TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 916/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
21.10.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 916/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. VALENTE SIMONA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
E
, con l'avv. COSTAGLIOLA CELESTINA Controparte_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 047 2023 90091559 62/000 notificata il 15.02.2024 da CP_2
contenente avviso di addebito n.34720150003322377000 dell'importo di €
[...]
1.466,90 notificato dall' di in data 26.1.2016 e relativo ai “contributi I.V.S. a CP_1 percentuale sul reddito eccedenti il minimale” per l'anno 2008; A fondamento della domanda eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito,
l'intervenuta prescrizione del credito oltre che la decadenza ex art 25 D.Lgs 49/99.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che l'avviso CP_1 di addebito inserito nell'intimazione di pagamento impugnata era stato correttamente notificato al contribuente in data 26.01.2016 e non opposto nei termini di legge ex art 24
D.L. 46/99 ed eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'istituto per gli atti successivi di competenza della . Controparte_2
si costituiva in giudizio, contestava il ricorso e deduceva che Controparte_2 il termine di prescrizione era stato puntualmente interrotto con un l'Intimazione di
Pagamento n. 04720199001230519000 notificata alla ricorrente in data 28.03.2017 e da ultimo in data 15.02.24 l'Intimazione di Pagamento n. 04720239009155962000 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia per gli atti anteriori di competenza dell' . CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, e decisa, all'esito della trattazione scritta.
L'azione proposta è qualificabile come opposizione alla esecuzione ex art 615 c.p.c., poiché si contesta il diritto a procedere esecutivamente. L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di giorni 40, a pena di decadenza, dall'art 24
D. Lgs. N. 49/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc eventuali fatti estintivi del credito (prescrizione) formatisi successivamente tale momento.
Nel caso in esame:
- l'avviso di addebito n.34720150003322377000 è stato notificato in data 26.01.2016 e non è stato opposto:
- la prima intimazione di pagamento n. 04720199001230519000, avente ad oggetto il citato avviso, è stata notificata in data 28.03.2017;
- la seconda intimazione di pagamento n. 04720239009155962000, avente ad oggetto lo stesso avviso, è stata notificata il 15.02.2024;
La prescrizione quinquennale del credito contributivo andrebbe a scadere il giorno
28.03.2022, data alla quale si debbono sommare i termini della sospensione di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art 3 co 9 legge
08.08.1995 n. 335 sono stati sospesi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv. L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20), sommati i quali il termine ultimo di prescrizione è del 28.01.2023.
Ne deriva che alla data di notifica dell'intimazione relativa alla cartella qui opposta relativamente all'avviso di addebito n.34720150003322377000 il termine di prescrizione era già decorso.
L'eccezione di prescrizione è quindi fondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito relativo all'avviso di addebito n.34720150003322377000 inserito nella cartella di pagamento opposta.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_2 in € 1.500,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 21.10.2025
Il Giudice Onorario
LE IN