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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1874/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 30.06.2023 e rimessa in decisione all'udienza del 04.12.2024
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in via XXV Aprile Parte_1 C.F._1
n. 61, Gavirate (VA), presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta (C.F.: – PEC: C.F._2
e dell'avv. Franco Pistoni (C.F.: Email_1
– PEC: che lo rappresentano e difendono C.F._3 Email_2
come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Via Novara n. 2, Controparte_1 C.F._4
Legnano (MI), presso lo studio dell'avv. Andrea Colnago (C.F.: ; PEC: C.F._5
) e dell'avv. Roberto Basilico (C.F.: ; Email_3 C.F._6
PEC: che lo rappresentano e difendono come da delega in atti. Email_4
APPELLATA
pagina 1 di 13 Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l 'On. le Corte adita accogliere tutti i motivi di appello e riformare la sentenza appellata;
per
l 'effetto:
1) ritenere e dichiarare che la domanda di regresso ex art. 1299 c.c. del sig. è Parte_1
provata e fondata, e che il medesimo, avendo pagato da solo per dieci anni un mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile intestato alla sola sig.ra , ha diritto ad ottenere la Controparte_1 restituzione della somma di euro 129.539,88, o dell'altro diverso importo, maggiore o minore, che in esito al giudizio risulterà da lui pagato nell'esclusivo interesse della convenuta;
2) in via subordinata, ritenere e dichiarare che la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta contro è provata e fondata, e che il sig. ha diritto di ricevere Controparte_1 Pt_1
l'indennità prevista dal citato art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento ricevuto dalla sig.ra in CP_1 misura pari ad euro 129.539,88, o all'altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta;
3) condannare la sig.ra a corrispondere al sig. tutte le somme che Controparte_1 Parte_1
verranno come sopra liquidate, oltre agli interessi (di qualunque natura e tipologia) fino al soddisfo
4) IN VIA ISTRUTTORIA: insiste nella richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di verificare i conteggi e le tabelle proposte dal sig. nel precedente grado del Pt_1 giudizio e, comunque, per verificare l'ammontare del credito dell'appellante, sulla scorta dei documenti già prodotti nel giudizio, oltre che sui quesiti che la Corte vorrà porre;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio..”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
Per i motivi esposti in narrativa e nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto dal
SI. avverso la sentenza n. 227/2023 del 10.03.2023 emessa dal Tribunale di Varese Parte_1
nel procedimento R.G. 2107/2020 in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 13 Per i motivi esposti in narrativa, respingere la richiesta di CTU di parte appellante. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e allegare nuovi mezzi di prova e testi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.”
RITENUTO IN FATTO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna alla restituzione della somma di € 129.539,88 versata dall'attore per l'acquisto dell'immobile intestato unicamente alla convenuta.
In via subordinata, il sig. chiedeva la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla Pt_1
ripetizione del medesimo importo, o della diversa somma determinata in corso di causa.
A fondamento della pretesa restitutoria, l'attore deduceva in fatto:
− di aver intrattenuto con la una convivenza more uxorio dal 1999 al 2019; CP_1
− di aver acquistato, nel 2008, unitamente alla compagna, un appartamento in Porto Ceresio (VA);
− di aver deciso, concordemente alla convenuta, di intestare l'immobile unicamente a quest'ultima, essendo lo ancora legalmente coniugato ad altra donna, pur accordandosi sul fatto che Pt_1
l'appartamento sarebbe stato di fatto in regime di comproprietà tra i conviventi;
− di essersi formalmente dichiarato garante del mutuo fondiario acceso per acquistare l'immobile intestato alla sola CP_1
− di aver provveduto al pagamento di tutte le rate del mutuo dal 1 febbraio 2009 al 1 gennaio 2019, nonché della polizza assicurativa stipulata a garanzia dell'immobile, per un totale complessivo di €
129.539,00; a conforto delle proprie deduzioni, lo rilevava che tutti i pagamenti relativi al Pt_1
mutuo fondiario avvenivano mediante addebiti sul c/c (n. 14002185) acceso presso Intesa Sanpaolo che, pur cointestato, era alimentato dai soli proventi dell'attore; le spese familiari venivano invece gestite con il denaro depositato da entrambi i conviventi su altro c/c cointestato (n. 273020823) acceso presso Credito Bergamasco;
− di aver interrotto, nel marzo 2019, la relazione e la convivenza con la sig.ra che era rimasta CP_1 unica proprietaria dell'immobile e che, da quel momento, chiesta e ottenuta l'estinzione dei c/c cointestati, aveva iniziato a provvedere personalmente al pagamento del mutuo fondiario;
− di non aver ottenuto la restituzione degli importi pagati per l'acquisto dell'immobile nonostante le ripetute richieste stragiudiziali rivolte alla CP_1
pagina 3 di 13 Si costituiva nel giudizio così instaurato contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta deduceva:
− che tra le parti non era intercorso alcun accordo in merito alla comproprietà dell'immobile, non essendo la a conoscenza del rapporto di coniugio che legava lo alla moglie e che la CP_1 Pt_1 stessa si era determinata all'acquisto dell'immobile indipendentemente dal suo rapporto con lo
; Pt_1
− che l'attore era intervenuto nel rapporto di mutuo a titolo di co-mutuatario, e non di garante, essendo il finanziamento finalizzato non soltanto all'acquisto dell'appartamento, ma altresì all'adempimento di debiti precedentemente contratti dallo : a fondamento della deduzione, la convenuta Pt_1 rilevava come il mutuo fosse stato chiesto per un importo (pari ad € 190.000,00) superiore al valore dell'immobile (€ 140.000,00);
− che lo non avrebbe potuto comunque provvedere da solo al pagamento delle rate del mutuo a Pt_1
fronte della sua situazione di disoccupazione, e che tutti i versamenti in contanti effettuati su entrambi i conti cointestati erano riconducibili alla mediante accredito del proprio stipendio;
CP_1
a fronte della condizione economica dell'attore, la rilevava di aver provveduto personalmente CP_1
al pagamento dei debiti contratti dal convivente e al mantenimento della di lui figlia, nata dalla precedente relazione ( ), per un totale mensile di € 1.200,00 circa;
Persona_1
− che, interrottasi la relazione, lo aveva deliberatamente prelevato tutte le somme depositate Pt_1
sui c/c cointestati sino al limite degli affidamenti concessi, sì da determinare la decisione della convenuta di estinguere entrambi i rapporti bancari;
− che, al momento del giudizio instaurato dallo , la continuava ad onorare in via Pt_1 CP_1 esclusiva il mutuo fondiario contratto, corrispondendo mensilmente la somma totale di € 760,00 circa quale obbligata in solido con l'ex convivente in due finanziamenti – rispettivamente accesi presso la Agos Ducato per i debiti pregressi dell'attore e per parte delle spese di studio della figlia Per della coppia ( ) e presso la Finanziaria Santander;
− che, a causa dei ritardi e degli inadempimenti del SI. , la stessa era stata soggetta a Pt_1
segnalazione come cattiva pagatrice presso la Centrale Rischi.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2022.
Con sentenza n. 227/2023, pubblicata il 10 marzo 2023, il Tribunale di Varese rigettava le domande proposte da compensando integralmente le spese del giudizio. Parte_1
pagina 4 di 13 In motivazione, il giudice di primo grado:
− qualificata la domanda principale dell'attore quale azione di regresso tra condebitori ex art. 1299
c.c., ne escludeva la fondatezza, non essendo stata fornita prova che all'adempimento del mutuo provvedesse esclusivamente lo con denaro proprio. In particolare, sotto il profilo probatorio, Pt_1
il Tribunale:
− rilevava che, pur essendo pacifico che sul c/c n. 14002185 – su cui venivano addebitate le rate del mutuo – erano accreditati gli emolumenti dello , l'attore aveva omesso di fornire prova del Pt_1
fatto che i versamenti di denaro contante rinvenibili dagli estratti conto fossero da lui stesso effettuati;
il giudice rilevava piuttosto come fosse pacifico in giudizio – per stessa ammissione dell'attore – che, lavorando la in Svizzera, la stessa portava a casa la retribuzione in CP_1
contanti1;
− escludeva che le somme giacenti sul c/c 14002185 venissero utilizzate unicamente per far fronte al pagamento del mutuo e della polizza assicurativa, emergendo, dagli estratti conto prodotti in atti, prelevamenti e pagamenti di rate di finanziamenti accesi in favore del sig. , come da Pt_1
prova documentale;
− rigettava altresì la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da parte attrice in via subordinata, non avendo lo provato il pregiudizio subìto e la dipendenza di tale Pt_1
arricchimento da una ingiustificata locupletazione della convenuta. In particolare:
− lo stesso attore aveva ammesso che le somme chieste in restituzione non derivavano da un prestito concesso alla per far fronte ad esigenze strettamente personali ed estranee alle CP_1 necessità famigliari, ma da una partecipazione all'acquisto di una casa pacificamente adibita per anni ad abitazione familiare, nella quale lo aveva abitato sino all'interruzione della Pt_1
relazione, avvenuta nel marzo 2019;
− la documentazione bancaria offerta in atti non era idonea a quantificare il contributo effettivamente impiegato dall'attore per l'acquisto dell'immobile e, quindi, a valutare se vi fosse stato un ingiusto arricchimento dell'ex compagna;
− il guadagno medio dello nel periodo di convivenza (quantificato, mediante l'istruttoria Pt_1 documentale, in una media € 1.600,00 mensili) e la pacifica esistenza di spese sostenute dall'attore ulteriori rispetto a quelle strettamente famigliari (quali l'estinzione dei pregressi debiti 1 N.d.r.: e che quindi i versamenti di contante sul c/c fossero più plausibilmente effettuati dalla convenuta. pagina 5 di 13 e la contribuzione al mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio) rendevano inverosimile che l'attore avesse provveduto in via esclusiva alle spese derivanti dal mutuo;
− dall'altro lato, la prova documentale del sostenimento, da parte della convenuta, di importanti spese per far fronte alle necessità del sig. e della di lui figlia (es. cure odontoiatriche dello Pt_1
, acquisto di autovettura per la figlia nata dal precedente matrimonio, finanziamenti Pt_1
accessi dallo per estinguere i pregressi debiti) imponeva di considerare la partecipazione Pt_1 dell'attore alle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza proporzionata e non travalicante i limiti di adeguatezza, con conseguente irripetibilità delle somme versate in costanza di convivenza.
La sentenza del Tribunale di Varese è stata impugnata da , che ne ha chiesto la Parte_1
riforma, reiterando le domande già svolte nel primo grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione, l'appellante ha dedotto quattro motivi di appello.
1. “Errata ricostruzione del fatto;
omesso esame dei documenti prodotti;
omesso esame dei conteggi e delle deduzioni effettuate dall'attore negli atti del giudizio. Omessa motivazione sulla rilevanza o meno dei documenti prodotti e dei conteggi effettuati dall'attore. Violazione degli articoli 115-116
c.p.c. e dell'art. 1299”.
2. “Errata ricostruzione del fatto ed errati esame e valutazione dei documenti prodotti. Il Giudice ha ritenuto provati i fatti dedotti dalla convenuta, pur in presenza di una specifica contestazione dell'attore e delle eccezioni di quest'ultimo. Violazione degli articoli 115-116 c.p.c. e dell'art. 2041
c.c.”
3. “Errato esame dei documenti prodotti dalla controparte. Il Giudice ha ritenuto provati i fatti dedotti dalla convenuta, pur in presenza di una specifica contestazione dell'attore e delle eccezioni di quest'ultimo. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”
4. “Errato esercizio dei poteri istruttori. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Omessa motivazione sulla rilevanza dei conteggi effettuati ed allegati dall'attore alla sua memoria 183 VI comma n. 2
c.p.c. Omessa disposizione di una consulenza contabile.”
Si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 13 dicembre 2023, il Consigliere istruttore, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, fissava innanzi a sé l'udienza del 4
pagina 6 di 13 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. ha mosso alla sentenza del Tribunale di Varese quattro motivi di censura, che la Corte Pt_1
ritiene opportuno trattare congiuntamente.
L'appellante ha anzitutto censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che lo stesso avesse fornito prova del proprio adempimento, in via esclusiva, all'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo.
Sotto tale profilo, la difesa dell'appellante ha rilevato di aver prodotto, a fondamento della propria pretesa, tutti gli estratti conto e i movimenti bancari analitici del c/c cointestato n. 14002185 e tutte le buste paga percepite durante il periodo vigente tra l'erogazione del mutuo e la cessazione della convivenza.
L'appellante ha altresì richiamato la produzione offerta in sede di seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c., che evidenziava tutti i conteggi e movimenti distinti per voce: secondo lo , tale Pt_1 produzione sarebbe idonea a provare il pagamento, da parte dell'appellante, in via esclusiva, dell'importo chiesto in ripetizione.
Il giudice di primo grado avrebbe altresì errato nel ritenere che la media dei guadagni dello tra il Pt_1
2009 e il 2019 fosse di € 1.600,00 al mese, desumendosi dalle tabelle prodotte in sede di seconda memoria ex art. 183 e dalla lettura analitica dei documenti prodotti che le entrate medie dello stesso ammontavano ad € 2.056,90.
L'appellante ha quindi contestato la valutazione della documentazione prodotta – e, in particolare, delle tabelle prodotte ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – resa dal Tribunale di Varese, che non avrebbe esaminato analiticamente le prove offerte e i conteggi effettuati. Lo si è altresì doluto della Pt_1
mancata ammissione della CTU contabile richiesta in primo grado ai fini della verifica dei conteggi, reiterando la domanda nella presente sede di gravame.
Il sig. ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha Pt_1 escluso che l'attore, odierno appellante, avesse provato che i versamenti oggetto della domanda restitutoria, effettuati durante la convivenza, fossero stati eseguiti con denaro proprio e si collocassero oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza del contributo alla vita familiare.
A fondamento della doglianza, la difesa dell'appellante ha richiamato nuovamente le risultanze delle tabelle prodotte ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da cui si ricaverebbe un residuo, derivante dalla pagina 7 di 13 differenza tra quanto accreditato sul c/c a nome dello (€ 246.828,33) e quanto utilizzato per Pt_1 pagare il mutuo (€ 129.539,88) pari ad € 117.288,45, utilizzati nel periodo di convivenza per il sostentamento della famiglia.
Sotto il medesimo profilo della compartecipazione alle spese relative alla conduzione della vita famigliare, lo , con il terzo motivo di appello, si è doluto del fatto che il giudice di prime cure Pt_1
abbia ritenuto provati i fatti dedotti dalla convenuta relativamente alle spese sostenute in favore dello e della di lui figlia, pur a fronte della contestazione, mossa dall'attore, della veridicità delle Pt_1
affermazioni e dei documenti offerti a loro supporto.
Nelle proprie difese, l'appellata ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado, Controparte_1 nella parte in cui il giudice ha escluso che l'attore, odierno appellante, avesse offerto prova di aver adempiuto in via esclusiva all'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo cointestato, sottolineando come, non essendosi ancora estinto il mutuo contratto dalle parti, non potrebbe aver luogo alcuna azione di regresso per l'obbligazione assunta in via solidale dagli ex conviventi.
La SI.ra ha evidenziato altresì come il pagamento delle rate del mutuo si inseriva tra le spese CP_1
correnti effettuate nel corso della relazione e oggetto di contributo proporzionale di entrambi i conviventi, conformemente al regime patrimoniale fondato sulla reciproca assistenza materiale propria della convivenza more uxorio vigente tra le parti.
L'appellata ha escluso di aver ottenuto un indebito arricchimento dall'interruzione della convivenza, consistente nell'esclusiva intestazione dell'immobile, atteso che: i) il mutuo contratto dalle parti era destinato non solo al pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, ma altresì all'estinzione del finanziamento ottenuto dallo per l'estinzione dei pregressi debiti;
ii) dalla fine della relazione, il Pt_1
rimborso del mutuo veniva onorato in via esclusiva dalla senza alcun apporto diretto o indiretto CP_1
dello ; iii) al termine della relazione, lo aveva prelevato tutte le somme depositate sui Pt_1 Pt_1
conti correnti, sino al limite degli affidamenti concessi;
iv) la aveva provveduto a tutte le spese CP_1 di gestione e manutenzione dell'immobile, nonché a importanti spese personali dello , Pt_1
debitamente documentate sin dal primo grado di giudizio.
Sotto il profilo probatorio, l'appellata ha evidenziato di aver offerto puntuale documentazione di tutti i fatti dedotti in giudizio;
ha altresì rilevato di aver espressamente contestato la produzione di controparte in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e ha contestato la rilevanza della CTU chiesta da controparte.
La Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato. Parte_1
pagina 8 di 13 Con riferimento alla domanda restitutoria spiegata in via principale dall'attore, va anzitutto rilevata la correttezza della qualificazione giuridica offertane dal Tribunale di Varese quale azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Tale qualificazione non soltanto non è stata contestata in sede di gravame dall'appellante, ma è conferente alla prospettazione dallo stesso offerta in entrambi i gradi di giudizio.
Il sig. ha infatti assunto di essere condebitore dell'obbligazione assunta con il contratto di Pt_1
mutuo fondiario stipulato in data 11 dicembre 2008.
Tale ricostruzione trova conforto nel documento contrattuale offerto in atti, in cui lo figura Pt_1 quale parte mutuataria accanto all'ex compagna in forza di procura speciale prodotta in Controparte_1 calce al contratto, che recita: “Il sottoscritto […] nomina e costituisce propria Parte_1 procuratrice speciale la signora […] perché a nome, conto ed interesse del sottoscritto Controparte_1
e con ogni facoltà, ed in concorso con essa procuratrice intervenga al contratto di mutuo che lo stesso intende assumere con la per l'importo di euro 193.000,00” (cfr. p. 12 doc. 2 Controparte_2
appellante).
Non possono invece accogliersi le deduzioni dell'appellante sulla sua qualifica di condebitore garante, che non trova riscontro in atti: invero, l'art. 5 del contratto di mutuo ipotecario evidenzia come sia stata la a concedere a favore della banca mutuante ipoteca di primo grado e senza concorrenti, da CP_1 iscriversi sull'immobile oggetto della compravendita (cfr. p. 7 doc. 2 appellante).
Tanto premesso, la Corte rileva come la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità ammetta l'esperibilità dell'azione di regresso non soltanto nell'ipotesi, tipizzata nel primo comma dell'art. 1299
c.c., in cui il condebitore abbia pagato l'intero debito, ma anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna di sua spettanza, a fronte della ratio dell'azione, volta ad escludere un depauperamento del solvens con relativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione di questi ultimi (cfr. Cass. 7279/2021; Cass.
21197/2018).
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi come lo abbia omesso di provare di aver provveduto al Pt_1 pagamento di una somma superiore all'entità della propria quota.
Anzitutto, devono condividersi le argomentazioni spese dal Tribunale di Varese in merito al fatto che il c/c cointestato n. 14002185, su cui pacificamente venivano addebitate le rate del finanziamento, non fosse alimentato esclusivamente dagli emolumenti percepiti dall'appellante, ma altresì dai versamenti di denaro contante riconducibili alla che, come ammesso dallo stesso nell'atto CP_1 Pt_1
pagina 9 di 13 introduttivo del giudizio in primo grado, era solita prelevare lo stipendio percepito in Svizzera, e, effettuato il cambio di valuta, accreditare le somme sul c/c (cfr. p. 3 atto di citazione).
E' nondimeno pacifico tra le parti che il c/c cointestato n. 14002185 servisse non soltanto al pagamento del mutuo e della relativa polizza assicurativa, ma altresì al pagamento degli ulteriori finanziamenti contratti dallo al fine di riappianare le precedenti esposizioni debitorie. Pt_1
Peraltro, la documentazione prodotta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. – su cui l'appellante insiste nella presente sede di gravame, ritenendola idonea a provare l'esclusivo pagamento del mutuo – consiste in alcune tabelle recanti giustificazione degli importi versati negli anni sul conto cointestato alla coppia.
Tale documento non reca alcun indice da cui possa desumersi la veridicità delle causali degli importi
(salvo previo confronto con gli estratti conto offerti agli atti del giudizio) e, soprattutto, dei conteggi ivi contenuti. Peraltro, contrariamente a quanto più volte rilevato dalla difesa dell'appellante, la SI.ra ha debitamente contestato la suddetta produzione nei propri atti difensivi in primo grado. CP_1
Ne deriva che, trattandosi di documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene, esso non possa costituire prova in favore della stessa, né determini un'inversione dell'onere probatorio, a fronte della puntuale contestazione della controparte (cfr. Cass. 8290/2016, che richiama consolidata giurisprudenza sul punto).
Deve peraltro rilevarsi a fortiori come, pacifica la durata trentennale del finanziamento, stipulato nel
2008, (come si evince dall'art. 3 del contratto – p. 4 doc. 2 appellante), lo stesso appellante abbia affermato di aver onorato le rate del medesimo sino al 2019 e che rimanga incontestato tra le parti che, dall'interruzione della convivenza, avvenuta nel mese di marzo del 2019, il mutuo, vigente per ulteriori
228 mensilità a fronte delle 360 previste contrattualmente (cfr. art. 3 del mutuo – p. 4 doc. 2 appellante) sia stato onorato dalla sola CP_1
Se ne desume che, anche laddove fosse stata raggiunta la prova dell'esclusivo adempimento dell'obbligo restitutorio derivante dal contratto, lo non avrebbe comunque dimostrato di aver Pt_1
pagato la quota di sua spettanza conseguente alla stipula del mutuo, quota che deve presumersi ammontare alla metà dell'importo da restituire, non risultando dagli atti una diversa ripartizione dell'obbligazione restitutoria assunta in via solidale dagli ex conviventi (art. 1298 c.c.).
Con riferimento all'ulteriore domanda spiegata in via di subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., la Corte rileva quanto segue.
pagina 10 di 13 Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009; conf. Cass. n. 11303/2020; Cass. 1523/2018; Cass. 14732/2018).
L'applicazione di tale principio al caso di specie esclude l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento spiegata dall'appellante.
I versamenti effettuati dallo sul conto corrente cointestato alla coppia, infatti, sono stati Pt_1 compiuti nell'adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.
In particolare, tali versamenti, alimentando il conto su cui venivano addebitate le rate del mutuo, rappresentavano una compartecipazione nell'acquisto dell'immobile che, pur formalmente intestato alla sola era stato pacificamente adibito ad abitazione familiare della coppia. CP_1
L'entità degli accrediti operati dallo , peraltro, non permette di dimostrare una partecipazione Pt_1 dell'appellante alle obbligazioni derivanti dalla convivenza travalicante il doveroso contributo al ménage familiare.
Sul punto, l'appellante ha dedotto che le tabelle contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. sarebbero idonee a dimostrare che lo , oltre al pagamento del mutuo, avrebbe contribuito Pt_1 al resto dei bisogni della famiglia con un apporto mensile di € 977,40 al mese, ritenuti “più che sufficienti per provare l'assolvimento del dovere di solidarietà familiare che incombeva sull'attore”.
L'indebito arricchimento deriverebbe allora, secondo l'appellante, nella “somma impiegata per il mutuo”, che rappresenterebbe “un extra che l'attore ha diritto di riavere indietro” (cfr. p. 14 atto di citazione in appello).
Tali circostanze, oltre a non essere provate – a fronte della già richiamata inefficacia probatoria della documentazione prodotta nella fase istruttoria del giudizio di primo grado –, sono inidonee a dimostrare l'avvenuto superamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza.
pagina 11 di 13 Va peraltro rilevato come lo stesso appellante abbia censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto inverosimile che egli avesse da solo provveduto a pagare le rate del mutuo (quantificate, dapprima, in circa € 1.150,00, poi diminuite in circa € 1.000,00), deducendo che le sue entrate medie ammontassero non a € 1.600,00 al mese, come affermato dal giudice di primo grado, ma ad € 2.056,90, a dimostrazione del fatto che ben avrebbe egli potuto pagare l'intera rata di mutuo e al tempo stesso provvedere a spese esorbitanti quelle familiari, quali quelle puntualmente individuate dal giudice di prime cure (quali il proprio sostentamento e il mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio) e non specificamente contestate.
Se ne desume che, per stessa ammissione dell'appellante, le sue capacità economiche, in tesi incorrettamente valutate dal giudice di primo grado, avrebbero consentito un maggior contributo alla gestione familiare e all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto more uxorio.
In definitiva, la Corte condivide il giudizio reso dal Tribunale di Varese, nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione dello alle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza proporzionata e non Pt_1
travalicante i limiti di adeguatezza, e, conseguentemente, ha escluso la ripetibilità le somme versate durante la convivenza, riconducibili alle esigenze della vita familiare.
A fronte dell'acclarata proporzionalità e adeguatezza della partecipazione dello alle Pt_1
obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, con conseguente irripetibilità delle somma versate nella vigenza del rapporto more uxorio, devono ritenersi irrilevanti le censure mosse dall'appellante in relazione alla documentazione offerta dalla controparte a dimostrazione delle spese sostenute in CP_1 favore del convivente e della di lui figlia: spese che, in ogni caso, l'appellata ha debitamente provato di aver sostenuto in ossequio al principio di solidarietà familiare.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come Parte_1 previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (individuato in € 129.539,88) alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata nel presente giudizio.
Sussistono, infine, per l'appellante, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 12 di 13 1) rigetta l'appello formulato da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
conferma integralmente la sentenza n. 227/2023 del Tribunale di Varese;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate, in favore di in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed Controparte_1
accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1874/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 30.06.2023 e rimessa in decisione all'udienza del 04.12.2024
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in via XXV Aprile Parte_1 C.F._1
n. 61, Gavirate (VA), presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta (C.F.: – PEC: C.F._2
e dell'avv. Franco Pistoni (C.F.: Email_1
– PEC: che lo rappresentano e difendono C.F._3 Email_2
come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Via Novara n. 2, Controparte_1 C.F._4
Legnano (MI), presso lo studio dell'avv. Andrea Colnago (C.F.: ; PEC: C.F._5
) e dell'avv. Roberto Basilico (C.F.: ; Email_3 C.F._6
PEC: che lo rappresentano e difendono come da delega in atti. Email_4
APPELLATA
pagina 1 di 13 Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l 'On. le Corte adita accogliere tutti i motivi di appello e riformare la sentenza appellata;
per
l 'effetto:
1) ritenere e dichiarare che la domanda di regresso ex art. 1299 c.c. del sig. è Parte_1
provata e fondata, e che il medesimo, avendo pagato da solo per dieci anni un mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile intestato alla sola sig.ra , ha diritto ad ottenere la Controparte_1 restituzione della somma di euro 129.539,88, o dell'altro diverso importo, maggiore o minore, che in esito al giudizio risulterà da lui pagato nell'esclusivo interesse della convenuta;
2) in via subordinata, ritenere e dichiarare che la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta contro è provata e fondata, e che il sig. ha diritto di ricevere Controparte_1 Pt_1
l'indennità prevista dal citato art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento ricevuto dalla sig.ra in CP_1 misura pari ad euro 129.539,88, o all'altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta;
3) condannare la sig.ra a corrispondere al sig. tutte le somme che Controparte_1 Parte_1
verranno come sopra liquidate, oltre agli interessi (di qualunque natura e tipologia) fino al soddisfo
4) IN VIA ISTRUTTORIA: insiste nella richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di verificare i conteggi e le tabelle proposte dal sig. nel precedente grado del Pt_1 giudizio e, comunque, per verificare l'ammontare del credito dell'appellante, sulla scorta dei documenti già prodotti nel giudizio, oltre che sui quesiti che la Corte vorrà porre;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio..”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
Per i motivi esposti in narrativa e nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto dal
SI. avverso la sentenza n. 227/2023 del 10.03.2023 emessa dal Tribunale di Varese Parte_1
nel procedimento R.G. 2107/2020 in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 13 Per i motivi esposti in narrativa, respingere la richiesta di CTU di parte appellante. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e allegare nuovi mezzi di prova e testi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.”
RITENUTO IN FATTO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna alla restituzione della somma di € 129.539,88 versata dall'attore per l'acquisto dell'immobile intestato unicamente alla convenuta.
In via subordinata, il sig. chiedeva la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla Pt_1
ripetizione del medesimo importo, o della diversa somma determinata in corso di causa.
A fondamento della pretesa restitutoria, l'attore deduceva in fatto:
− di aver intrattenuto con la una convivenza more uxorio dal 1999 al 2019; CP_1
− di aver acquistato, nel 2008, unitamente alla compagna, un appartamento in Porto Ceresio (VA);
− di aver deciso, concordemente alla convenuta, di intestare l'immobile unicamente a quest'ultima, essendo lo ancora legalmente coniugato ad altra donna, pur accordandosi sul fatto che Pt_1
l'appartamento sarebbe stato di fatto in regime di comproprietà tra i conviventi;
− di essersi formalmente dichiarato garante del mutuo fondiario acceso per acquistare l'immobile intestato alla sola CP_1
− di aver provveduto al pagamento di tutte le rate del mutuo dal 1 febbraio 2009 al 1 gennaio 2019, nonché della polizza assicurativa stipulata a garanzia dell'immobile, per un totale complessivo di €
129.539,00; a conforto delle proprie deduzioni, lo rilevava che tutti i pagamenti relativi al Pt_1
mutuo fondiario avvenivano mediante addebiti sul c/c (n. 14002185) acceso presso Intesa Sanpaolo che, pur cointestato, era alimentato dai soli proventi dell'attore; le spese familiari venivano invece gestite con il denaro depositato da entrambi i conviventi su altro c/c cointestato (n. 273020823) acceso presso Credito Bergamasco;
− di aver interrotto, nel marzo 2019, la relazione e la convivenza con la sig.ra che era rimasta CP_1 unica proprietaria dell'immobile e che, da quel momento, chiesta e ottenuta l'estinzione dei c/c cointestati, aveva iniziato a provvedere personalmente al pagamento del mutuo fondiario;
− di non aver ottenuto la restituzione degli importi pagati per l'acquisto dell'immobile nonostante le ripetute richieste stragiudiziali rivolte alla CP_1
pagina 3 di 13 Si costituiva nel giudizio così instaurato contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta deduceva:
− che tra le parti non era intercorso alcun accordo in merito alla comproprietà dell'immobile, non essendo la a conoscenza del rapporto di coniugio che legava lo alla moglie e che la CP_1 Pt_1 stessa si era determinata all'acquisto dell'immobile indipendentemente dal suo rapporto con lo
; Pt_1
− che l'attore era intervenuto nel rapporto di mutuo a titolo di co-mutuatario, e non di garante, essendo il finanziamento finalizzato non soltanto all'acquisto dell'appartamento, ma altresì all'adempimento di debiti precedentemente contratti dallo : a fondamento della deduzione, la convenuta Pt_1 rilevava come il mutuo fosse stato chiesto per un importo (pari ad € 190.000,00) superiore al valore dell'immobile (€ 140.000,00);
− che lo non avrebbe potuto comunque provvedere da solo al pagamento delle rate del mutuo a Pt_1
fronte della sua situazione di disoccupazione, e che tutti i versamenti in contanti effettuati su entrambi i conti cointestati erano riconducibili alla mediante accredito del proprio stipendio;
CP_1
a fronte della condizione economica dell'attore, la rilevava di aver provveduto personalmente CP_1
al pagamento dei debiti contratti dal convivente e al mantenimento della di lui figlia, nata dalla precedente relazione ( ), per un totale mensile di € 1.200,00 circa;
Persona_1
− che, interrottasi la relazione, lo aveva deliberatamente prelevato tutte le somme depositate Pt_1
sui c/c cointestati sino al limite degli affidamenti concessi, sì da determinare la decisione della convenuta di estinguere entrambi i rapporti bancari;
− che, al momento del giudizio instaurato dallo , la continuava ad onorare in via Pt_1 CP_1 esclusiva il mutuo fondiario contratto, corrispondendo mensilmente la somma totale di € 760,00 circa quale obbligata in solido con l'ex convivente in due finanziamenti – rispettivamente accesi presso la Agos Ducato per i debiti pregressi dell'attore e per parte delle spese di studio della figlia Per della coppia ( ) e presso la Finanziaria Santander;
− che, a causa dei ritardi e degli inadempimenti del SI. , la stessa era stata soggetta a Pt_1
segnalazione come cattiva pagatrice presso la Centrale Rischi.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2022.
Con sentenza n. 227/2023, pubblicata il 10 marzo 2023, il Tribunale di Varese rigettava le domande proposte da compensando integralmente le spese del giudizio. Parte_1
pagina 4 di 13 In motivazione, il giudice di primo grado:
− qualificata la domanda principale dell'attore quale azione di regresso tra condebitori ex art. 1299
c.c., ne escludeva la fondatezza, non essendo stata fornita prova che all'adempimento del mutuo provvedesse esclusivamente lo con denaro proprio. In particolare, sotto il profilo probatorio, Pt_1
il Tribunale:
− rilevava che, pur essendo pacifico che sul c/c n. 14002185 – su cui venivano addebitate le rate del mutuo – erano accreditati gli emolumenti dello , l'attore aveva omesso di fornire prova del Pt_1
fatto che i versamenti di denaro contante rinvenibili dagli estratti conto fossero da lui stesso effettuati;
il giudice rilevava piuttosto come fosse pacifico in giudizio – per stessa ammissione dell'attore – che, lavorando la in Svizzera, la stessa portava a casa la retribuzione in CP_1
contanti1;
− escludeva che le somme giacenti sul c/c 14002185 venissero utilizzate unicamente per far fronte al pagamento del mutuo e della polizza assicurativa, emergendo, dagli estratti conto prodotti in atti, prelevamenti e pagamenti di rate di finanziamenti accesi in favore del sig. , come da Pt_1
prova documentale;
− rigettava altresì la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da parte attrice in via subordinata, non avendo lo provato il pregiudizio subìto e la dipendenza di tale Pt_1
arricchimento da una ingiustificata locupletazione della convenuta. In particolare:
− lo stesso attore aveva ammesso che le somme chieste in restituzione non derivavano da un prestito concesso alla per far fronte ad esigenze strettamente personali ed estranee alle CP_1 necessità famigliari, ma da una partecipazione all'acquisto di una casa pacificamente adibita per anni ad abitazione familiare, nella quale lo aveva abitato sino all'interruzione della Pt_1
relazione, avvenuta nel marzo 2019;
− la documentazione bancaria offerta in atti non era idonea a quantificare il contributo effettivamente impiegato dall'attore per l'acquisto dell'immobile e, quindi, a valutare se vi fosse stato un ingiusto arricchimento dell'ex compagna;
− il guadagno medio dello nel periodo di convivenza (quantificato, mediante l'istruttoria Pt_1 documentale, in una media € 1.600,00 mensili) e la pacifica esistenza di spese sostenute dall'attore ulteriori rispetto a quelle strettamente famigliari (quali l'estinzione dei pregressi debiti 1 N.d.r.: e che quindi i versamenti di contante sul c/c fossero più plausibilmente effettuati dalla convenuta. pagina 5 di 13 e la contribuzione al mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio) rendevano inverosimile che l'attore avesse provveduto in via esclusiva alle spese derivanti dal mutuo;
− dall'altro lato, la prova documentale del sostenimento, da parte della convenuta, di importanti spese per far fronte alle necessità del sig. e della di lui figlia (es. cure odontoiatriche dello Pt_1
, acquisto di autovettura per la figlia nata dal precedente matrimonio, finanziamenti Pt_1
accessi dallo per estinguere i pregressi debiti) imponeva di considerare la partecipazione Pt_1 dell'attore alle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza proporzionata e non travalicante i limiti di adeguatezza, con conseguente irripetibilità delle somme versate in costanza di convivenza.
La sentenza del Tribunale di Varese è stata impugnata da , che ne ha chiesto la Parte_1
riforma, reiterando le domande già svolte nel primo grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione, l'appellante ha dedotto quattro motivi di appello.
1. “Errata ricostruzione del fatto;
omesso esame dei documenti prodotti;
omesso esame dei conteggi e delle deduzioni effettuate dall'attore negli atti del giudizio. Omessa motivazione sulla rilevanza o meno dei documenti prodotti e dei conteggi effettuati dall'attore. Violazione degli articoli 115-116
c.p.c. e dell'art. 1299”.
2. “Errata ricostruzione del fatto ed errati esame e valutazione dei documenti prodotti. Il Giudice ha ritenuto provati i fatti dedotti dalla convenuta, pur in presenza di una specifica contestazione dell'attore e delle eccezioni di quest'ultimo. Violazione degli articoli 115-116 c.p.c. e dell'art. 2041
c.c.”
3. “Errato esame dei documenti prodotti dalla controparte. Il Giudice ha ritenuto provati i fatti dedotti dalla convenuta, pur in presenza di una specifica contestazione dell'attore e delle eccezioni di quest'ultimo. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”
4. “Errato esercizio dei poteri istruttori. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Omessa motivazione sulla rilevanza dei conteggi effettuati ed allegati dall'attore alla sua memoria 183 VI comma n. 2
c.p.c. Omessa disposizione di una consulenza contabile.”
Si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 13 dicembre 2023, il Consigliere istruttore, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, fissava innanzi a sé l'udienza del 4
pagina 6 di 13 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. ha mosso alla sentenza del Tribunale di Varese quattro motivi di censura, che la Corte Pt_1
ritiene opportuno trattare congiuntamente.
L'appellante ha anzitutto censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che lo stesso avesse fornito prova del proprio adempimento, in via esclusiva, all'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo.
Sotto tale profilo, la difesa dell'appellante ha rilevato di aver prodotto, a fondamento della propria pretesa, tutti gli estratti conto e i movimenti bancari analitici del c/c cointestato n. 14002185 e tutte le buste paga percepite durante il periodo vigente tra l'erogazione del mutuo e la cessazione della convivenza.
L'appellante ha altresì richiamato la produzione offerta in sede di seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c., che evidenziava tutti i conteggi e movimenti distinti per voce: secondo lo , tale Pt_1 produzione sarebbe idonea a provare il pagamento, da parte dell'appellante, in via esclusiva, dell'importo chiesto in ripetizione.
Il giudice di primo grado avrebbe altresì errato nel ritenere che la media dei guadagni dello tra il Pt_1
2009 e il 2019 fosse di € 1.600,00 al mese, desumendosi dalle tabelle prodotte in sede di seconda memoria ex art. 183 e dalla lettura analitica dei documenti prodotti che le entrate medie dello stesso ammontavano ad € 2.056,90.
L'appellante ha quindi contestato la valutazione della documentazione prodotta – e, in particolare, delle tabelle prodotte ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – resa dal Tribunale di Varese, che non avrebbe esaminato analiticamente le prove offerte e i conteggi effettuati. Lo si è altresì doluto della Pt_1
mancata ammissione della CTU contabile richiesta in primo grado ai fini della verifica dei conteggi, reiterando la domanda nella presente sede di gravame.
Il sig. ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha Pt_1 escluso che l'attore, odierno appellante, avesse provato che i versamenti oggetto della domanda restitutoria, effettuati durante la convivenza, fossero stati eseguiti con denaro proprio e si collocassero oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza del contributo alla vita familiare.
A fondamento della doglianza, la difesa dell'appellante ha richiamato nuovamente le risultanze delle tabelle prodotte ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da cui si ricaverebbe un residuo, derivante dalla pagina 7 di 13 differenza tra quanto accreditato sul c/c a nome dello (€ 246.828,33) e quanto utilizzato per Pt_1 pagare il mutuo (€ 129.539,88) pari ad € 117.288,45, utilizzati nel periodo di convivenza per il sostentamento della famiglia.
Sotto il medesimo profilo della compartecipazione alle spese relative alla conduzione della vita famigliare, lo , con il terzo motivo di appello, si è doluto del fatto che il giudice di prime cure Pt_1
abbia ritenuto provati i fatti dedotti dalla convenuta relativamente alle spese sostenute in favore dello e della di lui figlia, pur a fronte della contestazione, mossa dall'attore, della veridicità delle Pt_1
affermazioni e dei documenti offerti a loro supporto.
Nelle proprie difese, l'appellata ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado, Controparte_1 nella parte in cui il giudice ha escluso che l'attore, odierno appellante, avesse offerto prova di aver adempiuto in via esclusiva all'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo cointestato, sottolineando come, non essendosi ancora estinto il mutuo contratto dalle parti, non potrebbe aver luogo alcuna azione di regresso per l'obbligazione assunta in via solidale dagli ex conviventi.
La SI.ra ha evidenziato altresì come il pagamento delle rate del mutuo si inseriva tra le spese CP_1
correnti effettuate nel corso della relazione e oggetto di contributo proporzionale di entrambi i conviventi, conformemente al regime patrimoniale fondato sulla reciproca assistenza materiale propria della convivenza more uxorio vigente tra le parti.
L'appellata ha escluso di aver ottenuto un indebito arricchimento dall'interruzione della convivenza, consistente nell'esclusiva intestazione dell'immobile, atteso che: i) il mutuo contratto dalle parti era destinato non solo al pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, ma altresì all'estinzione del finanziamento ottenuto dallo per l'estinzione dei pregressi debiti;
ii) dalla fine della relazione, il Pt_1
rimborso del mutuo veniva onorato in via esclusiva dalla senza alcun apporto diretto o indiretto CP_1
dello ; iii) al termine della relazione, lo aveva prelevato tutte le somme depositate sui Pt_1 Pt_1
conti correnti, sino al limite degli affidamenti concessi;
iv) la aveva provveduto a tutte le spese CP_1 di gestione e manutenzione dell'immobile, nonché a importanti spese personali dello , Pt_1
debitamente documentate sin dal primo grado di giudizio.
Sotto il profilo probatorio, l'appellata ha evidenziato di aver offerto puntuale documentazione di tutti i fatti dedotti in giudizio;
ha altresì rilevato di aver espressamente contestato la produzione di controparte in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e ha contestato la rilevanza della CTU chiesta da controparte.
La Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato. Parte_1
pagina 8 di 13 Con riferimento alla domanda restitutoria spiegata in via principale dall'attore, va anzitutto rilevata la correttezza della qualificazione giuridica offertane dal Tribunale di Varese quale azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Tale qualificazione non soltanto non è stata contestata in sede di gravame dall'appellante, ma è conferente alla prospettazione dallo stesso offerta in entrambi i gradi di giudizio.
Il sig. ha infatti assunto di essere condebitore dell'obbligazione assunta con il contratto di Pt_1
mutuo fondiario stipulato in data 11 dicembre 2008.
Tale ricostruzione trova conforto nel documento contrattuale offerto in atti, in cui lo figura Pt_1 quale parte mutuataria accanto all'ex compagna in forza di procura speciale prodotta in Controparte_1 calce al contratto, che recita: “Il sottoscritto […] nomina e costituisce propria Parte_1 procuratrice speciale la signora […] perché a nome, conto ed interesse del sottoscritto Controparte_1
e con ogni facoltà, ed in concorso con essa procuratrice intervenga al contratto di mutuo che lo stesso intende assumere con la per l'importo di euro 193.000,00” (cfr. p. 12 doc. 2 Controparte_2
appellante).
Non possono invece accogliersi le deduzioni dell'appellante sulla sua qualifica di condebitore garante, che non trova riscontro in atti: invero, l'art. 5 del contratto di mutuo ipotecario evidenzia come sia stata la a concedere a favore della banca mutuante ipoteca di primo grado e senza concorrenti, da CP_1 iscriversi sull'immobile oggetto della compravendita (cfr. p. 7 doc. 2 appellante).
Tanto premesso, la Corte rileva come la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità ammetta l'esperibilità dell'azione di regresso non soltanto nell'ipotesi, tipizzata nel primo comma dell'art. 1299
c.c., in cui il condebitore abbia pagato l'intero debito, ma anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna di sua spettanza, a fronte della ratio dell'azione, volta ad escludere un depauperamento del solvens con relativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione di questi ultimi (cfr. Cass. 7279/2021; Cass.
21197/2018).
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi come lo abbia omesso di provare di aver provveduto al Pt_1 pagamento di una somma superiore all'entità della propria quota.
Anzitutto, devono condividersi le argomentazioni spese dal Tribunale di Varese in merito al fatto che il c/c cointestato n. 14002185, su cui pacificamente venivano addebitate le rate del finanziamento, non fosse alimentato esclusivamente dagli emolumenti percepiti dall'appellante, ma altresì dai versamenti di denaro contante riconducibili alla che, come ammesso dallo stesso nell'atto CP_1 Pt_1
pagina 9 di 13 introduttivo del giudizio in primo grado, era solita prelevare lo stipendio percepito in Svizzera, e, effettuato il cambio di valuta, accreditare le somme sul c/c (cfr. p. 3 atto di citazione).
E' nondimeno pacifico tra le parti che il c/c cointestato n. 14002185 servisse non soltanto al pagamento del mutuo e della relativa polizza assicurativa, ma altresì al pagamento degli ulteriori finanziamenti contratti dallo al fine di riappianare le precedenti esposizioni debitorie. Pt_1
Peraltro, la documentazione prodotta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. – su cui l'appellante insiste nella presente sede di gravame, ritenendola idonea a provare l'esclusivo pagamento del mutuo – consiste in alcune tabelle recanti giustificazione degli importi versati negli anni sul conto cointestato alla coppia.
Tale documento non reca alcun indice da cui possa desumersi la veridicità delle causali degli importi
(salvo previo confronto con gli estratti conto offerti agli atti del giudizio) e, soprattutto, dei conteggi ivi contenuti. Peraltro, contrariamente a quanto più volte rilevato dalla difesa dell'appellante, la SI.ra ha debitamente contestato la suddetta produzione nei propri atti difensivi in primo grado. CP_1
Ne deriva che, trattandosi di documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene, esso non possa costituire prova in favore della stessa, né determini un'inversione dell'onere probatorio, a fronte della puntuale contestazione della controparte (cfr. Cass. 8290/2016, che richiama consolidata giurisprudenza sul punto).
Deve peraltro rilevarsi a fortiori come, pacifica la durata trentennale del finanziamento, stipulato nel
2008, (come si evince dall'art. 3 del contratto – p. 4 doc. 2 appellante), lo stesso appellante abbia affermato di aver onorato le rate del medesimo sino al 2019 e che rimanga incontestato tra le parti che, dall'interruzione della convivenza, avvenuta nel mese di marzo del 2019, il mutuo, vigente per ulteriori
228 mensilità a fronte delle 360 previste contrattualmente (cfr. art. 3 del mutuo – p. 4 doc. 2 appellante) sia stato onorato dalla sola CP_1
Se ne desume che, anche laddove fosse stata raggiunta la prova dell'esclusivo adempimento dell'obbligo restitutorio derivante dal contratto, lo non avrebbe comunque dimostrato di aver Pt_1
pagato la quota di sua spettanza conseguente alla stipula del mutuo, quota che deve presumersi ammontare alla metà dell'importo da restituire, non risultando dagli atti una diversa ripartizione dell'obbligazione restitutoria assunta in via solidale dagli ex conviventi (art. 1298 c.c.).
Con riferimento all'ulteriore domanda spiegata in via di subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., la Corte rileva quanto segue.
pagina 10 di 13 Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009; conf. Cass. n. 11303/2020; Cass. 1523/2018; Cass. 14732/2018).
L'applicazione di tale principio al caso di specie esclude l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento spiegata dall'appellante.
I versamenti effettuati dallo sul conto corrente cointestato alla coppia, infatti, sono stati Pt_1 compiuti nell'adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.
In particolare, tali versamenti, alimentando il conto su cui venivano addebitate le rate del mutuo, rappresentavano una compartecipazione nell'acquisto dell'immobile che, pur formalmente intestato alla sola era stato pacificamente adibito ad abitazione familiare della coppia. CP_1
L'entità degli accrediti operati dallo , peraltro, non permette di dimostrare una partecipazione Pt_1 dell'appellante alle obbligazioni derivanti dalla convivenza travalicante il doveroso contributo al ménage familiare.
Sul punto, l'appellante ha dedotto che le tabelle contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. sarebbero idonee a dimostrare che lo , oltre al pagamento del mutuo, avrebbe contribuito Pt_1 al resto dei bisogni della famiglia con un apporto mensile di € 977,40 al mese, ritenuti “più che sufficienti per provare l'assolvimento del dovere di solidarietà familiare che incombeva sull'attore”.
L'indebito arricchimento deriverebbe allora, secondo l'appellante, nella “somma impiegata per il mutuo”, che rappresenterebbe “un extra che l'attore ha diritto di riavere indietro” (cfr. p. 14 atto di citazione in appello).
Tali circostanze, oltre a non essere provate – a fronte della già richiamata inefficacia probatoria della documentazione prodotta nella fase istruttoria del giudizio di primo grado –, sono inidonee a dimostrare l'avvenuto superamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza.
pagina 11 di 13 Va peraltro rilevato come lo stesso appellante abbia censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto inverosimile che egli avesse da solo provveduto a pagare le rate del mutuo (quantificate, dapprima, in circa € 1.150,00, poi diminuite in circa € 1.000,00), deducendo che le sue entrate medie ammontassero non a € 1.600,00 al mese, come affermato dal giudice di primo grado, ma ad € 2.056,90, a dimostrazione del fatto che ben avrebbe egli potuto pagare l'intera rata di mutuo e al tempo stesso provvedere a spese esorbitanti quelle familiari, quali quelle puntualmente individuate dal giudice di prime cure (quali il proprio sostentamento e il mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio) e non specificamente contestate.
Se ne desume che, per stessa ammissione dell'appellante, le sue capacità economiche, in tesi incorrettamente valutate dal giudice di primo grado, avrebbero consentito un maggior contributo alla gestione familiare e all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto more uxorio.
In definitiva, la Corte condivide il giudizio reso dal Tribunale di Varese, nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione dello alle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza proporzionata e non Pt_1
travalicante i limiti di adeguatezza, e, conseguentemente, ha escluso la ripetibilità le somme versate durante la convivenza, riconducibili alle esigenze della vita familiare.
A fronte dell'acclarata proporzionalità e adeguatezza della partecipazione dello alle Pt_1
obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, con conseguente irripetibilità delle somma versate nella vigenza del rapporto more uxorio, devono ritenersi irrilevanti le censure mosse dall'appellante in relazione alla documentazione offerta dalla controparte a dimostrazione delle spese sostenute in CP_1 favore del convivente e della di lui figlia: spese che, in ogni caso, l'appellata ha debitamente provato di aver sostenuto in ossequio al principio di solidarietà familiare.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come Parte_1 previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (individuato in € 129.539,88) alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata nel presente giudizio.
Sussistono, infine, per l'appellante, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 12 di 13 1) rigetta l'appello formulato da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
conferma integralmente la sentenza n. 227/2023 del Tribunale di Varese;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate, in favore di in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed Controparte_1
accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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