Articolo 25 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 marzo 2017
Art. 25. Divieto di vendita e di somministrazione 1. E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonche' comunque somministrare mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute;
b) che all'analisi organolettica chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite e' elevato a 1 grammo per litro;
d) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite e' elevato a:
1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;
2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;
3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;
e) contenenti alcol metilico in quantita' superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
f) contenenti bromo e cloro organici;
g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosita' per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti nel decreto di cui al comma 1, lettera a).
3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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