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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.5.1972, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Valerio Zicaro (C.F. ) del C.F._2
Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano, sito in Catanzaro, alla Via Purificato n.
18.
- appellante
contro
(C.F./P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Rosario Perri (C.F.: ) C.F._3 del foro di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale, sito Lamezia Terme via Redipuglia 3.
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo NT n. 20/20 (R.G.A.C. N. 1598/17), pubblicata il
16.1.2020, notificata in data 16.1.2020:
- accogliere il presente gravame, per tutti i motivi di sopra ampiamente esposti, che qui si intendono integralmente trascritti, e, conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del monitorio opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, tantomeno è di facile soluzione;
in via principale ed in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la spiegata opposizione ovvero rigettarla nel merito perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo, oltre alle spese per compensi liquidati in decreto”;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita Controparte_1 voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare totalmente l'appello proposto da perché Parte_1
destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e pertanto confermare la sentenza n. 20/2020 emessa dal tribunale di Vibo
pag. 2/15 NT e, limitatamente alle spese legali, atteso l'errore materiale (di battitura) del giudice di prime cure, che ha statuito
1.650,00 euro in onorari di cui 1.500 per spese (anziché 150) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- voglia la SVillma riformare, quantificando le spese legali sempre in euro 1.650, di cui 150 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge;
- condannare, altresì, l'odierna appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
pag. 3/15
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
si opponeva al decreto ingiuntivo di € 14.025,00, Controparte_1
oltre spese legali ed accessori, emesso in favore dell'ingegnere a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1
prestata alla società in occasione della gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo del
Comune di Feroleto Antico.
La società, a fondamento dell'opposizione, deduceva di aver già integralmente corrisposto all'ingegnere il compenso di €
25.000,00, importo pari al valore dell'opera di progettazione riportata nel contratto di appalto e pattuita in occasione della redazione dell'offerta e della consegna del relativo plico, contenente all'interno tre buste (1. Documenti;
2. Offerta Tecnica e 3. Offerta economica).
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa creditoria, destituita di fondamento.
Si costituiva in giudizio l'ingegnere Parte_1
contestando l'opposizione e concludendo per la conferma della somma ingiunta, determinata secondo le vigenti tariffe professionali e corredata da parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Vibo NT.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, ammissione ed espletamento delle prove testimoniali, accoglieva l'opposizione della società
pag. 4/15 e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava Controparte_1
l'ingegnere alla refusione in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Premesso che non era contestato il conferimento dell'incarico professionale e il suo espletamento nell'ambito della partecipazione alla gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo del , il primo giudice Controparte_2
poneva a fondamento della sua decisione le seguenti motivazioni:
- la prova per testi e la documentazione allegata confermavano la partecipazione dell'ingegnere alla redazione dell'offerta e Pt_1
alla consegna del relativo plico, nonché la pattuizione dei compensi in
€ 25.000;
- di conseguenza, la somma da considerare era quella pattuita e non quella prevista dalle tariffe professionali vistate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- l'ingegnere non aveva dato prova di ulteriori Pt_1 prestazioni, autonome ed estranee al bando di gara in esame, per cui pretendere il pagamento;
- ne deriva che, l'attività di progettazione prevista nel contratto di appalto, realizzata dall'ingegnere e richiesta con il procedimento monitorio, rientrava nell'importo pattuito di € 25.000,00, già corrisposto dalla Controparte_1
- era pacifica e non contestata la responsabilità dell'ingegnere per il ritardo nella presentazione della progettazione, sanzionato dal
Comune di Feroleto Antico con applicazione di una penale alla società appaltatrice.
pag. 5/15 3.
Avverso tale decisione, propone appello l'ingegnere Pt_1
[...]
Con una prima argomentazione di merito, l'appellante sostiene di non essere un , come erroneamente ritenuto e motivato dal primo giudice, ma un dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. c) del D.lgs.
n. 163/2006 (applicabile, ratione temporis, alla vicenda odierna).
Il rapporto tra l'ingegnere e la società Parte_1 [...]
sarebbe, quindi, disciplinato dalle norme di diritto privato, CP_1 con il conseguenziale diritto ad ottenere il compenso di € 42.752,00, richiesto in applicazione delle tariffe professionali con regolare fattura n. 7/2014, ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza
(il professionista in relazione alla citata fattura avrebbe ricevuto dalla società soltanto un pagamento parziale di € 28.727,00, residuando €
14.025,00).
Ne deriva la seconda argomentazione difensiva dell'appellante, secondo cui i compensi dovuti al progettista non possono essere fatti coincidere con l'importo indicato nell'offerta economica, salvo diversa e contraria pattuizione scritta, la cui dimostrazione sarebbe spettata alla società in tal senso onerata, in Controparte_1
quanto parte opponente.
Inoltre, le testimonianze, rese da soggetti inattendibili, non avrebbero superato il dato documentale offerto dall'ingegnere Pt_1
mediante la produzione in giudizio della certificazione del Comune di
Feroleto del 21.3.2016 e del parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Vibo NT, con protocollo n. 156 dell'8 luglio
2016.
pag. 6/15 Il parere espresso dal Consiglio dell'ordine, pur non esprimendo apprezzamento alcuno in ordine alla correttezza delle prestazioni, sarebbe una conferma, comunque, della diligenza del professionista, già dimostrata dalla corposa documentazione in atti e, in particolare, dalla citata certificazione rilasciata dal Comune a marzo del 2016, secondo cui le attività dell'appellante “sono state svolte con buon esito, senza dar luogo a vertenze tra il professionista ed il Comune”.
In definitiva, secondo la tesi difensiva dell'appellante, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la società non avrebbe correttamente contestato l'an e neppure il quantum della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto essere, diversamente, comprovato per iscritto;
in difetto di prova, stante l'estraneità del professionista dalla gara d'appalto per previsione di legge, sarebbe sufficiente la congruità del compenso secondo le tariffe professionali, certificato dall'Ordine professionale competente.
Infine, non vi sarebbe traccia nel giudizio di primo grado del presunto ritardo nella presentazione della progettazione, sanzionata addirittura con penale;
peraltro, l'assunto sarebbe smentito dallo stesso nella nota certificazione, in cui non Controparte_2
si legge di ritardi nella progettazione e nell'esecuzione dell'appalto, né di applicazione di una penale. In merito, il giudice di primo grado avrebbe aderito dogmaticamente alla tesi avversaria, avanzata senza alcuna prova a sostegno.
3.1.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, avente ad oggetto la riproposizione di questioni già affrontate nel giudizio di pag. 7/15 primo grado e superate dalla sentenza impugnata;
nel merito, la società ha ribadito quanto già delineato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ossia di aver interamente adempiuto al proprio obbligo contrattuale, versando all'ingegnere la Pt_1
somma di € 30.500,00 in simultanea del pagamento effettuato dall'ente pubblico (il ha versato alla Controparte_2 [...]
€ 30.500,00 in data 25.9.2014 e quest'ultima ha CP_1
corrisposto all'ingegnere le somme di sua spettanza in data 7.10.2014, al netto della penale di € 1.700,00 come da determina n. 236 del 2014, allegata al fascicolo di primo grado).
La società ha quindi concluso per la Controparte_1
conferma della pronuncia impugnata e, limitatamente alle spese legali, atteso l'errore materiale (di battitura) del giudice, che ha statuito
1.650,00 euro in onorari di cui 1500,00 per spese (anziché 150,00), correggere la statuizione, quantificando le spese legali in euro
1.650,00, di cui 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge;
ha chiesto la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richiesta di inibitoria della sentenza impugnata e di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.6.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il pag. 8/15 deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
Con una prima argomentazione difensiva, l'appellante sostiene di essere un dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 163/2006, e non un
; il primo giudice, quindi, avrebbe errato nel ritenerlo tale, facendo coincidere l'importo del suo compenso con quello indicato nell'offerta economica.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
La circostanza che l'ingegnere non sia un “partecipante Pt_1
alla procedura di gara” è un aspetto pacifico anche per il primo giudice, che non lo ha ritenuto tale, ma ha semplicemente preso atto della sua attività professionale a sostegno della società per CP_1
l'aggiudicazione della gara di appalto, come risulta dalla stessa pronuncia impugnata, in cui si legge: “non è contestato che il conferimento dell' incarico professionale e il suo espletamento siano avvenuti nell'ambito della partecipazione alla gara di appalto per
l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo del
Comune di Feroleto Antico e siano a questi immediatamente riconducibili. Ciò avvalora e conferma quanto emerso dalla prova per testi espletata, in cui i testi escussi hanno confermato che l'ing. Pt_1 aveva partecipato alla stesura dell'offerta presentata, alla formazione dei plichi e al loro deposito” (pagina 2 della sentenza appellata).
pag. 9/15 Dal tenore letterale della motivazione, è evidente che il primo giudice non ha qualificato l'ingegnere come un partecipante Pt_1
alla gara, ma soltanto delineato l'ambito in cui ha prestato l'attività professionale;
del resto, il tribunale ha applicato alla fattispecie in esame le norme di diritto privato e non ha mai messo in dubbio che il rapporto intercorrente tra le due parti fosse riconducibile ad un contratto di prestazione di opera intellettuale e che la controversia avesse ad oggetto il pagamento di somme di denaro (si veda, sul punto, l'oggetto delineato nell'intestazione della sentenza impugnata).
L'aspetto controverso della fattispecie in esame riguarda, piuttosto, il quantum dei compensi spettanti al professionista, attesa la seconda argomentazione difensiva dell'appellante, secondo cui dovrebbe essere individuato in € 42.752,00, in applicazione delle tariffe professionali e ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e non in € 25.000,00 come da contratto di appalto ovvero da valore dell'offerta economica.
Secondo la tesi difensiva dell'ingegnere infatti, non vi Pt_1 sarebbe dimostrazione scritta di un diverso (limitativo) accordo delle parti;
in difetto di prova, stante l'estraneità del professionista dalla gara d'appalto per previsione di legge, sarebbe sufficiente la congruità del compenso secondo le tariffe professionali, certificate dall'Ordine professionale competente.
Tale deduzione difensiva è smentita dalle risultanze processuali, che hanno confermato l'avvenuto accordo verbale sui compensi spettanti al professionista in misura coincidente con la somma determinata nel bando di gara.
Il teste , dipendente della società Testimone_1 [...]
di cui non vi è alcun motivo di dubitare attesa la linearità CP_1
pag. 10/15 delle sue dichiarazioni, e pienamente attendibile, non avendo alcun interesse all'esito della causa, all'udienza del 6.3.2019 ha confermato l'avvenuto accordo verbale tra le parti, affermando testualmente che
“è vero che l'ingegnere e l'ingegnere hanno pattuito Pt_1 CP_1
che i compensi per la progettazione erano quelli indicati nel bando di gara. Tanto è a mia conoscenza in quanto ero presente al colloquio che si è svolto nell'ufficio” (vedi verbale di udienza del 6.3.2019, presente nel fascicolo telematico di primo grado).
Il teste , attendibile, non avendo alcun Testimone_2
interesse all'esito della causa ed estraneo alla controversia, ha chiarito di aver predisposto, dal punto di vista amministrativo, tutti i documenti dell'offerta, di essere stato presente insieme all'ingegnere e all'ingegnere nel momento in cui sono state siglate Pt_1 CP_1 le buste e di poter confermare l'avvenuta pattuizione dei compensi di cui al primo capitolo di prova (vero che l'ing e l'ing Pt_1 CP_3
pattuivano che i compensi per la progettazione erano quelli
[...]
indicati nell'offerta?) [vedi verbale di udienza di udienza del
6.3.2019, presente nel fascicolo telematico di primo grado].
Le due deposizioni testimoniali sono corroborate dalla documentazione in atti;
in particolare, dall'analisi della determina del
Comune di Feroleto Antico, risulta che l'offerta della società CP_1
per la fase di progettazione è pari a € 25.000,00 e, di conseguenza, tale
è l'importo da considerare spettante al professionista, chiamato ad espletare tale prestazione.
Del resto, per come emerso dall'istruttoria, l'ingegnere Pt_1 ha anche partecipato alla redazione dell'offerta economica e, pertanto, avrebbe potuto richiedere la complessiva somma di euro € 42.752,00
pag. 11/15 per la parte progettuale, se a tanto corrispondeva il suo carico professionale.
Non sono state neppure dedotte dall'ingegnere ulteriori Pt_1
e diverse prestazioni, tali da giustificare un importo maggiore;
come già rilevato dal tribunale, nessuna rilevanza può assumere la certificazione rilasciata dal Comune di Feroleto Antico sull'effettivo espletamento da parte dell'ing. della progettazione prevista nel Pt_1
contratto di appalto, e nemmeno il parere di congruità rilasciato dall'
Ordine degli Ingegneri di Vibo NT, essendo preminente l'avvenuto accordo verbale tra le parti.
Risulta smentita dalla documentazione in atti anche l'ultima deduzione difensiva dell'appellante, secondo cui non vi sarebbe traccia nel giudizio di primo grado del ritardo nella presentazione della progettazione, sanzionata con penale.
L'esistenza della penale a causa del ritardo nella presentazione del progetto esecutivo, applicata alla società appaltatrice, è provata dalla determina del n. 236 del 11.8.2014, Controparte_2 presente nel fascicolo telematico di primo grado di parte attrice, in cui si legge “che il progetto esecutivo è stato presentato con n. 58 giorni di ritardo e pertanto, come previsto dal bando, deve essere applicata la penale di 25,00 € al giorno, quindi complessivamente di €
1.450,00; vista la nota di credito n. 01dd3110712014 acquisita agli atti al protocollo n. 4669 del 4/8/2014, dell'importo di € 1.769,00 IVA al 22% inclusa, trasmessa dalla impresa affidataria a riprova della penale da applicare” (pagina 3 rigo 10).
Non resta, pertanto, che confermare interamente la sentenza impugnata e la revoca dell'originario decreto ingiuntivo, avendo la società in simultanea del pagamento effettuato Controparte_1
pag. 12/15 dall'ente pubblico in data 25.9.2014, già versato all'ingegnere Pt_1 la somma di € 30.500,00 in data 7.10.2014, al netto della penale di €
1.700,00.
5.1
La società in comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta e nella successiva precisazione delle conclusioni, insiste nell'istanza di correzione dell'errore materiale del primo giudice in relazione alle spese di lite.
In merito, va osservato il principio di diritto contenuto nella sentenza civile n. 13629/2021 della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la speciale disciplina di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori (è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione).
Pertanto, vista la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata sulla liquidazione delle spese di lite e la presenza di un mero errore di battitura, in cui risulta uno (1500,00 anziché 150,00) e ritenuto che, per come si desume dagli atti e dal pag. 13/15 calcolo matematico, trattasi di semplice errore materiale, emendabile da questo collegio, va disposta la correzione del penultimo rigo della motivazione della sentenza di primo grado e del dispositivo della predetta pronuncia, nel senso che, ove si legge “…in complessivi €
1.650,00, di cui € 1500,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge” debba leggersi e intendersi “in complessivi € 1.650,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IV A e CAP come per legge”.
6.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'ingegnere e in favore di Pt_1 in euro 2.906,00, oltre accessori di legge Controparte_1
(tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro
5.201 a 26.000 per il valore della causa pari a 14.025 euro, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 20/2020 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Vibo NT in data 16.1.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
limitatamente alla liquidazione delle spese processuali dispone la correzione del penultimo rigo della motivazione della sentenza di primo grado e del dispositivo della predetta pronuncia, nel senso che, ove si legge “…in complessivi € 1.650,00, di cui € 1500,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge” debba leggersi e intendersi “in complessivi € 1.650,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IV A e CAP come per legge”;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da nel presente grado Controparte_1 di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.5.1972, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Valerio Zicaro (C.F. ) del C.F._2
Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano, sito in Catanzaro, alla Via Purificato n.
18.
- appellante
contro
(C.F./P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Rosario Perri (C.F.: ) C.F._3 del foro di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale, sito Lamezia Terme via Redipuglia 3.
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo NT n. 20/20 (R.G.A.C. N. 1598/17), pubblicata il
16.1.2020, notificata in data 16.1.2020:
- accogliere il presente gravame, per tutti i motivi di sopra ampiamente esposti, che qui si intendono integralmente trascritti, e, conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del monitorio opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, tantomeno è di facile soluzione;
in via principale ed in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la spiegata opposizione ovvero rigettarla nel merito perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo, oltre alle spese per compensi liquidati in decreto”;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita Controparte_1 voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare totalmente l'appello proposto da perché Parte_1
destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e pertanto confermare la sentenza n. 20/2020 emessa dal tribunale di Vibo
pag. 2/15 NT e, limitatamente alle spese legali, atteso l'errore materiale (di battitura) del giudice di prime cure, che ha statuito
1.650,00 euro in onorari di cui 1.500 per spese (anziché 150) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- voglia la SVillma riformare, quantificando le spese legali sempre in euro 1.650, di cui 150 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge;
- condannare, altresì, l'odierna appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
pag. 3/15
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
si opponeva al decreto ingiuntivo di € 14.025,00, Controparte_1
oltre spese legali ed accessori, emesso in favore dell'ingegnere a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1
prestata alla società in occasione della gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo del
Comune di Feroleto Antico.
La società, a fondamento dell'opposizione, deduceva di aver già integralmente corrisposto all'ingegnere il compenso di €
25.000,00, importo pari al valore dell'opera di progettazione riportata nel contratto di appalto e pattuita in occasione della redazione dell'offerta e della consegna del relativo plico, contenente all'interno tre buste (1. Documenti;
2. Offerta Tecnica e 3. Offerta economica).
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa creditoria, destituita di fondamento.
Si costituiva in giudizio l'ingegnere Parte_1
contestando l'opposizione e concludendo per la conferma della somma ingiunta, determinata secondo le vigenti tariffe professionali e corredata da parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Vibo NT.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, ammissione ed espletamento delle prove testimoniali, accoglieva l'opposizione della società
pag. 4/15 e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava Controparte_1
l'ingegnere alla refusione in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Premesso che non era contestato il conferimento dell'incarico professionale e il suo espletamento nell'ambito della partecipazione alla gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo del , il primo giudice Controparte_2
poneva a fondamento della sua decisione le seguenti motivazioni:
- la prova per testi e la documentazione allegata confermavano la partecipazione dell'ingegnere alla redazione dell'offerta e Pt_1
alla consegna del relativo plico, nonché la pattuizione dei compensi in
€ 25.000;
- di conseguenza, la somma da considerare era quella pattuita e non quella prevista dalle tariffe professionali vistate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- l'ingegnere non aveva dato prova di ulteriori Pt_1 prestazioni, autonome ed estranee al bando di gara in esame, per cui pretendere il pagamento;
- ne deriva che, l'attività di progettazione prevista nel contratto di appalto, realizzata dall'ingegnere e richiesta con il procedimento monitorio, rientrava nell'importo pattuito di € 25.000,00, già corrisposto dalla Controparte_1
- era pacifica e non contestata la responsabilità dell'ingegnere per il ritardo nella presentazione della progettazione, sanzionato dal
Comune di Feroleto Antico con applicazione di una penale alla società appaltatrice.
pag. 5/15 3.
Avverso tale decisione, propone appello l'ingegnere Pt_1
[...]
Con una prima argomentazione di merito, l'appellante sostiene di non essere un , come erroneamente ritenuto e motivato dal primo giudice, ma un dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. c) del D.lgs.
n. 163/2006 (applicabile, ratione temporis, alla vicenda odierna).
Il rapporto tra l'ingegnere e la società Parte_1 [...]
sarebbe, quindi, disciplinato dalle norme di diritto privato, CP_1 con il conseguenziale diritto ad ottenere il compenso di € 42.752,00, richiesto in applicazione delle tariffe professionali con regolare fattura n. 7/2014, ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza
(il professionista in relazione alla citata fattura avrebbe ricevuto dalla società soltanto un pagamento parziale di € 28.727,00, residuando €
14.025,00).
Ne deriva la seconda argomentazione difensiva dell'appellante, secondo cui i compensi dovuti al progettista non possono essere fatti coincidere con l'importo indicato nell'offerta economica, salvo diversa e contraria pattuizione scritta, la cui dimostrazione sarebbe spettata alla società in tal senso onerata, in Controparte_1
quanto parte opponente.
Inoltre, le testimonianze, rese da soggetti inattendibili, non avrebbero superato il dato documentale offerto dall'ingegnere Pt_1
mediante la produzione in giudizio della certificazione del Comune di
Feroleto del 21.3.2016 e del parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Vibo NT, con protocollo n. 156 dell'8 luglio
2016.
pag. 6/15 Il parere espresso dal Consiglio dell'ordine, pur non esprimendo apprezzamento alcuno in ordine alla correttezza delle prestazioni, sarebbe una conferma, comunque, della diligenza del professionista, già dimostrata dalla corposa documentazione in atti e, in particolare, dalla citata certificazione rilasciata dal Comune a marzo del 2016, secondo cui le attività dell'appellante “sono state svolte con buon esito, senza dar luogo a vertenze tra il professionista ed il Comune”.
In definitiva, secondo la tesi difensiva dell'appellante, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la società non avrebbe correttamente contestato l'an e neppure il quantum della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto essere, diversamente, comprovato per iscritto;
in difetto di prova, stante l'estraneità del professionista dalla gara d'appalto per previsione di legge, sarebbe sufficiente la congruità del compenso secondo le tariffe professionali, certificato dall'Ordine professionale competente.
Infine, non vi sarebbe traccia nel giudizio di primo grado del presunto ritardo nella presentazione della progettazione, sanzionata addirittura con penale;
peraltro, l'assunto sarebbe smentito dallo stesso nella nota certificazione, in cui non Controparte_2
si legge di ritardi nella progettazione e nell'esecuzione dell'appalto, né di applicazione di una penale. In merito, il giudice di primo grado avrebbe aderito dogmaticamente alla tesi avversaria, avanzata senza alcuna prova a sostegno.
3.1.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, avente ad oggetto la riproposizione di questioni già affrontate nel giudizio di pag. 7/15 primo grado e superate dalla sentenza impugnata;
nel merito, la società ha ribadito quanto già delineato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ossia di aver interamente adempiuto al proprio obbligo contrattuale, versando all'ingegnere la Pt_1
somma di € 30.500,00 in simultanea del pagamento effettuato dall'ente pubblico (il ha versato alla Controparte_2 [...]
€ 30.500,00 in data 25.9.2014 e quest'ultima ha CP_1
corrisposto all'ingegnere le somme di sua spettanza in data 7.10.2014, al netto della penale di € 1.700,00 come da determina n. 236 del 2014, allegata al fascicolo di primo grado).
La società ha quindi concluso per la Controparte_1
conferma della pronuncia impugnata e, limitatamente alle spese legali, atteso l'errore materiale (di battitura) del giudice, che ha statuito
1.650,00 euro in onorari di cui 1500,00 per spese (anziché 150,00), correggere la statuizione, quantificando le spese legali in euro
1.650,00, di cui 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge;
ha chiesto la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richiesta di inibitoria della sentenza impugnata e di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.6.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il pag. 8/15 deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
Con una prima argomentazione difensiva, l'appellante sostiene di essere un dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 163/2006, e non un
; il primo giudice, quindi, avrebbe errato nel ritenerlo tale, facendo coincidere l'importo del suo compenso con quello indicato nell'offerta economica.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
La circostanza che l'ingegnere non sia un “partecipante Pt_1
alla procedura di gara” è un aspetto pacifico anche per il primo giudice, che non lo ha ritenuto tale, ma ha semplicemente preso atto della sua attività professionale a sostegno della società per CP_1
l'aggiudicazione della gara di appalto, come risulta dalla stessa pronuncia impugnata, in cui si legge: “non è contestato che il conferimento dell' incarico professionale e il suo espletamento siano avvenuti nell'ambito della partecipazione alla gara di appalto per
l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo del
Comune di Feroleto Antico e siano a questi immediatamente riconducibili. Ciò avvalora e conferma quanto emerso dalla prova per testi espletata, in cui i testi escussi hanno confermato che l'ing. Pt_1 aveva partecipato alla stesura dell'offerta presentata, alla formazione dei plichi e al loro deposito” (pagina 2 della sentenza appellata).
pag. 9/15 Dal tenore letterale della motivazione, è evidente che il primo giudice non ha qualificato l'ingegnere come un partecipante Pt_1
alla gara, ma soltanto delineato l'ambito in cui ha prestato l'attività professionale;
del resto, il tribunale ha applicato alla fattispecie in esame le norme di diritto privato e non ha mai messo in dubbio che il rapporto intercorrente tra le due parti fosse riconducibile ad un contratto di prestazione di opera intellettuale e che la controversia avesse ad oggetto il pagamento di somme di denaro (si veda, sul punto, l'oggetto delineato nell'intestazione della sentenza impugnata).
L'aspetto controverso della fattispecie in esame riguarda, piuttosto, il quantum dei compensi spettanti al professionista, attesa la seconda argomentazione difensiva dell'appellante, secondo cui dovrebbe essere individuato in € 42.752,00, in applicazione delle tariffe professionali e ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e non in € 25.000,00 come da contratto di appalto ovvero da valore dell'offerta economica.
Secondo la tesi difensiva dell'ingegnere infatti, non vi Pt_1 sarebbe dimostrazione scritta di un diverso (limitativo) accordo delle parti;
in difetto di prova, stante l'estraneità del professionista dalla gara d'appalto per previsione di legge, sarebbe sufficiente la congruità del compenso secondo le tariffe professionali, certificate dall'Ordine professionale competente.
Tale deduzione difensiva è smentita dalle risultanze processuali, che hanno confermato l'avvenuto accordo verbale sui compensi spettanti al professionista in misura coincidente con la somma determinata nel bando di gara.
Il teste , dipendente della società Testimone_1 [...]
di cui non vi è alcun motivo di dubitare attesa la linearità CP_1
pag. 10/15 delle sue dichiarazioni, e pienamente attendibile, non avendo alcun interesse all'esito della causa, all'udienza del 6.3.2019 ha confermato l'avvenuto accordo verbale tra le parti, affermando testualmente che
“è vero che l'ingegnere e l'ingegnere hanno pattuito Pt_1 CP_1
che i compensi per la progettazione erano quelli indicati nel bando di gara. Tanto è a mia conoscenza in quanto ero presente al colloquio che si è svolto nell'ufficio” (vedi verbale di udienza del 6.3.2019, presente nel fascicolo telematico di primo grado).
Il teste , attendibile, non avendo alcun Testimone_2
interesse all'esito della causa ed estraneo alla controversia, ha chiarito di aver predisposto, dal punto di vista amministrativo, tutti i documenti dell'offerta, di essere stato presente insieme all'ingegnere e all'ingegnere nel momento in cui sono state siglate Pt_1 CP_1 le buste e di poter confermare l'avvenuta pattuizione dei compensi di cui al primo capitolo di prova (vero che l'ing e l'ing Pt_1 CP_3
pattuivano che i compensi per la progettazione erano quelli
[...]
indicati nell'offerta?) [vedi verbale di udienza di udienza del
6.3.2019, presente nel fascicolo telematico di primo grado].
Le due deposizioni testimoniali sono corroborate dalla documentazione in atti;
in particolare, dall'analisi della determina del
Comune di Feroleto Antico, risulta che l'offerta della società CP_1
per la fase di progettazione è pari a € 25.000,00 e, di conseguenza, tale
è l'importo da considerare spettante al professionista, chiamato ad espletare tale prestazione.
Del resto, per come emerso dall'istruttoria, l'ingegnere Pt_1 ha anche partecipato alla redazione dell'offerta economica e, pertanto, avrebbe potuto richiedere la complessiva somma di euro € 42.752,00
pag. 11/15 per la parte progettuale, se a tanto corrispondeva il suo carico professionale.
Non sono state neppure dedotte dall'ingegnere ulteriori Pt_1
e diverse prestazioni, tali da giustificare un importo maggiore;
come già rilevato dal tribunale, nessuna rilevanza può assumere la certificazione rilasciata dal Comune di Feroleto Antico sull'effettivo espletamento da parte dell'ing. della progettazione prevista nel Pt_1
contratto di appalto, e nemmeno il parere di congruità rilasciato dall'
Ordine degli Ingegneri di Vibo NT, essendo preminente l'avvenuto accordo verbale tra le parti.
Risulta smentita dalla documentazione in atti anche l'ultima deduzione difensiva dell'appellante, secondo cui non vi sarebbe traccia nel giudizio di primo grado del ritardo nella presentazione della progettazione, sanzionata con penale.
L'esistenza della penale a causa del ritardo nella presentazione del progetto esecutivo, applicata alla società appaltatrice, è provata dalla determina del n. 236 del 11.8.2014, Controparte_2 presente nel fascicolo telematico di primo grado di parte attrice, in cui si legge “che il progetto esecutivo è stato presentato con n. 58 giorni di ritardo e pertanto, come previsto dal bando, deve essere applicata la penale di 25,00 € al giorno, quindi complessivamente di €
1.450,00; vista la nota di credito n. 01dd3110712014 acquisita agli atti al protocollo n. 4669 del 4/8/2014, dell'importo di € 1.769,00 IVA al 22% inclusa, trasmessa dalla impresa affidataria a riprova della penale da applicare” (pagina 3 rigo 10).
Non resta, pertanto, che confermare interamente la sentenza impugnata e la revoca dell'originario decreto ingiuntivo, avendo la società in simultanea del pagamento effettuato Controparte_1
pag. 12/15 dall'ente pubblico in data 25.9.2014, già versato all'ingegnere Pt_1 la somma di € 30.500,00 in data 7.10.2014, al netto della penale di €
1.700,00.
5.1
La società in comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta e nella successiva precisazione delle conclusioni, insiste nell'istanza di correzione dell'errore materiale del primo giudice in relazione alle spese di lite.
In merito, va osservato il principio di diritto contenuto nella sentenza civile n. 13629/2021 della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la speciale disciplina di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori (è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione).
Pertanto, vista la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata sulla liquidazione delle spese di lite e la presenza di un mero errore di battitura, in cui risulta uno (1500,00 anziché 150,00) e ritenuto che, per come si desume dagli atti e dal pag. 13/15 calcolo matematico, trattasi di semplice errore materiale, emendabile da questo collegio, va disposta la correzione del penultimo rigo della motivazione della sentenza di primo grado e del dispositivo della predetta pronuncia, nel senso che, ove si legge “…in complessivi €
1.650,00, di cui € 1500,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge” debba leggersi e intendersi “in complessivi € 1.650,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IV A e CAP come per legge”.
6.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'ingegnere e in favore di Pt_1 in euro 2.906,00, oltre accessori di legge Controparte_1
(tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro
5.201 a 26.000 per il valore della causa pari a 14.025 euro, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 20/2020 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Vibo NT in data 16.1.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
limitatamente alla liquidazione delle spese processuali dispone la correzione del penultimo rigo della motivazione della sentenza di primo grado e del dispositivo della predetta pronuncia, nel senso che, ove si legge “…in complessivi € 1.650,00, di cui € 1500,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge” debba leggersi e intendersi “in complessivi € 1.650,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IV A e CAP come per legge”;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da nel presente grado Controparte_1 di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 15/15