Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 496
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di intestazione e notificazione

    La Corte ha ritenuto che i fondi comuni di investimento, pur essendo patrimoni separati, sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e che la società di gestione del risparmio (SGR) è il soggetto che deve occuparsi degli adempimenti tributari, pur dovendo farvi fronte con il patrimonio dei fondi stessi. Pertanto, la SGR è il soggetto legittimato a ricevere gli atti impositivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 496
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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