TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7212
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 77 della Costituzione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la disciplina contiene gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per rispettare la riserva di legge.

  • Rigettato
    Violazione artt. 41 e 11 della Costituzione e artt 101 e 102 TFUE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e a porre a carico delle imprese un contributo solidaristico.

  • Rigettato
    Violazione artt. 42 e 43 della Costituzione e art. 1 Protocollo 1 CEDU

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione art. 97 della Costituzione

    La Corte ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per rispettare la riserva di legge.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità, art. 5 TFUE e art. 32 Costituzione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la lesione dell'affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione del principio di certezza del diritto

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per rispettare la riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati

    Il Collegio osserva che, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente alle procedure di gara, le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. L'obbligo di ripiano era noto fin dal 2015.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari statali e non implicano una spesa di potere autoritativo, ma un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7212
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7212
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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