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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2771 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio e dall'avv. Andrea Giannattasio e domiciliato presso i difensori ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 20/09/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le Parte_1 supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico Controparte_1
2019/20, in forza di plurimi contratti di supplenza, e di non aver ricevuto, nelle fascette 1 stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – in forza di plurimi contratti di supplenza – nell'anno scolastico 2019/20 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.151,70 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.151,70 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzato dei collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Viterbo Controparte_1 ha così statuito: “- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, accerta e dichiara il diritto del ricorrente Controparte_1 alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi in cui ha prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi;
- per l'effetto condanna il
convenuto, in persona del al pagamento delle somme dovute a CP_1 CP_2 titolo di Retribuzione Professionale Docenti in occasione dei predetti incarichi oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il
[...]
, in persona del p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 processuali che liquida in € 657,00 per compensi professionali, oltre rimb. spese (€ 49,00 di C.U.), rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge ed in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
2 2.1. Non si è costituito in giudizio il , pur avendo Controparte_1 ricevuto in data 11/07/2025 notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizioni di accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi in cui ha prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi e di condanna del al CP_1 pagamento delle somme dovute a tale titolo in occasione dei predetti incarichi.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.100,01-5.200,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, non potendosi sul punto accogliere la richiesta dell'appellante di liquidazione dei valori medi come previsti dalla tabella.
4.3.1. Ciò si afferma in quanto il richiamato articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice debba tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.3.2. Alla stregua di tale previsione, considerato che il procedimento - di carattere seriale - presentava una minima difficoltà e questioni giuridiche risolte dalla giurisprudenza di legittimità, ed ha comportato un'attività processuale non particolarmente impegnativa, sussistono i presupposti per la riduzione del 50% di cui all'art. 4, comma 1, cit.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di lavoro, prevede i compensi minimi come segue: € 444,00 per studio, € 213,00 per introduttiva, € 284,00 per istruttoria ed € 373,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale. Non può 3 essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. 4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942,
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi - in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico del convenuto CP_1 in base al criterio della soccombenza e ad evidenziare la necessità di tenere conto dei
“parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta”.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4 4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.030,00 (444,00 + 213,00 + 373,00) per Parte_1 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 657,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di primo grado in favore di nella maggior misura di € Parte_1
1.030,00, in luogo di € 657,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2771 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio e dall'avv. Andrea Giannattasio e domiciliato presso i difensori ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 20/09/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le Parte_1 supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico Controparte_1
2019/20, in forza di plurimi contratti di supplenza, e di non aver ricevuto, nelle fascette 1 stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – in forza di plurimi contratti di supplenza – nell'anno scolastico 2019/20 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.151,70 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.151,70 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzato dei collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Viterbo Controparte_1 ha così statuito: “- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, accerta e dichiara il diritto del ricorrente Controparte_1 alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi in cui ha prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi;
- per l'effetto condanna il
convenuto, in persona del al pagamento delle somme dovute a CP_1 CP_2 titolo di Retribuzione Professionale Docenti in occasione dei predetti incarichi oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il
[...]
, in persona del p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 processuali che liquida in € 657,00 per compensi professionali, oltre rimb. spese (€ 49,00 di C.U.), rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge ed in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
2 2.1. Non si è costituito in giudizio il , pur avendo Controparte_1 ricevuto in data 11/07/2025 notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizioni di accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi in cui ha prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi e di condanna del al CP_1 pagamento delle somme dovute a tale titolo in occasione dei predetti incarichi.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.100,01-5.200,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, non potendosi sul punto accogliere la richiesta dell'appellante di liquidazione dei valori medi come previsti dalla tabella.
4.3.1. Ciò si afferma in quanto il richiamato articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice debba tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.3.2. Alla stregua di tale previsione, considerato che il procedimento - di carattere seriale - presentava una minima difficoltà e questioni giuridiche risolte dalla giurisprudenza di legittimità, ed ha comportato un'attività processuale non particolarmente impegnativa, sussistono i presupposti per la riduzione del 50% di cui all'art. 4, comma 1, cit.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di lavoro, prevede i compensi minimi come segue: € 444,00 per studio, € 213,00 per introduttiva, € 284,00 per istruttoria ed € 373,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale. Non può 3 essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. 4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942,
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi - in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico del convenuto CP_1 in base al criterio della soccombenza e ad evidenziare la necessità di tenere conto dei
“parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta”.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4 4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.030,00 (444,00 + 213,00 + 373,00) per Parte_1 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 657,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di primo grado in favore di nella maggior misura di € Parte_1
1.030,00, in luogo di € 657,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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