CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2024, n. 13896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13896 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 07480/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it – ricorrente – contro IN RO, OL NR, TO CH NO, NE FO, Farmacia OL s.a.s. del dr. FO NE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, Farmacia OL s.a.s. di IC OL & C. in persona del legale rappresentante pro tempore – intimati – avverso la sentenza n. 5265/17/18 della Commissione tributaria regionale del Lazio del 25 luglio 2018 Civile Sent. Sez. 5 Num. 13896 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: LIBERATI ALESSIO Data pubblicazione: 20/05/2024 2 di 8 NONCHE’ sul ricorso iscritto al n. 01549/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (CF. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (C.F. 8022403087), con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: – ricorrente – contro ZE MA UI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Lucidi (C.F. [...]) e Gustavo AC (CF. [...]), con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, presso il loro studio;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 6781/7/2018 depositata il 03/10/2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio. Udite le relazioni svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2024 dal Consigliere Alessio Liberati;
udito, quanto al ricorso n. 07480/2019 R.G.: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ME EL, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; e, quanto al ricorso n. 01549/2020 R.G.: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ME EL, che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata ed in subordine la inammissibilità. FATTI DI CAUSA 1. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G.: 1.1. Con sentenza n. 5975/25/17 la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti (odierni resistenti), con il quale avevano impugnato l’avviso di 3 di 8 liquidazione n. 12/1T/022669 per mezzo del quale la Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, per complessivi euro 12.043,75 (pari al 3% del corrispettivo pattuito) in relazione all’atto stipulato dal notaio ZE, rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 al n. 22669 serie 1T, inerente alla cessione di quote della farmacia ereditate dalle sig.re RO IN e IC OL. 1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5265/17/2018 depositata il 25/07/2018, ha respinto l’appello e confermato la decisione, che viene oggi nuovamente contestato dalla Agenzia delle Entrate con due distinti motivi di ricorso per cassazione. 1.3. Gli intimati non si sono costituiti. 2. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G.: 2.1. Con sentenza n. 4473/37/16 la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dal notaio rogante MA UI ZE, con il quale aveva impugnato l’avviso di liquidazione n. 12041087755IT per mezzo del quale la Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, per complessivi euro 12.043,75 (pari al 3% del corrispettivo pattuito) in relazione all’atto stipulato dal medesimo notaio ZE, rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 al n. 22669 serie 1T, inerente alla cessione di quote della farmacia ereditate dalle sigg.re RO IN e IC OL (cui è stato notificato analogo avviso di liquidazione recante n. 12/1T/022669 ed oggetto di separato procedimento). 2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la difesa erariale, e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6781/7/2018 depositata il 03/10/2018, ha respinto l’appello e confermato la decisione, che viene oggi contestato dalla Agenzia delle Entrate con un unico motivo di ricorso per cassazione. 4 di 8 2.3. La intimata si è costituito con controricorso, deducendo la intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 7 dicembre 2018, n. 36, 3. All’odierna udienza pubblica il consigliere relatore ha svolto la propria relazione. 5. Il Pubblico Ministero ha concluso nei termini già indicati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., atteso che hanno ad oggetto il medesimo atto notarile oggetto di imposta di registro, ancorché ne siano seguiti due distinti atti di liquidazione e due distinti percorsi giudiziari. 1.1. L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova infatti applicazione anche in sede di legittimità, anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. 09/11/2004, n. 21349; Cass. 22/06/2007, n.14607; Cass. 31/10/2011, n. 22631). 2. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G., con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate – ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. In particolare, contesta che la sentenza della C.T.R. conterrebbe una motivazione totalmente contraddittoria, tanto da integrare il vizio di motivazione implicante nullità della decisione, oggi sussumibile - dopo la riformulazione del vizio di cui al vecchio n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. - nella diversa ipotesi di cui al citato n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., in caso di palese contraddittorietà. 5 di 8 2.2. In particolare sostiene che la motivazione ignori completamente che i due eredi non avessero i requisiti professionali per poter esercitare la professione di farmacista, e quindi non avrebbero potuto continuare l’esercizio dell’impresa farmacia, e riconosce invece che hanno continuato a gestire la farmacia come società di fatto, usando la denominazione «F OL DI SDF» per poi cedere le quote ai dott.ri FO NE e NO TO CH, oltre un anno dal decesso del de cuius, sicchè non avrebbe potuto trovare applicazione l’imposta di registro in misura fissa. Rettamente, dunque, l’Agenzia avrebbe assoggettato ad imposta non la regolarizzazione da SDF in SAS (tra l’altro posta in essere dai cessionari), ma la cessione delle quote di azienda. 2.3. Con un secondo motivo di ricorso contesta sostanzialmente la medesima circostanza, ma deducendola ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla violazione degli artt. 2 e 4 comma 1 lett. e), 11, della Tariffa Parte Prima del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, relativa appunto al calcolo delle debenze. 2.4. Gli intimati non si sono costituiti. 3. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G., con unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2 e 4, comma 1, lett. e), 11, della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa appunto alla quantificazione delle debenze. 3.1. Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe totalmente travisato la fattispecie in esame, atteso che non vi sarebbe stato nessuna riqualificazione giuridica operata dall’ufficio – come invece si legge nella sentenza oggetto di impugnazione – ma semplicemente una corretta applicazione della imposta proporzionale di registro dovuta per la cessione delle quote ereditarie che si è atteggiata a vera e propria cessione di azienda, essendo intervenuta 6 di 8 oltre il termine annuale utile per fruire della imposta di registro in misura fissa in luogo di quella applicata in misura proporzionale. 3.2. La parte controricorrente affida la propria difesa a due distinti argomenti. 3.3. Con il primo rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 7 dicembre 2018, n. 36, deducendo che vi sarebbe una istanza di definizione della controversia pendente avanzata da uno dei coobbligati, circostanza che determinerebbe la definizione della controversia nei confronti di tutti i coobbligati. Tale deduzione non è accompagnata dalla indicazione di alcun atto di riferimento, né risulta riprodotto in ricorso. 3.4. Con il secondo motivo sostiene la corretta applicazione degli artt. 2 e 4, comma 1, lett. e), 11, della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa alla quantificazione delle debenze, da parte della C.T.R. nella sentenza impugnata. 3.5. In particolare, deduce che la nota II), all’art. 4, della Tariffa sopra indicata prevede che «l’imposta di cui alla lett. e) [cioè quella fissa] si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dalla apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione delle società di fatto, ancorché derivanti dalle comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’art. 22 del T.U.», rilevando come i soci abbiano posto in essere una cessione di quote di società e non invece una cessione di quote di azienda. 4. Dalla documentazione prodotta dalla parte controricorrente, nel ricorso 01549/2020, si desume l’accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, da parte del coobbligato F. OL di OL & C. s.a.s. 4.1. Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: 7 di 8 - «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13). 4.2. La controricorrente ha, altresì, documentato l’intervenuto pagamento, in unica soluzione, dell’importo dovuto (Mod. F24). 4.3. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato istanza di trattazione del ricorso e nemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia. 4.4. L’art. 6 c. 14 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. 4.5. Nel caso di specie tutti i soggetti del presente giudizio sono stati oggetto quali coobbligati, di uno dei due distinti avvisi di liquidazione emessi con riferimento al comune presupposto, cioè l’atto stipulato dal notaio ZE, rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 al n. 22669 serie 1T, inerente alla cessione di quote della farmacia ereditate dalle sig.re RO IN e IC OL. 4.6. Ne consegue che la definizione agevolata perfezionata da Farmacia OL di OL & C. s.a.s. giova a tutti i coobbligati. 5. Deve quindi dichiararsi la estinzione di ambedue i giudizi. 6. Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3). 8 di 8 7. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi n. 07480/2019 e n. 01549/2020; dichiara estinti i giudizi;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma il 14/05/2024
– controricorrente – avverso la sentenza n. 6781/7/2018 depositata il 03/10/2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio. Udite le relazioni svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2024 dal Consigliere Alessio Liberati;
udito, quanto al ricorso n. 07480/2019 R.G.: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ME EL, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; e, quanto al ricorso n. 01549/2020 R.G.: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ME EL, che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata ed in subordine la inammissibilità. FATTI DI CAUSA 1. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G.: 1.1. Con sentenza n. 5975/25/17 la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti (odierni resistenti), con il quale avevano impugnato l’avviso di 3 di 8 liquidazione n. 12/1T/022669 per mezzo del quale la Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, per complessivi euro 12.043,75 (pari al 3% del corrispettivo pattuito) in relazione all’atto stipulato dal notaio ZE, rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 al n. 22669 serie 1T, inerente alla cessione di quote della farmacia ereditate dalle sig.re RO IN e IC OL. 1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5265/17/2018 depositata il 25/07/2018, ha respinto l’appello e confermato la decisione, che viene oggi nuovamente contestato dalla Agenzia delle Entrate con due distinti motivi di ricorso per cassazione. 1.3. Gli intimati non si sono costituiti. 2. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G.: 2.1. Con sentenza n. 4473/37/16 la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dal notaio rogante MA UI ZE, con il quale aveva impugnato l’avviso di liquidazione n. 12041087755IT per mezzo del quale la Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, per complessivi euro 12.043,75 (pari al 3% del corrispettivo pattuito) in relazione all’atto stipulato dal medesimo notaio ZE, rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 al n. 22669 serie 1T, inerente alla cessione di quote della farmacia ereditate dalle sigg.re RO IN e IC OL (cui è stato notificato analogo avviso di liquidazione recante n. 12/1T/022669 ed oggetto di separato procedimento). 2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la difesa erariale, e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6781/7/2018 depositata il 03/10/2018, ha respinto l’appello e confermato la decisione, che viene oggi contestato dalla Agenzia delle Entrate con un unico motivo di ricorso per cassazione. 4 di 8 2.3. La intimata si è costituito con controricorso, deducendo la intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 7 dicembre 2018, n. 36, 3. All’odierna udienza pubblica il consigliere relatore ha svolto la propria relazione. 5. Il Pubblico Ministero ha concluso nei termini già indicati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., atteso che hanno ad oggetto il medesimo atto notarile oggetto di imposta di registro, ancorché ne siano seguiti due distinti atti di liquidazione e due distinti percorsi giudiziari. 1.1. L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova infatti applicazione anche in sede di legittimità, anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. 09/11/2004, n. 21349; Cass. 22/06/2007, n.14607; Cass. 31/10/2011, n. 22631). 2. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G., con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate – ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. In particolare, contesta che la sentenza della C.T.R. conterrebbe una motivazione totalmente contraddittoria, tanto da integrare il vizio di motivazione implicante nullità della decisione, oggi sussumibile - dopo la riformulazione del vizio di cui al vecchio n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. - nella diversa ipotesi di cui al citato n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., in caso di palese contraddittorietà. 5 di 8 2.2. In particolare sostiene che la motivazione ignori completamente che i due eredi non avessero i requisiti professionali per poter esercitare la professione di farmacista, e quindi non avrebbero potuto continuare l’esercizio dell’impresa farmacia, e riconosce invece che hanno continuato a gestire la farmacia come società di fatto, usando la denominazione «F OL DI SDF» per poi cedere le quote ai dott.ri FO NE e NO TO CH, oltre un anno dal decesso del de cuius, sicchè non avrebbe potuto trovare applicazione l’imposta di registro in misura fissa. Rettamente, dunque, l’Agenzia avrebbe assoggettato ad imposta non la regolarizzazione da SDF in SAS (tra l’altro posta in essere dai cessionari), ma la cessione delle quote di azienda. 2.3. Con un secondo motivo di ricorso contesta sostanzialmente la medesima circostanza, ma deducendola ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla violazione degli artt. 2 e 4 comma 1 lett. e), 11, della Tariffa Parte Prima del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, relativa appunto al calcolo delle debenze. 2.4. Gli intimati non si sono costituiti. 3. Quanto al ricorso n. n. 07480/2019 R.G., con unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2 e 4, comma 1, lett. e), 11, della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa appunto alla quantificazione delle debenze. 3.1. Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe totalmente travisato la fattispecie in esame, atteso che non vi sarebbe stato nessuna riqualificazione giuridica operata dall’ufficio – come invece si legge nella sentenza oggetto di impugnazione – ma semplicemente una corretta applicazione della imposta proporzionale di registro dovuta per la cessione delle quote ereditarie che si è atteggiata a vera e propria cessione di azienda, essendo intervenuta 6 di 8 oltre il termine annuale utile per fruire della imposta di registro in misura fissa in luogo di quella applicata in misura proporzionale. 3.2. La parte controricorrente affida la propria difesa a due distinti argomenti. 3.3. Con il primo rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 7 dicembre 2018, n. 36, deducendo che vi sarebbe una istanza di definizione della controversia pendente avanzata da uno dei coobbligati, circostanza che determinerebbe la definizione della controversia nei confronti di tutti i coobbligati. Tale deduzione non è accompagnata dalla indicazione di alcun atto di riferimento, né risulta riprodotto in ricorso. 3.4. Con il secondo motivo sostiene la corretta applicazione degli artt. 2 e 4, comma 1, lett. e), 11, della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa alla quantificazione delle debenze, da parte della C.T.R. nella sentenza impugnata. 3.5. In particolare, deduce che la nota II), all’art. 4, della Tariffa sopra indicata prevede che «l’imposta di cui alla lett. e) [cioè quella fissa] si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dalla apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione delle società di fatto, ancorché derivanti dalle comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’art. 22 del T.U.», rilevando come i soci abbiano posto in essere una cessione di quote di società e non invece una cessione di quote di azienda. 4. Dalla documentazione prodotta dalla parte controricorrente, nel ricorso 01549/2020, si desume l’accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, da parte del coobbligato F. OL di OL & C. s.a.s. 4.1. Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: 7 di 8 - «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13). 4.2. La controricorrente ha, altresì, documentato l’intervenuto pagamento, in unica soluzione, dell’importo dovuto (Mod. F24). 4.3. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato istanza di trattazione del ricorso e nemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia. 4.4. L’art. 6 c. 14 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. 4.5. Nel caso di specie tutti i soggetti del presente giudizio sono stati oggetto quali coobbligati, di uno dei due distinti avvisi di liquidazione emessi con riferimento al comune presupposto, cioè l’atto stipulato dal notaio ZE, rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 al n. 22669 serie 1T, inerente alla cessione di quote della farmacia ereditate dalle sig.re RO IN e IC OL. 4.6. Ne consegue che la definizione agevolata perfezionata da Farmacia OL di OL & C. s.a.s. giova a tutti i coobbligati. 5. Deve quindi dichiararsi la estinzione di ambedue i giudizi. 6. Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3). 8 di 8 7. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi n. 07480/2019 e n. 01549/2020; dichiara estinti i giudizi;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma il 14/05/2024