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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19446/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19446/18 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da codice fiscale: , rappr.to e difeso per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'Avv. Adriana Maria Ermelinda Villani;
-attore-
contro
1) , società con sede in Milano via Della Controparte_1
Chiusa N.2, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di
Napoli, presso il cui studio è elettivamente domicilia in Napoli Viale Augusto 162;
2) , codice fiscale;
Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 9 - Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 19 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con atto notificato il 13.12.2018 citava in giudizio Parte_1 CP_2
e assumendo che:
[...] Controparte_1
- il giorno 20/02/2010 alle ore 16,00 circa, in Mascalucia (CT), percorreva Via Roma
alla guida del proprio motoveicolo MV Agusta tg. DD65365;
- il detto motoveicolo veniva colliso dall'autovettura Ford Escape tg. CN671HT, la cui conducente proveniente da Via Monteverde, laddove è collocato il segnale di STOP, si immetteva nella suindicata strada senza concedere la dovuta precedenza ad esso istante;
- la conducente della detta autovettura si spostava improvvisamente e senza previa segnalazione dal margine destro di Via Roma verso sinistra, con movimento diagonale, per immettersi nell'area privata del Condominio ubicato al civico n. 260;
- vedendosi intersecata la direttiva di marcia, quando si trovava quasi affiancato all'autovettura Ford, deviava verso sinistra per evitare la collisione, ma veniva urtato alla parte laterale destra del motoveicolo condotto dalla portiera anteriore sinistra della detta autovettura, il cui conducente proseguiva la manovra di svolta senza avvedersi di esso istante;
pagina 2 di 9 - a seguito del detto evento, rovinava al suolo riportando lesioni, per le quali veniva trasportato presso l'ospedale di Catania, per le cure del caso, mentre il CP_3
motoveicolo riportava danni, a seguito di caduta al suolo.
Ciò premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti e specificati in citazione.
Si costituiva l'assicurazione convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici;
l'altra convenuta, anche se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Venivano espletate una c.t.u. e una consulenza d'ufficio medico-legale.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione proposta dall'assicurazione convenuta;
infatti, per come documentato dall'attore (vd. allegati 1 e
2) il termine prescrizionale biennale per i danni materiali e di sei anni per il danno biologico (vd. art. 2947, comma 2 e 3 c.c.) non si è perfezionato alla data di notifica dell'atto di citazione (13 dicembre 2018) visti i vari atti interruttivi dal 2010 al 2017. Del resto, nulla di specifico al riguardo ha più dedotto l'assicurazione convenuta nella ampia ed articolata comparsa conclusionale.
Va poi rigettata l'eccezione dell'assicurazione convenuta avente ad oggetto la non risarcibilità dei danni de quibus sul presupposto che l'attore era alla guida del proprio motociclo in assenza di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.
Infatti, anche a voler effettivamente rilevare la grave e deplorevole condotta antisociale posta in essere dall'attore, va osservato che, malgrado le sentenze del tribunale di Napoli indicate dall'assicurazione convenuta anche in seno alla comparsa conclusionale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del pagina 3 di 9 veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno” (vd. Cass. n. 1179/22).
Nel merito, si osserva che alla luce del verbale dei vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro ed allegato al fascicolo di parte attrice nonché della espletata CTU sussiste la corresponsabilità in eguale misura di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. In primo luogo, vi è la responsabilità di per violazione dell'articolo Controparte_2
154 del C.d.S. rubricato “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”, in quanto è evidente che la stessa nell'eseguire la volta a sinistra per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio non si è assicurata di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. In secondo luogo, per come anche correttamente accertato dai vigili urbani, vi è la responsabilità dell'attore per violazione dell'art. 141 1°
e 2° CDS secondo cui: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso,
alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Tale violazione si ricava altresì considerando i rilevanti danni subiti da pagina 4 di 9 entrambi i mezzi coinvolti, per come emerge dalla relativa documentazione fotografica in atti.
È quindi provata la colposa violazione in eguale misura da parte di entrambi i conducenti di fondamentali regole della circolazione stradale ed è provato il nesso causale tra tali negligenti condotte di guida e l'incidente per cui è causa.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti dall'attore, la c.t.u. medico legale ha correttamente e puntualmente accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo é derivato un danno biologico temporaneo pari a giorni 15 di inabilità assoluta e giorni 10 di inabilità parziale sia al 75% che al 50%, nonché un danno biologico permanente pari al 9% (notevolmente inferiore al 18% invocato in citazione, circostanza da tenere in conto con riferimento alla liquidazione delle spese processuali di cui si dirà).
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità
psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828).
In particolare, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni sulle lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 cod. ass., i cui importi per la liquidazione vengono aggiornati annualmente.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità
dei postumi permanenti, il cd. danno biologico in senso stretto subìto da parte attrice
(anni 27 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla pagina 5 di 9 decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, contrariamente a quanto dedotto dall'attore in comparsa conclusionale) va liquidato in euro € 17.942,34 per il danno permanente e in euro € 1.519,10 per il danno temporaneo per un totale pari ad € 19.461,44 in valori monetari attuali;
come già sopra detto, sussiste un concorso di responsabilità dell'attore nella misura del 50%, per cui allo stesso spetta al riguardo un risarcimento di euro 9.730,72.
Il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive meramente allegate -
nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza - non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-
funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite al solo danno biologico).
Come detto, il danno in esame di euro 9.730,72 è stato stimato in valori attuali;
poiché
nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della pagina 6 di 9 sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
All'attore spetta altresì il rimborso della somma di euro 2.911,00, pari alla metà di quella sostenuta per spese mediche documentate (vd. allegato 7) e riconosciuta dal c.t.u.
medico legale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
All'attore spetta infine il risarcimento della somma di euro 1.500,00 riguardante il proprio motociclo danneggiato nell'incidente, pari alla metà di quella che si ritiene di liquidare anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
e ciò alla luce della documentazione fotografica in atti della moto, della descrizione dei danni fatta dai Vigili Urbani e della circostanza di cui agli allegati della CTU secondo cui l'attore aveva acquistato nel luglio 2008 il motociclo al prezzo di euro 10.000,00 e lo ha poi rivenduto nel dicembre 2010 per il prezzo di euro 4.000,00.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 14.141,72, oltre agli interessi per come sovra specificato.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali e porre le spese delle due c.t.u. a carico di parte attrice e di parte convenuta in eguale misura;
in virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
Infine, le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che l'attore ha diritto di vedersi rimborsate (cfr. Cass. civ.,
pagina 7 di 9 sentenza n. 3380 del 2015 e Cass. civ., sez. unite, 16990/2017; Cassazione Civile,
sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014; Cass. nn. 3946/75, 4707/77,
6056/90); esse vanno quantificate nella misura di euro 250,00 (pari alla metà di quelle ritenute giustificate).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
19446/18 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 14.141,72, oltre agli interessi per come specificato in motivazione, ed al rimborso di euro 250,00 per spese di consulenza di parte attrice;
rigetta ogni altra domanda attrice;
2) compensa per metà le spese processuali e pone le spese delle c.t.u. a carico di parte attrice e parte convenuta in eguale misura;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della rimanente metà delle spese processuali che in tal misura liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof.
for. ed euro 280,00 per spese vive, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice.
Deciso in Catania il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 8 di 9 Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19446/18 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da codice fiscale: , rappr.to e difeso per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'Avv. Adriana Maria Ermelinda Villani;
-attore-
contro
1) , società con sede in Milano via Della Controparte_1
Chiusa N.2, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di
Napoli, presso il cui studio è elettivamente domicilia in Napoli Viale Augusto 162;
2) , codice fiscale;
Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 9 - Convenuti -
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All'udienza del 19 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
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In fatto e in diritto
Con atto notificato il 13.12.2018 citava in giudizio Parte_1 CP_2
e assumendo che:
[...] Controparte_1
- il giorno 20/02/2010 alle ore 16,00 circa, in Mascalucia (CT), percorreva Via Roma
alla guida del proprio motoveicolo MV Agusta tg. DD65365;
- il detto motoveicolo veniva colliso dall'autovettura Ford Escape tg. CN671HT, la cui conducente proveniente da Via Monteverde, laddove è collocato il segnale di STOP, si immetteva nella suindicata strada senza concedere la dovuta precedenza ad esso istante;
- la conducente della detta autovettura si spostava improvvisamente e senza previa segnalazione dal margine destro di Via Roma verso sinistra, con movimento diagonale, per immettersi nell'area privata del Condominio ubicato al civico n. 260;
- vedendosi intersecata la direttiva di marcia, quando si trovava quasi affiancato all'autovettura Ford, deviava verso sinistra per evitare la collisione, ma veniva urtato alla parte laterale destra del motoveicolo condotto dalla portiera anteriore sinistra della detta autovettura, il cui conducente proseguiva la manovra di svolta senza avvedersi di esso istante;
pagina 2 di 9 - a seguito del detto evento, rovinava al suolo riportando lesioni, per le quali veniva trasportato presso l'ospedale di Catania, per le cure del caso, mentre il CP_3
motoveicolo riportava danni, a seguito di caduta al suolo.
Ciò premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti e specificati in citazione.
Si costituiva l'assicurazione convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici;
l'altra convenuta, anche se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Venivano espletate una c.t.u. e una consulenza d'ufficio medico-legale.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione proposta dall'assicurazione convenuta;
infatti, per come documentato dall'attore (vd. allegati 1 e
2) il termine prescrizionale biennale per i danni materiali e di sei anni per il danno biologico (vd. art. 2947, comma 2 e 3 c.c.) non si è perfezionato alla data di notifica dell'atto di citazione (13 dicembre 2018) visti i vari atti interruttivi dal 2010 al 2017. Del resto, nulla di specifico al riguardo ha più dedotto l'assicurazione convenuta nella ampia ed articolata comparsa conclusionale.
Va poi rigettata l'eccezione dell'assicurazione convenuta avente ad oggetto la non risarcibilità dei danni de quibus sul presupposto che l'attore era alla guida del proprio motociclo in assenza di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.
Infatti, anche a voler effettivamente rilevare la grave e deplorevole condotta antisociale posta in essere dall'attore, va osservato che, malgrado le sentenze del tribunale di Napoli indicate dall'assicurazione convenuta anche in seno alla comparsa conclusionale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del pagina 3 di 9 veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno” (vd. Cass. n. 1179/22).
Nel merito, si osserva che alla luce del verbale dei vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro ed allegato al fascicolo di parte attrice nonché della espletata CTU sussiste la corresponsabilità in eguale misura di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. In primo luogo, vi è la responsabilità di per violazione dell'articolo Controparte_2
154 del C.d.S. rubricato “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”, in quanto è evidente che la stessa nell'eseguire la volta a sinistra per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio non si è assicurata di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. In secondo luogo, per come anche correttamente accertato dai vigili urbani, vi è la responsabilità dell'attore per violazione dell'art. 141 1°
e 2° CDS secondo cui: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso,
alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Tale violazione si ricava altresì considerando i rilevanti danni subiti da pagina 4 di 9 entrambi i mezzi coinvolti, per come emerge dalla relativa documentazione fotografica in atti.
È quindi provata la colposa violazione in eguale misura da parte di entrambi i conducenti di fondamentali regole della circolazione stradale ed è provato il nesso causale tra tali negligenti condotte di guida e l'incidente per cui è causa.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti dall'attore, la c.t.u. medico legale ha correttamente e puntualmente accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo é derivato un danno biologico temporaneo pari a giorni 15 di inabilità assoluta e giorni 10 di inabilità parziale sia al 75% che al 50%, nonché un danno biologico permanente pari al 9% (notevolmente inferiore al 18% invocato in citazione, circostanza da tenere in conto con riferimento alla liquidazione delle spese processuali di cui si dirà).
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità
psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828).
In particolare, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni sulle lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 cod. ass., i cui importi per la liquidazione vengono aggiornati annualmente.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità
dei postumi permanenti, il cd. danno biologico in senso stretto subìto da parte attrice
(anni 27 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla pagina 5 di 9 decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, contrariamente a quanto dedotto dall'attore in comparsa conclusionale) va liquidato in euro € 17.942,34 per il danno permanente e in euro € 1.519,10 per il danno temporaneo per un totale pari ad € 19.461,44 in valori monetari attuali;
come già sopra detto, sussiste un concorso di responsabilità dell'attore nella misura del 50%, per cui allo stesso spetta al riguardo un risarcimento di euro 9.730,72.
Il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive meramente allegate -
nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza - non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-
funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite al solo danno biologico).
Come detto, il danno in esame di euro 9.730,72 è stato stimato in valori attuali;
poiché
nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della pagina 6 di 9 sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
All'attore spetta altresì il rimborso della somma di euro 2.911,00, pari alla metà di quella sostenuta per spese mediche documentate (vd. allegato 7) e riconosciuta dal c.t.u.
medico legale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
All'attore spetta infine il risarcimento della somma di euro 1.500,00 riguardante il proprio motociclo danneggiato nell'incidente, pari alla metà di quella che si ritiene di liquidare anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
e ciò alla luce della documentazione fotografica in atti della moto, della descrizione dei danni fatta dai Vigili Urbani e della circostanza di cui agli allegati della CTU secondo cui l'attore aveva acquistato nel luglio 2008 il motociclo al prezzo di euro 10.000,00 e lo ha poi rivenduto nel dicembre 2010 per il prezzo di euro 4.000,00.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 14.141,72, oltre agli interessi per come sovra specificato.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali e porre le spese delle due c.t.u. a carico di parte attrice e di parte convenuta in eguale misura;
in virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
Infine, le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che l'attore ha diritto di vedersi rimborsate (cfr. Cass. civ.,
pagina 7 di 9 sentenza n. 3380 del 2015 e Cass. civ., sez. unite, 16990/2017; Cassazione Civile,
sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014; Cass. nn. 3946/75, 4707/77,
6056/90); esse vanno quantificate nella misura di euro 250,00 (pari alla metà di quelle ritenute giustificate).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
19446/18 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 14.141,72, oltre agli interessi per come specificato in motivazione, ed al rimborso di euro 250,00 per spese di consulenza di parte attrice;
rigetta ogni altra domanda attrice;
2) compensa per metà le spese processuali e pone le spese delle c.t.u. a carico di parte attrice e parte convenuta in eguale misura;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della rimanente metà delle spese processuali che in tal misura liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof.
for. ed euro 280,00 per spese vive, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice.
Deciso in Catania il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 8 di 9 Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9