in [...], C.F. , P.IVA. CodiceFiscale_4
, per le causali in narrativa Nel merito - rigettare le domande spiegate nei confronti del P.IVA_1 sig. della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore - rigettare le domande così come formulate, poiché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A.,C.p.A. e rimborso forfettario.
Si costituiva ritualmente l'avv. AU GI con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione, poiché destituita di fondamento. pagina 3 di 6 Ed invocava il rigetto della spiegata opposizione.
Alla prima udienza , con separata ordinanza riservata , veniva dichiarata la nullità dell'atto introduttivo , poiché l'opposizione ex art. 615cpc era stata proposta con ricorso anziché con atto di citazione, ne veniva disposta la rinnovazione dell'atto; indi istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti , sulle conclusioni rassegante dalle stesse parti , la causa
è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e va , pertanto, rigettata.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Nella specie, il titolo giudiziale posto a fondamento del precetto opposto (sentenza del
Tribunale di Benevento la Corte di Appello di Palermo n.1113/2023 del 17.05.2023)è, ictu oculi, una sentenza di “condanna” esecutiva ex lege ( art. 282 cpc.) afferenti il pagamento delle spese processuali
Passando alle domande ex art. 615 cpc, quanto ai motivi dedotti, è principio assolutamente pacifico che in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore procedente in virtù di un titolo giudiziale può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo medesimo e non anche sulla base dei fatti che, in quanto verificatisi in periodo precedente, avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo.
pagina 4 di 6 Nell'opposizione ex art. 615 cpc il titolo giudiziale non può dunque essere preso in considerazione nel suo contenuto intrinseco quale fonte di diritto già accertato, ma solo in relazione alla questione della sua attuale e valida esistenza in rapporto all'azione esecutiva esperita, per stabilire se quest'ultima manchi di titolo o se il titolo, originariamente esistente, sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Pertanto, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, solo quando i vizi della formazione del provvedimento si risolvono in cause di inesistenza giuridica di questo, mentre gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, debbono essere fatte valere nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
Pertanto, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti alla formazione Titolo, nella specie la sentenza, fatto valere come titolo esecutivo, solo quando i vizi della formazione dello stesso si risolvono in cause di inesistenza giuridica, mentre gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, debbono essere fatte valere con gli specifici mezzi di impugnazione previsti dalla legge, e pertanto, nel caso di specie, nel giudizio di Appello come è d'altronde effettivamente avvenuto.
Posto che, promossa una procedura esecutiva sulla base di un titolo esecutivo , in pendenza di impugnazione in appello il titolo esecutivo resta il provvedimento azionato, nella specie la sentenza di primo grado, sicché è in relazione ad esso che deve individuarsi l'eventuale sopravvenienza di un fatto estintivo dell'obbligazione (Cass. 5381/13).
Deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte opponente non ha dedotto alcun fatto estintivo successivo alla emissione del decreto ingiuntivo, ma ha dedotto unicamente, nella citazione ex art. 615 c1 cpc, di avere proposto appelll avverso la Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege , e, nella citazione ex art. 615 c2 cpc, solo circostanze, inerenti ai motivi di appello proposto.
La violazione da parte dell'opponente dei suindicati principi costituisce causa di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc (Cass. 22402/08).
pagina 5 di 6 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 30 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6