Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Elena Sollazzo Giudice
dott. Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado n. 970/2023 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CORNOLO' ANDREA come da delega allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE
contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
Per : Parte_1
Nel merito, in via preliminare 1. pronunciare, con provvedimento camerale, la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in Divjake (Albania), Parte_1 CP_1
il 2/11/2018, matrimonio n. 60, non trascritto in Italia.
Nel merito, in via principale
1. Affidare i figli minori nato a [...] il [...] e , nato Persona_1 Persona_2
a VA (VI), il 4/05/2022, in modo esclusivo alla madre, con residenza presso di lei;
Disporre che il padre possa stare con i figli secondo le seguenti modalità: - un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola dei figli, o dal termine del suo orario lavorativo, sino alle ore 21.00, con impegno del papà a riaccompagnare i figli presso la casa materna;
- un fine settimana ogni quindici giorni, nelle giornate del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con impegno del papà a riaccompagnare i figli presso la casa materna.
2. Disporre a carico del sig. un assegno di contributo al mantenimento dei figli, da CP_1 versare, entro il 15 di ogni mese alla sig.ra , pari ad € 250,00 ciascuno, (e così per Parte_1 complessivi € 500,00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, medico e dentistiche (non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale), sportive e ricreative, opportunamente concordate;
3. L'abitazione coniugale, sita in ED CE (VI), Piazza San Marco n. 8, condotta in locazione dalla sig.ra è assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ivi esistenti;
Pt_1
4. Disporre che i coniugi prestino il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, per sè e per i figli.
Con refusione di spese e competenze professionali di giudizio.
PM: Accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso depositato il 15/02/2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Albania il 2.11.2018 con . CP_1
A sostegno della domanda ha precisato che la coppia vive in Italia dal 2014 e che dal matrimonio son nati due figli, , in data 18.6.2019 e in data 4.5.2022, entrambi Per_1 Per_2
residenti con la madre in ED CE (VI). La ricorrente ha poi allegato che negli ultimi anni il coniuge si era progressivamente allontanato dal contesto familiare, frequentando altre donne, fino a lasciare definitivamente l'abitazione nel dicembre del 2022;
ancora, la ricorrente ha dedotto che il resistente, da allora, aveva visto i figli solo due volte,
versando per il loro mantenimento la somma complessiva di euro 500,00, ed aveva infine bloccato la propria utenza telefonica, così rendendo impossibile ogni contatto;
ha chiesto quindi la pronuncia di divorzio, con ciò invocando la legge nazionale comune dei coniugi, ovvero la legge albanese, che consente il divorzio diretto;
ha chiesto altresì l'affido esclusivo della prole, con disciplina del diritto di vista paterno,
l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione, e un contributo al mantenimento dei figli nella misura di 250 euro mensili per ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese processuali;
il resistente, ritualmente citato, è rimasto contumace;
all'udienza presidenziale del 23.5.2023, il resistente non si è presentato e il presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, in particolare affidando i figli ad entrambi i genitori in via condivisa e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di euro 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nella successiva fase, sempre nella contumacia del resistente, sono stati incaricati i Servizi
Sociali, al fine di verificare le migliori condizioni di affido dei minori, in relazione alle attuali condizioni familiari;
espletato detto incombente, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalla parte ricorrente, la quale rinunciava ai termini per il deposito di scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Osserva:
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Va innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice italiano in ragione dell'art. 8 del
Regolamento CE 2201/2003, il quale sancisace la competenza delle autorità giurisdizionali dello
Stato membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, qualora il minore, al momento della proposizione della domanda, sia residente in detto Stato.
Nella specie, i due minori sono residenti in provincia di Vicenza e dunque il Tribunale di
Vicenza è stato correttamente adito. Va pure applicata la legge processuale italiana, come stabilito dall'art. 12 della legge 218/1995,
nel quale si legge che il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Quanto alla disciplina sostanziale applicabile, va applicata la legge albanese, quale legge nazionale comune dei coniugi, come stabilito dall'art. 31 della legge 218/1995.
La legge albanese non contempla l'istituto della separazione e può dunque trovare accoglimento la domanda di divorzio diretto, ricorrendo quanto meno una delle ipotesi di cui all'art. 132 del
Codice della Famiglia albanese, ovvero la reiterata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio: la ricorrente ha infatti allegato l'allontanamento dalla casa familiare e il fatto che il padre abbia visto i figli in tenera età solo due volte, non contribuendo al loro mantenimento e financo rendendo impossibile ogni contatto con lui, con ciò venendo meno sostanzialmente a tutti gli obblighi che nascono dal matrimonio.
Quanto alle altre domande, reputa il Collegio, all'esito delle informazioni pervenute dal servizio sociale, di dover modificare il regime di affido, stabilito in via provvisoria, con ciò facendo applicazione della legge italiana, individuata alla stregua del criterio di residenza dei minori.
Invero, come emerge dalla relazione depositata il 3.5.2024, il padre è risultato totalmente assente dalla vita dei figli e neppure è conosciuto dal secondogenito. La madre, per contro, è attenta e responsabile, vive con i figli in abitazione del tutto adeguata, condotta in locazione, ed ha con loro un rapporto proficuo e responsabile. I minori sono ben inseriti nel contesto sociale nel quale vivono, e la famiglia può contare anche sull'apporto affettivo della nonna materna, che trascorre in Italia diversi periodi, per aiutare la figlia con i nipoti.
La madre lavora come operaia a tempo pieno ed ha pertanto un'occupazione stabile.
In tale contesto, attesa la totale assenza della figura paterna, va disposto l'affido super esclusivo alla madre, figura del tutto adeguata, posto che il regime dell'affido condiviso si risolverebbe, paradossalmente, in un inutile ostacolo all'esercizio della responsabilità genitoriale e sarebbe pertanto pregiudizievole all'interesse dei minori.
Altrettanto deve argomentarsi avuto riguardo al diritto di visita paterno. Sarà il resistente, allo stato totalmente assente dalla vita dei figli, a farsi promotore dell'iniziativa di riprendere i rapporti, contattando il servizio sociale, il quale, a sua volta, organizzerà gli incontri in spazio neutro. Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, non sono noti i redditi del padre e dunque, in assenza di altre informazioni, reputa il Tribunale di accordare alla madre, per il mantenimento dei figli, la modesta somma mensile di euro 250,00, come richiesto, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Non vi è luogo all'assegnazione della casa familiare, già fruita dalla ricorrente, titolare del contratto di locazione.
Quanto al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, atteso il regime di affido super esclusivo adottato, non è necessario il consenso del genitore non affidatario (cf. Cass. Sez. I Ord. n. 31785
del 10.12.2024).
La condotta processuale del resistente, che non si è costituito in un giudizio avente ad oggetto l'affido e il mantenimento dei figli, ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali,
liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
(ALBANIA) il 16/05/1994 , e , nata a [...] l' CP_1
08/05/1988 , contratto a DivJake in data 02/11/2018.
2. affida alla madre i figli e in via super esclusiva, disponendone Persona_1 Persona_2
il collocamento presso la stessa;
3. il padre potrà incontrare i figli, a ciò assumendo l'iniziativa, in spazio neutro presso il
Consultorio Familiare e Tutela Minori di Montecchio Maggiore (ULSS 8), il quale provvederà ad organizzare gli incontri secondo le modalità ritenute più consone all'interesse dei minori;
4. pone a carico del resistente l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. 5. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.809,00
per compensi, oltre i.va., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.10.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello