Rigetto
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9345 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09345/2025REG.PROV.COLL.
N. 02612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore e il Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il consigliere TO ON e uditi per le parti l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa n. 797/N, Pos. n. 509983/A del 4 aprile 2018, recante il diniego opposto all’istanza - presentata dal capitano dell’esercito italiano -OMISSIS-in data 28 luglio 2015 e sollecitata dopo il suo decesso dalla vedova, signora -OMISSIS- in data 30 novembre 2016 - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “neoplasia colon discendente” e di liquidazione dell’equo indennizzo;
b) dei pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) n. 059442016 del 18 ottobre 2017 e n. 139782018 dell’8 marzo 2018.
2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, notificato il 27 aprile 2018, i signori -OMISSIS- rispettivamente moglie e figlia del signor -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento degli atti de quibus . In corso di causa si è costituito anche il signor -OMISSIS- divenuto maggiorenne medio tempore .
2.1. In punto di fatto hanno esposto che il signor -OMISSIS-
- si è arruolato nell’esercito italiano il 1° settembre 1989;
- è stato qualificato presso la Scuola di artiglieria di Bracciano per l’utilizzo del sistema multiple launch rocket system (MLRS), essendo specialista tecnico elettronico con abilitazione alla manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche in uso all’artiglieria;
- ha partecipato ad esercitazioni presso diversi poligoni di tiro, fra i quali quello di Capo Teulada (SS);
- in data 26 febbraio 2016 è stato sottoposto a visita dalla seconda Commissione medico ospedaliera (C.M.O.) del dipartimento di Medicina legale di Roma che con il verbale Mod. ML/B n. A21520474 gli diagnosticava un “-OMISSIS-”;
- è deceduto in data 29 maggio 2016, con una diagnosi di “-OMISSIS-”;
- con un primo parere reso nell’adunanza n. 652 del 18 ottobre 2017 il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) ha ritenuto l’infermità di cui sopra non dipendente da causa di servizio;
- con un successivo parere, reso nell’adunanza n. 1033 del 18 marzo 2018, su richiesta di riesame del Ministero della difesa (con nota del 21 febbraio 2018 della direzione generale competente), tale diagnosi negativa veniva ribadita, chiarendo che « dai rapporti informativi prodotti dall’Amministrazione si rileva che il dipendente si è occupato esclusivamente di telecomunicazioni satellitari; inoltre sul piano etiopatogenetico la patologia tumorale in esame non è riconducibile ai fatti rappresentati nelle osservazioni prodotte ».
2.2. Con il richiamato ricorso gli eredi del militare hanno dunque impugnato il decreto del 4 aprile 2018 con cui il Ministero della difesa (dopo che il C.V.C.S. si era espresso negativamente per due volte) ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-”, dando atto che la stessa « trasse a morte il capitano -OMISSIS- […] deceduto in data 29.05.2016 ». Hanno chiesto altresì la condanna dell’amministrazione alla liquidazione del correlato equo indennizzo secondo la corretta categoria di compenso.
2.3. A sostegno della ritenuta illegittimità degli atti - per eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, illogicità, inattendibilità, insufficienza, apoditticità ed incongruità della motivazione, nonché per violazione dell’art. 2, comma 78, della l. n. 244 del 2007 e dei d.P.R. n. 37/2009, n. 90 del 2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, e del principio del riparto dell’onere della prova - hanno lamentato che il Ministero e il Comitato avrebbero ignorato la portata causale o concausale della contaminazione da uranio impoverito, sugli effetti cancerogeni della quale hanno sviluppato un’ampia dissertazione in fatto (da pag. 3 a pag. 9 del ricorso).
3. Il Tribunale adìto, con l’ordinanza n. 5367 del 13 marzo 2024, ha disposto un’integrazione istruttoria, allo scopo di documentare se e per quanti periodi il militare avesse partecipato ad esercitazioni presso poligoni di tiro e segnatamente presso quello di Capo Telauda. Sulla scorta delle complessive risultanze, tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali nella peculiare materia, il giudice di prime cure ha quindi respinto il ricorso con la sentenza qui gravata, compensando le spese di lite. Ciò in quanto il militare «[…] pacificamente non ha svolto missioni in contesti bellici internazionali », mentre l’effettuazione di attività presso il poligono di Capo Teulada è stata allegata «[…] invero, in termini generici senza alcuna precisazione dei periodi, della durata e delle specifiche esercitazioni asseritamente espletate […]». Con riferimento peraltro a tale sito, ha altresì inteso precisare che « non si sono ancora raggiunte certezze, in termini generali e tali da costituire “fatto notorio”, circa l’uso di proiettili all’uranio impoverito né, più in generale, in ordine al grado e alla pericolosità di esso per la salute umana, elemento che ingenera una sostanziale differenza rispetto ai contesti esteri certamente investiti in passato dall’uso massiccio di uranio impoverito nelle operazioni di guerra ».
4. Gli eredi del militare hanno interposto appello – con ricorso notificato in data 6 marzo 2025 – articolando un unico motivo (esteso da pagina 14 a pagina 29 del gravame), così rubricato: « Erroneità della sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Illegittimità per violazione dei dd.P.R. n. 37/2009 e n. 40/2012, degli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 1, comma 78, della l. n. 244/2007 », nonché eccesso di potere sotto vari profili.
4.1. In sostanza, sarebbe stata totalmente pretermessa la riconosciuta pericolosità del poligono di tiro di Capo Teulada, citando addirittura gli esiti della prima commissione parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito risalenti all’anno 2013 (pagg. 31-32 della relazione finale, i cui passaggi sono riportati in sentenza), ma ignorando platealmente quelli opposti cui è addivenuta anni dopo la IV Commissione di indagine, che nella relazione finale del 7 febbraio 2018 ha ricordato la « condizione ambientale fortemente compromessa » della penisola interdetta di Capo Teulada. Gli appellanti hanno richiamato altresì la verbalizzazione dell’audizione parlamentare del Procuratore della Repubblica di Lanusei del 7 giugno 2017, che ha riferito dell’accertata componente di torio nelle ossa di pastori residenti nella zona deceduti per malattie oncologiche o linfomi. Hanno infine invocato la giurisprudenza di favore del Consiglio di Stato sull’esatta accezione da attribuire al nesso di causalità ove si controverta di patologie tumorali astrattamente ascrivibili alla contaminazione da uranio impoverito. Le loro affermazioni troverebbero conferma negli esiti della perizia nanodiagnostica del 22 marzo 2017, versata in atti del procedimento di primo grado, che evidenzia la presenza nel reperto bioptico prelevato al militare di « numerosissimi detriti di origine ambientale », alcuni dei quali « classificabili come nanoparticelle ».
5. In data 22 aprile 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze per resistere all’appello.
6. Nel corso del procedimento, in data 30 ottobre 2025, gli appellanti hanno versato in atti le sentenze dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 12 e n. 13 del 7 ottobre 2025.
7. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8.1. Giova ricordare che il provvedimento impugnato si fonda su due pareri del C.V.C.S., rispettivamente del 18 ottobre 2017 e dell’8 marzo 2018, dei quali in particolare quest’ultimo, meglio esplicitando l’affermazione assertiva già contenuta nel precedente, ha escluso la riconducibilità della patologia a causa di servizio essenzialmente per le seguenti ragioni: i) dai rapporti informativi prodotti dall’amministrazione si rileva che il dipendente si è occupato esclusivamente di telecomunicazioni satellitari; ii) sul piano etiopatogenetico la patologia tumorale in esame non è riconducibile ai fatti rappresentati nelle osservazioni prodotte.
8.2. Va al riguardo ricordato come l’art. 11 del regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, prevede che il comitato di verifica delle cause di servizio « accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ». Come osservato in giurisprudenza, l’avviso del comitato « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali », pertanto « si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere »; inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
8.3. In sintesi, nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato dall’appellante è stata esclusa dai ricordati pareri del C.V.C.S. non essendo stati provati fattori di rischio, men che meno rispondenti alla nozione di “rischio tipizzato” più volte invocato dai ricorrenti, nel servizio concretamente svolto e negli ambiti territoriali ove lo stesso è avvenuto.
8.4. Rispetto alle descritte conclusioni del Comitato, parte appellante si è dilungata soltanto su considerazioni generali circa gli effetti della contaminazione da uranio impoverito e la sua presenza presso il poligono di Capo Teulada, ma nulla ha dimostrato, ovvero semplicemente dichiarato per meglio circostanziare la presenza del militare in tale luogo. Ciò comporta l’evidente infondatezza dell’appello, giusta il mancato rispetto delle regole sull’onere della prova, che il collegio reputa assorbente dei profili di inammissibilità dello stesso, in assenza di censure avverso i capi della sentenza ove si stigmatizza proprio la genericità delle affermazioni del militare sul punto. Genericità che non è stata superata neppure all’esito dell’istruttoria appositamente disposta (v. la relazione ministeriale versata in atti del procedimento di primo grado il 28 luglio 2023, in ottemperanza dell’ordinanza n. 5367 del 2024) che reca chiaramente: « dal foglio matricolare (all. 10) e dai rapporti informativi (all. 11 e 12) si evince che il militare, con qualifica di Capitano Artiglieria Terrestre Ruolo Speciale in servizio permanente, ha svolto nel tempo, essenzialmente, mansioni che appaiono tutte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del suo profilo, ovvero specialista Tecnico elettronico, con abilitazione alla manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche in uso all’Artiglieria, qualificato presso la Scuola di Artiglieri di Bracciano per l’utilizzo del sistema MLRS (Multiple Launch Rocket System), Addetto alla Sezione Programmazioni Satellite, Capo Sezione Controllo Orbitale, Capo Nucleo Operazioni e Controllo Satelliti in aggiunta Capo Nucleo Operazioni “TT & C Network e Controllo satelliti LEO », vale a dire esattamente quanto esplicitato nel secondo parere del C.V.C.S. Pertanto l’unico riferimento, ripetuto più volte, a Capo Teulada, va ravvisato nella mera affermazione di aver partecipato ad esercitazioni « presso diversi poligoni di tiro, fra le quali numerose esercitazioni presso quello di Capo Teulada », circostanza possibile, finanche probabile, ma non per questo certa nell’ an , prima ancora che nel quando e nel quamdiu, in assenza di qualsivoglia elemento documentale a supporto, ovvero di una semplice dichiarazione di dettaglio.
8.5. Da qui l’irrilevanza della lunga dissertazione sulla pericolosità per la salute dell’ambiente inquinato di Capo Teulada, stante che la stessa non rileva ai fini di causa e finanche espungendola dalla sentenza impugnata, non ne muterebbero gli esiti, basati sulle affermazioni precedenti (non fatte oggetto di gravame).
8.6. L’ infondatezza nel merito dell’appello, peraltro, consente di assorbire tale suo profilo di inammissibilità, stante che l’insistita censura delle parti della sentenza afferenti il monitoraggio del sito di Capo Teulada e la sua indimostrata pericolosità, non colma la mancata impugnativa delle altre afferenti, invece, la genericità del richiamo alla (presunta) frequentazione del poligono in questione, priva, cioè, di ogni « precisazione dei periodi, della durata e delle specifiche esercitazioni asseritamente espletate […]».
9. Da tutto quanto sopra detto, pare al Collegio già chiaro come i recentissimi arresti dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, invocati dalla difesa dell’appellante in sede di discussione orale della causa, non abbiano introdotto novità dirimenti ai fini della presente controversia, confermandone anzi i prospettati esiti.
9.1. Occorre invero comunque considerare che, con quattro coeve sentenze del 7 ottobre 2025 (le nn. 12, 13, 14 e 15), l’Adunanza plenaria, pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726, 5 maggio 2025, n. 3749, ha affermato il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
9.2. Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale »; in particolare, si chiedeva di stabilire se l’accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con la decisione in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria. La rimessione traeva origine da una controversia promossa da un militare dell’esercito italiano, partecipante a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano, al quale veniva in seguito diagnosticata una patologia tumorale, per la quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, negata su conforme parere contrario del comitato di verifica per le cause di servizio, motivato sulla mancanza di antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità.
9.3. L’Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per « infermità o patologie tumorali » contratte « per le particolari condizioni ambientali ed operative » nelle quali si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale « impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti », il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati.
9.4. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare ( post hoc ergo propter hoc ), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto - secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
10. Nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l’appello non possa essere accolto, atteso che:
a) il militare non ha dimostrato di aver effettuato servizio in zone contaminate da uranio impoverito, essendosi limitato a dichiarare di aver partecipato ad esercitazioni di tiro anche a Capo Telauda, senza indicarne il periodo e la durata;
b) il C.V.C.S. ha escluso la riconducibilità del tumore a causa di servizio, dopo avere esaminato « tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti » (parere del 18 ottobre 2017), nonché « i rapporti informativi dell’Amministrazione » e « la documentata richiesta di parere n. 139782018 del 21/02/2018 », quest’ultima a sua volta conseguita alle osservazioni della vedova al preavviso di rigetto, che egualmente si limitano a riferire della «[…] partecipazione a svariate missioni ed esercitazioni fra cui molteplici campagne con il lanciarazzi multiplo MLRS […] presso il poligono di Capo Telauda ».
10.1. Né a diverse conclusioni può condurre il riferimento agli esiti della perizia nanodiagnostica che ha rilevato la presenza di taluni metalli nel reperto istologico del militare, stante che essa non è probante di alcuna patologia né, men che meno, della futura insorgenza della stessa.
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
12. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del militare nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BI MI, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
TO ON, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ON | BI MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.