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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, , , con l'assistenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesa dell'avv. Patrizia Straface;
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1 funzionari dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/12/2022, le docenti , e , tutte in Pt_1 Pt_2 Pt_3 servizio presso istituti scolastici statali con contratti a tempo determinato, hanno convenuto in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento economico Controparte_1 dell'anzianità di servizio maturata durante gli anni di lavoro svolti in regime di precariato.
Le ricorrenti lamentano di aver prestato servizio per numerosi anni scolastici consecutivi, con incarichi annuali che si sono susseguiti senza soluzione di continuità, e di aver percepito, durante tale periodo, esclusivamente il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente, senza alcuna progressione stipendiale. Tale situazione si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea, in particolare dalla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che impone parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, laddove non sussistano ragioni oggettive di differenziazione.
A sostegno delle proprie pretese, le ricorrenti richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale, sovranazionale e nazionale, che ha riconosciuto il diritto dei lavoratori
1 precari del comparto scuola alla medesima progressione retributiva spettante ai colleghi di ruolo.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 domande proposte, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle pretese retributive anteriori al dicembre 2017. Sul merito della controversia, l'Amministrazione ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, fondato su disposizioni normative specifiche
(art. 526 D.Lgs. 297/1994 e art. 53 L. 312/1980) che prevedono per il personale docente non di ruolo il solo trattamento economico iniziale, escludendo ogni progressione stipendiale fino all'immissione in ruolo. Il ha inoltre evidenziato come il sistema scolastico pubblico CP_1 sia caratterizzato da esigenze organizzative peculiari, che giustificano il ricorso alle supplenze e la differenziazione tra personale di ruolo e non. Secondo la difesa, tale diversità non costituisce discriminazione, bensì riflette la natura provvisoria degli incarichi conferiti e le specifiche modalità di reclutamento previste dalla normativa di settore.
2. È fondata la domanda diretta al riconoscimento a fini economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalle parti ricorrenti a tempo determinato ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 D.L.vo n. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina euro-unitaria appena sopra richiamata.
Questo l'art. 526, comma 1 D.L.vo n. 297/1994: Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
In concreto va disapplicata la disciplina di fonte legale (l'art. 526 del D.L.vo n. 297/1994 appena richiamato) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive (cfr. anche Cass. 10.01.2017, n. 290).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata e deve essere dichiarato il diritto delle parti
2 ricorrenti al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a collocare le parti ricorrenti nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente alla proposizione del presente giudizio (in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione), oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta e condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente alla proposizione del presente giudizio, oltre accessori come indicato in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 13/7/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, , , con l'assistenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesa dell'avv. Patrizia Straface;
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1 funzionari dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/12/2022, le docenti , e , tutte in Pt_1 Pt_2 Pt_3 servizio presso istituti scolastici statali con contratti a tempo determinato, hanno convenuto in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento economico Controparte_1 dell'anzianità di servizio maturata durante gli anni di lavoro svolti in regime di precariato.
Le ricorrenti lamentano di aver prestato servizio per numerosi anni scolastici consecutivi, con incarichi annuali che si sono susseguiti senza soluzione di continuità, e di aver percepito, durante tale periodo, esclusivamente il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente, senza alcuna progressione stipendiale. Tale situazione si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea, in particolare dalla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che impone parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, laddove non sussistano ragioni oggettive di differenziazione.
A sostegno delle proprie pretese, le ricorrenti richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale, sovranazionale e nazionale, che ha riconosciuto il diritto dei lavoratori
1 precari del comparto scuola alla medesima progressione retributiva spettante ai colleghi di ruolo.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 domande proposte, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle pretese retributive anteriori al dicembre 2017. Sul merito della controversia, l'Amministrazione ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, fondato su disposizioni normative specifiche
(art. 526 D.Lgs. 297/1994 e art. 53 L. 312/1980) che prevedono per il personale docente non di ruolo il solo trattamento economico iniziale, escludendo ogni progressione stipendiale fino all'immissione in ruolo. Il ha inoltre evidenziato come il sistema scolastico pubblico CP_1 sia caratterizzato da esigenze organizzative peculiari, che giustificano il ricorso alle supplenze e la differenziazione tra personale di ruolo e non. Secondo la difesa, tale diversità non costituisce discriminazione, bensì riflette la natura provvisoria degli incarichi conferiti e le specifiche modalità di reclutamento previste dalla normativa di settore.
2. È fondata la domanda diretta al riconoscimento a fini economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalle parti ricorrenti a tempo determinato ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 D.L.vo n. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina euro-unitaria appena sopra richiamata.
Questo l'art. 526, comma 1 D.L.vo n. 297/1994: Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
In concreto va disapplicata la disciplina di fonte legale (l'art. 526 del D.L.vo n. 297/1994 appena richiamato) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive (cfr. anche Cass. 10.01.2017, n. 290).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata e deve essere dichiarato il diritto delle parti
2 ricorrenti al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a collocare le parti ricorrenti nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente alla proposizione del presente giudizio (in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione), oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta e condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente alla proposizione del presente giudizio, oltre accessori come indicato in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 13/7/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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