Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 465
CA
Sentenza 21 febbraio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sulla controversia promossa da un soggetto (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva rigettato le sue domande di restituzione di somme versate per un mutuo e di indennizzo per ingiustificato arricchimento. L'appellante, che aveva convissuto more uxorio con la controparte (appellata) dal 1999 al 2019, sosteneva di aver pagato integralmente, per dieci anni, le rate di un mutuo fondiario contratto per l'acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla sua ex convivente, chiedendo la restituzione di € 129.539,88 ai sensi dell'art. 1299 c.c. (azione di regresso) o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa). L'appellante lamentava l'errata ricostruzione dei fatti, l'omesso esame di documenti e conteggi prodotti, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. L'appellata, dal canto suo, contestava le pretese dell'appellante, sostenendo che il mutuo era stato contratto anche per estinguere debiti pregressi dell'appellante, che i pagamenti sul conto cointestato provenivano anche dai suoi proventi, che le spese familiari erano ripartite proporzionalmente e che, dopo la cessazione della convivenza, era stata lei a farsi carico esclusivo del mutuo e delle spese relative all'immobile e al mantenimento del figlio dell'appellante.

La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In merito alla domanda di regresso ex art. 1299 c.c., la Corte ha innanzitutto qualificato correttamente la posizione dell'appellante come co-mutuatario, e non mero garante, sulla base del contratto di mutuo. Tuttavia, ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito la prova di aver pagato una somma superiore alla propria quota di debito. A tal fine, ha condiviso le argomentazioni del Tribunale di Varese, evidenziando che il conto corrente cointestato non era alimentato esclusivamente dai proventi dell'appellante, ma anche da versamenti in contanti riconducibili all'appellata, e che il conto serviva anche al pagamento di altri finanziamenti dell'appellante. Inoltre, la documentazione prodotta dall'appellante (tabelle riassuntive) è stata ritenuta inefficace probatoriamente, in quanto contestata dalla controparte e priva di elementi che ne attestassero la veridicità. La Corte ha altresì sottolineato che, anche qualora fosse provato l'esclusivo adempimento, l'appellante non avrebbe dimostrato di aver pagato una quota eccedente la sua spettanza, presumibilmente pari alla metà del debito. Riguardo alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la Corte ha ribadito che tale azione è esperibile solo quando l'arricchimento non sia conseguenza di un contratto, di un adempimento di obbligazione naturale o di un atto di liberalità, e che le prestazioni tra conviventi more uxorio sono giustificate se rientrano nei limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti. Nel caso di specie, i versamenti effettuati dall'appellante sono stati ricondotti all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e alla compartecipazione all'acquisto dell'abitazione familiare, senza che sia emersa una partecipazione eccedente i limiti di adeguatezza. Pertanto, l'appello è stato respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 465
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 465
    Data del deposito : 21 febbraio 2025

    Testo completo