Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 17 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 643/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
S.Venerina alla via Carroti 70, cf: , rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Gaetano Maria Di Mauro, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22.03.2024 (rep n.. 37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 18/12/2023, essendo l'invalidità 100% già riconosciuta in sede amministrativa ed essendo la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già riconosciuta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 5970/2024 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 17 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
1
(cfr Relazione di CTU).
La ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 3) “con decorrenza dall'epoca di visita da parte della Commissione (aprile 2024)” (cfr Relazione di CTU in sede di ATP – dott. Per_2
.
[...]
Le relazioni di C.T.U., immuni da vizi, vanno condivise e richiamate, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite, sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento alla presente fase di giudizio, vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5970/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 100% e con necessità Parte_1 di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal marzo 2025; dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione Parte_1 di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dall'aprile 2024; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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