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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8676 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 11160/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. ZACCARIELLO ANTONIO, Parte_1 con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
, rapp.ta e difesa dall'avv. PERRINO Controparte_1
NICOLA ed elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_2 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NAPOLI , e Controparte_1
sostenendo che in data 11.04.2024, la prima gli notificava l'intimazione CP_2 di pagamento n. 07120239035136933000, avente come presupposto l'omesso pagamento delle somme dell'avviso di addebito n. 37120220001510571000 notificato in data 28.03.2022 e dell'avviso di addebito n.
37120220007515846000 notificato in data 02.08.2022; che l'avviso di addebito n. 37120220001510571000 aveva ad oggetto il presunto omesso versamento dei contributi I.V.S. sede di Pozzuoli e relative somme aggiuntive per CP_2
l'anno 2017 per un importo totale di euro 1.118,65; che l'avviso di addebito n.
37120220007515846000 aveva ad oggetto il presunto omesso versamento dei contributi I.V.S. sede di Pozzuoli e relative somme aggiuntive per l'anno CP_2
2020 per un importo totale di euro 4.373,41; che al contrario, i predetti avvisi di addebito non erano mai stati notificati, tutto ciò premesso chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti sottostanti.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed eccepivano l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, i convenuti non hanno provato la notifica degli avvisi di addebito posti alla base dell'impugnata intimazione di pagamento.
Infatti, l' depositava le raccomandate n. Controparte_1 CP_3
68981432200-1 e n. 68982953968-8, tempestivamente contestate e disconosciute in prima udienza dalla parte ricorrente, in quanto entrambe recano firme non apposte dal ricorrente, né vi è prova della riconducibilità delle suddette ad un familiare o persona autorizzata alla ricezione degli atti, considerato che la parte ricorrente ha prodotto, in atti, il certificato dello stato di famiglia, dal quale risulta che i nominati in esso indicati non sono in alcun modo riconducibili a quelli che ricevevano le suddette raccomandate.
Conseguentemente, la notifica non può dirsi perfezionata, posto che l'avviso di ricevimento è un atto pubblico e, come tale, è assistito da un'efficacia probatoria privilegiata. Fa piena prova, fino a querela di falso, della relazione tra la persona a cui l'atto è destinato e quella a cui è stato consegnato. Le dichiarazioni recepite dall'agente postale (es. qualità di familiare) si presumono vere fino a prova contraria fornita dal destinatario.
Tuttavia, nel caso di specie, sulle suddette raccomandate nulla è stato indicato dall'Agente postale circa la qualità della persona che ha ricevuto l'atto suddetto, oltre al fatto che sulla copia della facciata “attestazione di consegna”, della raccomandata, vi è sola la firma di tale ” e non vi è peraltro alcun Persona_1 riferimento che lo riconduca alla raccomandata n. 68981432200-1.
Analoghe considerazioni si riscontrano per la copia della raccomandata a firma di un tale “Scorcello” ,in quanto la copia della facciata “attestazione di consegna” non contiene alcun riferimento che lo riconduca alla raccomandata n. 68982953968-8.
In conclusione, si ritiene che, nonostante i due avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento per cui è causa non siano stati regolarmente notificati, quest'ultima notificata l' 11.4.2024, può ritenersi validamente interruttiva della richiesta di pagamento per i contributi relativo all'anno 2020, per i quali, a parte l'eccezione di prescrizione, nulla è stato dedotto e/o provato dalla parte opponente.
Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per cui è causa solo relativamente al pagamento dei contributi richiesti per l'anno 2017.
Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vengono compensante per metà.
La restante parte, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento per cui è causa relativamente alle somme richieste per l'anno
2017; b) Compensa le spese di lite per metà e condanna i convenuti in solido al pagamento della restante parte che liquida, in tale misura ridotta, in euro
600,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 25/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 11160/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. ZACCARIELLO ANTONIO, Parte_1 con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
, rapp.ta e difesa dall'avv. PERRINO Controparte_1
NICOLA ed elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_2 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NAPOLI , e Controparte_1
sostenendo che in data 11.04.2024, la prima gli notificava l'intimazione CP_2 di pagamento n. 07120239035136933000, avente come presupposto l'omesso pagamento delle somme dell'avviso di addebito n. 37120220001510571000 notificato in data 28.03.2022 e dell'avviso di addebito n.
37120220007515846000 notificato in data 02.08.2022; che l'avviso di addebito n. 37120220001510571000 aveva ad oggetto il presunto omesso versamento dei contributi I.V.S. sede di Pozzuoli e relative somme aggiuntive per CP_2
l'anno 2017 per un importo totale di euro 1.118,65; che l'avviso di addebito n.
37120220007515846000 aveva ad oggetto il presunto omesso versamento dei contributi I.V.S. sede di Pozzuoli e relative somme aggiuntive per l'anno CP_2
2020 per un importo totale di euro 4.373,41; che al contrario, i predetti avvisi di addebito non erano mai stati notificati, tutto ciò premesso chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti sottostanti.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed eccepivano l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, i convenuti non hanno provato la notifica degli avvisi di addebito posti alla base dell'impugnata intimazione di pagamento.
Infatti, l' depositava le raccomandate n. Controparte_1 CP_3
68981432200-1 e n. 68982953968-8, tempestivamente contestate e disconosciute in prima udienza dalla parte ricorrente, in quanto entrambe recano firme non apposte dal ricorrente, né vi è prova della riconducibilità delle suddette ad un familiare o persona autorizzata alla ricezione degli atti, considerato che la parte ricorrente ha prodotto, in atti, il certificato dello stato di famiglia, dal quale risulta che i nominati in esso indicati non sono in alcun modo riconducibili a quelli che ricevevano le suddette raccomandate.
Conseguentemente, la notifica non può dirsi perfezionata, posto che l'avviso di ricevimento è un atto pubblico e, come tale, è assistito da un'efficacia probatoria privilegiata. Fa piena prova, fino a querela di falso, della relazione tra la persona a cui l'atto è destinato e quella a cui è stato consegnato. Le dichiarazioni recepite dall'agente postale (es. qualità di familiare) si presumono vere fino a prova contraria fornita dal destinatario.
Tuttavia, nel caso di specie, sulle suddette raccomandate nulla è stato indicato dall'Agente postale circa la qualità della persona che ha ricevuto l'atto suddetto, oltre al fatto che sulla copia della facciata “attestazione di consegna”, della raccomandata, vi è sola la firma di tale ” e non vi è peraltro alcun Persona_1 riferimento che lo riconduca alla raccomandata n. 68981432200-1.
Analoghe considerazioni si riscontrano per la copia della raccomandata a firma di un tale “Scorcello” ,in quanto la copia della facciata “attestazione di consegna” non contiene alcun riferimento che lo riconduca alla raccomandata n. 68982953968-8.
In conclusione, si ritiene che, nonostante i due avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento per cui è causa non siano stati regolarmente notificati, quest'ultima notificata l' 11.4.2024, può ritenersi validamente interruttiva della richiesta di pagamento per i contributi relativo all'anno 2020, per i quali, a parte l'eccezione di prescrizione, nulla è stato dedotto e/o provato dalla parte opponente.
Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per cui è causa solo relativamente al pagamento dei contributi richiesti per l'anno 2017.
Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vengono compensante per metà.
La restante parte, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento per cui è causa relativamente alle somme richieste per l'anno
2017; b) Compensa le spese di lite per metà e condanna i convenuti in solido al pagamento della restante parte che liquida, in tale misura ridotta, in euro
600,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 25/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo