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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1944/2022 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
opponente
e
rapp.to e difeso dall'avv. Loretta Corradini Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
13.05.2025.
Con ricorso depositato l'11.10.2022, l' promuoveva opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 394/2022 del 29.04.2022, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma complessiva di € 1.195,07 a titolo di Controparte_1 mancato pagamento dei ratei sulla pensione di invalidità civile n. 07038344 di cui era titolare, relativamente al periodo dal mese di maggio al mese di luglio 2022 (per un importo di € 875,07) nonché di indebita trattenuta dei ratei pari ad € 40,00 mensili per il periodo dall'01.10.2021 al 30.04.2022 (per un importo di € 320,00).
A sostegno dell'opposizione, l' eccepiva: 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto in quanto emesso in assenza di prova scritta del credito ingiunto;
2)
l'insussistenza del diritto di credito relativamente ai ratei pensionistici oggetto del 1 ricorso monitorio, atteso il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'ottenimento delle provvidenze economiche di invalidità civile;
3) la legittimità della trattenuta di € 40,00 mensili sui ratei dall'01.10.2021 al 30.04.2022, in quanto riconducibile al diverso indebito n. 14673778 scaturito dal superamento dei requisiti reddituali per beneficiare dell'assegno di invalidità civile per gli anni 2016 e 2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva argomentando nel merito Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
La proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass.
n. 24815/05).
Da ciò consegue, l'applicazione tra le parti dei criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C., secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS. UU. n.
13533/01).
2 Ciò posto, venendo al caso di specie, la parte opposta non ha dimostrato di possedere i requisiti reddituali previsti dalla legge per accedere al beneficio economico previsto per l'invalidità civile, relativamente al periodo da maggio a luglio 2022.
Ed invero, come dedotto e documentato da parte opponente senza alcuna contestazione da parte del , il reddito da lavoro dipendente di quest'ultimo CP_1 per l'anno 2021 è risultato pari ad € 17.959,00 (cfr. allegato 4 del ricorso in opposizione), superiore al limite reddituale di legge previsto per la fascia 30 - cui appartiene la parte opposta - per aver diritto all'assegno di invalidità civile al 100%, fissato per il medesimo anno in € 16.982,49 (cfr. all.ti 6 e 6.1).
Peraltro, relativamente alle somme richieste dall' a titolo di ratei di maggio, Pt_1 giugno e luglio 2022, il procuratore di parte ricorrente, con note di trattazione scritta depositate il 22.04.2025, ha rappresentato che “il sig. sta subendo, d'accordo con CP_1
l'ente previdenziale, una trattenuta mensile sulla pensione di invalidità di cui è titolare, prevista per
36 rate, al fine di restituire la somma residua di € 1.651,03” chiedendo, limitatamente a tale parte della domanda, la cessazione della materia del contendere;
tale ultima richiesta, tuttavia, non può essere accolta, essendo necessaria a tal fine la prova dell'integrale pagamento del debito da parte del ricorrente, nella specie non ancora intervenuto.
Quanto alle trattenute di € 40,00 mensili sui ratei dall'01.10.2021 al 30.04.2022, è incontestato che le stesse sono riconducibili al diverso indebito di n. 14673778 scaturito da un asserito superamento dei limiti reddituali per gli anni 2016-2017.
Sennonché, per l'anno 2018 (redditi 2017) è lo stesso ente previdenziale a specificare che sulla base dei redditi comunicati dal , il settore INVCIV ha provveduto CP_1
a ricostituire la posizione della parte opposta, inserendo tali dati reddituali ed annullando parzialmente l'indebito, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'indebito 14673778 che da € 6.989,08 iniziali è stato decurtato sino ad € 2.744,61, relativa all'anno 2017 per superamento reddito 2016; per l'anno 2017 (redditi 2016), dalla documentazione in atti emerge che il , ha provveduto a rettificare la CP_1 dichiarazione dei redditi 2017, certificando un reddito complessivo per l'anno 2016 di euro 3.386,00, inferiore al limite richiesto dalla legge, sicché illegittima è la trattenuta operata dall' Pt_1
Quanto all'ammontare delle trattenute, sulla quale vi è contestazione, fondato è il rilievo dell' nella parte in cui ha rilevato che per la mensilità di ottobre 2021 è Pt_1
3 stato trattenuto il minore importo di € 30,99 (cfr. pag. 6 all. 12), anziché l'importo preteso in restituzione di € 40,00. E' pacifico, di contro, che per le mensilità da novembre 2021 ad aprile 2022, l' ha trattenuto la somma di € 40,00. Pt_1
L' pertanto, è tenuta a corrispondere in favore del , la somma di € Pt_1 CP_1
270,99, oltre accessori di legge, illegittimamente trattenuta sulla pensione di cui lo stesso è titolare, per il periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti al n. 656/2021 R.G., così decide:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 394/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Catanzaro in data 29.04.2022;
- condanna l' al pagamento, in favore di della somma di € Pt_1 Controparte_1
270,99, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 13.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1944/2022 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
opponente
e
rapp.to e difeso dall'avv. Loretta Corradini Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
13.05.2025.
Con ricorso depositato l'11.10.2022, l' promuoveva opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 394/2022 del 29.04.2022, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma complessiva di € 1.195,07 a titolo di Controparte_1 mancato pagamento dei ratei sulla pensione di invalidità civile n. 07038344 di cui era titolare, relativamente al periodo dal mese di maggio al mese di luglio 2022 (per un importo di € 875,07) nonché di indebita trattenuta dei ratei pari ad € 40,00 mensili per il periodo dall'01.10.2021 al 30.04.2022 (per un importo di € 320,00).
A sostegno dell'opposizione, l' eccepiva: 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto in quanto emesso in assenza di prova scritta del credito ingiunto;
2)
l'insussistenza del diritto di credito relativamente ai ratei pensionistici oggetto del 1 ricorso monitorio, atteso il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'ottenimento delle provvidenze economiche di invalidità civile;
3) la legittimità della trattenuta di € 40,00 mensili sui ratei dall'01.10.2021 al 30.04.2022, in quanto riconducibile al diverso indebito n. 14673778 scaturito dal superamento dei requisiti reddituali per beneficiare dell'assegno di invalidità civile per gli anni 2016 e 2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva argomentando nel merito Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
La proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass.
n. 24815/05).
Da ciò consegue, l'applicazione tra le parti dei criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C., secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS. UU. n.
13533/01).
2 Ciò posto, venendo al caso di specie, la parte opposta non ha dimostrato di possedere i requisiti reddituali previsti dalla legge per accedere al beneficio economico previsto per l'invalidità civile, relativamente al periodo da maggio a luglio 2022.
Ed invero, come dedotto e documentato da parte opponente senza alcuna contestazione da parte del , il reddito da lavoro dipendente di quest'ultimo CP_1 per l'anno 2021 è risultato pari ad € 17.959,00 (cfr. allegato 4 del ricorso in opposizione), superiore al limite reddituale di legge previsto per la fascia 30 - cui appartiene la parte opposta - per aver diritto all'assegno di invalidità civile al 100%, fissato per il medesimo anno in € 16.982,49 (cfr. all.ti 6 e 6.1).
Peraltro, relativamente alle somme richieste dall' a titolo di ratei di maggio, Pt_1 giugno e luglio 2022, il procuratore di parte ricorrente, con note di trattazione scritta depositate il 22.04.2025, ha rappresentato che “il sig. sta subendo, d'accordo con CP_1
l'ente previdenziale, una trattenuta mensile sulla pensione di invalidità di cui è titolare, prevista per
36 rate, al fine di restituire la somma residua di € 1.651,03” chiedendo, limitatamente a tale parte della domanda, la cessazione della materia del contendere;
tale ultima richiesta, tuttavia, non può essere accolta, essendo necessaria a tal fine la prova dell'integrale pagamento del debito da parte del ricorrente, nella specie non ancora intervenuto.
Quanto alle trattenute di € 40,00 mensili sui ratei dall'01.10.2021 al 30.04.2022, è incontestato che le stesse sono riconducibili al diverso indebito di n. 14673778 scaturito da un asserito superamento dei limiti reddituali per gli anni 2016-2017.
Sennonché, per l'anno 2018 (redditi 2017) è lo stesso ente previdenziale a specificare che sulla base dei redditi comunicati dal , il settore INVCIV ha provveduto CP_1
a ricostituire la posizione della parte opposta, inserendo tali dati reddituali ed annullando parzialmente l'indebito, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'indebito 14673778 che da € 6.989,08 iniziali è stato decurtato sino ad € 2.744,61, relativa all'anno 2017 per superamento reddito 2016; per l'anno 2017 (redditi 2016), dalla documentazione in atti emerge che il , ha provveduto a rettificare la CP_1 dichiarazione dei redditi 2017, certificando un reddito complessivo per l'anno 2016 di euro 3.386,00, inferiore al limite richiesto dalla legge, sicché illegittima è la trattenuta operata dall' Pt_1
Quanto all'ammontare delle trattenute, sulla quale vi è contestazione, fondato è il rilievo dell' nella parte in cui ha rilevato che per la mensilità di ottobre 2021 è Pt_1
3 stato trattenuto il minore importo di € 30,99 (cfr. pag. 6 all. 12), anziché l'importo preteso in restituzione di € 40,00. E' pacifico, di contro, che per le mensilità da novembre 2021 ad aprile 2022, l' ha trattenuto la somma di € 40,00. Pt_1
L' pertanto, è tenuta a corrispondere in favore del , la somma di € Pt_1 CP_1
270,99, oltre accessori di legge, illegittimamente trattenuta sulla pensione di cui lo stesso è titolare, per il periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti al n. 656/2021 R.G., così decide:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 394/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Catanzaro in data 29.04.2022;
- condanna l' al pagamento, in favore di della somma di € Pt_1 Controparte_1
270,99, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 13.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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