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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9790 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 23203 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. , in Parte_1 C.F._1 giudizio con gli avv.ti Marco Mancini e Graziella Consoli
-parte attrice-
(C.F. ), in giudizio con gli Parte_2 C.F._2 avv.ti Marina Colella e Annarita Del Giaccio
-parte convenuta-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Clara Controparte_1 C.F._3
Palesse
-parte convenuta-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Marcello Controparte_2 C.F._4
VA
-parte convenuta-
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: - per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, verificata la regolarità del contraddittorio e la propria competenza, ogni contraria
1 istanza ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e:
* Nel merito: Accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di compravendita del
13.02.2009 di cui al rogito Notaio rep. n. 151077 racc. n. 11443 in Parte_3 quanto frutto di violenza e/o dolo;
per l'effetto, disporne l'annullamento, accertando e dichiarando, in conseguenza di ciò, che la signora è Parte_1 tuttora titolare del diritto di usufrutto del 50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione (paragrafi 1 e 2, pagina 2) e condannando il signor a restituire/trasferire alla medesima Parte_2 parte attrice il diritto di usufrutto del 50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione (paragrafi 1 e 2, pagina 2) ovvero, in difetto, condannandolo al pagamento – a titolo risarcitorio - in favore della signora
[...] del corrispettivo prezzo di mercato del suddetto diritto, Parte_4 quantificato sin d'ora nell'importo di € 50.000,00 (o da valutarsi, in caso di contestazione, anche a mezzo di espletanda CTU), ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, per l'effetto di quanto sopra, condannare le parti convenute tutte, in solido tra loro, ovvero ognuna per quanto di ragione, al risarcimento in favore della signora dei Parte_1 danni patiti ex art. 1338 e/o 2043 c.c., prudenzialmente quantificati in ulteriori €
50.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia anche con liquidazione, se del caso, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
* Ancora nel merito: Accertare e dichiarare, in ogni caso, che il prezzo pattuito per la compravendita meglio descritta in atti non è mai stato versato dal signor
[...] in favore della signora per l'effetto di Parte_5 Parte_1 suddetto, grave inadempimento, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del 13.02.2009 di cui al rogito Notaio rep. n. Parte_3
151077 racc. n. 11443, accertando e dichiarando che, in conseguenza di ciò, la signora è tuttora titolare del diritto di usufrutto del Parte_1
50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione
(paragrafi 1 e 2, pagina 2), condannando il signor a Parte_2 restituire/trasferire alla medesima parte attrice il diritto di usufrutto del 50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione (paragrafi 1
e 2, pagina 2) ovvero, in difetto, condannandolo al pagamento – a titolo risarcitorio -
2 in favore della signora del corrispettivo prezzo di Parte_4 mercato del suddetto diritto, quantificato sin d'ora nell'importo di € 50.000,00 (o da valutarsi, in caso di contestazione, anche a mezzo di espletanda CTU), ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, per l'effetto di quanto sopra, condannare le parti convenute, in solido tra loro, ovvero ognuna per quanto di ragione, al risarcimento in favore della signora Parte_1
dei danni ex art. 1453 c.c., prudenzialmente quantificati in ulteriori €
[...]
50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia anche con liquidazione, se del caso, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
* In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- per parte convenuta “ IN VIA PRELIMINARE Parte_2
1) dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per tardività dell'azione per essere l'atto pubblico di cui la sig.ra invoca l'annullabilità stipulato a Parte_1
Febbraio 2009 e il primo atto introduttivo del giudizio N. 18081/2018 poi estinto in data 28.02.2019 notificato a Maggio 2018. La relativa azione si è dunque irrimediabilmente prescritta in 5 anni siccome previsto ex art. 1442 cc.
NEL MERITO, in via gradata, pur ritenendo la cennata eccezione preliminare assorbente di ogni ulteriore questione, rigettare comunque la domanda di parte attrice per invalidità della vendita in quanto frutto di violenza e dolo siccome non provate oltre che infondate.
Rigettare infine la domanda di risoluzione per inadempimento siccome infondata per avere il defunto corrisposto il prezzo dedotto in atto con modalità Parte_5 solutorie diverse e conseguentemente non meritevole di tutela in diritto.
In subordine, in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento seppure parziale della domanda, si eccepisce sin da ora in compensazione con il danno lamentato da parte attrice il vantaggio da questa ultima lucrato con l'occupazione sine titulo del cespite dal 20.01.2017 sino al rilascio effettivo pari al 50% del valore locatizio dello stesso che si quantifica prudentemente in €400/mese secondo le tabelle OMI di riferimento (che si allegano) o nella diversa
3 somma che il Giudice Vorrà ritenere di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ex art. 96 cpc”.
- per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto
- DICHIARARE l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE
- ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento contrattuale ex art. 1422, co. cc. e, per l'effetto
- DICHIARARE l'improcedibilità del giudizio
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, senza recesso alcuno dalle precedenti eccezioni
- RIGETTARE le domande tutte avanzate da parte ricorrente poiché non provate e comunque destituite di ogni e qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata (e non creduta ipotesi) di accoglimento anche parziale delle domande proposte
- DICHIARARE la compensazione del danno eventualmente riconosciuto con il vantaggio lucrato dall'odierna attrice attraverso l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, accertata con l'ordinanza recentemente resa in data 21.10.2020 dal Dott. nel procedimento avente R.G.N.R. 56950/2017, a far data dal Per_1 decesso del Sig. in data 20.01.2017, sino alla data effettiva di Parte_5 rilascio e quantificata nella somma di € 400,00# mensili, pari al 50% del valore locatizio del cespite secondo le tabelle OMI di riferimento ovvero nella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”;
- per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Controparte_2
a) Dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b) rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in
4 diritto per i motivi descritti in narrativa;
c) in subordine: nell'ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande ex adverso proposte, si eccepisce compensazione tra il danno lamentato dalla controparte ed il vantaggio da questa lucrato con l'occupazione senza titolo dell'immobile e pertanto pari al valore locatizio di ½ dell'immobile in questione, quantificato in € 400,00 per mese dal 20/1/2017 e sino alla liberazione o nella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della richiesta consulenza tecnica d'ufficio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. Ha quindi domandato l'annullamento ex art. 1427 c.c. o comunque la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita concluso con in data 13.2.2009 e, in ogni Parte_5 caso, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 13.2.2009 e per atto a rogito del Notaio rep. n. Parte_3
151077, racc. n. 11443, la stessa attrice e il suo convivente more uxorio, ossia
[...]
avevano sottoscritto un contratto di compravendita, attraverso il quale la Parte_5 prima aveva alienato al secondo la propria quota, pari alla metà dell'intero, del diritto di usufrutto sulle porzioni immobiliari (appartamento e posto auto), facenti parte del complesso edilizio sito nel Comune di Roma, in località Macchia del Quirino, via
DR HI n. 67, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1115, particella 3954: subalterno 6;
- che, a titolo di corrispettivo per la compravendita, le parti avevano convenuto – su unilaterale imposizione di – che il prezzo fosse pari ad euro Parte_5
28.600,00;
- che, in data 26 gennaio 2009, aveva quindi compilato un assegno Parte_5 bancario per l'importo convenuto, tratto su BA NT AN AO n. 3.322.000.914-
11, intestandolo alla Parte_1
- che il suddetto titolo (che nel richiamato atto di compravendita era stato indicato come datato al 26.1.2008, verosimilmente a causa di un mero errore materiale) non era
5 stato tuttavia mai effettivamente consegnato da alla attrice, la quale, Parte_5 conseguentemente, non aveva mai potuto incassare il prezzo stabilito per la compravendita;
- che il contratto di compravendita era stato peraltro sottoscritto dalla
[...] in presenza di manifesti vizi del consenso dalla medesima prestato;
Persona_2
- che infatti all'epoca convivente more uxorio con la stessa parte Parte_5 attrice, sulla quale da sempre esercitava “un ascendente psicologico tanto forte e penetrante da ingenerare nella stessa un vero e proprio timore reverenziale”, l'aveva convinta del fatto che se, non gli avesse ceduto la propria quota del diritto di usufrutto sull'immobile, non avrebbe mai potuto aspirare ad avere sereni rapporti personali con i di lui figli, fra i quali il figlio già nudo proprietario dell'immobile; Parte_2
- che, in particolare, “Approfittando dell'ignoranza della signora
[...]
– dovuta anche alla condizione di cittadina straniera della medesima - e Parte_1 del metus su di lei ingenerato quanto meno in termini di evidente soggezione psicologica”, nel corso del mese di gennaio dell'anno 2009, urlando Parte_5
e proferendo frasi minacciose quali “Se non vieni dal notaio sono affari tuoi, tra di noi
è tutto finito”, aveva in più occasioni intimato alla attrice di procedere alla sottoscrizione del contratto di compravendita;
- che la spaventata dalla minacciata fine del rapporto Parte_1 sentimentale con l'uomo che amava, si era quindi risolta a sottoscrivere il contratto di compravendita e ad accettare un prezzo incongruo;
prezzo che comunque, nonostante le successive richieste, non le era stato mai corrisposto;
- che, in data 20.1.2017, era poi venuto a mancare ed i suoi figli, Parte_5 ossia i convenuti e erano Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 subentrati, quali unici eredi, nel suo patrimonio;
- che in quanto titolare della nuda proprietà dell'immobile, Parte_2 aveva quindi agito in giudizio nei confronti della Parte_1
(introducendo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il procedimento n.r.g. 56950/17 del
Tribunale di Roma), chiedendo la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, da quantificare in euro
855,00 mensili;
- che la aveva invece, a sua volta, citato in giudizio Parte_1
6 (con procedimento poi iscritto al n.r.g. 18081/2018 del Parte_2
Tribunale di Roma), domandando l'annullamento o la risoluzione del già menzionato contratto di compravendita del 13.2.2009; giudizio questo poi dichiarato estinto in quanto, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_2 [...]
il giudice adito aveva erroneamente ritenuto inesistente la notifica effettata CP_1 al fine di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio;
- che, con ordinanza del 31.10.2019 ed a seguito di regolamento di competenza proposto da la Corte di cassazione aveva peraltro disposto la Parte_2 prosecuzione del giudizio n.r.g. 56950/17, in precedenza sospeso ex art. 295 c.p.c.;
- che ricorrevano pertanto i presupposti, previa riunione ex art. 274 c.p.c. con quest'ultimo giudizio: (i) per l'annullamento per violenza o dolo o comunque per la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del 13.2.2009; (ii) per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla attrice, da quantificare tenendo conto del fortissimo stato di stress psicologico (dato dalla prospettiva di rimanere senza abitazione) che l'azione giudiziaria intrapresa da Parte_2 aveva determinato nella stessa attrice, del danno emergente costituito dalla mancato pagamento del controvalore del diritto ceduto (controvalore pari ad euro 50.000,00) o comunque del prezzo convenuto (euro 28.000,00) e del lucro cessante derivante dall'impossibilità di investire i predetti importi per l'acquisto di un altro immobile, avente le medesime caratteristiche di quello venduto, da mettere a reddito.
1.2. si è costituito in giudizio tempestivamente, formulando le Controparte_2 conclusioni sopra trascritte.
Ha infatti allegato, dedotto ed eccepito:
- che la scelta di procedere alla conclusione del contratto di compravendita del
13.2.2009 era stata determinata unicamente dal fatto che, col passare del tempo, i rapporti fra e la erano mutati, essendosi tramutata la loro Parte_5 Pt_1 relazione affettiva in una mera convivenza priva dell'affectio che aveva contraddistinto precedentemente il rapporto;
il che aveva condotto i due a modificare l'assetto patrimoniale contraddistinto dal regime di comunione sull'immobile in precedenza dagli stessi acquistato;
- che il pagamento del prezzo di acquisto era provato dalla quietanza contenuta nel contratto di compravendita;
7 - che il saldo del prezzo era in ogni caso avvenuto successivamente, con diverse dazioni di denaro, scaglionate nel tempo;
- che la inoltre, aveva acquistato la proprietà di un altro immobile in Roma, Pt_1 via Alberto Salietti 12, con esclusive risorse di Parte_5
- che la domanda era improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- che la domanda di annullamento era prescritta per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e comunque infondata per difetto di violenza o dolo;
- che la domanda di risoluzione per inadempimento era infondata, in ragione della quietanza di pagamento del prezzo contenuta nel contratto di compravendita e comunque di una serie di pagamenti per il complessivo importo 30.922,40, privi di attribuzione causale, effettuati nel tempo da nei confronti della Parte_5
e più precisamente: “1) Contributo all'acquisto dell'immobile di via Salietti Pt_1
2, Roma;
2) Bonifico del 10/6/2009 di € 2.500,00; 3) Bonifico del 22/7/2009 di €
5.000,00; 4) Bonifico del 14/10/2009 di € 1.300,00; 5) Bonifico del 9/11/2009 di €
2.000,00; 6) Bonifico del 8/4/2013 di € 9.770,00 in favore di BA MPS con causale riferita a finanziamento della sig.ra 7) Bonifico del 13/10/2015 di € Pt_1
9.152,40 in favore di con causale riferita agli oneri dell'adesione al Parte_6 cd. “Piano Casa” della sig.ra 8) Bonifico del 7/9/2016 di € 3.000,00 in Pt_1 favore di con causale riferita alla debenza di tale somma da parte Controparte_3 della sig.ra ; Pt_1
- che, ai sensi dell'art. 1458, comma 2, c.c., la risoluzione del contratto non avrebbe peraltro potuto pregiudicare i diritti di terzo rispetto al contratto Parte_2
e già nudo proprietario dell'immobile, divenutone poi pieno proprietario a seguito del decesso dell'usufruttuario Parte_5
- che parte attrice non aveva dato prova dei danni prospettati, i quali, in ogni caso, avrebbero dovuto essere conteggiati tenendo conto del vantaggio conseguito dalla stessa attrice per effetto dell'occupazione dell'immobile dalla data del decesso di fino alla sua liberazione;
Parte_5
- che il prezzo della compravendita era congruo, tenuto conto che l'immobile era stato acquistato nel 2002 per il prezzo di euro 89.801,53 e che era stata trasferita la sola quota di un mezzo dell'usufrutto.
8 1.3. Con separate comparse di costituzione e risposta, si sono poi costituiti in giudizio anche e formulando conclusioni Parte_2 Controparte_1 conformi a quelle trascritte in epigrafe e svolgendo difese sostanzialmente analoghe a quelle dell'altro convenuto già costituito.
In sede di note scritte autorizzate per la trattazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., il convenuto ha inoltre versato in atti l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_2
c.p.c. del 21.10.2020, emessa a definizione del procedimento n.r.g. 56950/17 di questo
Tribunale, con cui è stata accolta la domanda di rilascio dell'immobile proposta dallo stesso nei confronti di e Parte_2 Parte_1 rigettata invece l'ulteriore domanda, anch'essa proposta dal nei confronti Parte_5 della di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Pt_1
1.4. Disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie come da ordinanza del 26.1.2022, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra riportate, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'eccezione di improcedibilità delle domande, per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, va rigettata.
Come già osservato con l'ordinanza del 2.2.2021, l'ambito della materia dei diritti reali di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile) deve infatti essere individuato nei soli casi – fra i quali non rientra il presente – in cui il diritto reale costituisca causa petendi della domanda proposta.
3. La domanda di annullamento del contratto va rigettata.
Parte attrice ha infatti fondato la domanda in esame su allegazioni del tutto generiche – come tali inidonee a dare evidenza della ricorrenza di una condotta avente i connotati della violenza ex art. 1435 c.c. (non essendo a tal fine sufficiente, in forza del disposto dell'art. 1437 c.c., il solo timore reverenziale) o del dolo ex art. 1439 c.c.
(occorrendo a tal fine l'utilizzo di artifici e raggiri) – e comunque rimaste indimostrate, anche sotto il profilo temporale, non essendovi dunque alcuna evidenza che le condotte prospettate siano proseguite anche dopo la conclusione del contratto, con conseguente differimento, ai sensi dell'art. 1442, comma 2, c.c., del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di annullamento.
9 Il rigetto della domanda discende dunque dalla intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442, comma 1, c.c. (posto che il contratto
è stato concluso in data 13.2.2009 e nessuna azione è stata proposta entro il predetto termine), prima ancora che dalla sua infondatezza per difetto di allegazione specifica e prova dei relativi fatti costitutivi.
4. Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve essere rigettata.
4.1. L'inadempimento su cui si fonda la domanda è quello costituito dal mancato pagamento, da parte dell'acquirente (poi deceduto ed al quale sono Parte_5 succeduti i figli odierni convenuti) del prezzo di acquisto, pari ad euro 28.600,00, pattuito con il contratto di compravendita del 13.2.2009.
4.2. Va escluso il valore di quietanza di pagamento della dichiarazione, resa dalla venditrice in sede di contratto (art. 3), in ordine alla regolazione del prezzo mediante l'assegno bancario ivi indicato (assegno bancario n. 3.322.000.914-11 dell'importo di euro 28.600,00, tratto su BA NT AN AO ed alla . Parte_1
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass 1572/2019), la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Nella specie, in cui non è stata offerta alcuna prova della riscossione della somma portata dal titolo (ed è stata anzi prodotta documentazione di segno opposto;
v. doc. 2 e
3 del fascicolo di parte attrice), la dichiarazione sopra richiamata non è dunque idonea a dare la prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui parte attrice lamenta l'inadempimento.
4.3. I convenuti, in subordine, hanno peraltro anche allegato e documentato una serie di pagamenti, effettuati dal proprio dante causa in favore o per conto della odierna attrice, sia prima che dopo la stipulazione del contratto per cui è causa, evidenziando come la corresponsione del prezzo di euro 28.600,00 sia stata effettuata con queste diverse modalità o che comunque l'avvenuta effettuazione dei pagamenti
10 senza causa sia tale da giustificare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo (v. doc. 1 del convenuto e allegato alla memoria ex art. 183, Controparte_2 comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto . Parte_2
Più nello specifico, i trasferimenti di denaro cui si fa riferimento (v. in particolare comparsa di costituzione e risposta del convenuto sono i seguenti: Controparte_2
- “Contributo all'acquisto dell'immobile di via Salietti 2, Roma”;
- “Bonifico del 10/6/2009 di € 2.500,00”;
- “Bonifico del 22/7/2009 di € 5.000,00”;
- “Bonifico del 14/10/2009 di € 1.300,00”;
- “Bonifico del 9/11/2009 di € 2.000,00”;
- “Bonifico del 8/4/2013 di € 9.770,00 in favore di BA MPS con causale riferita a finanziamento della sig.ra ; Pt_1
- “Bonifico del 13/10/2015 di € 9.152,40 in favore di con causale Parte_6 riferita agli oneri dell'adesione al cd. “Piano Casa” della sig.ra ; Pt_1
- “Bonifico del 7/9/2016 di € 3.000,00 in favore di con causale Controparte_3 riferita alla debenza di tale somma da parte della sig.ra . Pt_1
La prima voce cui si fa riferimento (“Contributo all'acquisto dell'immobile di via
Salietti 2, Roma”) ha contenuto del tutto indeterminato e, come tale, è quindi irrilevante.
Sul punto, va peraltro anche considerato che, ove si volesse fare riferimento al versamento dell'importo di euro 68.196,48 per l'estinzione del mutuo in precedenza contratto dalla la documentazione prodotta (allegato alla memoria ex art. Pt_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto non darebbe in ogni Parte_2 caso evidenza del versamento dell'importo, non risultando né l'addebito dell'importo sul conto corrente di né l'impiego dell'assegno circolare per Parte_5
l'estinzione del mutuo.
Le altre voci (i sette bonifici sopra elencati, del complessivo importo di euro
32.722,40) sono invece adeguatamente documentate dagli estratti conto versati in atti e non sono comunque state fatte oggetto di specifica contestazione, da parte della attrice, né con riferimento agli importi, né con riferimento alle relative causali (causali presenti per gli ultimi tre bonifici, mentre i precedenti quattro bonifici non riportano alcuna causale).
11 4.4. Essendovi quindi prova della effettuazione dei sette predetti pagamenti, tutti successivi alla conclusione del contratto di compravendita, era quindi onere dell'accipiens, ossia della odierna parte attrice, quantomeno allegare che essi fossero da imputare ad un diverso titolo rispetto a quello prospettato dai convenuti (pagamento del prezzo della compravendita).
Sul punto, va infatti ricordato che, una volta data la prova di un pagamento riferito dal solvens ad un determinato rapporto negoziale, è onere dell'accipiens, qualora alleghi che il pagamento sia invece riferibile ad un diverso titolo, dare la prova dell'esistenza di questo diverso titolo (cfr. Cass. 20288/2011 e Cass. 19039/2019).
Nel caso in cui, invece, il solvens prospetti il carattere indebito del pagamento, è comunque onere dell'accipiens allegare l'esistenza di uno specifico titolo idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale. Solo a fronte di tale allegazione, infatti, il solvens che voglia far accertare il carattere indebito del pagamento è onerato, a sua volta, della prova dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens ed accipiens (v. Cass. 14428/2021).
Nella specie, parte attrice, oltre a non sollevare alcuna specifica contestazione in merito ai pagamenti effettuati mediante bonifico, non ha tuttavia neanche allegato l'esistenza di qualsivoglia ulteriore rapporto idoneo ad attribuire ai predetti pagamenti una causale diversa rispetto alla regolazione (mediante pagamento diretto alla venditrice o mediante adempimento di obbligazioni di quest'ultima nei confronti di terzi) del prezzo della compravendita.
4.5. In definitiva, dunque, i pagamenti di cui i convenuti hanno dato prova devono essere considerati come diretti all'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo o comunque non sorretti da alcuna causa e quindi, sotto quest'ultimo profilo, in ogni caso idonei a giustificare l'estinzione della predetta obbligazione tramite compensazione.
5. Il difetto di prova dei fatti costitutivi delle domande di annullamento e risoluzione comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria proposta dalla attrice.
6. Il complessivo tenore delle difese svolte dalla attrice, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto Parte_2
12 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per ciascuna parte convenuta;
medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
minimi per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso della stessa).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_2 nei confronti di Parte_1
3) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite, che si liquidano, per
[...] Controparte_2 Controparte_1 ciascuna parte convenuta, in complessivi euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 23203 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. , in Parte_1 C.F._1 giudizio con gli avv.ti Marco Mancini e Graziella Consoli
-parte attrice-
(C.F. ), in giudizio con gli Parte_2 C.F._2 avv.ti Marina Colella e Annarita Del Giaccio
-parte convenuta-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Clara Controparte_1 C.F._3
Palesse
-parte convenuta-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Marcello Controparte_2 C.F._4
VA
-parte convenuta-
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: - per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, verificata la regolarità del contraddittorio e la propria competenza, ogni contraria
1 istanza ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e:
* Nel merito: Accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di compravendita del
13.02.2009 di cui al rogito Notaio rep. n. 151077 racc. n. 11443 in Parte_3 quanto frutto di violenza e/o dolo;
per l'effetto, disporne l'annullamento, accertando e dichiarando, in conseguenza di ciò, che la signora è Parte_1 tuttora titolare del diritto di usufrutto del 50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione (paragrafi 1 e 2, pagina 2) e condannando il signor a restituire/trasferire alla medesima Parte_2 parte attrice il diritto di usufrutto del 50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione (paragrafi 1 e 2, pagina 2) ovvero, in difetto, condannandolo al pagamento – a titolo risarcitorio - in favore della signora
[...] del corrispettivo prezzo di mercato del suddetto diritto, Parte_4 quantificato sin d'ora nell'importo di € 50.000,00 (o da valutarsi, in caso di contestazione, anche a mezzo di espletanda CTU), ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, per l'effetto di quanto sopra, condannare le parti convenute tutte, in solido tra loro, ovvero ognuna per quanto di ragione, al risarcimento in favore della signora dei Parte_1 danni patiti ex art. 1338 e/o 2043 c.c., prudenzialmente quantificati in ulteriori €
50.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia anche con liquidazione, se del caso, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
* Ancora nel merito: Accertare e dichiarare, in ogni caso, che il prezzo pattuito per la compravendita meglio descritta in atti non è mai stato versato dal signor
[...] in favore della signora per l'effetto di Parte_5 Parte_1 suddetto, grave inadempimento, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del 13.02.2009 di cui al rogito Notaio rep. n. Parte_3
151077 racc. n. 11443, accertando e dichiarando che, in conseguenza di ciò, la signora è tuttora titolare del diritto di usufrutto del Parte_1
50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione
(paragrafi 1 e 2, pagina 2), condannando il signor a Parte_2 restituire/trasferire alla medesima parte attrice il diritto di usufrutto del 50% sulle porzioni immobiliari meglio descritte nella premessa dell'atto di citazione (paragrafi 1
e 2, pagina 2) ovvero, in difetto, condannandolo al pagamento – a titolo risarcitorio -
2 in favore della signora del corrispettivo prezzo di Parte_4 mercato del suddetto diritto, quantificato sin d'ora nell'importo di € 50.000,00 (o da valutarsi, in caso di contestazione, anche a mezzo di espletanda CTU), ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, per l'effetto di quanto sopra, condannare le parti convenute, in solido tra loro, ovvero ognuna per quanto di ragione, al risarcimento in favore della signora Parte_1
dei danni ex art. 1453 c.c., prudenzialmente quantificati in ulteriori €
[...]
50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia anche con liquidazione, se del caso, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
* In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- per parte convenuta “ IN VIA PRELIMINARE Parte_2
1) dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per tardività dell'azione per essere l'atto pubblico di cui la sig.ra invoca l'annullabilità stipulato a Parte_1
Febbraio 2009 e il primo atto introduttivo del giudizio N. 18081/2018 poi estinto in data 28.02.2019 notificato a Maggio 2018. La relativa azione si è dunque irrimediabilmente prescritta in 5 anni siccome previsto ex art. 1442 cc.
NEL MERITO, in via gradata, pur ritenendo la cennata eccezione preliminare assorbente di ogni ulteriore questione, rigettare comunque la domanda di parte attrice per invalidità della vendita in quanto frutto di violenza e dolo siccome non provate oltre che infondate.
Rigettare infine la domanda di risoluzione per inadempimento siccome infondata per avere il defunto corrisposto il prezzo dedotto in atto con modalità Parte_5 solutorie diverse e conseguentemente non meritevole di tutela in diritto.
In subordine, in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento seppure parziale della domanda, si eccepisce sin da ora in compensazione con il danno lamentato da parte attrice il vantaggio da questa ultima lucrato con l'occupazione sine titulo del cespite dal 20.01.2017 sino al rilascio effettivo pari al 50% del valore locatizio dello stesso che si quantifica prudentemente in €400/mese secondo le tabelle OMI di riferimento (che si allegano) o nella diversa
3 somma che il Giudice Vorrà ritenere di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ex art. 96 cpc”.
- per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto
- DICHIARARE l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE
- ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento contrattuale ex art. 1422, co. cc. e, per l'effetto
- DICHIARARE l'improcedibilità del giudizio
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, senza recesso alcuno dalle precedenti eccezioni
- RIGETTARE le domande tutte avanzate da parte ricorrente poiché non provate e comunque destituite di ogni e qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata (e non creduta ipotesi) di accoglimento anche parziale delle domande proposte
- DICHIARARE la compensazione del danno eventualmente riconosciuto con il vantaggio lucrato dall'odierna attrice attraverso l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, accertata con l'ordinanza recentemente resa in data 21.10.2020 dal Dott. nel procedimento avente R.G.N.R. 56950/2017, a far data dal Per_1 decesso del Sig. in data 20.01.2017, sino alla data effettiva di Parte_5 rilascio e quantificata nella somma di € 400,00# mensili, pari al 50% del valore locatizio del cespite secondo le tabelle OMI di riferimento ovvero nella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”;
- per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Controparte_2
a) Dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b) rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in
4 diritto per i motivi descritti in narrativa;
c) in subordine: nell'ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande ex adverso proposte, si eccepisce compensazione tra il danno lamentato dalla controparte ed il vantaggio da questa lucrato con l'occupazione senza titolo dell'immobile e pertanto pari al valore locatizio di ½ dell'immobile in questione, quantificato in € 400,00 per mese dal 20/1/2017 e sino alla liberazione o nella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della richiesta consulenza tecnica d'ufficio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. Ha quindi domandato l'annullamento ex art. 1427 c.c. o comunque la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita concluso con in data 13.2.2009 e, in ogni Parte_5 caso, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 13.2.2009 e per atto a rogito del Notaio rep. n. Parte_3
151077, racc. n. 11443, la stessa attrice e il suo convivente more uxorio, ossia
[...]
avevano sottoscritto un contratto di compravendita, attraverso il quale la Parte_5 prima aveva alienato al secondo la propria quota, pari alla metà dell'intero, del diritto di usufrutto sulle porzioni immobiliari (appartamento e posto auto), facenti parte del complesso edilizio sito nel Comune di Roma, in località Macchia del Quirino, via
DR HI n. 67, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1115, particella 3954: subalterno 6;
- che, a titolo di corrispettivo per la compravendita, le parti avevano convenuto – su unilaterale imposizione di – che il prezzo fosse pari ad euro Parte_5
28.600,00;
- che, in data 26 gennaio 2009, aveva quindi compilato un assegno Parte_5 bancario per l'importo convenuto, tratto su BA NT AN AO n. 3.322.000.914-
11, intestandolo alla Parte_1
- che il suddetto titolo (che nel richiamato atto di compravendita era stato indicato come datato al 26.1.2008, verosimilmente a causa di un mero errore materiale) non era
5 stato tuttavia mai effettivamente consegnato da alla attrice, la quale, Parte_5 conseguentemente, non aveva mai potuto incassare il prezzo stabilito per la compravendita;
- che il contratto di compravendita era stato peraltro sottoscritto dalla
[...] in presenza di manifesti vizi del consenso dalla medesima prestato;
Persona_2
- che infatti all'epoca convivente more uxorio con la stessa parte Parte_5 attrice, sulla quale da sempre esercitava “un ascendente psicologico tanto forte e penetrante da ingenerare nella stessa un vero e proprio timore reverenziale”, l'aveva convinta del fatto che se, non gli avesse ceduto la propria quota del diritto di usufrutto sull'immobile, non avrebbe mai potuto aspirare ad avere sereni rapporti personali con i di lui figli, fra i quali il figlio già nudo proprietario dell'immobile; Parte_2
- che, in particolare, “Approfittando dell'ignoranza della signora
[...]
– dovuta anche alla condizione di cittadina straniera della medesima - e Parte_1 del metus su di lei ingenerato quanto meno in termini di evidente soggezione psicologica”, nel corso del mese di gennaio dell'anno 2009, urlando Parte_5
e proferendo frasi minacciose quali “Se non vieni dal notaio sono affari tuoi, tra di noi
è tutto finito”, aveva in più occasioni intimato alla attrice di procedere alla sottoscrizione del contratto di compravendita;
- che la spaventata dalla minacciata fine del rapporto Parte_1 sentimentale con l'uomo che amava, si era quindi risolta a sottoscrivere il contratto di compravendita e ad accettare un prezzo incongruo;
prezzo che comunque, nonostante le successive richieste, non le era stato mai corrisposto;
- che, in data 20.1.2017, era poi venuto a mancare ed i suoi figli, Parte_5 ossia i convenuti e erano Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 subentrati, quali unici eredi, nel suo patrimonio;
- che in quanto titolare della nuda proprietà dell'immobile, Parte_2 aveva quindi agito in giudizio nei confronti della Parte_1
(introducendo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il procedimento n.r.g. 56950/17 del
Tribunale di Roma), chiedendo la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, da quantificare in euro
855,00 mensili;
- che la aveva invece, a sua volta, citato in giudizio Parte_1
6 (con procedimento poi iscritto al n.r.g. 18081/2018 del Parte_2
Tribunale di Roma), domandando l'annullamento o la risoluzione del già menzionato contratto di compravendita del 13.2.2009; giudizio questo poi dichiarato estinto in quanto, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_2 [...]
il giudice adito aveva erroneamente ritenuto inesistente la notifica effettata CP_1 al fine di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio;
- che, con ordinanza del 31.10.2019 ed a seguito di regolamento di competenza proposto da la Corte di cassazione aveva peraltro disposto la Parte_2 prosecuzione del giudizio n.r.g. 56950/17, in precedenza sospeso ex art. 295 c.p.c.;
- che ricorrevano pertanto i presupposti, previa riunione ex art. 274 c.p.c. con quest'ultimo giudizio: (i) per l'annullamento per violenza o dolo o comunque per la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del 13.2.2009; (ii) per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla attrice, da quantificare tenendo conto del fortissimo stato di stress psicologico (dato dalla prospettiva di rimanere senza abitazione) che l'azione giudiziaria intrapresa da Parte_2 aveva determinato nella stessa attrice, del danno emergente costituito dalla mancato pagamento del controvalore del diritto ceduto (controvalore pari ad euro 50.000,00) o comunque del prezzo convenuto (euro 28.000,00) e del lucro cessante derivante dall'impossibilità di investire i predetti importi per l'acquisto di un altro immobile, avente le medesime caratteristiche di quello venduto, da mettere a reddito.
1.2. si è costituito in giudizio tempestivamente, formulando le Controparte_2 conclusioni sopra trascritte.
Ha infatti allegato, dedotto ed eccepito:
- che la scelta di procedere alla conclusione del contratto di compravendita del
13.2.2009 era stata determinata unicamente dal fatto che, col passare del tempo, i rapporti fra e la erano mutati, essendosi tramutata la loro Parte_5 Pt_1 relazione affettiva in una mera convivenza priva dell'affectio che aveva contraddistinto precedentemente il rapporto;
il che aveva condotto i due a modificare l'assetto patrimoniale contraddistinto dal regime di comunione sull'immobile in precedenza dagli stessi acquistato;
- che il pagamento del prezzo di acquisto era provato dalla quietanza contenuta nel contratto di compravendita;
7 - che il saldo del prezzo era in ogni caso avvenuto successivamente, con diverse dazioni di denaro, scaglionate nel tempo;
- che la inoltre, aveva acquistato la proprietà di un altro immobile in Roma, Pt_1 via Alberto Salietti 12, con esclusive risorse di Parte_5
- che la domanda era improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- che la domanda di annullamento era prescritta per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e comunque infondata per difetto di violenza o dolo;
- che la domanda di risoluzione per inadempimento era infondata, in ragione della quietanza di pagamento del prezzo contenuta nel contratto di compravendita e comunque di una serie di pagamenti per il complessivo importo 30.922,40, privi di attribuzione causale, effettuati nel tempo da nei confronti della Parte_5
e più precisamente: “1) Contributo all'acquisto dell'immobile di via Salietti Pt_1
2, Roma;
2) Bonifico del 10/6/2009 di € 2.500,00; 3) Bonifico del 22/7/2009 di €
5.000,00; 4) Bonifico del 14/10/2009 di € 1.300,00; 5) Bonifico del 9/11/2009 di €
2.000,00; 6) Bonifico del 8/4/2013 di € 9.770,00 in favore di BA MPS con causale riferita a finanziamento della sig.ra 7) Bonifico del 13/10/2015 di € Pt_1
9.152,40 in favore di con causale riferita agli oneri dell'adesione al Parte_6 cd. “Piano Casa” della sig.ra 8) Bonifico del 7/9/2016 di € 3.000,00 in Pt_1 favore di con causale riferita alla debenza di tale somma da parte Controparte_3 della sig.ra ; Pt_1
- che, ai sensi dell'art. 1458, comma 2, c.c., la risoluzione del contratto non avrebbe peraltro potuto pregiudicare i diritti di terzo rispetto al contratto Parte_2
e già nudo proprietario dell'immobile, divenutone poi pieno proprietario a seguito del decesso dell'usufruttuario Parte_5
- che parte attrice non aveva dato prova dei danni prospettati, i quali, in ogni caso, avrebbero dovuto essere conteggiati tenendo conto del vantaggio conseguito dalla stessa attrice per effetto dell'occupazione dell'immobile dalla data del decesso di fino alla sua liberazione;
Parte_5
- che il prezzo della compravendita era congruo, tenuto conto che l'immobile era stato acquistato nel 2002 per il prezzo di euro 89.801,53 e che era stata trasferita la sola quota di un mezzo dell'usufrutto.
8 1.3. Con separate comparse di costituzione e risposta, si sono poi costituiti in giudizio anche e formulando conclusioni Parte_2 Controparte_1 conformi a quelle trascritte in epigrafe e svolgendo difese sostanzialmente analoghe a quelle dell'altro convenuto già costituito.
In sede di note scritte autorizzate per la trattazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., il convenuto ha inoltre versato in atti l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_2
c.p.c. del 21.10.2020, emessa a definizione del procedimento n.r.g. 56950/17 di questo
Tribunale, con cui è stata accolta la domanda di rilascio dell'immobile proposta dallo stesso nei confronti di e Parte_2 Parte_1 rigettata invece l'ulteriore domanda, anch'essa proposta dal nei confronti Parte_5 della di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Pt_1
1.4. Disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie come da ordinanza del 26.1.2022, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra riportate, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'eccezione di improcedibilità delle domande, per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, va rigettata.
Come già osservato con l'ordinanza del 2.2.2021, l'ambito della materia dei diritti reali di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile) deve infatti essere individuato nei soli casi – fra i quali non rientra il presente – in cui il diritto reale costituisca causa petendi della domanda proposta.
3. La domanda di annullamento del contratto va rigettata.
Parte attrice ha infatti fondato la domanda in esame su allegazioni del tutto generiche – come tali inidonee a dare evidenza della ricorrenza di una condotta avente i connotati della violenza ex art. 1435 c.c. (non essendo a tal fine sufficiente, in forza del disposto dell'art. 1437 c.c., il solo timore reverenziale) o del dolo ex art. 1439 c.c.
(occorrendo a tal fine l'utilizzo di artifici e raggiri) – e comunque rimaste indimostrate, anche sotto il profilo temporale, non essendovi dunque alcuna evidenza che le condotte prospettate siano proseguite anche dopo la conclusione del contratto, con conseguente differimento, ai sensi dell'art. 1442, comma 2, c.c., del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di annullamento.
9 Il rigetto della domanda discende dunque dalla intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442, comma 1, c.c. (posto che il contratto
è stato concluso in data 13.2.2009 e nessuna azione è stata proposta entro il predetto termine), prima ancora che dalla sua infondatezza per difetto di allegazione specifica e prova dei relativi fatti costitutivi.
4. Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve essere rigettata.
4.1. L'inadempimento su cui si fonda la domanda è quello costituito dal mancato pagamento, da parte dell'acquirente (poi deceduto ed al quale sono Parte_5 succeduti i figli odierni convenuti) del prezzo di acquisto, pari ad euro 28.600,00, pattuito con il contratto di compravendita del 13.2.2009.
4.2. Va escluso il valore di quietanza di pagamento della dichiarazione, resa dalla venditrice in sede di contratto (art. 3), in ordine alla regolazione del prezzo mediante l'assegno bancario ivi indicato (assegno bancario n. 3.322.000.914-11 dell'importo di euro 28.600,00, tratto su BA NT AN AO ed alla . Parte_1
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass 1572/2019), la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Nella specie, in cui non è stata offerta alcuna prova della riscossione della somma portata dal titolo (ed è stata anzi prodotta documentazione di segno opposto;
v. doc. 2 e
3 del fascicolo di parte attrice), la dichiarazione sopra richiamata non è dunque idonea a dare la prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui parte attrice lamenta l'inadempimento.
4.3. I convenuti, in subordine, hanno peraltro anche allegato e documentato una serie di pagamenti, effettuati dal proprio dante causa in favore o per conto della odierna attrice, sia prima che dopo la stipulazione del contratto per cui è causa, evidenziando come la corresponsione del prezzo di euro 28.600,00 sia stata effettuata con queste diverse modalità o che comunque l'avvenuta effettuazione dei pagamenti
10 senza causa sia tale da giustificare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo (v. doc. 1 del convenuto e allegato alla memoria ex art. 183, Controparte_2 comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto . Parte_2
Più nello specifico, i trasferimenti di denaro cui si fa riferimento (v. in particolare comparsa di costituzione e risposta del convenuto sono i seguenti: Controparte_2
- “Contributo all'acquisto dell'immobile di via Salietti 2, Roma”;
- “Bonifico del 10/6/2009 di € 2.500,00”;
- “Bonifico del 22/7/2009 di € 5.000,00”;
- “Bonifico del 14/10/2009 di € 1.300,00”;
- “Bonifico del 9/11/2009 di € 2.000,00”;
- “Bonifico del 8/4/2013 di € 9.770,00 in favore di BA MPS con causale riferita a finanziamento della sig.ra ; Pt_1
- “Bonifico del 13/10/2015 di € 9.152,40 in favore di con causale Parte_6 riferita agli oneri dell'adesione al cd. “Piano Casa” della sig.ra ; Pt_1
- “Bonifico del 7/9/2016 di € 3.000,00 in favore di con causale Controparte_3 riferita alla debenza di tale somma da parte della sig.ra . Pt_1
La prima voce cui si fa riferimento (“Contributo all'acquisto dell'immobile di via
Salietti 2, Roma”) ha contenuto del tutto indeterminato e, come tale, è quindi irrilevante.
Sul punto, va peraltro anche considerato che, ove si volesse fare riferimento al versamento dell'importo di euro 68.196,48 per l'estinzione del mutuo in precedenza contratto dalla la documentazione prodotta (allegato alla memoria ex art. Pt_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto non darebbe in ogni Parte_2 caso evidenza del versamento dell'importo, non risultando né l'addebito dell'importo sul conto corrente di né l'impiego dell'assegno circolare per Parte_5
l'estinzione del mutuo.
Le altre voci (i sette bonifici sopra elencati, del complessivo importo di euro
32.722,40) sono invece adeguatamente documentate dagli estratti conto versati in atti e non sono comunque state fatte oggetto di specifica contestazione, da parte della attrice, né con riferimento agli importi, né con riferimento alle relative causali (causali presenti per gli ultimi tre bonifici, mentre i precedenti quattro bonifici non riportano alcuna causale).
11 4.4. Essendovi quindi prova della effettuazione dei sette predetti pagamenti, tutti successivi alla conclusione del contratto di compravendita, era quindi onere dell'accipiens, ossia della odierna parte attrice, quantomeno allegare che essi fossero da imputare ad un diverso titolo rispetto a quello prospettato dai convenuti (pagamento del prezzo della compravendita).
Sul punto, va infatti ricordato che, una volta data la prova di un pagamento riferito dal solvens ad un determinato rapporto negoziale, è onere dell'accipiens, qualora alleghi che il pagamento sia invece riferibile ad un diverso titolo, dare la prova dell'esistenza di questo diverso titolo (cfr. Cass. 20288/2011 e Cass. 19039/2019).
Nel caso in cui, invece, il solvens prospetti il carattere indebito del pagamento, è comunque onere dell'accipiens allegare l'esistenza di uno specifico titolo idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale. Solo a fronte di tale allegazione, infatti, il solvens che voglia far accertare il carattere indebito del pagamento è onerato, a sua volta, della prova dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens ed accipiens (v. Cass. 14428/2021).
Nella specie, parte attrice, oltre a non sollevare alcuna specifica contestazione in merito ai pagamenti effettuati mediante bonifico, non ha tuttavia neanche allegato l'esistenza di qualsivoglia ulteriore rapporto idoneo ad attribuire ai predetti pagamenti una causale diversa rispetto alla regolazione (mediante pagamento diretto alla venditrice o mediante adempimento di obbligazioni di quest'ultima nei confronti di terzi) del prezzo della compravendita.
4.5. In definitiva, dunque, i pagamenti di cui i convenuti hanno dato prova devono essere considerati come diretti all'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo o comunque non sorretti da alcuna causa e quindi, sotto quest'ultimo profilo, in ogni caso idonei a giustificare l'estinzione della predetta obbligazione tramite compensazione.
5. Il difetto di prova dei fatti costitutivi delle domande di annullamento e risoluzione comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria proposta dalla attrice.
6. Il complessivo tenore delle difese svolte dalla attrice, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto Parte_2
12 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per ciascuna parte convenuta;
medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
minimi per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso della stessa).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_2 nei confronti di Parte_1
3) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite, che si liquidano, per
[...] Controparte_2 Controparte_1 ciascuna parte convenuta, in complessivi euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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