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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1141/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1141/2023 R.G., promossa da da cod. fisc. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contrada Ergadi n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pizzonia
(cod. fisc. ) del Foro di Lamezia Terme, giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata nello studio del difensore, sito in Francavilla Angitola (VV), Contrada Cannalia;
Opponente contro con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14 (cod. fisc./P. I.V.A. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Fabio GAGLIANO (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Reggio di Calabria, alla via S
.Caterina 107/D, giusta procura in atti.
Opposta
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.9.2023, , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n° 03020239003513925/000 e l'avviso di addebito n. 33020130001472451000 dell'importo complessivo di € 10.181,46, relativa a mancati pagamenti
“I.V.S. coltivatori diretti”, per gli anni 2010, 2011 e 2012, precisando che l'Ente che aveva emesso il ruolo è l' di Lamezia Terme e il citato avviso di addebito n° 33020130001472451000 era CP_2 stato notificato in data 18.12.2013. Eccepiva al riguardo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo e delle relative sanzioni e chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in giudizio CP_ dell' ente impositore contestava inoltre la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la esistenza di validi atti interruttivi e la necessaria applicazione della sospensione prevista dalla legislazione di emergenza emessa durante la pandemia Covid 19 .
3. A seguito dell'udienza del 7.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte resistente, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
5. Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo e di intervenuta prescrizione del credito, si deve dare atto della recente pronuncia della Suprema Corte, a
Sezioni Unite, n. 7514 del giorno 8.03.2022, nella quale, in caso sovrapponibile al presente, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
6. Nel caso di specie, oggetto dell'atto di opposizione è l'omessa notifica di atti interruttivi della CP_ prescrizione in relazione alla intimazione e agli avvisi di addebito impugnati e di cui si chiede la declaratoria di nullità/illegittimità e, pertanto, l'impugnazione si riferisce, all'attività dell'Ente
Impositore che ha emesso l'atto e non rientra, in alcun modo, nella sfera di competenza di
[...]
, a cui spetta solo l'attività successiva di riscossione delle somme Controparte_1 comunicate dall'Ente competente per materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è da inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione, unico soggetto convenuto in giudizio.
7. Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 5.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1141/2023 R.G., promossa da da cod. fisc. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contrada Ergadi n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pizzonia
(cod. fisc. ) del Foro di Lamezia Terme, giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata nello studio del difensore, sito in Francavilla Angitola (VV), Contrada Cannalia;
Opponente contro con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14 (cod. fisc./P. I.V.A. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Fabio GAGLIANO (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Reggio di Calabria, alla via S
.Caterina 107/D, giusta procura in atti.
Opposta
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.9.2023, , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n° 03020239003513925/000 e l'avviso di addebito n. 33020130001472451000 dell'importo complessivo di € 10.181,46, relativa a mancati pagamenti
“I.V.S. coltivatori diretti”, per gli anni 2010, 2011 e 2012, precisando che l'Ente che aveva emesso il ruolo è l' di Lamezia Terme e il citato avviso di addebito n° 33020130001472451000 era CP_2 stato notificato in data 18.12.2013. Eccepiva al riguardo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo e delle relative sanzioni e chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in giudizio CP_ dell' ente impositore contestava inoltre la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la esistenza di validi atti interruttivi e la necessaria applicazione della sospensione prevista dalla legislazione di emergenza emessa durante la pandemia Covid 19 .
3. A seguito dell'udienza del 7.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte resistente, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
5. Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo e di intervenuta prescrizione del credito, si deve dare atto della recente pronuncia della Suprema Corte, a
Sezioni Unite, n. 7514 del giorno 8.03.2022, nella quale, in caso sovrapponibile al presente, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
6. Nel caso di specie, oggetto dell'atto di opposizione è l'omessa notifica di atti interruttivi della CP_ prescrizione in relazione alla intimazione e agli avvisi di addebito impugnati e di cui si chiede la declaratoria di nullità/illegittimità e, pertanto, l'impugnazione si riferisce, all'attività dell'Ente
Impositore che ha emesso l'atto e non rientra, in alcun modo, nella sfera di competenza di
[...]
, a cui spetta solo l'attività successiva di riscossione delle somme Controparte_1 comunicate dall'Ente competente per materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è da inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione, unico soggetto convenuto in giudizio.
7. Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 5.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara