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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1980/2025 del R.G. Tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
Pt_1
ricorrente E
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
LU PA;
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato nei termini di legge ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente deduceva che parte resistente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CTU nominato dott. di Maso aveva riconosciuto sussistente il requisito sanitario Per_1 utile per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa. Deduceva, inoltre, di avere tempestivamente presentato dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il disconoscimento in capo alla odierna resistente del requisito sanitario utile alla fruizione dell'assegno d'invalidità civile di cui alla legge 118/71. La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali del giudizio di ATP.
Il CTU dott.ssa , nominato nel corso del presente procedimento, ha esaminato in Persona_2 maniera esaustiva le condizioni psicofisiche di parte resistente nell'elaborato depositato in atti, da intendersi qui richiamato, esponendo le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La IG.ra , di 48 anni (è nata il [...]), ha presentato la domanda di invalidità Controparte_1 civile alla commissione competente il 11/04/22, quando aveva 44 anni, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, sottoposto a visita medica dalla commissione competente in data 10/06/22, fu riconosciuta un'invalidità del 40%, fin dalla data della domanda in via amministrativa.
1 La valutazione medico-legale, tenuto conto dell'età e della prestazione richiesta, dovrà basarsi sulla tabella di cui al D.M. 5-2-1992. Dall'attenta disamina della documentazione sanitaria prodotta, emerge un quadro clinico articolato ma in parte privo del necessario supporto diagnostico, soprattutto per quanto concerne la patologia reumatologica. La ricorrente riferisce di essere affetta da artrite reumatoide, condizione certamente di rilevanza clinica, ma che allo stato risulta sostenuta da un'unica certificazione generica e non confortata da adeguato inquadramento diagnostico, né da esami laboratoristici (quali FR, anti-CCP, VES, PCR) o strumentali (RMN articolari, ecografie muscoloscheletriche) tipicamente utilizzati nella diagnosi e nel follow-up della malattia. Anche la terapia dichiarata appare del tutto aspecifica e non coerente con i protocolli terapeutici normalmente impiegati nell'artrite reumatoide: tra i farmaci indicati compaiono infatti il RT e NT (specifici per la patologia respiratoria), AC (antipertensivo), LI (ipolipemizzante), LS (antidiabetico orale) e EL (FANS), ma non risultano in uso né DMARDs convenzionali (come metotrexato, idrossiclorochina o leflunomide), né biologici o farmaci di ultima generazione. Alla luce di tali elementi si ritiene più verosimile la presenza di un'artrosi diffusa in soggetto con obesità di grado moderato, dato confermato anche da riscontri radiografici (spondiloartrosi) e da un BMI calcolabile intorno a 35, sulla base dell'aspetto obiettivo riferito in visita. L'artrosi diffusa in soggetto con BMI 35 è valutabile con il valore del 30% con riferimento proporzionale al codice 7105 "Obesità indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 con complicanze artrosiche 31-40%". Il Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea (IMC) è un parametro molto utilizzato per ottenere una valutazione generale del peso corporeo. Esso mette in relazione con una semplice formula matematica l'altezza con il peso del soggetto. Si ottiene dividendo il peso in Kg del soggetto con il quadrato dell'altezza espressa in metri. Il risultato di tale formula classifica il soggetto in un'area di peso che può essere: normale - sottopeso
- sovrappeso - obesità di medio grado - obesità di alto grado. Per quanto concerne la patologia respiratoria, si rileva la presenza in anamnesi di un quadro clinico definito come “asma bronchiale intrinseco”, con esecuzione di test di iperreattività bronchiale al mannitolo risultato positivo nel 2016. Tuttavia, i valori spirometrici documentati nel tempo (FEV1 pari al 96% nel 2016 e al 106% nel 2018) sono ampiamente nella norma, escludendo allo stato alterazioni significative della funzionalità respiratoria. Non si rinviene, inoltre, alcuna recente valutazione pneumologica con test di broncoreversibilità, né prove di una severità tale da configurare una compromissione funzionale persistente o gravosa. Tale patologia può essere valutata con la percentuale del 15% con riferimento al codice 493 “Asma intermittente o persistente senza alterazioni spirometriche FEV1 o PEF >80% 11-20%”. Si segnala, altresì, che due certificazioni prodotte in atti (rispettivamente datate 12-9-23 e 4- 10-23, verosimilmente errate o alterate), presentano evidenti cancellature e sovrascritture sulle date, elementi che ne inficierebbero la validità formale ed il valore probatorio, trattandosi di atti la cui attendibilità risulta compromessa. Infine, il diabete mellito di tipo II, non presenta alcuna complicanza clinica documentata, né microangiopatica (quali retinopatia, nefropatia o neuropatia) né macroangiopatica (vasculopatia periferica o cardiopatia ischemica), e pertanto risulta valutabile come forma di lieve entità, ben compensata in trattamento con terapia orale (LS). Il Diabete mellito tipo II in terapia farmacologica orale può essere valutato nella misura del 25%, con riferimento proporzionale al codice 9309 "Diabete mellito tipo 1 o 2 con complicazioni micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado classe III 41-50%" con riferimento alle note alle tabelle per l'invalidità civile
2 del DM 9-2-92 secondo cui è da ritenere in I classe il Diabete mellito di tipo II non insulinodipendente ed in buon controllo glicemico;
in classe II il diabete mellito di tipo I insulinodipendente in buon controllo metabolico o il Diabete di tipo I e II con iniziali manifestazioni, mentre la classe III è riservata al Diabete mellito insulinodipendente con mediocre controllo oppure il Diabete di tipo I e II con complicanze. Il diabete mellito di tipo 2 (chiamato anche diabete mellito non insulinodipendente, NIDDM) è una malattia metabolica, caratterizzata sia dall'insufficiente produzione di insulina dalle cellule beta del pancreas che dall'insulino-resistenza dei tessuti periferici. Si differenzia dal diabete mellito di tipo 1, in cui vi è una carenza assoluta di insulina a causa della distruzione delle Isole di Langerhans del pancreas. È una malattia cronica, associata ad un'aspettativa di vita minore rispetto alla media. Le complicanze del diabete di tipo 2 sono principalmente a carico di: occhi (retinopatia, cataratta e glaucoma), reni insufficienza renale, sistema cardiovascolare (arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, ictus) e sistema nervoso (neuropatie). La microangiopatia diabetica è un'importante complicanza, che interessa i piccoli vasi di diversi organi e si può verificare, a lungo termine, nei soggetti affetti da diabete mellito con controllo non ottimale. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 55%, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti. Quindi, la ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell'assegno d'invalidità. LE CONCLUSIONI La IG.ra , di 48 anni, è affetta da: Artrosi diffusa in soggetto obeso;
Asma Controparte_1 bronchiale;
Diabete mellito di tipo II in terapia con ipoglicemizzanti orali. Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta un complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 55%. Pertanto, non sussistono i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità”.
Contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo. Il CTU ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della resistente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che parte resistente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971.
3 In conclusione il ricorso deve essere accolto. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta che la resistente non è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile di cui alla legge 118/71;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso Persona_2 del presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Si comunichi. Così deciso il 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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