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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Comune di Belmonte Mezzagno
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0089914263 000 IMU 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 27.12.2022 il sig.
Ricorrente_1, tecnicamente assistito dall'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
All'udienza camerale del 17.109.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione ai soggetti nei cui confronti è proposto, indicati nell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e nel Comune di Belmonte
Mezzagno, con conseguente violazione dell'art. 22,comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n. 163/2013, pubblicato nella G.U. n.
37/2014-.
Invero, i documenti allegati al ricorso sotto la voce "RICEV.CONSEGNA PEC" non sono altro che le copie per immagine su supporto informatico delle stampe di alcuni messaggi di posta elettronica ricevuti dal difensore del ricorrente e, quindi, delle semplici immagini statiche, in formato PDF, che non consentono al giudice di accedere effettivamente ai messaggi da esse riprodotti, ma soprattutto di verificare il contenuto degli atti ad essi allegati. Essi, pertanto, non sono idonei allo scopo, occorrendo necessariamente, per provare una qualsiasi notificazione di atti processuali a mezzo P.E.C., il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d."accessibile" (EML o equipollente), come peraltro più volte affermato anche dalla Suprema Corte, da ultimo nell'ordinanza n. 7041/2025-.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Comune di Belmonte Mezzagno
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0089914263 000 IMU 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 27.12.2022 il sig.
Ricorrente_1, tecnicamente assistito dall'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
All'udienza camerale del 17.109.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione ai soggetti nei cui confronti è proposto, indicati nell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e nel Comune di Belmonte
Mezzagno, con conseguente violazione dell'art. 22,comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n. 163/2013, pubblicato nella G.U. n.
37/2014-.
Invero, i documenti allegati al ricorso sotto la voce "RICEV.CONSEGNA PEC" non sono altro che le copie per immagine su supporto informatico delle stampe di alcuni messaggi di posta elettronica ricevuti dal difensore del ricorrente e, quindi, delle semplici immagini statiche, in formato PDF, che non consentono al giudice di accedere effettivamente ai messaggi da esse riprodotti, ma soprattutto di verificare il contenuto degli atti ad essi allegati. Essi, pertanto, non sono idonei allo scopo, occorrendo necessariamente, per provare una qualsiasi notificazione di atti processuali a mezzo P.E.C., il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d."accessibile" (EML o equipollente), come peraltro più volte affermato anche dalla Suprema Corte, da ultimo nell'ordinanza n. 7041/2025-.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore