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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4525/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006041253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo Resistente: come da memoria difensiva in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificatagli da A.D.E.R. in data 16.05.2025, sulla scorta di una serie di cartelle di pagamento. Premesso che la impugnativa doveva intendersi limitata alla parte della intimazione avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2018, deduceva parte ricorrente l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico e, su tale presupposto, eccepiva la invalidità derivata della intimazione e la prescrizione del diritto.
Si costituiva/costituivano, depositando controdeduzioni, la/le convenuta/e.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in limine litis che la intimazione impugnata risulta emessa sulla scorta di una serie di atti, e che tuttavia il ricorrente ha contestato la pretesa di pagamento limitatamente alla parte dell'atto relativa alla tassa automobilistica anno 2018: consegue, giusto principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 112 c.p.c.), che è entro tali limiti che va circoscritta la cognizione.
Ciò posto, la domanda non merita accoglimento.
Deduce l'istante, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione e, su tale premessa, eccepisce la invalidità derivata dell'atto qui impugnato nonché la estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione del credito.
Tale in sintesi il thema decidendi, rappresentano principi noti in materia tributaria che: a) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, di tal che l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012); b) in siffatta evenienza, la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un.,
n. 5791/2008); c)per converso, la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;
d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).
Operata tale premessa, deve osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica della cartella n. 02820240003876202000, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2018, prodromica alla intimazione, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente
ADER, che attesta, viceversa, la regolare notifica dell'atto a mezzo posta con plico regolarmente consegnato all'indirizzo del contribuente in data 10.04.2024. Viene in rilievo notifica eseguita direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 legge 890/82, cui non si applicano, per costante indicazione giurisprudenziale, le disposizioni della medesima, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario" (cfr., per tutte Cass. nn. 17223/del 2006 e 1906/ 2008; in tema di tributi locali,
Cass. n. 2690 del 2002), con la conseguenza che l'atto pervenuto all'indirizzo del contribuente, quant'anche consegnato a persona diversa dal destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza la necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. e plurimis, da ultimo, Cass. 21936/2024, Cass. 28618/2024).
Dalla accertata regolare notifica degli atti prodromici e dalla loro mancata impugnativa nei termini di legge
è conseguita la cristallizzazione del credito tributario, con inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa ed alla costruzione del titolo (ivi compresa quella di decadenza) e possibilità per il contribuente di far valere unicamente vizi propri dell'atto successivo (ovvero della cartella di pagamento) e/o fatti estintivi/modificativi sopravvenuti.
Infondata sul punto la eccezione di difetto di motivazione, risultando edotto il contribuente delle ragioni della pretesa tributaria per effetto della notifica della cartella debitamente richiamata nell'atto qui impugnato, infondata si appalesa anche la eccezione di prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine di legge dal momento della notifica dell'atto presupposto.
La domanda va quindi rigettata, con le spese che seguono la soccombenza
P.Q.M.
a)rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente
ADER che liquida in euro 390,00 oltre accessori di legge
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4525/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006041253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo Resistente: come da memoria difensiva in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificatagli da A.D.E.R. in data 16.05.2025, sulla scorta di una serie di cartelle di pagamento. Premesso che la impugnativa doveva intendersi limitata alla parte della intimazione avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2018, deduceva parte ricorrente l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico e, su tale presupposto, eccepiva la invalidità derivata della intimazione e la prescrizione del diritto.
Si costituiva/costituivano, depositando controdeduzioni, la/le convenuta/e.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in limine litis che la intimazione impugnata risulta emessa sulla scorta di una serie di atti, e che tuttavia il ricorrente ha contestato la pretesa di pagamento limitatamente alla parte dell'atto relativa alla tassa automobilistica anno 2018: consegue, giusto principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 112 c.p.c.), che è entro tali limiti che va circoscritta la cognizione.
Ciò posto, la domanda non merita accoglimento.
Deduce l'istante, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione e, su tale premessa, eccepisce la invalidità derivata dell'atto qui impugnato nonché la estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione del credito.
Tale in sintesi il thema decidendi, rappresentano principi noti in materia tributaria che: a) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, di tal che l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012); b) in siffatta evenienza, la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un.,
n. 5791/2008); c)per converso, la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;
d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).
Operata tale premessa, deve osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica della cartella n. 02820240003876202000, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2018, prodromica alla intimazione, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente
ADER, che attesta, viceversa, la regolare notifica dell'atto a mezzo posta con plico regolarmente consegnato all'indirizzo del contribuente in data 10.04.2024. Viene in rilievo notifica eseguita direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 legge 890/82, cui non si applicano, per costante indicazione giurisprudenziale, le disposizioni della medesima, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario" (cfr., per tutte Cass. nn. 17223/del 2006 e 1906/ 2008; in tema di tributi locali,
Cass. n. 2690 del 2002), con la conseguenza che l'atto pervenuto all'indirizzo del contribuente, quant'anche consegnato a persona diversa dal destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza la necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. e plurimis, da ultimo, Cass. 21936/2024, Cass. 28618/2024).
Dalla accertata regolare notifica degli atti prodromici e dalla loro mancata impugnativa nei termini di legge
è conseguita la cristallizzazione del credito tributario, con inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa ed alla costruzione del titolo (ivi compresa quella di decadenza) e possibilità per il contribuente di far valere unicamente vizi propri dell'atto successivo (ovvero della cartella di pagamento) e/o fatti estintivi/modificativi sopravvenuti.
Infondata sul punto la eccezione di difetto di motivazione, risultando edotto il contribuente delle ragioni della pretesa tributaria per effetto della notifica della cartella debitamente richiamata nell'atto qui impugnato, infondata si appalesa anche la eccezione di prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine di legge dal momento della notifica dell'atto presupposto.
La domanda va quindi rigettata, con le spese che seguono la soccombenza
P.Q.M.
a)rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente
ADER che liquida in euro 390,00 oltre accessori di legge