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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3711 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Fabrizio Serra, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 20.09.2024, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.12.2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Civitavecchia il 30.04.2016 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 2016 atto n. 18, parte 1; Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (16.02.2015), Per_1
(23.08.2016) e (12.09.2019); Per_3
- che progressivamente il rapporto si era deteriorato ed era venuto meno l'affectio coniugalis;
- che i coniugi non erano riusciti ad addivenire ad un accordo circa le condizioni della separazione;
- di non avere una stabile occupazione lavorativa;
- che il marito lavorava presso la C.S.L. di Civitavecchia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepiva euro 1.700/1.800,00 mensili per quattordici mensilità;
- che la casa coniugale era di proprietà dell'Ater di Civitavecchia il cui canone mensile ammontava ad euro 108,00 mensili;
- che il aveva sottoscritto con un piano di rientro con il quale si CP_1 Pt_2 impegnava a saldare con rate mensili il debito pregresso contratto dalla madre, precedentemente conduttrice della casa coniugale;
Per_
- che la figlia minore era affetta da ADHD disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività e percepiva un'indennità di frequenza pari ad euro 297,00 mensili per i mesi da ottobre a giugno;
- di percepire un assegno per nucleo familiare di euro 1.800,00 annui erogato dai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, in due trance semestrali.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno per nucleo familiare al 100% alla madre e arretrati canone di locazione a carico del marito.
In data 04.01.2021 veniva depositata da parte ricorrente istanza di anticipazione dell'udienza presidenziale a causa di alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia successivi al deposito del ricorso e il Presidente anticipava l'udienza al 30.03.2021 onerando parte ricorrente della notifica.
Si costituiva in giudizio in data 17.03.2021 che non si opponeva CP_2 alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la aveva subito nel tempo un notevole cambiamento Pt_1 comportamentale, aggravatosi a seguito di un intervento per la riduzione del peso, dopo il quale era diventata aggressiva e offensiva anche nei confronti dei Per_ figli e Per_1
- che il matrimonio aveva subito una prima crisi alla fine del 2018, durante la quale i coniugi avevano continuato a vivere insieme, salvo poi riconciliarsi;
- che nel mese di luglio 2020 la rappresentava al marito di non Pt_1 volere proseguire la relazione e modificava nuovamente il proprio comportamento, diventando aggressiva anche in presenza dei bambini;
- che a novembre 2020 il veniva informato dalla suocera che la CP_1 aveva intrapreso una nuova relazione con il sig. , con il Pt_1 Persona_4 quale postava foto della loro relazione su Facebook includendo anche i bambini;
- che la aveva inventato un'aggressione a suo danno da parte del Pt_1 marito;
- che tali fatti erano oggetto di reciproche denunce tra i coniugi, in quanto il aveva denunciato il e la moglie per sottrazione di minore e per CP_1 Per_4 pubblicazioni di foto non autorizzate dei minori su Facebook;
- che attualmente la moglie aveva una nuova frequentazione, pregiudizievole per i figli;
- che in data 23.02.2021 il Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Gip dott. Coniglio, aveva emesso nei confronti del la misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.
Tanto dedotto, il resistente richiedeva la pronuncia di separazione dei coniugi e, in via preliminare, disporsi CTU piscologica al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti e, nel merito, in via principale disporsi l'affidamento condiviso con collocamento paritario dei figli a settimane alterne presso la casa coniugale disponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 150,00 mensili o, in via subordinata, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale con disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso e la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 30.03.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con ordinanza emessa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento congiunto dei figli con collocamento Pt_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ammoniva entrambe le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia e rinviava la causa per il prosieguo davanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
In data 06.05.2021 la Questura di Roma, commissariato distaccato di P.S.
Civitavecchia, depositava copia dell'ordinanza che applicava la misura cautelare a carico del CP_2
In data 22.06.2021 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto di avere svolto dei primi incontri con le parti e, stante la complessità del caso, ritenevano opportuno richiedere una valutazione psico-diagnostica della struttura di personalità e competenze genitoriali presso un centro specialistico, l'attivazione di un servizio di assistenza domiciliare e l'avvio dell'iter di valutazione presso il per i minori. Pt_3
All'udienza del 30.06.2021, il Giudice istruttore, lette le note d'udienza con cui le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolare del 01.02.2022 il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di separazione e parte resistente chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori, rimetteva la causa in decisione al Collegio. In data 08.06.2022 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in data
10.06.2022, rinviava la causa all'udienza del 18.11.2022.
All'udienza cartolare del 18.11.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva istruttoria, disponeva CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Persona_5
Con CTU depositata in data 03.05.2022 la dott.ssa Persona_5 evidenziava che nella relazione tra i genitori non si rilevavano forme di ostilità e conflittualità esplicite, se non dispute su alcune questioni economiche e che la coppia, superato il periodo iniziale della separazione, appariva stabilizzata. Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito alle conclusioni sulla capacità genitoriale di Parte_1 così ha concluso il CTU “La sig.ra ha partecipato agli incontri di Parte_1 consulenza mantenendo un comportamento educato e collaborativo, mostrandosi disponibile ad andare incontro alle esigenze organizzative nella definizione degli appuntamenti da concordare. Si presenta vigile, lucida e orientata nel tempo e spazio. Ha mostrato un atteggiamento fiducioso nei confronti del percorso di consulenza senza celare, in alcuni momenti, modalità anche critiche legate ad alcuni atteggiamenti del sig. come le CP_1 dispute su fattori economici, l'instabilità abitativa dello stesso e lo scarso coinvolgimento Per nell'attenzione al percorso scolastico, specialmente di Nel corso della consulenza la sig.ra si è lasciata andare, allentando il controllo emotivo-affettivo e manifestando il bisogno Pt_1 di condividere il timore che la serenità dei minori possa essere minata dal ripresentarsi di future criticità. Ciò ha consentito di osservare un atteggiamento difensivo rispetto alle proprie responsabilità per aver impiantato prima un progetto di coppia e poi genitoriale senza disporre di assunti di base sufficienti. Nel corso della consulenza, si è potuta apprezzare anche la consapevolezza di affrontare le difficoltà riscontrate, ponendo al centro dell'attenzione il benessere dei minori. La sig.ra si è impegnata fattivamente anche al pagamento del Pt_1 debito pregresso per l'abitazione dove risiede con i minori”;
- in merito alla valutazione personologica e relativa alla capacità genitoriale di così ha concluso la CTU: “Il sig. si presenta CP_1 CP_1 attraverso un aspetto estetico e un abbigliamento coerenti con il proprio status socio-economico.
I processi di pensiero si caratterizzano per un approccio pratico e diretto al dato concreto, poco incline alla ricerca di spiegazioni e motivazioni sofisticate. Non si sono registrate alterazioni nel flusso del discorso e quello ideativo. Il pensiero è coerente, assenti processi ideativi confabulatori o contaminazioni nei costrutti. Durante la consulenza è apparso disponibile in modo discontinuo ad organizzarsi per i colloqui, mostrando a volte una motivazione inadeguata al contesto di consulenza, lamentando difficoltà lavorative ed economiche. Tali confronti sono avvenuti attraverso un atteggiamento a tratti polemico ed oppositivo rispetto al contesto, criticato dal sig. fino a chiedere alla sottoscritta di sospendere gli incontri, CP_1 poiché impossibilitato al saldo dell'acconto e a chiedere dei permessi lavorativi per i colloqui concordati. L'umore e l'affettività nel corso dell'intera consulenza sono stati caratterizzati da un'alternanza di momenti di disponibilità e compiacenza e atteggiamenti critici rispetto alle difficoltà emerse nel corso della consulenza. Si è evidenziato un livello di consapevolezza a volte insufficiente alle proprie responsabilità paterne. Durante la conclusione delle operazioni peritali, il sig. si è mostrato più collaborativo. E' apparso più consapevole delle proprie CP_1 responsabilità paterne e più incline ad adattarsi alle esigenze del nucleo familiare”. Per
- in merito alla valutazione dei minori, secondo la CTU: “ Per_1
Per e sono tre graziosi e simpatici bambini, rispettivamente di 9, 7 e 4 anni circa. Per_3 presenta un “disturbo dello sviluppo psicologico e un disturbo del linguaggio” per il quale fin dagli esordi ad oggi, è stata sostenuta da entrambi i genitori e segue le terapie prescritte e controlli specialistici. I bambini sono stati descritti dalle insegnanti come sereni, curati e seguiti. All'osservazione appaiono legati tra loro cooperando e condividendo i giochi. Non sembrano emergere criticità legate al periodo di disfunzionalità del sistema familiare durante
i periodi di conflittualità della coppia. Sembrano accedere in maniera serena ad entrambe le figure genitoriali e ai legami affettivi utili, come la zia paterna e la nonna materna. Si rappresenta che l'accesso alla zia paterna è garantito da entrambi i genitori. L'accesso alla CP_ nonna materna, attualmente è garantito dal sig. data l'interruzione dei rapporti della sig.ra con la propria madre, che comunque non ne ostacola la frequentazione. Pt_1
Attualmente i minori beneficiano, in modo molto positivo, dell'intervento di Educativa domiciliare erogato dal Servizio Sociale incaricato, due volte a settimana. Tali interventi, sono contemplati per essere erogati nell'abitazione di entrambi i genitori. Attualmente è emersa la difficoltà ad erogare il servizio nell'abitazione del sig. per indisponibilità dello stesso CP_1
a causa di riferite problematiche lavorative. Nell'ultimo incontro di consulenza, di cui si riferirà nei prossimi quesiti, il sig. si è impegnato ad una soluzione che permetta CP_1
l'erogazione del medesimo servizio anche presso la sua abitazione”;
- in merito alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero a ostacolare il rapporto con l'altro genitore, la CTU ha osservato che: “Nella relazione tra i genitori non si rilevano forme di ostilità e conflittualità esplicite, se non dispute su alcune questioni economiche rimaste in sospeso tra loro e comunque ancora oggetto di contenzioso giudiziario, che si auspica possano trovare conciliazione anche alla luce di quanto emerso in consulenza. Superato il periodo iniziale della separazione, che ha visto entrambi incapaci di confronto e collaborazione, oggi la coppia genitoriale appare stabilizzata”;
- in merito alle migliori condizioni di affido e di frequentazione dei figli minori con riguardo a entrambi i genitori, tenendo conto del principio generale della bi-genitorialità, della organizzazione di vita attuale e delle esigenze dei minori la CTU, dopo un confronto con i legali della coppia genitoriale e un confronto di restituzione con la coppia stessa, la CTU ha suggerito il seguente percorso strutturato: “si propone un regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Si propone un calendario di frequentazione, dettato e concordato congiuntamente dai genitori, con riguardo dei rispettivi impegni e degli impegni, scolastici ed extrascolastici dei minori, come segue: - I minori continueranno ad essere collocati presso la madre. - Il padre terrà i bambini con sé, nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo di mattina (dalle 8.30 alle 16.30): 2 pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori;
il fine settimana, dal sabato, al termine dell'orario di lavoro prenderà e terrà con sé i minori, fino al lunedì mattina, in cui li accompagnerà a scuola o a casa nel periodo delle vacanze scolastiche. - Il padre terrà i bambini con sé, nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo di pomeriggio (dalle 15.30 alle
22.30): dal sabato alle 9.30 alla domenica alle ore 12.00, quando accompagnerà i minori presso la madre. - Nel periodo delle vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni di entrambi, il sig. manterrà la frequentazione concordata con la sig.ra - Per CP_1 Pt_1 le vacanze estive, i sig.ri concordano nel tenere con sé i minori, ognuno per 10giorni nel mese di Luglio e 10 giorni nel mese di Agosto, da conciliare ogni anno compatibilmente con il piano ferie redatto dal sig. con il datore di lavoro… omissis … Con il Servizio CP_1
Sociale di Civitavecchia, di concerto con la dr.ssa incaricata del sostegno al Persona_6 nucleo familiare, si è stilato un progetto nei termini che seguono: - Mantenimento dell'Educativa domiciliare, da attuarsi nell'abitazione di entrambi i genitori. - Attivazione del Sostegno genitoriale per il sig. che verrà erogato dal Centro Risorse di CP_1
Civitavecchia, con l'obiettivo di consapevolizzare ed implementare le difficoltà riscontrate nella gestione educativa dei minori e nella responsabilità genitoriale. - Verifica dell'idoneità abitativa al domicilio del sig. poiché attualmente il contratto di affitto del sig. CP_1 CP_1
è in scadenza- Aprile 2023- ed egli, ad oggi, non ha ancora trovato un'alternativa abitativa.
- Monitoraggio e verifica, con relazione tra quattro mesi da parte del Servizio Sociale, sull'andamento degli interventi proposti, sull'idoneità dell'abitazione del sig. e CP_1 sull'effettivo pagamento delle rate del debito contratto nell'abitazione dove risiedono stabilmente i minori”. All'udienza del 17.05.2023 rilevato che i difensori delle parti dichiaravano di concordare con gli interventi indicati dalla CTU, che il difensore di parte ricorrente rappresentava che la propria assistita si era assunta l'impegno di pagare euro 16.000,00 a titolo di arretrati per l'ATER non pagati dal e CP_1 richiedeva di potere percepire l'assegno unico al 100%, mentre parte resistente si riservava di valutare la rinuncia all'assegno unico per i figli, il Giudice concedeva termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione sopravvenuta e riservava la decisione.
Con ordinanza del 28.08.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.05.2023, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti vigenti, confermava l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, accoglieva il progetto elaborato dalla CTU dott.ssa in merito alle modalità e tempistica di frequentazioni padre Per_5 figlio, invitava il resistente ad intraprendere o proseguire un percorso di sostegno genitoriale, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare materno e paterno da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Civitavecchia con prosecuzione del servizio di educativa domiciliare, disponeva ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale di entrambe le parti e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi
Sociali.
In data 29.01.2024 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali in cui veniva dato atto che nel corso dell'anno 2023 le parti avevano svolto un percorso di sostegno alla genitorialità conclusosi con esito positivo, mentre non era ancora stata effettuata la valutazione delle competenze genitoriali del CP_1 che quest'ultimo aveva affermato di essere alla ricerca di un immobile adeguato alle esigenze dei figli e che le parti, di comune accordo, avevano deciso di fare intraprendere al figlio un percorso psicologico dal momento che Per_1 aveva affermato di essere vittima di scherno da parte di alcuni compagni di scuola e di calcio.
All'udienza del 02.02.2024, rilevato che parte ricorrente rappresentava di non percepire più il reddito di cittadinanza e richiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento, mentre parte resistente rappresentava di non potere rinunciare alla metà dell'assegno unico per i figli ma si dichiarava disponibile ad un aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 500,00 mensili, il Giudice disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ad euro 500,00 mensili a far data dal mese di febbraio
2024 e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali inerente il percorso psicologico da intraprendersi per il figlio e della Per_1 valutazione della competenze genitoriali per il e per la precisazione delle CP_1 conclusioni all'udienza del 20.09.2024.
In data 12.09.2024 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali in cui veniva dato atto che il servizio di educativa domiciliare distrettuale era stato sostituito con il progetto PIPPI, che dalla relazione emergeva che la partecipazione del al progetto era molto discontinua e che a volte, CP_1 sapendo dell'incontro di educativa, si era rifiutato di prendere i bambini e l'incontro si era svolto solo con la madre, che il risultava ancora senza CP_1 fissa dimora e che il fine settimana portava i bambini presso il camper della sorella ma erano emerse alcune criticità riguardanti le condizioni igieniche in cui lo stesso viveva (all'esito di un colloquio, la aveva rappresentato Pt_1 alla dott.ssa , psicologa/psicoterapeuta del Servizio Sociale, che dopo Per_7 essere stati con il padre i bambini erano rientrati a casa con i pidocchi o con i vestiti sporchi); al contrario la risultava molto collaborativa con i Pt_1
Servizi e così anche la compagna della madre, convivente con i minori, la quale risultava essere una figura positiva e di supporto al nucleo, che il figlio era in lista presso il servizio specialistico del T.S.M.R.E.E. per il Per_1 percorso psicologico e che nel mese di maggio 2024 era stato attivato il percorso della coppia genitoriale presso il servizio accredito del Centro Risorse di Civitavecchia dal quale emergeva la volontà di entrambe le figure genitoriali di superare le problematiche che avevano coinvolto la coppia e il raggiungimento di un equilibrio nella gestione dei minori.
All'udienza del 20.09.2024, rilevato che parte resistente rappresentava di vivere presso la sorella e di avere problemi economici mentre parte ricorrente deduceva che il padre non corrispondeva le spese straordinarie e richiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Affidamento e collocamento delle figlie minorenni
In merito al regime di affidamento e collocamento dei figli Per_1
Per_ (16.02.2015), (23.08.2016) e (12.09.2019), deve osservarsi quanto Per_3 segue.
In sede di precisazione delle conclusioni il difensore della ricorrente ha richiesto – riportandosi alla memoria integrativa - l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso l'abitazione familiare, da assegnare alla ricorrente, ed in subordine l'affidamento condiviso con regolamentazione della frequentazione con il padre secondo le indicazioni emerse in sede di CTU, mentre il difensore del resistente ha richiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione materna e frequentazione tra padre e figli come disposto all'esito della consulenza di ufficio.
Il Collegio rileva che la CTU nominata, dott.ssa ha Persona_5 rassegnato le conclusioni rappresentando che non vi sono motivi per derogare al principio dell'affidamento condiviso, regime che maggiormente tutela il benessere di figli che hanno un positivo rapporto con entrambi i genitori.
Dalle relazioni degli assistenti sociali, nonostante le difficoltà economiche ed abitative del resistente, non emergono elementi per potere modificare le disposizioni già assunte in corso di causa all'esito del deposito della consulenza.
Deve essere, pertanto, confermato il regime di affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica di ufficio e del periodo di monitoraggio degli assistenti sociali e non potendo essere accolta la richiesta avanzata in via principale dal difensore della ricorrente di affidamento esclusivo, in quanto non è risultato che il padre abbia negato il consenso per decisioni di interesse per i figli o abbia determinato rallentamenti nelle decisioni nel loro interesse che abbiano potuto pregiudicarli. In merito alla frequentazione padre figli, come detto, deve essere confermato il regime di frequentazione disposto all'esito della consulenza con ordinanza del 12.8.2023 e sostanzialmente condiviso da entrambe le parti.
La casa familiare deve essere confermata in assegnazione alla ricorrente in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 600,00 mensili nonchè le spese straordinarie al 50% tra le parti, con percezione dell'assegno unico familiare in maniera esclusiva e pagamento degli arretrati per l'Ater a carico del CP_1
Il resistente si è riportato con le comparse conclusionali alle richieste svolte con la memoria integrativa depositata, ed in particolare, di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per i figli di euro 150,00 o, in subordine, di euro 300,00 complessivi e disporre le spese straordinarie al 50 % a carico delle parti.
Deve osservarsi che il Presidente f.f. con ordinanza presidenziale, ha posto a carico di il versamento, a titolo di contributo per i figli di euro CP_1
400,00 mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
Con ordinanza emessa in corso di causa, in data 2.2.2024 il Giudice delegato ha disposto un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ad euro 500,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2024, su accordo delle parti come emerso in sede di udienza.
All'esito del giudizio e dall'esame depositata dalle parti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire circa 200,00 euro mensili, di abitare nella casa familiare di proprietà dell'Ater assegnata alla madre del mentre in corso di causa è risultato che la CP_1 medesima percepisce il mantenimento dal resistente, la sua quota di assegno Per_ unico familiare di euro 420,00 mensili oltre alle indennità per la figlia e che ha dapprima percepito il reddito di cittadinanza e in seguito ha richiesto il reddito di inclusione, avendo anche ricevuto sussidi dal comune di Civitavecchia;
- il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare alle dipendenze della con un reddito mensile di circa € 1.200,00 / 1.300,00, CP_3
e di percepire euro 300,00 per la sua quota di assegno unico familiare mentre all'udienza del 2.2.2024 di guadagnare euro 1.300,00 per quattordici mensilità, di abitare con la sorella presso la sua abitazione e di percepite euro 420,00 mensili quale quota dell'assegno unico familiare. In seguito, dalle relazioni degli assistenti sociali è risultato che il sia tuttora senza fissa dimora e che CP_1 incontra i figli in un camper di proprietà della sorella.
Va stigmatizzata la condotta processuale del resistente che non ha depositato la documentazione richiesta con ordine di esibizione del 12.8.2023 né con i precedenti scritti difensivi per cui deve ritenersi ai sensi dell'art. 116
c.p.c. che il medesimo abbia inteso occultare la propria condizione reddituale non consentendone una adeguata ricostruzione.
Dalla documentazione dal difensore della ricorrente ed in particolare dagli estratti con movimentazione bancaria della poste pay, risultano confermate le dichiarazioni rese in udienza e con le dichiarazioni di atto notorio depositate in atti.
In considerazione della condizione reddituale delle parti deve essere confermato a carico di un assegno di mantenimento per i figli di CP_1 euro 500,00 mensili tenuto conto delle esigenze dei medesimi figli e della circostanza per cui la ricorrente abita con i figli nella casa familiare che era stata assegnata alla madre del deceduta, e che il medesimo non ha fissa dimora CP_1 dovendo incontrare i figli presso l'abitazione o un camper della sorella.
Le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra le parti secondo le indicazioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
In merito alle ulteriori richieste di parte ricorrente di porre a carico del ricorrente le spese per i canoni di locazione non corrisposti all'Ater e di percepire integralmente l'assegno unico familiare le medesime non possono essere accolte.
In merito all'assegno unico familiare il medesimo compete per legge ad entrambe le parti al 50% essendo stato disposto l'affidamento condiviso salvo diverso accordo tra le medesime, che non caso di specie non è stato raggiunto in corso di causa.
L'ulteriore domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio, in quanto estranea al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connessa alla domanda principale (Cass.
8.9.2014 n. 18870).
Le spese devono essere compensate tra le parti per la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3711/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: Per_ 1) affida i figli (16.02.2015), (23.08.2016) e Per_1 Per_3
(12.09.2019) ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare a in Parte_1 qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa Per_ tenere con sè i figli , e nelle settimane in cui avrà il turno Per_1 Per_3 lavorativo di mattina (dalle 8.30 alle 16.30) per 2 pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori;
il fine settimana, dal sabato, al termine dell'orario di lavoro prenderà e terrà con sé i minori, fino al lunedì mattina, in cui li accompagnerà a scuola o a casa nel periodo delle vacanze scolastiche;
il padre terrà i bambini con sé, nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo di pomeriggio (dalle 15.30 alle 22.30) dal sabato alle 9.30 alla domenica alle ore
12.00, quando accompagnerà i minori presso la madre;
nel periodo delle vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni di entrambi, il sig. manterrà CP_1 la frequentazione concordata con la sig.ra per le vacanze estive, i sig.ri Pt_1 concordano nel tenere con sé i minori, ognuno per 10 giorni nel mese di Luglio
e 10 giorni nel mese di Agosto, da conciliare ogni anno compatibilmente con il piano ferie redatto dal sig. con il datore di lavoro;
le festività civile e CP_1 religiose verranno alternate tra i genitori secondo le disposizioni previste dall'ordinanza presidenziale;
5) dichiara le parti economicamente indipendenti;
6) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di euro 500,00 per il mantenimento dei figli entro il giorno
5 di ciascun mese e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2024;
7) dispone che le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per le figlie saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Civitavecchia che provvederanno a sostenere il nucleo familiare ed i minori anche per i percorsi in corso, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio all'Autorità Giudiziaria;
9) rigetta le ulteriori richieste delle parti, per i motivi sopra esposti;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di Civitavecchia.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3711 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Fabrizio Serra, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 20.09.2024, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.12.2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Civitavecchia il 30.04.2016 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 2016 atto n. 18, parte 1; Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (16.02.2015), Per_1
(23.08.2016) e (12.09.2019); Per_3
- che progressivamente il rapporto si era deteriorato ed era venuto meno l'affectio coniugalis;
- che i coniugi non erano riusciti ad addivenire ad un accordo circa le condizioni della separazione;
- di non avere una stabile occupazione lavorativa;
- che il marito lavorava presso la C.S.L. di Civitavecchia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepiva euro 1.700/1.800,00 mensili per quattordici mensilità;
- che la casa coniugale era di proprietà dell'Ater di Civitavecchia il cui canone mensile ammontava ad euro 108,00 mensili;
- che il aveva sottoscritto con un piano di rientro con il quale si CP_1 Pt_2 impegnava a saldare con rate mensili il debito pregresso contratto dalla madre, precedentemente conduttrice della casa coniugale;
Per_
- che la figlia minore era affetta da ADHD disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività e percepiva un'indennità di frequenza pari ad euro 297,00 mensili per i mesi da ottobre a giugno;
- di percepire un assegno per nucleo familiare di euro 1.800,00 annui erogato dai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, in due trance semestrali.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno per nucleo familiare al 100% alla madre e arretrati canone di locazione a carico del marito.
In data 04.01.2021 veniva depositata da parte ricorrente istanza di anticipazione dell'udienza presidenziale a causa di alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia successivi al deposito del ricorso e il Presidente anticipava l'udienza al 30.03.2021 onerando parte ricorrente della notifica.
Si costituiva in giudizio in data 17.03.2021 che non si opponeva CP_2 alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la aveva subito nel tempo un notevole cambiamento Pt_1 comportamentale, aggravatosi a seguito di un intervento per la riduzione del peso, dopo il quale era diventata aggressiva e offensiva anche nei confronti dei Per_ figli e Per_1
- che il matrimonio aveva subito una prima crisi alla fine del 2018, durante la quale i coniugi avevano continuato a vivere insieme, salvo poi riconciliarsi;
- che nel mese di luglio 2020 la rappresentava al marito di non Pt_1 volere proseguire la relazione e modificava nuovamente il proprio comportamento, diventando aggressiva anche in presenza dei bambini;
- che a novembre 2020 il veniva informato dalla suocera che la CP_1 aveva intrapreso una nuova relazione con il sig. , con il Pt_1 Persona_4 quale postava foto della loro relazione su Facebook includendo anche i bambini;
- che la aveva inventato un'aggressione a suo danno da parte del Pt_1 marito;
- che tali fatti erano oggetto di reciproche denunce tra i coniugi, in quanto il aveva denunciato il e la moglie per sottrazione di minore e per CP_1 Per_4 pubblicazioni di foto non autorizzate dei minori su Facebook;
- che attualmente la moglie aveva una nuova frequentazione, pregiudizievole per i figli;
- che in data 23.02.2021 il Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Gip dott. Coniglio, aveva emesso nei confronti del la misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.
Tanto dedotto, il resistente richiedeva la pronuncia di separazione dei coniugi e, in via preliminare, disporsi CTU piscologica al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti e, nel merito, in via principale disporsi l'affidamento condiviso con collocamento paritario dei figli a settimane alterne presso la casa coniugale disponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 150,00 mensili o, in via subordinata, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale con disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso e la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 30.03.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con ordinanza emessa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento congiunto dei figli con collocamento Pt_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ammoniva entrambe le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia e rinviava la causa per il prosieguo davanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
In data 06.05.2021 la Questura di Roma, commissariato distaccato di P.S.
Civitavecchia, depositava copia dell'ordinanza che applicava la misura cautelare a carico del CP_2
In data 22.06.2021 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto di avere svolto dei primi incontri con le parti e, stante la complessità del caso, ritenevano opportuno richiedere una valutazione psico-diagnostica della struttura di personalità e competenze genitoriali presso un centro specialistico, l'attivazione di un servizio di assistenza domiciliare e l'avvio dell'iter di valutazione presso il per i minori. Pt_3
All'udienza del 30.06.2021, il Giudice istruttore, lette le note d'udienza con cui le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolare del 01.02.2022 il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di separazione e parte resistente chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori, rimetteva la causa in decisione al Collegio. In data 08.06.2022 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in data
10.06.2022, rinviava la causa all'udienza del 18.11.2022.
All'udienza cartolare del 18.11.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva istruttoria, disponeva CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Persona_5
Con CTU depositata in data 03.05.2022 la dott.ssa Persona_5 evidenziava che nella relazione tra i genitori non si rilevavano forme di ostilità e conflittualità esplicite, se non dispute su alcune questioni economiche e che la coppia, superato il periodo iniziale della separazione, appariva stabilizzata. Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito alle conclusioni sulla capacità genitoriale di Parte_1 così ha concluso il CTU “La sig.ra ha partecipato agli incontri di Parte_1 consulenza mantenendo un comportamento educato e collaborativo, mostrandosi disponibile ad andare incontro alle esigenze organizzative nella definizione degli appuntamenti da concordare. Si presenta vigile, lucida e orientata nel tempo e spazio. Ha mostrato un atteggiamento fiducioso nei confronti del percorso di consulenza senza celare, in alcuni momenti, modalità anche critiche legate ad alcuni atteggiamenti del sig. come le CP_1 dispute su fattori economici, l'instabilità abitativa dello stesso e lo scarso coinvolgimento Per nell'attenzione al percorso scolastico, specialmente di Nel corso della consulenza la sig.ra si è lasciata andare, allentando il controllo emotivo-affettivo e manifestando il bisogno Pt_1 di condividere il timore che la serenità dei minori possa essere minata dal ripresentarsi di future criticità. Ciò ha consentito di osservare un atteggiamento difensivo rispetto alle proprie responsabilità per aver impiantato prima un progetto di coppia e poi genitoriale senza disporre di assunti di base sufficienti. Nel corso della consulenza, si è potuta apprezzare anche la consapevolezza di affrontare le difficoltà riscontrate, ponendo al centro dell'attenzione il benessere dei minori. La sig.ra si è impegnata fattivamente anche al pagamento del Pt_1 debito pregresso per l'abitazione dove risiede con i minori”;
- in merito alla valutazione personologica e relativa alla capacità genitoriale di così ha concluso la CTU: “Il sig. si presenta CP_1 CP_1 attraverso un aspetto estetico e un abbigliamento coerenti con il proprio status socio-economico.
I processi di pensiero si caratterizzano per un approccio pratico e diretto al dato concreto, poco incline alla ricerca di spiegazioni e motivazioni sofisticate. Non si sono registrate alterazioni nel flusso del discorso e quello ideativo. Il pensiero è coerente, assenti processi ideativi confabulatori o contaminazioni nei costrutti. Durante la consulenza è apparso disponibile in modo discontinuo ad organizzarsi per i colloqui, mostrando a volte una motivazione inadeguata al contesto di consulenza, lamentando difficoltà lavorative ed economiche. Tali confronti sono avvenuti attraverso un atteggiamento a tratti polemico ed oppositivo rispetto al contesto, criticato dal sig. fino a chiedere alla sottoscritta di sospendere gli incontri, CP_1 poiché impossibilitato al saldo dell'acconto e a chiedere dei permessi lavorativi per i colloqui concordati. L'umore e l'affettività nel corso dell'intera consulenza sono stati caratterizzati da un'alternanza di momenti di disponibilità e compiacenza e atteggiamenti critici rispetto alle difficoltà emerse nel corso della consulenza. Si è evidenziato un livello di consapevolezza a volte insufficiente alle proprie responsabilità paterne. Durante la conclusione delle operazioni peritali, il sig. si è mostrato più collaborativo. E' apparso più consapevole delle proprie CP_1 responsabilità paterne e più incline ad adattarsi alle esigenze del nucleo familiare”. Per
- in merito alla valutazione dei minori, secondo la CTU: “ Per_1
Per e sono tre graziosi e simpatici bambini, rispettivamente di 9, 7 e 4 anni circa. Per_3 presenta un “disturbo dello sviluppo psicologico e un disturbo del linguaggio” per il quale fin dagli esordi ad oggi, è stata sostenuta da entrambi i genitori e segue le terapie prescritte e controlli specialistici. I bambini sono stati descritti dalle insegnanti come sereni, curati e seguiti. All'osservazione appaiono legati tra loro cooperando e condividendo i giochi. Non sembrano emergere criticità legate al periodo di disfunzionalità del sistema familiare durante
i periodi di conflittualità della coppia. Sembrano accedere in maniera serena ad entrambe le figure genitoriali e ai legami affettivi utili, come la zia paterna e la nonna materna. Si rappresenta che l'accesso alla zia paterna è garantito da entrambi i genitori. L'accesso alla CP_ nonna materna, attualmente è garantito dal sig. data l'interruzione dei rapporti della sig.ra con la propria madre, che comunque non ne ostacola la frequentazione. Pt_1
Attualmente i minori beneficiano, in modo molto positivo, dell'intervento di Educativa domiciliare erogato dal Servizio Sociale incaricato, due volte a settimana. Tali interventi, sono contemplati per essere erogati nell'abitazione di entrambi i genitori. Attualmente è emersa la difficoltà ad erogare il servizio nell'abitazione del sig. per indisponibilità dello stesso CP_1
a causa di riferite problematiche lavorative. Nell'ultimo incontro di consulenza, di cui si riferirà nei prossimi quesiti, il sig. si è impegnato ad una soluzione che permetta CP_1
l'erogazione del medesimo servizio anche presso la sua abitazione”;
- in merito alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero a ostacolare il rapporto con l'altro genitore, la CTU ha osservato che: “Nella relazione tra i genitori non si rilevano forme di ostilità e conflittualità esplicite, se non dispute su alcune questioni economiche rimaste in sospeso tra loro e comunque ancora oggetto di contenzioso giudiziario, che si auspica possano trovare conciliazione anche alla luce di quanto emerso in consulenza. Superato il periodo iniziale della separazione, che ha visto entrambi incapaci di confronto e collaborazione, oggi la coppia genitoriale appare stabilizzata”;
- in merito alle migliori condizioni di affido e di frequentazione dei figli minori con riguardo a entrambi i genitori, tenendo conto del principio generale della bi-genitorialità, della organizzazione di vita attuale e delle esigenze dei minori la CTU, dopo un confronto con i legali della coppia genitoriale e un confronto di restituzione con la coppia stessa, la CTU ha suggerito il seguente percorso strutturato: “si propone un regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Si propone un calendario di frequentazione, dettato e concordato congiuntamente dai genitori, con riguardo dei rispettivi impegni e degli impegni, scolastici ed extrascolastici dei minori, come segue: - I minori continueranno ad essere collocati presso la madre. - Il padre terrà i bambini con sé, nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo di mattina (dalle 8.30 alle 16.30): 2 pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori;
il fine settimana, dal sabato, al termine dell'orario di lavoro prenderà e terrà con sé i minori, fino al lunedì mattina, in cui li accompagnerà a scuola o a casa nel periodo delle vacanze scolastiche. - Il padre terrà i bambini con sé, nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo di pomeriggio (dalle 15.30 alle
22.30): dal sabato alle 9.30 alla domenica alle ore 12.00, quando accompagnerà i minori presso la madre. - Nel periodo delle vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni di entrambi, il sig. manterrà la frequentazione concordata con la sig.ra - Per CP_1 Pt_1 le vacanze estive, i sig.ri concordano nel tenere con sé i minori, ognuno per 10giorni nel mese di Luglio e 10 giorni nel mese di Agosto, da conciliare ogni anno compatibilmente con il piano ferie redatto dal sig. con il datore di lavoro… omissis … Con il Servizio CP_1
Sociale di Civitavecchia, di concerto con la dr.ssa incaricata del sostegno al Persona_6 nucleo familiare, si è stilato un progetto nei termini che seguono: - Mantenimento dell'Educativa domiciliare, da attuarsi nell'abitazione di entrambi i genitori. - Attivazione del Sostegno genitoriale per il sig. che verrà erogato dal Centro Risorse di CP_1
Civitavecchia, con l'obiettivo di consapevolizzare ed implementare le difficoltà riscontrate nella gestione educativa dei minori e nella responsabilità genitoriale. - Verifica dell'idoneità abitativa al domicilio del sig. poiché attualmente il contratto di affitto del sig. CP_1 CP_1
è in scadenza- Aprile 2023- ed egli, ad oggi, non ha ancora trovato un'alternativa abitativa.
- Monitoraggio e verifica, con relazione tra quattro mesi da parte del Servizio Sociale, sull'andamento degli interventi proposti, sull'idoneità dell'abitazione del sig. e CP_1 sull'effettivo pagamento delle rate del debito contratto nell'abitazione dove risiedono stabilmente i minori”. All'udienza del 17.05.2023 rilevato che i difensori delle parti dichiaravano di concordare con gli interventi indicati dalla CTU, che il difensore di parte ricorrente rappresentava che la propria assistita si era assunta l'impegno di pagare euro 16.000,00 a titolo di arretrati per l'ATER non pagati dal e CP_1 richiedeva di potere percepire l'assegno unico al 100%, mentre parte resistente si riservava di valutare la rinuncia all'assegno unico per i figli, il Giudice concedeva termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione sopravvenuta e riservava la decisione.
Con ordinanza del 28.08.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.05.2023, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti vigenti, confermava l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, accoglieva il progetto elaborato dalla CTU dott.ssa in merito alle modalità e tempistica di frequentazioni padre Per_5 figlio, invitava il resistente ad intraprendere o proseguire un percorso di sostegno genitoriale, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare materno e paterno da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Civitavecchia con prosecuzione del servizio di educativa domiciliare, disponeva ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale di entrambe le parti e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi
Sociali.
In data 29.01.2024 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali in cui veniva dato atto che nel corso dell'anno 2023 le parti avevano svolto un percorso di sostegno alla genitorialità conclusosi con esito positivo, mentre non era ancora stata effettuata la valutazione delle competenze genitoriali del CP_1 che quest'ultimo aveva affermato di essere alla ricerca di un immobile adeguato alle esigenze dei figli e che le parti, di comune accordo, avevano deciso di fare intraprendere al figlio un percorso psicologico dal momento che Per_1 aveva affermato di essere vittima di scherno da parte di alcuni compagni di scuola e di calcio.
All'udienza del 02.02.2024, rilevato che parte ricorrente rappresentava di non percepire più il reddito di cittadinanza e richiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento, mentre parte resistente rappresentava di non potere rinunciare alla metà dell'assegno unico per i figli ma si dichiarava disponibile ad un aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 500,00 mensili, il Giudice disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ad euro 500,00 mensili a far data dal mese di febbraio
2024 e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali inerente il percorso psicologico da intraprendersi per il figlio e della Per_1 valutazione della competenze genitoriali per il e per la precisazione delle CP_1 conclusioni all'udienza del 20.09.2024.
In data 12.09.2024 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali in cui veniva dato atto che il servizio di educativa domiciliare distrettuale era stato sostituito con il progetto PIPPI, che dalla relazione emergeva che la partecipazione del al progetto era molto discontinua e che a volte, CP_1 sapendo dell'incontro di educativa, si era rifiutato di prendere i bambini e l'incontro si era svolto solo con la madre, che il risultava ancora senza CP_1 fissa dimora e che il fine settimana portava i bambini presso il camper della sorella ma erano emerse alcune criticità riguardanti le condizioni igieniche in cui lo stesso viveva (all'esito di un colloquio, la aveva rappresentato Pt_1 alla dott.ssa , psicologa/psicoterapeuta del Servizio Sociale, che dopo Per_7 essere stati con il padre i bambini erano rientrati a casa con i pidocchi o con i vestiti sporchi); al contrario la risultava molto collaborativa con i Pt_1
Servizi e così anche la compagna della madre, convivente con i minori, la quale risultava essere una figura positiva e di supporto al nucleo, che il figlio era in lista presso il servizio specialistico del T.S.M.R.E.E. per il Per_1 percorso psicologico e che nel mese di maggio 2024 era stato attivato il percorso della coppia genitoriale presso il servizio accredito del Centro Risorse di Civitavecchia dal quale emergeva la volontà di entrambe le figure genitoriali di superare le problematiche che avevano coinvolto la coppia e il raggiungimento di un equilibrio nella gestione dei minori.
All'udienza del 20.09.2024, rilevato che parte resistente rappresentava di vivere presso la sorella e di avere problemi economici mentre parte ricorrente deduceva che il padre non corrispondeva le spese straordinarie e richiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Affidamento e collocamento delle figlie minorenni
In merito al regime di affidamento e collocamento dei figli Per_1
Per_ (16.02.2015), (23.08.2016) e (12.09.2019), deve osservarsi quanto Per_3 segue.
In sede di precisazione delle conclusioni il difensore della ricorrente ha richiesto – riportandosi alla memoria integrativa - l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso l'abitazione familiare, da assegnare alla ricorrente, ed in subordine l'affidamento condiviso con regolamentazione della frequentazione con il padre secondo le indicazioni emerse in sede di CTU, mentre il difensore del resistente ha richiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione materna e frequentazione tra padre e figli come disposto all'esito della consulenza di ufficio.
Il Collegio rileva che la CTU nominata, dott.ssa ha Persona_5 rassegnato le conclusioni rappresentando che non vi sono motivi per derogare al principio dell'affidamento condiviso, regime che maggiormente tutela il benessere di figli che hanno un positivo rapporto con entrambi i genitori.
Dalle relazioni degli assistenti sociali, nonostante le difficoltà economiche ed abitative del resistente, non emergono elementi per potere modificare le disposizioni già assunte in corso di causa all'esito del deposito della consulenza.
Deve essere, pertanto, confermato il regime di affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica di ufficio e del periodo di monitoraggio degli assistenti sociali e non potendo essere accolta la richiesta avanzata in via principale dal difensore della ricorrente di affidamento esclusivo, in quanto non è risultato che il padre abbia negato il consenso per decisioni di interesse per i figli o abbia determinato rallentamenti nelle decisioni nel loro interesse che abbiano potuto pregiudicarli. In merito alla frequentazione padre figli, come detto, deve essere confermato il regime di frequentazione disposto all'esito della consulenza con ordinanza del 12.8.2023 e sostanzialmente condiviso da entrambe le parti.
La casa familiare deve essere confermata in assegnazione alla ricorrente in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 600,00 mensili nonchè le spese straordinarie al 50% tra le parti, con percezione dell'assegno unico familiare in maniera esclusiva e pagamento degli arretrati per l'Ater a carico del CP_1
Il resistente si è riportato con le comparse conclusionali alle richieste svolte con la memoria integrativa depositata, ed in particolare, di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per i figli di euro 150,00 o, in subordine, di euro 300,00 complessivi e disporre le spese straordinarie al 50 % a carico delle parti.
Deve osservarsi che il Presidente f.f. con ordinanza presidenziale, ha posto a carico di il versamento, a titolo di contributo per i figli di euro CP_1
400,00 mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
Con ordinanza emessa in corso di causa, in data 2.2.2024 il Giudice delegato ha disposto un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ad euro 500,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2024, su accordo delle parti come emerso in sede di udienza.
All'esito del giudizio e dall'esame depositata dalle parti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire circa 200,00 euro mensili, di abitare nella casa familiare di proprietà dell'Ater assegnata alla madre del mentre in corso di causa è risultato che la CP_1 medesima percepisce il mantenimento dal resistente, la sua quota di assegno Per_ unico familiare di euro 420,00 mensili oltre alle indennità per la figlia e che ha dapprima percepito il reddito di cittadinanza e in seguito ha richiesto il reddito di inclusione, avendo anche ricevuto sussidi dal comune di Civitavecchia;
- il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare alle dipendenze della con un reddito mensile di circa € 1.200,00 / 1.300,00, CP_3
e di percepire euro 300,00 per la sua quota di assegno unico familiare mentre all'udienza del 2.2.2024 di guadagnare euro 1.300,00 per quattordici mensilità, di abitare con la sorella presso la sua abitazione e di percepite euro 420,00 mensili quale quota dell'assegno unico familiare. In seguito, dalle relazioni degli assistenti sociali è risultato che il sia tuttora senza fissa dimora e che CP_1 incontra i figli in un camper di proprietà della sorella.
Va stigmatizzata la condotta processuale del resistente che non ha depositato la documentazione richiesta con ordine di esibizione del 12.8.2023 né con i precedenti scritti difensivi per cui deve ritenersi ai sensi dell'art. 116
c.p.c. che il medesimo abbia inteso occultare la propria condizione reddituale non consentendone una adeguata ricostruzione.
Dalla documentazione dal difensore della ricorrente ed in particolare dagli estratti con movimentazione bancaria della poste pay, risultano confermate le dichiarazioni rese in udienza e con le dichiarazioni di atto notorio depositate in atti.
In considerazione della condizione reddituale delle parti deve essere confermato a carico di un assegno di mantenimento per i figli di CP_1 euro 500,00 mensili tenuto conto delle esigenze dei medesimi figli e della circostanza per cui la ricorrente abita con i figli nella casa familiare che era stata assegnata alla madre del deceduta, e che il medesimo non ha fissa dimora CP_1 dovendo incontrare i figli presso l'abitazione o un camper della sorella.
Le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra le parti secondo le indicazioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
In merito alle ulteriori richieste di parte ricorrente di porre a carico del ricorrente le spese per i canoni di locazione non corrisposti all'Ater e di percepire integralmente l'assegno unico familiare le medesime non possono essere accolte.
In merito all'assegno unico familiare il medesimo compete per legge ad entrambe le parti al 50% essendo stato disposto l'affidamento condiviso salvo diverso accordo tra le medesime, che non caso di specie non è stato raggiunto in corso di causa.
L'ulteriore domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio, in quanto estranea al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connessa alla domanda principale (Cass.
8.9.2014 n. 18870).
Le spese devono essere compensate tra le parti per la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3711/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: Per_ 1) affida i figli (16.02.2015), (23.08.2016) e Per_1 Per_3
(12.09.2019) ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare a in Parte_1 qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa Per_ tenere con sè i figli , e nelle settimane in cui avrà il turno Per_1 Per_3 lavorativo di mattina (dalle 8.30 alle 16.30) per 2 pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori;
il fine settimana, dal sabato, al termine dell'orario di lavoro prenderà e terrà con sé i minori, fino al lunedì mattina, in cui li accompagnerà a scuola o a casa nel periodo delle vacanze scolastiche;
il padre terrà i bambini con sé, nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo di pomeriggio (dalle 15.30 alle 22.30) dal sabato alle 9.30 alla domenica alle ore
12.00, quando accompagnerà i minori presso la madre;
nel periodo delle vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni di entrambi, il sig. manterrà CP_1 la frequentazione concordata con la sig.ra per le vacanze estive, i sig.ri Pt_1 concordano nel tenere con sé i minori, ognuno per 10 giorni nel mese di Luglio
e 10 giorni nel mese di Agosto, da conciliare ogni anno compatibilmente con il piano ferie redatto dal sig. con il datore di lavoro;
le festività civile e CP_1 religiose verranno alternate tra i genitori secondo le disposizioni previste dall'ordinanza presidenziale;
5) dichiara le parti economicamente indipendenti;
6) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di euro 500,00 per il mantenimento dei figli entro il giorno
5 di ciascun mese e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2024;
7) dispone che le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per le figlie saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Civitavecchia che provvederanno a sostenere il nucleo familiare ed i minori anche per i percorsi in corso, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio all'Autorità Giudiziaria;
9) rigetta le ulteriori richieste delle parti, per i motivi sopra esposti;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di Civitavecchia.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso