Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
11/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 515/2022 R.G., promossa da:
nata a [...], il [...], CF: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Brolo, via Trento 14, presso lo Studio dell'Avv. Carmela Caranna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
L'istante svolge attività di bracciante agricola e, come tale, è sempre stata iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dal R.D. 24/09/1940 n. 1949.
In particolare, nell'anno 2014, dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2014, l'istante ha lavorato per complessive 152 giornate, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, presso l'azienda agricola gestita nei territori dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo, Piraino (specie in c.da Salinà),
Brolo, (specie in località Ponte Naso), occupandosi di raccolta di agrumi e pulitura del terreno Per_1
a seconda del periodo di coltura.
L'INPS, tuttavia, nonostante la regolare attività lavorativa prestata, comprovata anche dalle buste paga che si allegano al presente atto, ha disconosciuto, per il periodo in discorso, il rapporto di lavoro della ricorrente, conseguentemente il suo inserimento nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli pubblicato dal Comune di Brolo, nonché l'importo dovuto a titolo di disoccupazione agricola portante n. 2015664702406, pari ad € 5.088, 97.
Contestava le pretese avverse e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, vedesi documentazione prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha CP_1 disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per l'anno 2014, con la prima variazione 2020, pubblicata sul sito dal 01/06/2020 al 15/06/2020.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso.
CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie (102 nel biennio). CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
CP_ ricorrente per l'anno 2014, con la prima variazione trimestrale del 2020, pubblicata sul sito per il periodo sopra indicato, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, per il periodo sopra indicato.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il primo elenco di variazione 2020, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente al rigo 52 di pagina 6, del citato elenco.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, dalla data del 15/07/2020, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termini che non sono stati rispettati atteso che il ricorso è stato depositato in data 15/02/2022, a distanza di due anni, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
15/02/2022, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la ricorrente ha proposto il ricorso, in data 29/07/2021, avverso il provvedimento di indebito impugnato, ricorsi ininfluente ai fini della chiesta iscrizione negli elenchi anagrafici, e comunque sempre intempestivo il presente ricorso.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, rilevato il pagamento del contributo unificato, e conseguentemente la mancata dichiarazione di esenzione, vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1 1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00 oltre spese generali CPA ed IVA se dovute;
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia