TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14368 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nato a [...]/DF (Brasile) il 4 aprile 1972, in proprio e quale genitore, Persona_1 unitamente alla signora e , esercente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori , nato a [...]/DF (Brasile) il 17 Persona_2 febbraio 2009, e , nato a [...]/DF (Brasile) il 2 marzo 2006; Persona_3
, nata a [...]/DF (Brasile) il 2 giugno 1976, in proprio e Persona_1 Controparte_1 quale genitore esercente, unitamente al signor , la responsabilità Persona_4 genitoriale sulla figlia minore , nata a [...]/DF (Brasile) il 2 maggio Persona_5
2007;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariangela Lavorano e Anna Maria Saporito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via dei Giardini, n. 10
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il 1° marzo 1882, successivamente emigrato in Brasile, Persona_6 senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 29.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato di essere stati impossibilitati a portare a termine la procedura di registrazione per la prenotazione dell'appuntamento necessario a causa delle lunghe liste di attesa dovute all'elevatissimo numero di richieste, tutto senza alcuna contestazione di parte resistente, ed hanno dedotto che simili incertezze in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, avendo optato pertanto per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025.
Il Giudice
AN OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nato a [...]/DF (Brasile) il 4 aprile 1972, in proprio e quale genitore, Persona_1 unitamente alla signora e , esercente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori , nato a [...]/DF (Brasile) il 17 Persona_2 febbraio 2009, e , nato a [...]/DF (Brasile) il 2 marzo 2006; Persona_3
, nata a [...]/DF (Brasile) il 2 giugno 1976, in proprio e Persona_1 Controparte_1 quale genitore esercente, unitamente al signor , la responsabilità Persona_4 genitoriale sulla figlia minore , nata a [...]/DF (Brasile) il 2 maggio Persona_5
2007;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariangela Lavorano e Anna Maria Saporito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via dei Giardini, n. 10
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il 1° marzo 1882, successivamente emigrato in Brasile, Persona_6 senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 29.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato di essere stati impossibilitati a portare a termine la procedura di registrazione per la prenotazione dell'appuntamento necessario a causa delle lunghe liste di attesa dovute all'elevatissimo numero di richieste, tutto senza alcuna contestazione di parte resistente, ed hanno dedotto che simili incertezze in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, avendo optato pertanto per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025.
Il Giudice
AN OL