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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1344/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MP EP, Presidente
AR EB, TO
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5884/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino, 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio_1 - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 CONTROLLI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 QUOTA Consorzio_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
27/02/2026
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 094-2025-9007482940-000, notificata il 12.7.2025, dell'importo di €. 56.059,21,
(comprendenti € 26.950,73 per tributi scaduti) limitatamente alle - ad essa sottese - cartelle esattoriali: n.
094-2022-0026713478-000, relativa a IRPEF annualità 2018, n. 094-2023-0015878860-000, relativa a
IRPEF annualità 2019, n. 094-2023-0017990162-000, relativa a IRPEF annualità 2019, n.
094-2023-0022567075-000, relativa ad IRPEF controlli 36 ter annualità 2016, n. 094-2023-0022567176-000, relativa a contributo consortile annualità 2018, n. 094-2023-0038508487-000, relativa a IRPEF annualità
2020, ed avviso di accertamento n. TD7010301727/2019, relativo ad IVA, IRAP e IRPEF annualità 2014.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detta intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, mancata allegazione degli atti prodromici, mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, maturata decadenza/ prescrizione dei tributi e degli accessori ed inesistenza giuridica dell'atto notificato.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione, e depositando quest'ultima documentazione relativa alle procedure di notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Benchè ritualmente intimato, il Consorzio_1 restava contumace.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presente la sola AdE, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è in parte fondato e va, perciò, accolto nei limiti di cui appresso.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come la cartella di pagamento, da redigersi ai sensi dell'art. 25 del
Dpr n. 602/73, sia l'atto attraverso cui l'Agente della riscossione proceda alla notifica del “ruolo”, titolo esecutivo, emesso dall'ente impositore e rivesta la duplice funzione di atto di imposizione ed atto di riscossione, prodromico all'esecuzione forzata. L'intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602 cit, invece, è atto che dovrà essere notificato qualora l'esecuzione, in caso di persistenza della morosità, non venga avviata entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione dedotta da parte ricorrente in ordine alla carenza della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi all'odierna intimazione, fatta eccezione per la cartella n. 094-2023-0017990162-000, relativa ad IRPEF art 36 ter, sanzioni ed interessi, anno 2019, per la quale dalla produzione documentale ex adverso effettuata si evince l'irregolarità.
Detta notificazione, infatti, eseguita in data 27.7.23, ai sensi dell'art. 140 cpc, per assenza temporanea del destinatario e di altra persona prevista dall'art 139 cpc, non è valida, non essendo stato dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento ovvero il deposito in Comune, l'affissione all'albo e la successiva spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, con avvenuta ricezione da parte del destinatario ovvero perfezionamento della notificazione decorsi dieci giorni dalla spedizione, difettando nel caso di specie la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata.
Tale principio è stato, di recente, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'arresto n. 10012 del 15 aprile 2021, con cui si è chiarito come in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l'atto notificato non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, c.d. CAD., che qui, invece, difetta.
Il riscontrato vizio non può che, pertanto, riverberarsi sull'intera procedura di legge, inficiandola, con correlativo annullamento, in parte qua, dell'intimazione di pagamento.
A differenti conclusioni devesi giungere, invece, per tutte le altre cartelle di pagamento in esame nonché per l'avviso di accertamento n. TD7010301727/2019, che risultano ritualmente notificati al contribuente a mezzo posta, con consegna a persona di famiglia abilitata alla ricezione.
Con riferimento al procedimento notificatorio, va detto che l'art. 26 D.P.R. n. 602/73 contempla, per la notifica della cartella esattoriale, così come per l'intimazione di pagamento e ogni altro atto della procedura di riscossione, un'ipotesi di notifica “diretta”, per cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (sul punto, Cass. 18.11.2011 n.24233). Qualsiasi atto della riscossione può, dunque, essere notificato, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1
, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex multis: Cass.
n.6395/2014). “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Va, poi, rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass.
n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
Ne deriva che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di consegna dell'atto a persona di famiglia, la notificazione si intende validamente eseguita, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.
R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c. p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (cfr: Cass., sent. n. 10131 del 2020).
Da ciò consegue, nel caso in esame, la regolarità delle eseguite notificazioni dei richiamati atti tributari.
Né, a fronte di ciò, fondata risulta l'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente in quanto, in tema di
Irpef, Iva, Irap, il credito per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto a dette imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c.
Trattasi di principio di diritto ribadito più volte dalla Suprema Corte (v. Sez. VI, ordinanza n. 32308 del
11/12/2019 e n. 12740 del 26/06/2020) cui questo Collegio si è sempre uniformato.
Orbene, da ciò discende come, considerando le date di notificazione delle cartelle e dell'avviso di accertamento superiormente indicati (comprese tra il settembre 2019 e il febbraio 2024), i tributi erariali da tali atti portati non si sono ancora estinti per prescrizione, avuto riguardo al lasso temporale intercorso da tali momenti alla notifica dell'intimazione di pagamento qui in rilievo, n. 094-2025-9007482940-000, eseguita il 12.7.2025.
Ed analogo esito ha l'eccezione di prescrizione relativa ai contributi consortili anno 2018, portati dalla cartella di pagamento n. 094-2023-0022567176-000, notificata il 4.11.2023, essendo l'odierna intimazione intervenuta entro il termine quinquennale, da tale momento decorrente, quivi applicabile, ai sensi dell'art
2948 c.c., trattandosi di tributo locale.
Ancora, la doglianza in ordine alla intervenuta decadenza degli enti impositivi dal potere riscossivo dei tributi risulta inammissibile.
E' innegabile, infatti, come per la parte non sia più possibile veicolare sulla intimazione in contestazione eccezioni che avrebbero invero dovuto essere già proposte.
Ed, infatti, la notifica di un atto antecedente (cartella) a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di censure (quali la omessa notifica degli atti ad esso presupposti ovvero la maturata decadenza dal potere impositivo) che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondate si appalesano le ulteriori censure proposte.
Con l'indicazione del tributo, della sua sintetica causale e/o degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta e dell'ente impositore il contribuente è stato messo in condizione di riconoscere le ragioni su cui si fondava la richiesta di pagamento, senza tralasciare il dato per cui gli atti richiamati erano stati già portati a conoscenza del contribuente medesimo, dovendosi la motivazione per relationem, attraverso il richiamo ai precedenti atti notificati, comunque ritenersi adeguata e sufficiente.
Per quanto al dedotto profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento all'atto impositivo da cui scaturisce il debito di imposta.
A pag 1 dell'intimazione opposta risulta indicata l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso
(ovvero per gli atti in esame le Corti tributarie).
Dalle ragioni sopra esposte consegue, da ultimo, l'integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite, nulla dovendosi statuire per quelle tra ricorrente e Consorzio_1, stante la posizione contumaciale da quest'ultimo rivestita.
P.Q.M.
accoglie il ricorso limitatamente ad IRPEF, art 36 ter, sanzioni ed interessi, anno 2019. Rigetta nel resto.
Compensa tra parte ricorrente, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di lite. Nulla per le spese tra ricorrente e Consorzio_1. Reggio Calabria, 20.02.2026 Il giudice relatore Il Presidente Sebastiano Finocchiaro Giuseppe Campagna
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MP EP, Presidente
AR EB, TO
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5884/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino, 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio_1 - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 CONTROLLI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007482940-000 QUOTA Consorzio_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
27/02/2026
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 094-2025-9007482940-000, notificata il 12.7.2025, dell'importo di €. 56.059,21,
(comprendenti € 26.950,73 per tributi scaduti) limitatamente alle - ad essa sottese - cartelle esattoriali: n.
094-2022-0026713478-000, relativa a IRPEF annualità 2018, n. 094-2023-0015878860-000, relativa a
IRPEF annualità 2019, n. 094-2023-0017990162-000, relativa a IRPEF annualità 2019, n.
094-2023-0022567075-000, relativa ad IRPEF controlli 36 ter annualità 2016, n. 094-2023-0022567176-000, relativa a contributo consortile annualità 2018, n. 094-2023-0038508487-000, relativa a IRPEF annualità
2020, ed avviso di accertamento n. TD7010301727/2019, relativo ad IVA, IRAP e IRPEF annualità 2014.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detta intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, mancata allegazione degli atti prodromici, mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, maturata decadenza/ prescrizione dei tributi e degli accessori ed inesistenza giuridica dell'atto notificato.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione, e depositando quest'ultima documentazione relativa alle procedure di notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Benchè ritualmente intimato, il Consorzio_1 restava contumace.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presente la sola AdE, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è in parte fondato e va, perciò, accolto nei limiti di cui appresso.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come la cartella di pagamento, da redigersi ai sensi dell'art. 25 del
Dpr n. 602/73, sia l'atto attraverso cui l'Agente della riscossione proceda alla notifica del “ruolo”, titolo esecutivo, emesso dall'ente impositore e rivesta la duplice funzione di atto di imposizione ed atto di riscossione, prodromico all'esecuzione forzata. L'intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602 cit, invece, è atto che dovrà essere notificato qualora l'esecuzione, in caso di persistenza della morosità, non venga avviata entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione dedotta da parte ricorrente in ordine alla carenza della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi all'odierna intimazione, fatta eccezione per la cartella n. 094-2023-0017990162-000, relativa ad IRPEF art 36 ter, sanzioni ed interessi, anno 2019, per la quale dalla produzione documentale ex adverso effettuata si evince l'irregolarità.
Detta notificazione, infatti, eseguita in data 27.7.23, ai sensi dell'art. 140 cpc, per assenza temporanea del destinatario e di altra persona prevista dall'art 139 cpc, non è valida, non essendo stato dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento ovvero il deposito in Comune, l'affissione all'albo e la successiva spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, con avvenuta ricezione da parte del destinatario ovvero perfezionamento della notificazione decorsi dieci giorni dalla spedizione, difettando nel caso di specie la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata.
Tale principio è stato, di recente, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'arresto n. 10012 del 15 aprile 2021, con cui si è chiarito come in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l'atto notificato non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, c.d. CAD., che qui, invece, difetta.
Il riscontrato vizio non può che, pertanto, riverberarsi sull'intera procedura di legge, inficiandola, con correlativo annullamento, in parte qua, dell'intimazione di pagamento.
A differenti conclusioni devesi giungere, invece, per tutte le altre cartelle di pagamento in esame nonché per l'avviso di accertamento n. TD7010301727/2019, che risultano ritualmente notificati al contribuente a mezzo posta, con consegna a persona di famiglia abilitata alla ricezione.
Con riferimento al procedimento notificatorio, va detto che l'art. 26 D.P.R. n. 602/73 contempla, per la notifica della cartella esattoriale, così come per l'intimazione di pagamento e ogni altro atto della procedura di riscossione, un'ipotesi di notifica “diretta”, per cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (sul punto, Cass. 18.11.2011 n.24233). Qualsiasi atto della riscossione può, dunque, essere notificato, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1
, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex multis: Cass.
n.6395/2014). “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Va, poi, rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass.
n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
Ne deriva che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di consegna dell'atto a persona di famiglia, la notificazione si intende validamente eseguita, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.
R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c. p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (cfr: Cass., sent. n. 10131 del 2020).
Da ciò consegue, nel caso in esame, la regolarità delle eseguite notificazioni dei richiamati atti tributari.
Né, a fronte di ciò, fondata risulta l'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente in quanto, in tema di
Irpef, Iva, Irap, il credito per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto a dette imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c.
Trattasi di principio di diritto ribadito più volte dalla Suprema Corte (v. Sez. VI, ordinanza n. 32308 del
11/12/2019 e n. 12740 del 26/06/2020) cui questo Collegio si è sempre uniformato.
Orbene, da ciò discende come, considerando le date di notificazione delle cartelle e dell'avviso di accertamento superiormente indicati (comprese tra il settembre 2019 e il febbraio 2024), i tributi erariali da tali atti portati non si sono ancora estinti per prescrizione, avuto riguardo al lasso temporale intercorso da tali momenti alla notifica dell'intimazione di pagamento qui in rilievo, n. 094-2025-9007482940-000, eseguita il 12.7.2025.
Ed analogo esito ha l'eccezione di prescrizione relativa ai contributi consortili anno 2018, portati dalla cartella di pagamento n. 094-2023-0022567176-000, notificata il 4.11.2023, essendo l'odierna intimazione intervenuta entro il termine quinquennale, da tale momento decorrente, quivi applicabile, ai sensi dell'art
2948 c.c., trattandosi di tributo locale.
Ancora, la doglianza in ordine alla intervenuta decadenza degli enti impositivi dal potere riscossivo dei tributi risulta inammissibile.
E' innegabile, infatti, come per la parte non sia più possibile veicolare sulla intimazione in contestazione eccezioni che avrebbero invero dovuto essere già proposte.
Ed, infatti, la notifica di un atto antecedente (cartella) a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di censure (quali la omessa notifica degli atti ad esso presupposti ovvero la maturata decadenza dal potere impositivo) che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondate si appalesano le ulteriori censure proposte.
Con l'indicazione del tributo, della sua sintetica causale e/o degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta e dell'ente impositore il contribuente è stato messo in condizione di riconoscere le ragioni su cui si fondava la richiesta di pagamento, senza tralasciare il dato per cui gli atti richiamati erano stati già portati a conoscenza del contribuente medesimo, dovendosi la motivazione per relationem, attraverso il richiamo ai precedenti atti notificati, comunque ritenersi adeguata e sufficiente.
Per quanto al dedotto profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento all'atto impositivo da cui scaturisce il debito di imposta.
A pag 1 dell'intimazione opposta risulta indicata l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso
(ovvero per gli atti in esame le Corti tributarie).
Dalle ragioni sopra esposte consegue, da ultimo, l'integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite, nulla dovendosi statuire per quelle tra ricorrente e Consorzio_1, stante la posizione contumaciale da quest'ultimo rivestita.
P.Q.M.
accoglie il ricorso limitatamente ad IRPEF, art 36 ter, sanzioni ed interessi, anno 2019. Rigetta nel resto.
Compensa tra parte ricorrente, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di lite. Nulla per le spese tra ricorrente e Consorzio_1. Reggio Calabria, 20.02.2026 Il giudice relatore Il Presidente Sebastiano Finocchiaro Giuseppe Campagna