Versione
4 dicembre 1984
4 dicembre 1984
Art. 1.
E' autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.
E' autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/09/2014, n. 1199Provvedimento: […] Lamenta, in particolare, che in applicazione dell'art. 1 della legge n. 798/1984, la Commissione di Salvaguardia per Venezia avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sul piano urbanistico dei parcheggi.Leggi di più...
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