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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale ConSIliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante ConSIliere rel. nel procedimento nr. 2992/2019, all'esito della camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambe rappresentate e difese dall' avv. C.F._2
Raffaele Curcio ( , giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con il quale elett.te dom.liano in Nola (NA), alla via G. Amiranda, 30.
APPELLANTE
E
( ), quale erede di Controparte_1 C.F._4
, rappresentata e difesa, in virtù Persona_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Francesco Maglione ( , con il quale elett.te C.F._5
domicilia in Napoli, piazza G. Bovio 14.
APPELLATA
Conclusioni
Pag. 1 a 11 Per le appellanti: In accoglimento del proposto appello, riformare per quanto di ragione la impugnata sentenza per i motivi ampiamente esposti;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'appellata: Reiezione del gravame proposto dalle SI.re Parte_1
ed , con la condanna delle stesse alla refusione di
[...] Parte_2
spese e compensi del secondo grado di causa, con gli accessori di legge
(i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali) e distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio ed Persona_1 Parte_1 [...]
, contestando loro la realizzazione di manufatti illegittimi ed Parte_2
abusivi e chiedendo la remissione in pristino, con l'eliminazione di tali abusi/manufatti ed il risarcimento dei danni.
1.1. In particolare lamentò che aveva realizzato, nel suo Parte_1
fabbricato sito in Roccarainola alla via Principe di Piemonte n. 56, due balconi a sbalzo sul cortile comune e la costruzione in sopraelevazione di un ulteriore piano e che aveva realizzato la Parte_2
ristrutturazione del suo fabbricato ad un'altezza maggiore di quella originaria e non a distanza legale, nonché aveva realizzato di un vano interrato al di sotto dell'area comune e la creazione di una luce irregolare nella porzione di muro comune.
1.2. Costituitesi, le convenute chiesero il rigetto delle domande, affermando di avere operato nel rispetto della normativa codicistica e regolamentare, chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Il tribunale, assunta prova orale ed espletata c.t.u. (con un supplemento ad integrazione dell'elaborato iniziale), ritenne provate alcune delle violazioni contestate e così decise: «- Condanna la SI.ra alla demolizione dei due balconi aggettanti sul cortile Parte_1
Pag. 2 a 11 comune e meglio individuati in atti. - Condanna la SI.ra a Parte_1
riportare il fabbricato ed essa appartenente e limitrofo alla proprietà dell'attrice all'altezza originaria, e quindi ad effettuare interventi che ne riducano la quota di un metro. - Condanna la SI.ra alla Parte_2
chiusura della luce realizzata nel tratto di muro comune alla proprietà
e , per un'altezza di 35 cm dal suo limite inferiore, Parte_2 Per_1
onde rispettare l'altezza di 2.50 m disposta quale distanza legale dall'art.
901 n. 3 c.c.. - Condanna la SI.ra e la SInora Parte_1 [...]
, in solido, al pagamento, in favore di delle Parte_2 Persona_1
spese di lite che si liquidano in euro 10.343,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 190 per esborsi con attribuzione all'avv. Francesco Maglione dichiaratosi antistatario. - Pone le spese di ctu definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
». Parte_2
In sintesi, ai fini che ancora rilevano, il tribunale ritenne, in base alla ragione più liquida, che i balconi aggettanti costituissero una costruzione ex novo, non essendo essi preesistenti, e che non rispettassero la distanza legale ex art. 873 c.c. di mt. 3, misurata dalla punta più esterna del solaio aggettante alla scala esterna del fabbricato attiguo di parte appellata. Con riguardo alla volumetria, ritenne di accogliere la misurazione dell'altezza del fabbricato di , Parte_1
fatta dal CTU, che ne aveva accertato un incremento di circa un metro.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Nola del 25.3.2019 n. 720/2019 è stata impugnata da ed . Parte_1 Parte_2
Le appellanti censurano la decisone di primo grado sotto tre profili.
2.1. Con il primo motivo di gravame lamentano l'Erronea ed infondata motivazione in merito alla realizzazione di due balconi a sbalzo sul cortile comune.
Pag. 3 a 11 Sostengono che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che i balconi siano stati realizzati in violazione dell'art. 873 c.c., a causa della
“imprecisa relazione peritale del CTU” che non aveva ha tenuto conto degli artt. 9 e 20 del piano di recupero del Comune di Roccarainola -che consentivano tutti gli interventi di ristrutturazione purchè non vi fosse un incremento della volumetria e vi fosse l'osservanza delle distanze preesistenti, per gli edifici che avevano mantenuto “inalterato il contorno e la sagoma planimetrica di ogni piano”-, né del Regolamento
Edilizio vigente, e della Legge 219/1981 e successive, che consentivano tutti gli interventi purché “non comportino incrementi volumetrici”.
In sostanza, secondo le appellanti, non era stata violata nessuna distanza poiché, avendo l'edificio ricostruito mantenuto inalterata sagoma, contorno planimetrico e volumetria, poteva mantenere le pregresse distanze ed inoltre, a loro avviso, le distanze da osservare rispetto alle costruzioni circostanti erano da calcolare dalla proprietà nella sua interezza, comprese le pertinenze preesistenti, la cui esistenza ritengono di avere provato nel corso del giudizio di primo grado, precisando che le stesse erano collocate “nel sito ove attualmente sono presenti i balconi”.
Inoltre, lamentano che il giudice di prime non aveva valutato il permesso a costruire anche in relazione alla volumetria delle pertinenze preesistenti e non recuperate.
2.2. Con il secondo motivo di appello si dolgono dell'Erronea ed infondata motivazione in merito alla realizzazione di un ulteriore piano.
Ritengono le appellanti che il tribunale sia incorso in errore, in quanto il
CTU aveva calcolato l'incremento di altezza di 1 metro dell'edificio, rispetto alla precedente abitazione, senza indicare la localizzazione del punto zero. Rilevano a riguardo che, andava considerato il notevole dislivello tra le due strade parallele sulle quali si aprono le due diverse Pag. 4 a 11 entrate della proprietà , per cui occorreva valutare la volumetria Pt_1
generale dell'edificio, sicchè dal confronto dei grafici “l'altezza appare attualmente inferiore di m.2,22 rispetto alla struttura pre ricostruzione”.
In ogni caso sostengono l'erroneità della condanna ad effettuare interventi atti a ridurre di 1 metro l'altezza del fabbricato di proprietà
, in quanto implicante un eccessivo pregiudizio alla sicurezza Pt_1
statica delle strutture. Ritengono che il tribunale non abbia considerato la misura di tolleranza del “D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380 art. 34 comma
2, previsto per le opere costruite in parziale difformità che, nel caso di specie, troverebbe maggiore applicazione in considerazione dell'approvazione del progetto da parte della commissione edilizia all'uopo istituita presso il Comune di Roccarainola.”
2.3. Infine, lamentano l'Erronea determinazione delle competenze professionali.
Le appellanti affermano che il Giudice di prime cure abbia erroneamente determinato l'ammontare delle spese di lite, non essendo evincibile il criterio di calcolo, di scaglione, di voci applicate per poter determinare il compenso professionale oggetto di condanna.
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza del 24.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, con ordinanza del 12.05.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Preliminarmente va chiarito che l'appello è ammissibile unicamente ai punti oggetto dei tre motivi di appello sopra indicati, relativamente all'immobile di proprietà di . Per tutti gli altri capi di Parte_1
condanna, in assenza di impugnazione, la sentenza è passata in giudicato.
Pag. 5 a 11 Va considerato, infatti, che la generica affermazione contenuta nella premessa dei motivi di appello “Preliminarmente, si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando all'Ecc.mo
Tribunale, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono intendersi per richiamati per relationem.”, non soddisfa i requisiti di specificità e chiarezza imposti dal novellato art. 342 c.p.c., sicchè, laddove le appellanti avessero inteso, con tale inciso, investire con il gravame ulteriori capi di sentenza, tale impugnazione per ulteriori profili non espressamente motivati, è inammissibile.
3.2. Il primo motivo di appello è infondato. Invero il presupposto da cui muovono le appellanti, per sostenere la legittimità dei balconi a sbalzo realizzati, è che l'edificio di proprietà di avesse Parte_1
rispettato le distanze preesistenti, non essendone stato alterato il contorno e la sagoma planimetrica. A tal fine affermano che i balconi a sbalzo, realizzati ex novo, avevano in realtà sostituito, in termini di sagoma e contorno, preesistenti manufatti, costituenti pertinenze dell'immobile prima della demolizione, occupando la colonna d'aria ad essi relativa.
Nella comparsa conclusionale in primo grado avevano infatti affermato che “i balconi a sbalzo sono stati realizzati sullo spazio di antiche pertinenze esclusive della SI.ra . Parte_1
Tali pertinenze, conservate materialmente sino al momento della ricostruzione post terremoto, erano adiacenti al muro del fabbricato della CO ed occupavano uno spazio maggiore, per profondità e lunghezza, rispetto a quello occupato dai balconi realizzati con la ricostruzioni e comunque non si proiettano sul cortile comune ma sulla proprietà esclusiva della SI.ra , né occupano Parte_1
indebitamente la cd “colonna d'aria cortilizia”. Pag. 6 a 11 Hanno aggiunto che il “CTU Ing. aveva così Persona_2
precisato: “I balconi non erano presenti sul vecchio fabbricato ma sono stati realizzati con la ricostruzione dello stesso, occupando lo spazio in pianta di antiche pertinenze esclusive della SI.ra . Tali Parte_1
pertinenze, oggi non più presenti, erano adiacenti al muro di fabbrica di parte CO, come è possibile osservare dalla documentazione fotografica allegata agli atti di parte CO, ed occupavano a parere del c.t.u. uno spazio presumibilmente uguale per profondità e lunghezza, rispetto allo spazio attualmente occupato dai balconi. I balconi oggetto di controversia quindi, si proiettano sulla proprietà esclusiva della SI.ra
.”….“appare quindi evidente, che i balconi della SI.ra Parte_1 [...]
, non invadano aree cortili zie comuni proiettandosi Pt_1
esclusivamente nella proprietà della medesima.”
Orbene la tesi delle appellanti non è condivisibile, atteso che le pertinenze preesistenti, come accertato dal CTU e come risulta evidente dalla stessa documentazione fotografica prodotta da Parte_1
erano collocate al livello del piano di calpestio del locale interrato, sicchè il loro ingombro era relativo alla quota del piano di calpestio. Viceversa
i balconi aggettanti sono collocati sulla verticale aggettante tale ingombro originario, a partire dalla quota di copertura del solaio del locale interrato. Sicchè è evidente che si trovano ad una quota diversa rispetto a quella delle originarie pertinenze (cfr. le foto allegate alla produzione di nr. 7 e 9, raffiguranti le originarie Parte_1
pertinenze, con la nr. 5, raffigurante lo stato attuale). Se la collocazione delle suddette balconate porta giustamente il CTU ad affermare che queste, proiettandosi (rectius aggettando) per lunghezza e profondità sul medesimo sottostante ingombro delle preesistenti pertinenze, si sporgono sulla proprietà esclusiva di occupando la Parte_1
colonna d'aria in verticale corrispondente allo spazio delle preesistenti Pag. 7 a 11 pertinenze, tuttavia ciò non è sufficiente a fargli concludere nel senso che rispettassero le preesistenti distanze tra fabbricati.
E' pacifico, infatti, che tali balconate siano state realizzate ex novo, in quanto non presenti sulla verticale in precedenza, sicchè la relativa sagoma planimetrica ne risulta modificata, con conseguente inapplicabilità della disciplina derogatoria delle distanze codicistiche.
Va infatti considerato che l'art. 20 del Piano di Recupero del Comune di
Roccarainola prevede che: “nel caso in cui l'edificio oggetto d'intervento di demolizione o variante e trasformazione mantenga inalterato il contorno e la sagoma planimetrica di ogni piano, e conservi o riduca le altezze esistenti, le distanze da osservarsi dalle costruzioni circostanti sono quelle esistenti…. In caso di variante anche parziale al contorno ed alla sagoma dell'edificio, qualora su taluni lati o piani sia prevista la costruzione di nuovi corpi o l'avvicinamento ai fabbricati circostanti la distanza minima da osservarsi in ambedue i casi è di m 10,00.
Dunque la conformità planimetrica, richiesta dal sopra riportato art. 20, ai fini del riconoscimento del diritto a mantenere la costruzione alla distanza preesistente, è quella relativa ad ogni singolo piano. Ne deriva che, essendo pacifico che le balconate sono state realizzate ex novo, la sagoma dei piani relativi ad esse è stata modificata, con conseguente inapplicabilità della normativa di favore sulle distanze.
3.3. Anche il motivo relativo all'incremento di altezza del fabbricato è infondato, in quanto la misurazione dell'altezza preesistente e di qualla attuale è stata effettuato utilizzando il medesimo punto zero di misurazione.
Il CTU, infatti, nel rendere i chiarimenti in seguito alle osservazioni dei
CTP, con nota integrativa della CTU, depositata in data 06.10.2015, ha chiarito che:
Pag. 8 a 11 Nel caso specifico, dalla lettura delle tavole grafiche del progetto di cui sopra, sembra emergere che, il fabbricato di proprietà della CO
, in seguito alla ricostruzione, abbia avuto un incremento Parte_1
di altezza di circa 0.95 m. Tale dato si ricava come differenza tra l'altezza pre e post demolizione misurata rispetto alla quota stradale di via P.
Manzi. Più precisamente, il fabbricato oggetto di causa, di proprietà della CO , nella condizione pre-demolizione sembra Parte_1
avere un'altezza pari a circa 5,10 m misurata rispetto alla quota stradale di via P. Manzi, mentre nella condizione post-demolizione l'altezza è di
6,15 m sempre misurata rispetto alla quota stradale di via P. Manzi. Si precisa però che entrambe le misure (pre e post demolizione) non sono esplicitamente indicate nei grafici, ma sono determinabili leggendoli sugli stessi con l'uso di un righello, nota la scala di rappresentazione grafica.
Pertanto, si può concludere che: essendoci stata una variazione di altezza del fabbricato, occorreva tenere conto di tutte le norme in tema di distanza tra costruzioni vigenti all'epoca dei fatti ed in ogni caso riferirsi a quanto specificato dall'art. 20 del Piano di Recupero del Comune di Roccarainola sopracitato.
Risulta quindi privo di fondamento il rilievo della mancata indicazione da parte del CTU del punto zero per il rilievo delle altezze, atteso che il
CTU ha chiarito che entrambe le misurazioni sono state effettuate da via
Manzi.
3.4. Infine, per quanto riguarda la doglianza sulla quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella liquidazione nella misura di € 10.343,00 non è ravvisabile nessun errore di calcolo, atteso che essa
è corrispondente allo scaglione per le cause di valore indeterminabile di media complessità di cui alla tabella DM 55/2014, utilizzata dal primo giudice. L'appellante dolendosi meramente di vizi di calcolo non ha
Pag. 9 a 11 censurato la scelta dello scaglione da parte del primo giudice, che peraltro va confermata e condivisa.
Va infatti considerato che ai fini della determinazione del valore della controversia, per l'individuazione dello scaglione applicabile nella liquidazione delle spese di lite, la Suprema Corte ha affermato che va ritenuta di valore indeterminabile la domanda diretta alla demolizione di opere costruite in violazione delle norme sulle distanze legali, in quanto domanda di natura reale e non personale, soggetta al criterio stabilito per le cause relative a beni immobili dall'art. 15, terzo comma, cod. proc. civ. allorché manchino elementi per la stima. (cfr. Cass.
463/2014).
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 155/2014, nei valori tra i minimi ed i medi, attesa la non complessità delle questioni trattate in questo grado di giudizio, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico delle appellanti in solido per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n.ro Controparte_1
720/2019, pubblicata il 28.03.2019, del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna ed , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 8.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
15%. Pag. 10 a 11
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 04.09.2025
Il ConSIliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale ConSIliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante ConSIliere rel. nel procedimento nr. 2992/2019, all'esito della camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambe rappresentate e difese dall' avv. C.F._2
Raffaele Curcio ( , giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con il quale elett.te dom.liano in Nola (NA), alla via G. Amiranda, 30.
APPELLANTE
E
( ), quale erede di Controparte_1 C.F._4
, rappresentata e difesa, in virtù Persona_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Francesco Maglione ( , con il quale elett.te C.F._5
domicilia in Napoli, piazza G. Bovio 14.
APPELLATA
Conclusioni
Pag. 1 a 11 Per le appellanti: In accoglimento del proposto appello, riformare per quanto di ragione la impugnata sentenza per i motivi ampiamente esposti;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'appellata: Reiezione del gravame proposto dalle SI.re Parte_1
ed , con la condanna delle stesse alla refusione di
[...] Parte_2
spese e compensi del secondo grado di causa, con gli accessori di legge
(i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali) e distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio ed Persona_1 Parte_1 [...]
, contestando loro la realizzazione di manufatti illegittimi ed Parte_2
abusivi e chiedendo la remissione in pristino, con l'eliminazione di tali abusi/manufatti ed il risarcimento dei danni.
1.1. In particolare lamentò che aveva realizzato, nel suo Parte_1
fabbricato sito in Roccarainola alla via Principe di Piemonte n. 56, due balconi a sbalzo sul cortile comune e la costruzione in sopraelevazione di un ulteriore piano e che aveva realizzato la Parte_2
ristrutturazione del suo fabbricato ad un'altezza maggiore di quella originaria e non a distanza legale, nonché aveva realizzato di un vano interrato al di sotto dell'area comune e la creazione di una luce irregolare nella porzione di muro comune.
1.2. Costituitesi, le convenute chiesero il rigetto delle domande, affermando di avere operato nel rispetto della normativa codicistica e regolamentare, chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Il tribunale, assunta prova orale ed espletata c.t.u. (con un supplemento ad integrazione dell'elaborato iniziale), ritenne provate alcune delle violazioni contestate e così decise: «- Condanna la SI.ra alla demolizione dei due balconi aggettanti sul cortile Parte_1
Pag. 2 a 11 comune e meglio individuati in atti. - Condanna la SI.ra a Parte_1
riportare il fabbricato ed essa appartenente e limitrofo alla proprietà dell'attrice all'altezza originaria, e quindi ad effettuare interventi che ne riducano la quota di un metro. - Condanna la SI.ra alla Parte_2
chiusura della luce realizzata nel tratto di muro comune alla proprietà
e , per un'altezza di 35 cm dal suo limite inferiore, Parte_2 Per_1
onde rispettare l'altezza di 2.50 m disposta quale distanza legale dall'art.
901 n. 3 c.c.. - Condanna la SI.ra e la SInora Parte_1 [...]
, in solido, al pagamento, in favore di delle Parte_2 Persona_1
spese di lite che si liquidano in euro 10.343,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 190 per esborsi con attribuzione all'avv. Francesco Maglione dichiaratosi antistatario. - Pone le spese di ctu definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
». Parte_2
In sintesi, ai fini che ancora rilevano, il tribunale ritenne, in base alla ragione più liquida, che i balconi aggettanti costituissero una costruzione ex novo, non essendo essi preesistenti, e che non rispettassero la distanza legale ex art. 873 c.c. di mt. 3, misurata dalla punta più esterna del solaio aggettante alla scala esterna del fabbricato attiguo di parte appellata. Con riguardo alla volumetria, ritenne di accogliere la misurazione dell'altezza del fabbricato di , Parte_1
fatta dal CTU, che ne aveva accertato un incremento di circa un metro.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Nola del 25.3.2019 n. 720/2019 è stata impugnata da ed . Parte_1 Parte_2
Le appellanti censurano la decisone di primo grado sotto tre profili.
2.1. Con il primo motivo di gravame lamentano l'Erronea ed infondata motivazione in merito alla realizzazione di due balconi a sbalzo sul cortile comune.
Pag. 3 a 11 Sostengono che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che i balconi siano stati realizzati in violazione dell'art. 873 c.c., a causa della
“imprecisa relazione peritale del CTU” che non aveva ha tenuto conto degli artt. 9 e 20 del piano di recupero del Comune di Roccarainola -che consentivano tutti gli interventi di ristrutturazione purchè non vi fosse un incremento della volumetria e vi fosse l'osservanza delle distanze preesistenti, per gli edifici che avevano mantenuto “inalterato il contorno e la sagoma planimetrica di ogni piano”-, né del Regolamento
Edilizio vigente, e della Legge 219/1981 e successive, che consentivano tutti gli interventi purché “non comportino incrementi volumetrici”.
In sostanza, secondo le appellanti, non era stata violata nessuna distanza poiché, avendo l'edificio ricostruito mantenuto inalterata sagoma, contorno planimetrico e volumetria, poteva mantenere le pregresse distanze ed inoltre, a loro avviso, le distanze da osservare rispetto alle costruzioni circostanti erano da calcolare dalla proprietà nella sua interezza, comprese le pertinenze preesistenti, la cui esistenza ritengono di avere provato nel corso del giudizio di primo grado, precisando che le stesse erano collocate “nel sito ove attualmente sono presenti i balconi”.
Inoltre, lamentano che il giudice di prime non aveva valutato il permesso a costruire anche in relazione alla volumetria delle pertinenze preesistenti e non recuperate.
2.2. Con il secondo motivo di appello si dolgono dell'Erronea ed infondata motivazione in merito alla realizzazione di un ulteriore piano.
Ritengono le appellanti che il tribunale sia incorso in errore, in quanto il
CTU aveva calcolato l'incremento di altezza di 1 metro dell'edificio, rispetto alla precedente abitazione, senza indicare la localizzazione del punto zero. Rilevano a riguardo che, andava considerato il notevole dislivello tra le due strade parallele sulle quali si aprono le due diverse Pag. 4 a 11 entrate della proprietà , per cui occorreva valutare la volumetria Pt_1
generale dell'edificio, sicchè dal confronto dei grafici “l'altezza appare attualmente inferiore di m.2,22 rispetto alla struttura pre ricostruzione”.
In ogni caso sostengono l'erroneità della condanna ad effettuare interventi atti a ridurre di 1 metro l'altezza del fabbricato di proprietà
, in quanto implicante un eccessivo pregiudizio alla sicurezza Pt_1
statica delle strutture. Ritengono che il tribunale non abbia considerato la misura di tolleranza del “D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380 art. 34 comma
2, previsto per le opere costruite in parziale difformità che, nel caso di specie, troverebbe maggiore applicazione in considerazione dell'approvazione del progetto da parte della commissione edilizia all'uopo istituita presso il Comune di Roccarainola.”
2.3. Infine, lamentano l'Erronea determinazione delle competenze professionali.
Le appellanti affermano che il Giudice di prime cure abbia erroneamente determinato l'ammontare delle spese di lite, non essendo evincibile il criterio di calcolo, di scaglione, di voci applicate per poter determinare il compenso professionale oggetto di condanna.
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza del 24.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, con ordinanza del 12.05.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Preliminarmente va chiarito che l'appello è ammissibile unicamente ai punti oggetto dei tre motivi di appello sopra indicati, relativamente all'immobile di proprietà di . Per tutti gli altri capi di Parte_1
condanna, in assenza di impugnazione, la sentenza è passata in giudicato.
Pag. 5 a 11 Va considerato, infatti, che la generica affermazione contenuta nella premessa dei motivi di appello “Preliminarmente, si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando all'Ecc.mo
Tribunale, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono intendersi per richiamati per relationem.”, non soddisfa i requisiti di specificità e chiarezza imposti dal novellato art. 342 c.p.c., sicchè, laddove le appellanti avessero inteso, con tale inciso, investire con il gravame ulteriori capi di sentenza, tale impugnazione per ulteriori profili non espressamente motivati, è inammissibile.
3.2. Il primo motivo di appello è infondato. Invero il presupposto da cui muovono le appellanti, per sostenere la legittimità dei balconi a sbalzo realizzati, è che l'edificio di proprietà di avesse Parte_1
rispettato le distanze preesistenti, non essendone stato alterato il contorno e la sagoma planimetrica. A tal fine affermano che i balconi a sbalzo, realizzati ex novo, avevano in realtà sostituito, in termini di sagoma e contorno, preesistenti manufatti, costituenti pertinenze dell'immobile prima della demolizione, occupando la colonna d'aria ad essi relativa.
Nella comparsa conclusionale in primo grado avevano infatti affermato che “i balconi a sbalzo sono stati realizzati sullo spazio di antiche pertinenze esclusive della SI.ra . Parte_1
Tali pertinenze, conservate materialmente sino al momento della ricostruzione post terremoto, erano adiacenti al muro del fabbricato della CO ed occupavano uno spazio maggiore, per profondità e lunghezza, rispetto a quello occupato dai balconi realizzati con la ricostruzioni e comunque non si proiettano sul cortile comune ma sulla proprietà esclusiva della SI.ra , né occupano Parte_1
indebitamente la cd “colonna d'aria cortilizia”. Pag. 6 a 11 Hanno aggiunto che il “CTU Ing. aveva così Persona_2
precisato: “I balconi non erano presenti sul vecchio fabbricato ma sono stati realizzati con la ricostruzione dello stesso, occupando lo spazio in pianta di antiche pertinenze esclusive della SI.ra . Tali Parte_1
pertinenze, oggi non più presenti, erano adiacenti al muro di fabbrica di parte CO, come è possibile osservare dalla documentazione fotografica allegata agli atti di parte CO, ed occupavano a parere del c.t.u. uno spazio presumibilmente uguale per profondità e lunghezza, rispetto allo spazio attualmente occupato dai balconi. I balconi oggetto di controversia quindi, si proiettano sulla proprietà esclusiva della SI.ra
.”….“appare quindi evidente, che i balconi della SI.ra Parte_1 [...]
, non invadano aree cortili zie comuni proiettandosi Pt_1
esclusivamente nella proprietà della medesima.”
Orbene la tesi delle appellanti non è condivisibile, atteso che le pertinenze preesistenti, come accertato dal CTU e come risulta evidente dalla stessa documentazione fotografica prodotta da Parte_1
erano collocate al livello del piano di calpestio del locale interrato, sicchè il loro ingombro era relativo alla quota del piano di calpestio. Viceversa
i balconi aggettanti sono collocati sulla verticale aggettante tale ingombro originario, a partire dalla quota di copertura del solaio del locale interrato. Sicchè è evidente che si trovano ad una quota diversa rispetto a quella delle originarie pertinenze (cfr. le foto allegate alla produzione di nr. 7 e 9, raffiguranti le originarie Parte_1
pertinenze, con la nr. 5, raffigurante lo stato attuale). Se la collocazione delle suddette balconate porta giustamente il CTU ad affermare che queste, proiettandosi (rectius aggettando) per lunghezza e profondità sul medesimo sottostante ingombro delle preesistenti pertinenze, si sporgono sulla proprietà esclusiva di occupando la Parte_1
colonna d'aria in verticale corrispondente allo spazio delle preesistenti Pag. 7 a 11 pertinenze, tuttavia ciò non è sufficiente a fargli concludere nel senso che rispettassero le preesistenti distanze tra fabbricati.
E' pacifico, infatti, che tali balconate siano state realizzate ex novo, in quanto non presenti sulla verticale in precedenza, sicchè la relativa sagoma planimetrica ne risulta modificata, con conseguente inapplicabilità della disciplina derogatoria delle distanze codicistiche.
Va infatti considerato che l'art. 20 del Piano di Recupero del Comune di
Roccarainola prevede che: “nel caso in cui l'edificio oggetto d'intervento di demolizione o variante e trasformazione mantenga inalterato il contorno e la sagoma planimetrica di ogni piano, e conservi o riduca le altezze esistenti, le distanze da osservarsi dalle costruzioni circostanti sono quelle esistenti…. In caso di variante anche parziale al contorno ed alla sagoma dell'edificio, qualora su taluni lati o piani sia prevista la costruzione di nuovi corpi o l'avvicinamento ai fabbricati circostanti la distanza minima da osservarsi in ambedue i casi è di m 10,00.
Dunque la conformità planimetrica, richiesta dal sopra riportato art. 20, ai fini del riconoscimento del diritto a mantenere la costruzione alla distanza preesistente, è quella relativa ad ogni singolo piano. Ne deriva che, essendo pacifico che le balconate sono state realizzate ex novo, la sagoma dei piani relativi ad esse è stata modificata, con conseguente inapplicabilità della normativa di favore sulle distanze.
3.3. Anche il motivo relativo all'incremento di altezza del fabbricato è infondato, in quanto la misurazione dell'altezza preesistente e di qualla attuale è stata effettuato utilizzando il medesimo punto zero di misurazione.
Il CTU, infatti, nel rendere i chiarimenti in seguito alle osservazioni dei
CTP, con nota integrativa della CTU, depositata in data 06.10.2015, ha chiarito che:
Pag. 8 a 11 Nel caso specifico, dalla lettura delle tavole grafiche del progetto di cui sopra, sembra emergere che, il fabbricato di proprietà della CO
, in seguito alla ricostruzione, abbia avuto un incremento Parte_1
di altezza di circa 0.95 m. Tale dato si ricava come differenza tra l'altezza pre e post demolizione misurata rispetto alla quota stradale di via P.
Manzi. Più precisamente, il fabbricato oggetto di causa, di proprietà della CO , nella condizione pre-demolizione sembra Parte_1
avere un'altezza pari a circa 5,10 m misurata rispetto alla quota stradale di via P. Manzi, mentre nella condizione post-demolizione l'altezza è di
6,15 m sempre misurata rispetto alla quota stradale di via P. Manzi. Si precisa però che entrambe le misure (pre e post demolizione) non sono esplicitamente indicate nei grafici, ma sono determinabili leggendoli sugli stessi con l'uso di un righello, nota la scala di rappresentazione grafica.
Pertanto, si può concludere che: essendoci stata una variazione di altezza del fabbricato, occorreva tenere conto di tutte le norme in tema di distanza tra costruzioni vigenti all'epoca dei fatti ed in ogni caso riferirsi a quanto specificato dall'art. 20 del Piano di Recupero del Comune di Roccarainola sopracitato.
Risulta quindi privo di fondamento il rilievo della mancata indicazione da parte del CTU del punto zero per il rilievo delle altezze, atteso che il
CTU ha chiarito che entrambe le misurazioni sono state effettuate da via
Manzi.
3.4. Infine, per quanto riguarda la doglianza sulla quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella liquidazione nella misura di € 10.343,00 non è ravvisabile nessun errore di calcolo, atteso che essa
è corrispondente allo scaglione per le cause di valore indeterminabile di media complessità di cui alla tabella DM 55/2014, utilizzata dal primo giudice. L'appellante dolendosi meramente di vizi di calcolo non ha
Pag. 9 a 11 censurato la scelta dello scaglione da parte del primo giudice, che peraltro va confermata e condivisa.
Va infatti considerato che ai fini della determinazione del valore della controversia, per l'individuazione dello scaglione applicabile nella liquidazione delle spese di lite, la Suprema Corte ha affermato che va ritenuta di valore indeterminabile la domanda diretta alla demolizione di opere costruite in violazione delle norme sulle distanze legali, in quanto domanda di natura reale e non personale, soggetta al criterio stabilito per le cause relative a beni immobili dall'art. 15, terzo comma, cod. proc. civ. allorché manchino elementi per la stima. (cfr. Cass.
463/2014).
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 155/2014, nei valori tra i minimi ed i medi, attesa la non complessità delle questioni trattate in questo grado di giudizio, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico delle appellanti in solido per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n.ro Controparte_1
720/2019, pubblicata il 28.03.2019, del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna ed , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 8.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
15%. Pag. 10 a 11
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 04.09.2025
Il ConSIliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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